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Diritto Costituzionale Bin-Pitruzzella.

CHE COS’E’ IL DIRITTO?

DEFINIZIONI

Il termine "diritto" viene usato in almeno due significati diversi:

in senso soggettivo indica una pretesa (es.: “è un mio diritto”);

 

in senso oggettivo indica un insieme di norme giuridiche (ordina-

 

mento giuridico).

NORME SOCIALI E N ORME GIURIDICHE

Norma sociale è una regola esplicita o implicita che riguarda la

condotta dei membri di una società.

Norma giuridica è un precetto legislativo che ha la capacità di de-

terminare l’ordinamento giuridico. 1

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CAP. I: LO STATO – NOZIONI INTRODUTTIVE

IL POTERE POLITICO

DEFINIZIONI

Potere sociale è la capacità di influenzare il comportamento di altri

individui.

Ci sono tre tipi di potere sociale:

potere economico si avvale del possesso di certi beni per indurre

 

coloro che non li posseggono a seguire una determinata condotta;

potere ideologico si avvale del possesso di certe forme di sapere

 

per esercitare un'azione di influenza sui membri di un gruppo indu-

cendoli a compiere (o a non compiere) certe azioni. È il potere de-

tenuto da intellettuali, sacerdoti, scienziati;

potere politico è quella specie di potere sociale che si basa sulla

 

possibilità di imporre la propria volontà ricorrendo all'uso della forza

legittima.

LA LEGITTIMAZIONE

Il potere politico non si basa solamente sulla forza, ma ha anche un

principio di giustificazione dello stesso, che si chiama legittimazione. Il

sociologo Max Weber ha individuato tre tipi di potere legittimo:

potere tradizionale che si basa su una credenza del carattere

 

sacro delle tradizioni valide da sempre e nella legittimità di coloro

che esercitano un'autorità in attuazione di tali tradizioni;

potere carismatico che poggia sulla dedizione straordinaria al

 

valore esemplare di una persona e degli ordinamenti che questa

ha creato;

potere legale-razionale che poggia sulla credenza del diritto di

 

comando di coloro che ottengono la titolarità del potere sulla base

di procedure legali ed esercitano tale potere con l'osservanza dei

limiti stabiliti dal diritto.

“Stato di diritto" è il nome che viene dato ai sistemi politici in cui

questi mezzi vengono impiegati.

LO STATO

DEFINIZIONE

"Stato" è il nome dato ad una particolare forma storica di organizza-

zione del potere politico, che esercita il monopolio della forza legitti-

ma in un determinato territorio e si avvale di un apparato amministrati-

vo. Lo Stato moderno nasce e si afferma in Europa tra il XV e il XVII se-

colo. 2

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LA NASCITA DELLO STATO MODERNO

Sistema feudale XII e il XIII secolo.

La base del sistema feudale era costituita dal rapporto vassal-

lo/signore. Il signore concedeva al vassallo un feudo instaurando con

lui un rapporto di obblighi e diritti reciproci: come corrispettivo del

feudo il vassallo aveva obblighi di aiuto nei confronti del signore.

La società non era composta da individui, bensì da comunità minori

tra loro variamente combinate: quelle familiari, quelle economiche,

quelle religiose e infine quelle politiche.

SOVRANITA’

Lo Stato moderno è sovrano secondo due aspetti:

interno consiste nel potere di comando in un determinato territo-

 

rio, che non riconosce nessun altro potere al di sopra di sé;

esterno consiste nell'indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi

 

altro Stato.

TERRITORIO

La delimitazione del territorio è condizione essenziale per garantire allo

Stato l'esercizio della sovranità.

Terraferma è la porzione di territorio delimitata da confini che

 

possono essere naturali o artificiali, essi di solito sono delimitati da

trattati internazionali.

Mare territoriale è quella fascia di mare costiero e interamente

 

sottoposta alla sovranità dello Stato; quasi tutti gli Stati fissano in 12

miglia marine il limite del mare territoriale.

Piattaforma continentale è costituita dal cosiddetto zoccolo con-

 

tinentale (quella parte del fondo marino di profondità costante che

circonda le terre emerse), la regola ormai generalmente accettata

è che gli Stati possono riservare a sé l'utilizzazione esclusiva delle ri-

sorse naturali estraibili dalla piattaforma continentale, purché sia as-

sicurata la libertà delle acque.

CITTADINANZA

La cittadinanza è la condizione della persona fisica (detta cittadino)

alla quale l'ordinamento di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti

civili e politici. La cittadinanza, quindi, può essere vista come uno sta-

tus del cittadino, ma anche come un rapporto giuridico tra cittadino e

stato. Le persone che sono prive della cittadinanza di uno Stato sono

dette stranieri se hanno la cittadinanza di un altro Stato, o apolidi se

non hanno alcuna cittadinanza. 3

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Perde la cittadinanza il cittadino che possieda, acquisti una cittadi-

nanza straniera, qualora risieda stabilmente all'estero; il cittadino che

svolge funzioni di dipendenze di uno Stato estero e intenda conservare

questa posizione nonostante l'intimazione del Governo italiano di ces-

sare il rapporto di dipendenza.

La cittadinanza può essere riacquistata quando l'interessato presti ser-

vizio militare o accetti un impiego alle dipendenze dello Stato italiano

e dichiari di volerla riacquistare; quando l'interessato dichiari di volerla

riacquistare e stabilisca la propria residenza nel territorio della Repub-

blica entro un anno dalla dichiarazione; quando l'interessato risieda

da oltre un anno nel territorio della Repubblica; quando l'interessato

abbia abbandonato il rapporto di dipendenza da uno Stato estero e

risieda da almeno due anni nel territorio della Repubblica.

LO STATO COME APPARATO

Lo Stato si differenzia da altre organizzazioni politiche per la presenza

di un apparato organizzativo servito da una burocrazia professionale.

LO STATO COME PERSONA GIURIDICA

Persona giuridica (o ente morale) è un ente cui l'ordinamento giuri-

dico attribuisce la capacità giuridica, rendendolo quindi soggetto di

diritto.

GLI ENTI PUBBLICI

Oltre allo Stato esistono numerosi e diversi enti pubblici come le Regio-

ni, le Province, i Comuni, dotati di personalità giuridica. Gli enti pubblici

possono essere definiti "apparati costituiti dalle comunità per il perse-

guimento dei propri fini"; essi sono riconosciuti come persone giuridi-

che.

LA POTESTA’ PUBBLICA

Potestà pubblica è il potere che lo Stato ha sui cittadini.

UFFICI ED ORGANI

Ufficio unità strutturale elementare dell'organizzazione dello Stato.

Organo è un ufficio particolarmente qualificato da una norma co-

me idoneo ad esprimere la volontà della persona giuridica ed impu-

tarle l'atto con i relativi effetti".

Una prima classificazione tra organi si ha tra:

gli organi rappresentativi, i cui titolari sono eletti direttamente dal

- corpo elettorale; 4

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gli organi burocratici, i cui titolari sono scelti per la loro professionali-

- tà.

Un'altra distinzione è quella tra:

organi attivi, con compito deliberativo;

- consultivi, i quali danno pareri (facoltativi, obbligatori, vincolanti);

- di controllo, i quali devono verificare la conformità alle norme (la

- legittimità) ovvero l'opportunità (il merito) di atti compiuti da altri or-

gani. 5

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CAP. II: FORME DI STATO

"FORMA DI STATO"

“FORMA DI STATO” E “FORMA DI GOVERNO”

Forma di Stato si intende l'insieme di principi e di valori a cui lo Stato

ispira la sua azione.

Forma di Governo si intendono i modi in cui il potere è distribuito tra

gli organi principali di uno Stato-apparato e l'insieme dei rapporti che

intercorrono tra essi.

LO STATO ASSOLUTO

Stato assoluto è nato in Europa nel '400-500, è la prima forma di Sta-

to moderno. Il potere sovrano è concentrato nelle mani della Corona.

Il Re era sovrano assoluto, titolare del potere legislativo ed esecutivo; il

potere giudiziario invece aspettava a Corti e Tribunali formati da giu-

dici da lui nominati.

LA NASCITA DELLO STATO LIBERALE

Stato liberale forma di Stato che si pone come obiettivo la tutela

delle libertà o diritti inviolabili dei cittadini, assicurata dalla legge.

ECONOMIA DI MERCATO

L'economia di mercato si basa sul libero incontro tra domanda ed of-

ferta di un determinato bene.

LO STATO DI DEMOCRAZIA PLURALISTA

Stato di democrazia pluralista si afferma a seguito di un lungo pro-

cesso di trasformazione dello Stato liberale. Si parte dall'allargamento

della base sociale, così che lo Stato monoclasse si trasforma in Stato

pluriclasse.

Tre trasformazioni hanno determinato il modo di essere dello Stato di

democrazia pluralista:

l'affermazione dei partiti di massa;

- la configurazione degli organi elettivi;

- il riconoscimento dei diritti sociali.

-

CRISI DELLE DEMOCRAZIE DI MASSA E NASCITA DELLO STATO TOTALITA-

RIO

Nei paesi come l'Italia e la Germania, il pluralismo politico non veniva

però accettato, si tentava anzi l'identificazione dello Stato col partito

unico e quindi l'unificazione politica della società attraverso le istituzio-

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ni dello Stato totalitario. Così in Italia ha operato lo Stato fascista (1922-

1945), in Germania lo Stato nazionalsocialista (1933-1945), nell'URSS lo

Stato socialista.

LA COSTITUZIONE DI WEIMAR E LA SUA CRISI

Costituzione di Weimar tentò di razionalizzare il sistema parlamenta-

re adattando le sue istituzioni alle dinamiche di una democrazia di

massa. È stata la prima Costituzione a riconoscere e garantire i diritti

sociali che mirano a ridurre le diseguaglianze materiali dovute alla dif-

ferente distribuzione delle ricchezze e dei redditi tra le persone: i diritti

all'istruzione, all'abitazione, al lavoro, ad un sistema assicurativo che

garantisca la tutela della salute, la protezione della maternità e la

previdenza contro le conseguenze economiche della vecchiaia,

dell'invalidità degli infortuni.

RAPPRESENTANZA POLITICA

La rappresentanza politica ha due significati:

rappresentanza come rapporto tra il rappresentante e il rappresen-

 tato: il rappresentante è tenuto ad agire nell'interesse del rappre-

sentato, con il quale corre un rapporto di mandato imperativo

(rappresentanza di interessi). Questa nozione di rappresentanza è

tipica dell'esperienza medievale;

rappresentanza come situazione di potere autonoma del rappre-

 sentante rispetto al rappresentato (rappresentanza - rappresenta-

zione), in questo secondo senso è fatto divieto di mandato impera-

tivo.

DEMOCRAZIA DIRETTA E DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA

Democrazia diretta è una forma di democrazia nella quale i cittadi-

ni possono esercitare direttamente il potere legislativo.

Istituti di democrazia diretta sono:

l'iniziativa legislativa popolare la Costituzione attribuisce ad un

 

certo numero di cittadini (50.000) il potere di esercitare la funzione

legislativa;

la petizione consiste in una determinata richiesta che i cittadini

 

possono rivolgere agli organi parlamentari o di Governo per solleci-

tare determinate attività;

il referendum che consiste nella consultazione dell'intero corpo

 

elettorale produttiva di effetti giuridici.

Democrazia rappresentativa è una forma di governo nella quale gli

aventi diritto al voto eleggono dei rappresentanti per essere governati.

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IL REFERENDUM NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

La Costituzione italiana prevede 4 tipi di referendum:

il referendum di revisione costituzionale, che ha carattere eventua-

 le e si può inserire nell'ambito del procedimento di revisione costitu-

zionale;

il referendum abrogativo di una legge o di un atto avente forza di

 legge;

il referendum consultivo, per la modificazione territoriale delle Re-

 gioni, Province e Comuni;

referendum abrogativi o consultivi su leggi e provvedimenti ammini-

 strativi delle Regioni, che possono essere previsti e disciplinati dagli

Statuti regionali.

LA SEPARAZIONE DEI POTERI

Ci sono tre poteri:

potere legislativo (Parlamento) è uno dei tre poteri fondamentali

 

sovrani attribuiti allo Stato, secondo il principio classico di separa-

zione dei poteri, volto a garantire l’emanazione e l’imparzialità delle

leggi e della loro applicazione;

potere esecutivo (Governo) è il potere di fare le leggi (legiferare);

 

potere giudiziario (Giudice) è quel potere che in quanto organo

 costituzionale permette in via definitiva e autonoma di risolvere una

controversia di natura civile, penale e amministrativa applicando la

legge.

LA REGOLA DI MAGGIORANZA

La regola di maggioranza assume significati e funzioni diverse:

principio funzionale, ossia tecnica attraverso cui un collegio può

 decidere;

principio di rappresentanza, ossia il mezzo attraverso cui si eleggono

 il Parlamento e le altre Assemblee rappresentative;

principio di organizzazione politica, ossia il criterio attraverso cui si

 strutturano i rapporti tra i partiti politici del Parlamento; secondo

questa concezione le elezioni hanno il compito principale di assicu-

rare la formazione di una maggioranza parlamentare coesa con un

Governo stabile.

LO STATO E LA SOCIETA’ MULTICULTURALE

PRINCIPIO DI LAICITA’, LIBERTA’ DI COSCIENZA E PLURALISMO RELIGIO-

SO

Principio di laicità implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle

 8

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religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di re-

ligione in regime di pluralismo confessionale e culturale.

Libertà di coscienza consiste nella libertà di coltivare convinzioni in-

feriori e di comportarsi di conseguenza.

Pluralismo religioso è quel pensiero secondo cui è possibile superare

le differenze dottrinarie tra le religioni e i conflitti interpretativi esistenti

spesso all’interno della stessa religione.

STATO UNITARIO, STATO FEDERALE, STATO REGIONALE

Stato unitario il potere è attribuito solo allo Stato centrale e ai sog-

getti periferici da esso dipendenti (decentramento amministrativo).

Stato composto il potere è distribuito tra lo Stato centrale e gli enti

territoriali da esso distinti (decentramento politico).

Stato federale forma di Stato in cui i poteri sono ripartiti con un si-

stema di divisione, che permette agli stati membri di conservare una

parte della propria sovranità.

Stato regionale si ha quando l’ente centrale “ripartisce” la sua vo-

lontà sul territorio cercando veri e propri enti territoriali autonomi (le

regioni).

L'UNIONE EUROPEA

DEFINIZIONI

Unione Europea è un’unione politica ed economica di carattere

sovranazionale, che comprende 28 paesi membri indipendenti e de-

mocratici del continente europeo.

L’ORGANIZZAZIONE COMUNITARIA

Essa si articola in diversi organi:

ORGANO COMPOSIZIONE FUNZIONI NOZIONI AG-

GIUNTIVE

CONSIGLIO È composto dai Definisce gli orienta- Deve informare il

EUROPEO Capi di Stato o menti politici in genera- Parlamento eu-

di Governo di le, ma non ha poteri ropeo dei risultati

ciascuno Stato normativi propri delle sue riunioni

membro e dal e presentare

Presidente della annualmente

Commissione un'apposita rela-

zione scritta

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CONSIGLIO È formato da un Adotta gli atti normativi

DELL’UE rappresentante e coordina le politiche

di ogni Stato, generali degli Stati

componente membri

del Governo,

competente Le deliberazioni

nella materia del Consiglio so-

trattata, o in al- no generalmen-

cuni casi dai te assunte a

Capi di Stato o maggioranza

di Governo semplice

COMMISSIONE Dal 2007 è Potere di iniziativa nor- Il Presidente del-

composta da 27 mativa per gli atti che il la Commissione

membri (ogni Consiglio adotta; poteri esprime il proprio

Stato ne ha di decisione accordo sulla

uno) che dura- amministrativa e di re- designazione dei

no in carica golamentazioni; poteri membri e defini-

cinque anni, e di controllo verso gli sce gli orienta-

sono designati Stati riguardo menti politici sul-

di comune ac- l'adempimento degli la base dei quali

cordo dagli Stati obblighi comunitari, ge- la Commissione

membri e dal fu- stisce i fondi comunitari agisce

turo Presidente

della Commis-

sione

PARLAMENTO È composto dai Partecipa al processo

EUROPEO rappresentanti di formazione degli atti

dei popoli degli normativi attraverso le

Stati membri procedure di codeci-

(750 dal 2009) sione e di cooperazio-

eletti in ciascu- ne. Risponde alle peti-

no Stato, con zioni dei cittadini co-

mandato quin- munitari e nomina un

quennale, a suf- mediatore. Esercita po-

fragio universale teri di controllo verso la

e diretto Commissione

CORTE DI GIU- È composta da È l'organo giu

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nobody_scuola_1990 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Imarisio Luca.
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