Articolo 1
L’articolo 1 rappresenta la sintesi generalissima dei caratteri essenziali dello Stato, con il compito di definire il fine dello Stato e i rapporti che esistono tra la struttura statale e gli altri elementi dell’ordinamento (supernorma). La norma si comprende solo scomponendola in due parti:
- La prima indica le condizioni necessarie per la partecipazione popolare alla gestione della cosa pubblica. Sotto questo aspetto l’Italia viene definita “Repubblica”, la quale determina l’identità etnica e spirituale della nazione. La forma repubblicana fu scelta con il referendum del 2 giugno 1946 e non può essere oggetto di revisione costituzionale (139 cost) a differenza della forma parlamentare.
- La seconda indica l’organizzazione dei poteri statali.
La democrazia rappresenta il criterio ordinante della vita associata che regola ogni articolazione dell’ordinamento. Il principio democratico viene considerato quello più “comprensivo” in quanto racchiude in sé quello personalista ed egalitario che ne rappresentano esplicazione e svolgimento. Il principio democratico viene garantito dalla sovranità popolare e dalla tutela dei diritti della minoranza.
La formula “fondata sul lavoro” identifica il lavoro come fondamento della democrazia, nonché come valore che permette la nascita di una nuova struttura organizzativa, quindi un nuovo collegamento tra società e Stato. Il lavoro rappresenta la sintesi tra principio personalista (lavoro come diritto) e principio solidarista (lavoro come dovere). Il lavoro caratterizza lo Stato sociale e quindi permette di attuare la giustizia sostanziale, allontanandosi dalle concezioni dei precedenti ordinamenti.
La titolarità e l’esercizio dei fondamentali poteri politici sono attribuiti al popolo in maniera ineliminabile. Il popolo, quindi, è sovrano sia perché esercita i poteri sovrani direttamente, sia indirettamente attraverso lo Stato-apparato.
Articolo 2
L’articolo 2 rappresenta un’evoluzione dello Stato di diritto, affiancandovi le idee di libertà e democrazia, quindi dalla libertà dallo Stato alla libertà nello Stato fino ad arrivare alla libertà per mezzo dello Stato. Nasce un nuovo rapporto tra Stato e persona, in cui quest’ultima è considerata il valore più elevato a cui si deve orientare l’intero sistema.
L’articolo 2 può essere considerato come la clausola generale aperta a tutela della persona. La clausola prevede che l’uomo sia tutelato in tutte le sue manifestazioni per il suo sviluppo, anche se queste non vengano realizzate attraverso una legislazione regolamentare. In questo modo la tutela della persona può essere considerata unitaria, elastica, senza limite e adattabile alle situazioni culturali e sociali in cui si realizza.
L’articolo 2 istituisce una garanzia al valore giuridico della persona, la quale non ha una fase attiva (non detiene poteri d’azione per l’acquisizione di posizioni esterne al soggetto), ma allo stesso tempo non è statica ma dinamica al suo sviluppo e la sua promozione.
Il valore della persona è collegato strettamente al valore sociale, cioè le relazioni interpersonali. La solidarietà costituzionale è diversa da quella sancita dal codice civile, infatti, la prima, è in funzione dell’attuazione della persona quindi deve essere intesa in riferimento al principio di eguaglianza.
Le formazioni sociali vengono considerate il luogo naturale di sviluppo della personalità. Esse, quindi, hanno un ruolo funzionale, cioè sono lo strumento di attuazione della persona. Quindi il principio personalista presenta due caratteristiche:
- Tutela il singolo all’interno del gruppo
- Garantisce l’autonomia funzionale del gruppo nei confronti dello Stato
Il principio pluralista descrive il modello dello Stato attraverso il ruolo delle formazioni sociali nelle relazioni tra individuo e Stato.
Articolo 3
L’articolo 3 deve essere interpretato in maniera unitaria senza dividere eguaglianza formale e eguaglianza sostanziale. Viene collegato non solo agli articoli 1 e 2 ma anche agli articoli 42ss (proprietà privata), articolo 41 (iniziativa economica privata) e articolo 18 comma 1 (libertà di associazione).
Il momento formale dell’eguaglianza vede l’uomo nella sua astrattezza, quindi nelle condizioni sociali e personali in cui vive effettivamente.
Il momento sostanziale dell’eguaglianza, invece, è necessario per attuare quel valore che non ha ancora avuto una completa attuazione e anche perché la normativa del principio è in pericolo in ogni periodo di crisi del valore dell’uomo.
Bisogna, però, fare una distinzione tra eguaglianza costituzionale e egualitarismo infatti pari dignità sociale non vuol dire pari condizione sociale e la Repubblica deve impegnarsi a rimuovere quegli ostacoli che limitano il pieno sviluppo della persona umana. Ognuno deve essere libero dal bisogno, quindi avere una vita libera e dignitosa, ma questo non vuol dire avere un analogo patrimonio.
La Costituzione ammette disparità di trattamento che però devono essere ragionevolmente giustificate. Se non lo sono, non vengono ammessi trattamenti uguali in situazioni diverse e, di conseguenza, trattamenti diversi in situazioni uguali.
Altro elemento essenziale è l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla vita economica, politica e sociale del Paese. È proprio attraverso la partecipazione, diretta e indiretta, che viene reso effettivo il godimento delle libertà proclamate eguali per tutti. Per “lavoratori” si fa riferimento soprattutto alla classe operaia, che rappresenta la classe sociale sottoprotetta per la quale serve l’immediato intervento dell’ordinamento al fine di garantire i diritti fondamentali.
Articolo 4
L’articolo pone il lavoro a fondamento della Repubblica, collegato ai principi personalista e solidarista dell’articolo 2 e all’eguaglianza costituzionale dell’articolo 3, poiché il lavoro permette la liberazione dal bisogno e quindi rende effettivo il godimento delle libertà costituzionali.
Il valore-lavoro rappresenta la pretesa nei confronti dello Stato-ordinamento, il quale deve garantire la piena occupazione, basandosi sempre sulla struttura dello Stato sociale di diritto e sui suoi principi.
Collegati al lavoro sono:
- La giusta causa
- Il giustificato motivo di licenziamento
- I provvedimenti e le misure finalizzati all’addestramento professionale
Il lavoro viene definito come diritto di libertà: la libertà di svolgere un’attività secondo la propria scelta e le proprie capacità professionali.
Il secondo comma riguarda, invece, il lavoro come dovere da parte del cittadino (impegno di solidarietà) e da parte dello Stato (impegno di garantire pari dignità, eguaglianza e tutela del lavoratore). Il dovere al lavoro viene sottolineato nell’art. 38 (esclude ogni diritto all’assistenza da parte dello Stato a favore di coloro che, sforniti dei mezzi di sussistenza, non risultino diminuiti nella loro capacità lavorativa) e nell’art. 438 comma 1 (si fa riferimento all’impossibilità di provvedere al proprio mantenimento).
La formula “secondo le proprie possibilità e la propria scelta” sembra entrare in contrasto con l’eguaglianza costituzionale (art. 3), in quanto non tutti hanno questa possibilità. Il dovere al lavoro, quindi, deve essere un impegno sociale.
Articolo 5
Il primo comma riguarda il riconoscimento e la promozione delle autonomie locali che conferiscono un nuovo volto allo Stato-società, quindi il passaggio da uno Stato centralista ad uno Stato pluralista. L’articolo in esame si pone in un atteggiamento di critica nei confronti del passato, dove le classi dirigenti volevano mantenere l’unità sancita dall’unificazione amministrativa del 1865. Invece con il pluralismo vengono accolti enti territoriali con un proprio potere, il quale viene distribuito secondo un criterio verticale, avvicinando il singolo allo Stato. Questo non vuol dire un ordinamento di tipo federale ma, il riconoscimento di comunità minori, derivate e autonome nell’ambito di una comunità nazionale.
Le autonomie locali sono caratterizzate soprattutto da un potere politico, quindi distinguiamo:
- Autonomie normative, che esercitano il potere nei limiti di un ente superiore
- Autonomie amministrative, in cui l’ente è capace di autogovernarsi
Con il termine “locali” s’intende l’autonomia identificata sulla base della dislocazione territoriale; ciò si collega all’art. 115 (le regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi costituzionali) e all’art. 128 (le province e i comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni).
Il secondo comma riguarda il decentramento dal punto di vista amministrativo, infatti il sistema amministrativo si rivolge agli organi periferici che sono collegati agli organi centrali attraverso poteri di direzione e di coordinamento. Il decentramento può essere:
- Diretto: lo Stato conferisce poteri di amministrazione a Enti locali, i quali godono di autonomia dal potere centrale senza ordine gerarchico
- Indiretto: lo Stato conferisce poteri di amministrazione alle Regioni e queste agli Enti locali minori, come comuni e province
Entrambi i tipi di decentramento prevedono la distinzione tra:
- Struttura governativa, in cui il potere governativo rimane all’ente delegante
- Struttura amministrativa, in cui il potere amministrativo viene assegnato all’ente delegato
Articolo 7
Nel primo comma vengono delineati i rapporti tra Stato e Chiesa e le loro posizioni istituzionali. La Chiesa è un ordinamento giuridico, non subordinato allo Stato, per questo motivo vengono utilizzati i termini “sovrani” e “indipendenti”. Lo Stato quindi non può istituire un regime cesaropapista nel quale il capo dello Stato sia anche capo della Chiesa o anche un regime giurisdizionalista o, ancora, non può fondare una Chiesa nazionale. Lo Stato e la Chiesa sono ordinamenti indipendenti e sovrani, questo vuol dire che trattano specifiche materie da pari a pari e i loro concordati sono considerati come accordi internazionali che il diritto italiano deve rispettare.
Essendo considerati due ordinamenti della stessa rilevanza, nasce il problema della competenza di entrambi. In questo caso si afferma che se nel conflitto tra Stato e Chiesa non viene raggiunto un accordo comune, allora lo Stato può sempre decidere, unilateralmente, se la materia sia di sua competenza o meno.
Nel secondo comma viene specificato in che modo vengono regolati i rapporti tra Stato e Chiesa: si parla quindi dei patti lateranensi. Da un lato si voleva mantenere la pace religiosa sancita alla fine della questione romana; dall’altro i valori politici e ideologici volevano schierarsi in posizione di netta rottura con il passato.
L’oggetto della garanzia costituzionale è stato individuato nel principio concordatario che pone un limite tra ordinamento statale e ordinamento ecclesiastico. La bilateralità delle posizioni cade nel momento in cui viene modificata la Costituzione nell’articolo 7. Si fa riferimento ai patti del 1929, sia come protocolli internazionali, sia come atti ai quali si adegua automaticamente l’ordinamento italiano.
S’identifica una situazione di equilibrio in cui la norma di derivazione pattizia assume una posizione rinforzata rispetto alla legge ordinaria. In questo modo una legge ordinaria che entra in contrasto con la norma di derivazione pattizia è giudicata incostituzionale allo stesso tempo, però, quest’ultima non può entrare in contrasto con le norme costituzionali.
Articolo 8
L’articolo delinea la posizione dello Stato italiano nei confronti delle confessioni religiose, e in particolare quelle acattoliche. Non viene definito il significato di “confessione religiosa” ma si vogliono tutelare i gruppi sociali con finalità religiose, attraverso la parità di trattamento in modo da garantire un’eguale libertà a tutti. Da ciò derivano due conseguenze:
- La stessa misura di libertà rappresenta una garanzia per le formazioni sociali meritevoli di tutela, cioè quelle orientate alla promozione della persona.
- La disparità di trattamento è legittima qualora non incida sull’esplicazione delle libertà.
È evidente, soprattutto dall’articolo 3, che il nesso tra libertà ed eguaglianza è essenziale e questo articolo pone in evidenza lo Stato, il quale ha il compito di rimuovere qualsiasi privilegio concesso solo ad alcune confessioni religiose.
Il secondo comma specifica il rapporto tra lo Stato e l’organizzazione del gruppo religioso. La legge non dice che tutte le confessioni acattoliche sono degli ordinamenti, al fine di rispettare la loro natura di gruppo sociale, ma quando lo diventano, lo diventano anche per lo Stato, quindi acquistano diritti e doveri.
L’ordinamento confessionale, però, si distingue dall’associazione, infatti secondo la legge vengono riconosciuti come ordinamenti giuridici anche quei gruppi sociali che non hanno dato vita ad alcuna associazione. Gli ordinamenti confessionali vengono riconosciuti come originari e indipendenti quando non entrano in contrasto con i principi sui quali si fonda l’ordinamento italiano, nel caso contrario sono subordinate al diritto statuale. Lo Stato interviene solo nel controllo dello statuto organizzativo e non sul progetto di vita che la comunità religiosa vuole attuare (pluralismo religioso).
I rapporti tra Stato e confessioni religiose sono regolate dalle intese con le relative rappresentanze, escludendo che il legislatore possa disporre unilateralmente. Il comma 3, quindi, garantisce la legge di esecuzione dell’intesa, la quale non può essere mai abrogata se non può essere sostituita immediatamente da un’altra intesa tra lo Stato e la confessione acattolica interessata.
Articolo 9
L’articolo mette in evidenza la posizione dello Stato il quale promuove il patrimonio culturale, in modo particolare della ricerca scientifica e tecnologica, che è sempre strumentale al valore della persona. Oltre alla tutela del patrimonio culturale, viene tutelato anche l’ambiente, collegato alla qualità di vita di ogni singolo. La promozione viene attuata sia direttamente attraverso i soggetti pubblici, sia indirettamente attraverso i soggetti autonomi. Si possono quindi trarre due conseguenze:
- Lo Stato-ordinamento non può conferire natura pubblicistica ai soggetti che svolgono la promozione culturale analoga quella dello Stato e degli enti pubblici.
- L’unitarietà della finalità sancita dalla norma, conferisce allo Stato poteri di indirizzo e di coordinamento soprattutto per quanto riguarda l’università e la ricerca scientifica.
Il secondo comma tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Bisogna però definire il significato del termine “paesaggio”. Esso non è più il mero valore estetico dello scenario naturale ma, diventa un valore culturale che si va a configurare attraverso la continua interazione tra natura e uomo.
Bisogna specificare anche il significato di patrimonio storico e artistico della Nazione. I beni immobili si inseriscono nel rapporto culturale uomo-ambiente; i beni mobili diventano strumenti per promuovere lo sviluppo culturale sancito dal comma 1 dell’articolo. Entrambi diventano beni che esprimono la storicità, la creatività e la spiritualità del popolo.
In questo quadro trova spazio anche la pianificazione urbanistica, secondo la quale le regioni devono attuare piani urbanistici tenendo in considerazione innanzitutto i valori paesistici e ambientali.
Articolo 10
L’articolo delinea il rapporto tra lo Stato e la comunità internazionale. Il solidarismo internazionale dello Stato, alla luce del valore primario di tutela della persona, si pone in netto contrasto con la chiusura nazionalista dell’epoca fascista.
Lo Statuto albertino si limitava a regolare la dichiarazione di guerra e la stipulazione dei trattati internazionali, invece con l’articolo 10 lo Stato presenta una notevole apertura, adeguandosi alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. In questo modo viene recepita la portata precettiva del principio espresso dal broccardo “pacta servanda sunt”. Esisterebbe quindi una norma per la trasformazione automatica delle norme internazionali in norme interne all’ordinamento. Questo, però, è totalmente in contrasto con quanto avviene oggi in parlamento, dove è necessaria l’autorizzazione del capo dello Stato alla ratifica del Trattato e bisogna rendere esecutivo il Trattato stesso nell’ordinamento interno. Quindi si passa alla modifica in “Pacta Recepita sunt Servanda”, secondo il quale le leggi internazionali sono inserite nell’ordinamento interno attraverso uno specifico procedimento.
Il secondo comma riguarda la condizione giuridica dello straniero, che è colui che non gode della cittadinanza italiana o perché di un altro Stato o perché apolide. La norma pone al legislatore un duplice vincolo:
- La norma costituzionale deve essere attuata attraverso una legge ordinaria
- Il contenuto di tale legge non deve essere contrario al Trattato internazionale
In questo modo la legge ha una doppia efficacia (nei confronti di una legge precedente e difforme): come fonte atipica è più forte della legge ordinaria perché trova fondamento nella Costituzione, meno forte della Costituzione perché deriva da essa. Da una parte la legge difforme al trattato è illegittima perché incostituzionale; dall’altra le norme in contrasto con i trattati, che però sono volte a...
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