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(NASPI) Dall'assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) alla Nuova prestazione di assicurazione (NASPI)

L'art. 38 della Costituzione sancisce il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di "disoccupazione involontaria". La più importante tutela, in caso di perdita del lavoro, è stata a lungo rappresentata dall'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione involontaria istituita con R.D.L. 2214/1919.

Dal 1° gennaio 2013 l'ASPI (assicurazione sociale per l'impiego) sostituisce l'assicurazione contro la disoccupazione. Dal 1° maggio 2015 opera, invece, la Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego, cd. NASPI, che ha sostituito le prestazioni dell'ASPI, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dalla predetta data.

La NASPI ha sostituito anche la cd. mini-ASPI, erogata in caso di disoccupazione ai soggetti privi dei requisiti.

per accedere all'ASPI. La NASPI sostituisce, infine, le principali indennità per la copertura dellaperdita economica derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro. L'onere della NASPI è posto interamente a carico dei datori di lavoro tenuti al versamento del cd. contributo di licenziamento.

8.2 Il campo di applicazione

La copertura economica derivante dalla NASPI interviene nei casi di disoccupazione, e, precisamente nei casi di perdita involontaria del posto di lavoro. La disoccupazione che dà luogo alle prestazioni è quella che deriva dalla precedente estinzione di un rapporto di lavoro. Fino a tutto il 2016, l'applicazione della NASPI era limitata ai casi di licenziamento individuale, stante il permanere dell'istituto della mobilità. Dal 2017, la NASPI si applica anche nei casi di licenziamento collettivo. La NASPI interviene anche in determinati casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

particolare di (circ. INPS 94/2015 e Min. Lav. Risposta ad interpello13/2015):
  1. Accettazione da parte del lavoratore licenziato dell'offerta economica cd. agevolata propostagli dal datore in caso di applicazione del nuovo regime sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi applicabili a decorrere dal 7-3-2015 (ex D.Lgs. 23/2015);
  2. Esito positivo della procedura di conciliazione preventiva prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;
  3. Trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

La NASPI è esclusa nei casi di dimissioni volontarie del lavoratore. La Naspi si applica invece, nell'ipotesi di dimissioni per giusta causa (es. per mobbing, mancato pagamento della retribuzione), nonché delle dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità.

I lavoratori che abbiano perso

involontariamente la propria occupazione devono presentare, congiuntamente, i seguenti requisiti:

  • Essere in stato di disoccupazione;
  • Poter far valere, nei 4 anni precedenti, almeno 13 settimane di contribuzione.

8.3 L'indennità

Al verificarsi dei presupposti oggettivi (lo stato di disoccupazione) e soggettivi (il requisito contributivo e della prestazione di lavoro), la NASPI eroga un'apposita indennità mensile.

L'importo dell'indennità NASPI è su base mensile e varia a seconda che la retribuzione sia inferiore o superiore ad una certa soglia soggetta a rivalutazione annuale, ed in ogni caso non superiore un determinato importo.

L'indennità NASPI è soggetta a riduzione in base al tempo di fruizione. Infatti, a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione dell'indennità, l'importo dell'indennità si riduce del 3% al mese;

Per i lavoratori che abbiano compiuto i 55 anni di età,

Tale riduzione si applica a decorrere dall'8 mese di fruizione.

La durata della Naspi, ossia il numero di mesi percepiti, dipende dal "numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni". Ossia, se un lavoratore ha lavorato 2 anni prima di essere licenziato, avrà una durata della Naspi di un anno. Se ha lavorato 3 anni, ed ha 36 mesi di contribuzione versati, avrà diritto a 18 mesi di Naspi.

Il Ministero del lavoro ha chiarito altresì, che per la nuova prestazione Naspi saranno considerati neutri i periodi di CIG a zero ore e quelli non utili al soddisfacimento del requisito contributivo immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

9. L'assegno di disoccupazione (ASDI)

Con il D.Lgs. 22/2015 è stato introdotto, a decorrere dal 1°-5-2015, l'assegno di disoccupazione (ASDI).

L'Assegno di Disoccupazione spetta ai lavoratori percettori della NASpI che abbiano

fruito di questa per l'intero periodo spettante senza esser riusciti atrovare un nuovo posto di lavoro. Previsto inizialmente in via sperimentale per l'anno 2015, con il D.Lgs.148/2015 è stato esteso anche per gli anni successivi, nei limiti delle risorse disponibili. Vi sono dei requisiti per accedere all'ASDI, cu si rinvia ai D.M. in vigore, come ad es: 1. L'aver fruito della NASPI per la sua durata massima; 2. Trovarsi in stato di disoccupazione, al termine del periodo di fruizione della NASPI; 3. Aver un determinato reddito ISEE Ecc.. L'ASDI è erogato mensilmente a decorrere dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della NASPI per una durata massima di 6 mesi. L'importo dell'assegno è pari al 75% dell'ultima indennità NASPI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, incrementato in caso di carichi familiari. 10. L'assegno di ricollocazione Una somma

di denaro spendibile presso i centri per l'impiego e i servizi accreditati, per ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro. L'assegno è rilasciato dal centro per l'impiego sulla base degli esiti della procedura di profilazione. Entro 2 mesi dal rilascio, il disoccupato deve fare richiesta del servizio di assistenza, che ha una durata di 6 mesi, prorogabile per ulteriori 6 nel caso in cui l'ammontare dell'assegno non sia esaurito.

Destinatari:

  • Disoccupati NASPI, la cui durata di disoccupazione ecceda i 4 mesi.

L'erogazione non è destinata alla persona disoccupata, ma all'operatore incaricato della fornitura del servizio, in misura proporzionale al risultato occupazionale raggiunto e soltanto se la persona trova lavoro.

11910.1 L'indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati (DIS-COLL)

Possono beneficiare della DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva.

alla gestione separata INPS, che abbiano perduto involontariamente l'occupazione e che:

  1. Siano in stato di disoccupazione al momento della domanda del trattamento;
  2. Abbiano almeno 1 mese di contribuzione alla gestione separata nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Per gli eventi di disoccupazione a far data dal 1.1.2022, l'indennità:

  • È corrisposta mensilmente, per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati, nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
  • Non può superare la durata massima di 12 mesi.

11. L'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)

In favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS che esercitano, per professione abituale, attività di lavoro autonomo:

  • Non essere titolari di trattamento

pensionistico diretto e non essere assicurati presso forme previdenziali obbligatorie;

Non essere beneficiari di RdC;

Aver prodotto un reddito, nell'anno precedente, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti;

Aver dichiarato, nell'anno precedente, un reddito non superiore ad una determinata soglia;

Essere in regola con la previdenza obbligatoria;

Essere titolari di partita IVA da almeno 4 anni.

L'indennità, pari al 25% su base semestrale, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione ed è erogata per 6 mensilità può essere richiesta una sola volta nel triennio.

La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione immediata comporta la cessazione della stessa.

12. Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

Si decade dalla NASPI e dalla DIS-COLL nei casi di perdita dello stato di disoccupazione.

In caso di instaurazione di un rapporto

di lavoro subordinato, durante la NASPI, bisogna avere riguardo al reddito annuale:

Se superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, si ha decadenza, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi sospensione;  120

Se inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, la prestazione viene ridotta, a condizione che il lavoratore comunichi all'INPS, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto.

In caso di DIS-COLL:

In caso di occupazione di durata non superiore a 5 giorni: sospensione;

In caso di occupazione superiore a 5 giorni: decadenza;

In caso di attività lavorativa autonoma: riduzione.

Il lavoratore deve comunicare all'INPS, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo presunto.

13. Lo stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione è attribuito: ai lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al

Portale nazionale delle politiche del lavoro La propria immediata disponibilità: a) allo svolgimento di attività lavorativa ed b) alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con i centri per l'impiego. La presentazione della domanda di ASPI, NASPI o DIS-COLL equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità del lavoratore (DID), e sarà inserita nel Sistema informativo delle politiche attive e dei servizi per l'impiego. Lo stato di disoccupazione costituisce il requisito necessario per avere accesso agli strumenti a sostegno del reddito, nonché per l'iscrizione nell'elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato. Si de
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A.A. 2022-2023
205 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lolloenc di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Alessi Cristina.