Diritto Costituzionale Bin-Pitruzzella.
CHE COS’E’ IL DIRITTO?
DEFINIZIONI
Il termine "diritto" viene usato in almeno due significati diversi:
in senso soggettivo indica una pretesa (es.: “è un mio diritto”);
in senso oggettivo indica un insieme di norme giuridiche (ordina-
mento giuridico).
NORME SOCIALI E N ORME GIURIDICHE
Norma sociale è una regola esplicita o implicita che riguarda la
condotta dei membri di una società.
Norma giuridica è un precetto legislativo che ha la capacità di de-
terminare l’ordinamento giuridico. 1
Diritto Costituzionale Bin-Pitruzzella.
CAP. I: LO STATO – NOZIONI INTRODUTTIVE
IL POTERE POLITICO
DEFINIZIONI
Potere sociale è la capacità di influenzare il comportamento di altri
individui.
Ci sono tre tipi di potere sociale:
potere economico si avvale del possesso di certi beni per indurre
coloro che non li posseggono a seguire una determinata condotta;
potere ideologico si avvale del possesso di certe forme di sapere
per esercitare un'azione di influenza sui membri di un gruppo indu-
cendoli a compiere (o a non compiere) certe azioni. È il potere de-
tenuto da intellettuali, sacerdoti, scienziati;
potere politico è quella specie di potere sociale che si basa sulla
possibilità di imporre la propria volontà ricorrendo all'uso della forza
legittima.
LA LEGITTIMAZIONE
Il potere politico non si basa solamente sulla forza, ma ha anche un
principio di giustificazione dello stesso, che si chiama legittimazione. Il
sociologo Max Weber ha individuato tre tipi di potere legittimo:
potere tradizionale che si basa su una credenza del carattere
sacro delle tradizioni valide da sempre e nella legittimità di coloro
che esercitano un'autorità in attuazione di tali tradizioni;
potere carismatico che poggia sulla dedizione straordinaria al
valore esemplare di una persona e degli ordinamenti che questa
ha creato;
potere legale-razionale che poggia sulla credenza del diritto di
comando di coloro che ottengono la titolarità del potere sulla base
di procedure legali ed esercitano tale potere con l'osservanza dei
limiti stabiliti dal diritto.
“Stato di diritto" è il nome che viene dato ai sistemi politici in cui
questi mezzi vengono impiegati.
LO STATO
DEFINIZIONE
"Stato" è il nome dato ad una particolare forma storica di organizza-
zione del potere politico, che esercita il monopolio della forza legitti-
ma in un determinato territorio e si avvale di un apparato amministrati-
vo. Lo Stato moderno nasce e si afferma in Europa tra il XV e il XVII se-
colo. 2
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LA NASCITA DELLO STATO MODERNO
Sistema feudale XII e il XIII secolo.
La base del sistema feudale era costituita dal rapporto vassal-
lo/signore. Il signore concedeva al vassallo un feudo instaurando con
lui un rapporto di obblighi e diritti reciproci: come corrispettivo del
feudo il vassallo aveva obblighi di aiuto nei confronti del signore.
La società non era composta da individui, bensì da comunità minori
tra loro variamente combinate: quelle familiari, quelle economiche,
quelle religiose e infine quelle politiche.
SOVRANITA’
Lo Stato moderno è sovrano secondo due aspetti:
interno consiste nel potere di comando in un determinato territo-
rio, che non riconosce nessun altro potere al di sopra di sé;
esterno consiste nell'indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi
altro Stato.
TERRITORIO
La delimitazione del territorio è condizione essenziale per garantire allo
Stato l'esercizio della sovranità.
Terraferma è la porzione di territorio delimitata da confini che
possono essere naturali o artificiali, essi di solito sono delimitati da
trattati internazionali.
Mare territoriale è quella fascia di mare costiero e interamente
sottoposta alla sovranità dello Stato; quasi tutti gli Stati fissano in 12
miglia marine il limite del mare territoriale.
Piattaforma continentale è costituita dal cosiddetto zoccolo con-
tinentale (quella parte del fondo marino di profondità costante che
circonda le terre emerse), la regola ormai generalmente accettata
è che gli Stati possono riservare a sé l'utilizzazione esclusiva delle ri-
sorse naturali estraibili dalla piattaforma continentale, purché sia as-
sicurata la libertà delle acque.
CITTADINANZA
La cittadinanza è la condizione della persona fisica (detta cittadino)
alla quale l'ordinamento di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti
civili e politici. La cittadinanza, quindi, può essere vista come uno sta-
tus del cittadino, ma anche come un rapporto giuridico tra cittadino e
stato. Le persone che sono prive della cittadinanza di uno Stato sono
dette stranieri se hanno la cittadinanza di un altro Stato, o apolidi se
non hanno alcuna cittadinanza. 3
Diritto Costituzionale Bin-Pitruzzella.
Perde la cittadinanza il cittadino che possieda, acquisti una cittadi-
nanza straniera, qualora risieda stabilmente all'estero; il cittadino che
svolge funzioni di dipendenze di uno Stato estero e intenda conservare
questa posizione nonostante l'intimazione del Governo italiano di ces-
sare il rapporto di dipendenza.
La cittadinanza può essere riacquistata quando l'interessato presti ser-
vizio militare o accetti un impiego alle dipendenze dello Stato italiano
e dichiari di volerla riacquistare; quando l'interessato dichiari di volerla
riacquistare e stabilisca la propria residenza nel territorio della Repub-
blica entro un anno dalla dichiarazione; quando l'interessato risieda
da oltre un anno nel territorio della Repubblica; quando l'interessato
abbia abbandonato il rapporto di dipendenza da uno Stato estero e
risieda da almeno due anni nel territorio della Repubblica.
LO STATO COME APPARATO
Lo Stato si differenzia da altre organizzazioni politiche per la presenza
di un apparato organizzativo servito da una burocrazia professionale.
LO STATO COME PERSONA GIURIDICA
Persona giuridica (o ente morale) è un ente cui l'ordinamento giuri-
dico attribuisce la capacità giuridica, rendendolo quindi soggetto di
diritto.
GLI ENTI PUBBLICI
Oltre allo Stato esistono numerosi e diversi enti pubblici come le Regio-
ni, le Province, i Comuni, dotati di personalità giuridica. Gli enti pubblici
possono essere definiti "apparati costituiti dalle comunità per il perse-
guimento dei propri fini"; essi sono riconosciuti come persone giuridi-
che.
LA POTESTA’ PUBBLICA
Potestà pubblica è il potere che lo Stato ha sui cittadini.
UFFICI ED ORGANI
Ufficio unità strutturale elementare dell'organizzazione dello Stato.
Organo è un ufficio particolarmente qualificato da una norma co-
me idoneo ad esprimere la volontà della persona giuridica ed impu-
tarle l'atto con i relativi effetti".
Una prima classificazione tra organi si ha tra:
gli organi rappresentativi, i cui titolari sono eletti direttamente dal
- corpo elettorale; 4
Diritto Costituzionale Bin-Pitruzzella.
gli organi burocratici, i cui titolari sono scelti per la loro professionali-
- tà.
Un'altra distinzione è quella tra:
organi attivi, con compito deliberativo;
- consultivi, i quali danno pareri (facoltativi, obbligatori, vincolanti);
- di controllo, i quali devono verificare la conformità alle norme (la
- legittimità) ovvero l'opportunità (il merito) di atti compiuti da altri or-
gani. 5
Diritto Costituzionale Bin-Pitruzzella.
CAP. II: FORME DI STATO
"FORMA DI STATO"
“FORMA DI STATO” E “FORMA DI GOVERNO”
Forma di Stato si intende l'insieme di principi e di valori a cui lo Stato
ispira la sua azione.
Forma di Governo si intendono i modi in cui il potere è distribuito tra
gli organi principali di uno Stato-apparato e l'insieme dei rapporti che
intercorrono tra essi.
LO STATO ASSOLUTO
Stato assoluto è nato in Europa nel '400-500, è la prima forma di Sta-
to moderno. Il potere sovrano è concentrato nelle mani della Corona.
Il Re era sovrano assoluto, titolare del potere legislativo ed esecutivo; il
potere giudiziario invece aspettava a Corti e Tribunali formati da giu-
dici da lui nominati.
LA NASCITA DELLO STATO LIBERALE
Stato liberale forma di Stato che si pone come obiettivo la tutela
delle libertà o diritti inviolabili dei cittadini, assicurata dalla legge.
ECONOMIA DI MERCATO
L'economia di mercato si basa sul libero incontro tra domanda ed of-
ferta di un determinato bene.
LO STATO DI DEMOCRAZIA PLURALISTA
Stato di democrazia pluralista si afferma a seguito di un lungo pro-
cesso di trasformazione dello Stato liberale. Si parte dall'allargamento
della base sociale, così che lo Stato monoclasse si trasforma in Stato
pluriclasse.
Tre trasformazioni hanno determinato il modo di essere dello Stato di
democrazia pluralista:
l'affermazione dei partiti di massa;
- la configurazione degli organi elettivi;
- il riconoscimento dei diritti sociali.
-
CRISI DELLE DEMOCRAZIE DI MASSA E NASCITA DELLO STATO TOTALITA-
RIO
Nei paesi come l'Italia e la Germania, il pluralismo politico non veniva
però accettato, si tentava anzi l'identificazione dello Stato col partito
unico e quindi l'unificazione politica della società attraverso le istituzio-
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Diritto Costituzionale Bin-Pitruzzella.
ni dello Stato totalitario. Così in Italia ha operato lo Stato fascista (1922-
1945), in Germania lo Stato nazionalsocialista (1933-1945), nell'URSS lo
Stato socialista.
LA COSTITUZIONE DI WEIMAR E LA SUA CRISI
Costituzione di Weimar tentò di razionalizzare il sistema parlamenta-
re adattando le sue istituzioni alle dinamiche di una democrazia di
massa. È stata la prima Costituzione a riconoscere e garantire i diritti
sociali che mirano a ridurre le diseguaglianze materiali dovute alla dif-
ferente distribuzione delle ricchezze e dei redditi tra le persone: i diritti
all'istruzione, all'abitazione, al lavoro, ad un sistema assicurativo che
garantisca la tutela della salute, la protezione della maternità e la
previdenza contro le conseguenze economiche della vecchiaia,
dell'invalidità degli infortuni.
RAPPRESENTANZA POLITICA
La rappresentanza politica ha due significati:
rappresentanza come rapporto tra il rappresentante e il rappresen-
tato: il rappresentante è tenuto ad agire nell'interesse del rappre-
sentato, con il quale corre un rapporto di mandato imperativo
(rappresentanza di interessi). Questa nozione di rappresentanza è
tipica dell'esperienza medievale;
rappresentanza come situazione di potere autonoma del rappre-
sentante rispetto al rappresentato (rappresentanza - rappresenta-
zione), in questo secondo senso è fatto divieto di mandato impera-
tivo.
DEMOCRAZIA DIRETTA E DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA
Democrazia diretta è una forma di democrazia nella quale i cittadi-
ni possono esercitare direttamente il potere legislativo.
Istituti di democrazia diretta sono:
l'iniziativa legislativa popolare la Costituzione attribuisce ad un
certo numero di cittadini (50.000) il potere di esercitare la funzione
legislativa;
la petizione consiste in una determinata richiesta che i cittadini
possono rivolgere agli organi parlamentari o di Governo per solleci-
tare determinate attività;
il referendum che consiste nella consultazione dell'intero corpo
elettorale produttiva di effetti giuridici.
Democrazia rappresentativa è una forma di governo nella quale gli
aventi diritto al voto eleggono dei rappresentanti per essere governati.
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Diritto Costituzionale Bin-Pitruzzella.
IL REFERENDUM NELLA COSTITUZIONE ITALIANA
La Costituzione italiana prevede 4 tipi di referendum:
il referendum di revisione costituzionale, che ha carattere eventua-
le e si può inserire nell'ambito del procedimento di revisione costitu-
zionale;
il referendum abrogativo di una legge o di un atto avente forza di
legge;
il referendum consultivo, per la modificazione territoriale delle Re-
gioni, Province e Comuni;
referendum abrogativi o consultivi su leggi e provvedimenti ammini-
strativi delle Regioni, che possono essere previsti e disciplinati dagli
Statuti regionali.
LA SEPARAZIONE DEI POTERI
Ci sono tre poteri:
potere legislativo (Parlamento) è uno dei tre poteri fondamentali
sovrani attribuiti allo Stato, secondo il principio classico di separa-
zione dei poteri, volto a garantire l’emanazione e l’imparzialità delle
leggi e della loro applicazione;
potere esecutivo (Governo) è il potere di fare le leggi (legiferare);
potere giudiziario (Giudice) è quel potere che in quanto organo
costituzionale permette in via definitiva e autonoma di risolvere una
controversia di natura civile, penale e amministrativa applicando la
legge.
LA REGOLA DI MAGGIORANZA
La regola di maggioranza assume significati e funzioni diverse:
principio funzionale, ossia tecnica attraverso cui un collegio può
decidere;
principio di rappresentanza, ossia il mezzo attraverso cui si eleggono
il Parlamento e le altre Assemblee rappresentative;
principio di organizzazione politica, ossia il criterio attraverso cui si
strutturano i rapporti tra i partiti politici del Parlamento; secondo
questa concezione le elezioni hanno il compito principale di assicu-
rare la formazione di una maggioranza parlamentare coesa con un
Governo stabile.
LO STATO E LA SOCIETA’ MULTICULTURALE
PRINCIPIO DI LAICITA’, LIBERTA’ DI COSCIENZA E PLURALISMO RELIGIO-
SO
Principio di laicità implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle
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Diritto Costituzionale Bin-Pitruzzella.
religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di re-
ligione in regime di pluralismo confessionale e culturale.
Libertà di coscienza consiste nella libertà di coltivare convinzioni in-
feriori e di comportarsi di conseguenza.
Pluralismo religioso è quel pensiero secondo cui è possibile superare
le differenze dottrinarie tra le religioni e i conflitti interpretativi esistenti
spesso all’interno della stessa religione.
STATO UNITARIO, STATO FEDERALE, STATO REGIONALE
Stato unitario il potere è attribuito solo allo Stato centrale e ai sog-
getti periferici da esso dipendenti (decentramento amministrativo).
Stato composto il potere è distribuito tra lo Stato centrale e gli enti
territoriali da esso distinti (decentramento politico).
Stato federale forma di Stato in cui i poteri sono ripartiti con un si-
stema di divisione, che permette agli stati membri di conservare una
parte della propria sovranità.
Stato regionale si ha quando l’ente centrale “ripartisce” la sua vo-
lontà sul territorio cercando veri e propri enti territoriali autonomi (le
regioni).
L'UNIONE EUROPEA
DEFINIZIONI
Unione Europea è un’unione politica ed economica di carattere
sovranazionale, che comprende 28 paesi membri indipendenti e de-
mocratici del continente europeo.
L’ORGANIZZAZIONE COMUNITARIA
Essa si articola in diversi organi:
ORGANO COMPOSIZIONE FUNZIONI NOZIONI AG-
GIUNTIVE
CONSIGLIO È composto dai Definisce gli orienta- Deve informare il
EUROPEO Capi di Stato o menti politici in genera- Parlamento eu-
di Governo di le, ma non ha poteri ropeo dei risultati
ciascuno Stato normativi propri delle sue riunioni
membro e dal e presentare
Presidente della annualmente
Commissione un'apposita rela-
zione scritta
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CONSIGLIO È formato da un Adotta gli atti normativi
DELL’UE rappresentante e coordina le politiche
di ogni Stato, generali degli Stati
componente membri
del Governo,
competente Le deliberazioni
nella materia del Consiglio so-
trattata, o in al- no generalmen-
cuni casi dai te assunte a
Capi di Stato o maggioranza
di Governo semplice
COMMISSIONE Dal 2007 è Potere di iniziativa nor- Il Presidente del-
composta da 27 mativa per gli atti che il la Commissione
membri (ogni Consiglio adotta; poteri esprime il proprio
Stato ne ha di decisione accordo sulla
uno) che dura- amministrativa e di re- designazione dei
no in carica golamentazioni; poteri membri e defini-
cinque anni, e di controllo verso gli sce gli orienta-
sono designati Stati riguardo menti politici sul-
di comune ac- l'adempimento degli la base dei quali
cordo dagli Stati obblighi comunitari, ge- la Commissione
membri e dal fu- stisce i fondi comunitari agisce
turo Presidente
della Commis-
sione
PARLAMENTO È composto dai Partecipa al processo
EUROPEO rappresentanti di formazione degli atti
dei popoli degli normativi attraverso le
Stati membri procedure di codeci-
(750 dal 2009) sione e di cooperazio-
eletti in ciascu- ne. Risponde alle peti-
no Stato, con zioni dei cittadini co-
mandato quin- munitari e nomina un
quennale, a suf- mediatore. Esercita po-
fragio universale teri di controllo verso la
e diretto Commissione
CORTE DI GIU- È composta da È l'organo giu
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