Diritto costituzionale
Potere sociale
Potere sociale: capacità di influenzare il comportamento altrui.
- Potere politico: Tipo di potere sociale basato sulla possibilità di ricorrere, in ultima istanza, alla forza legittima per imporre la propria volontà.
- Potere economico: Potere che si avvale del possesso di certi beni, necessari o percepiti come tali, in una situazione di scarsità, per indurre coloro che non li posseggono a seguire una certa condotta.
- Potere ideologico.
Lo Stato nell’esperienza attuale incarna la figura del potere politico e per far rispettare le sue leggi può ricorrere ai suoi apparati repressivi, es. ordinanze, sanzioni, etc.
Tipi di potere politico
Il potere politico non si basa sulla sola forza ma vi è un principio di giustificazione dello stesso:
- Potere tradizionale
- Potere carismatico
- Potere legale-razionale (Max Weber)
Con la democratizzazione dello Stato e l’avvento della sovranità popolare nel XX secolo, la legittimazione del potere di tipo legale-razionale è venuta meno. Ora, il potere per essere legittimo deve essere approvato dal libero consenso popolare (elezioni, referendum, etc).
Stato
Lo Stato è l'organizzazione del potere politico per cui si esercita il monopolio della forza legittima su di un dato territorio e ci si avvale di un apparato amministrativo.
Stato moderno
Lo Stato moderno è un apparato centralizzato stabile che ha il monopolio della forza legittima su di un dato territorio e non riconosce autorità sopra di sé. Nasce tra XV e XVII secolo in Europa.
Sovranità
Art. 1 comma 2 Cost.: la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
La sovranità ha due aspetti importanti:
- Interno: Supremo potere di comando su di un dato territorio, tanto intenso da non riconoscere alcuna autorità sopra di sé.
- Esterno: Indipendenza dello Stato da qualsiasi altro Stato.
Limiti alla sovranità
- Rigidità costituzionale
- Sistema rappresentativo
- Organizzazioni internazionali (ONU, organizzazioni sovranazionali come l'UE)
Presupposti dello Stato
- Territorio: precisa delimitazione spaziale. Distinguiamo:
- Terraferma: porzione di territorio delimitata da confini, naturali o artificiali, stabiliti nei trattati internazionali.
- Mare territoriale: si estende entro 12 miglia dalla costa.
- Piattaforma continentale: è costituita dallo zoccolo continentale, cioè dalla parte di fondo marino antistante l'abisso.
- Apparato burocratico: Lo Stato ha personalità giuridica, ma non agisce mai unitariamente in quanto è composto da altri diversi enti, chiamati enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) le quali sono tutte dotate di personalità giuridica e sono definibili come: apparati costituiti dalle comunità per il perseguimento dei propri fini (cioè gli interessi della collettività) riconosciuti come soggetti giuridici. Essi hanno inoltre autonomia politica (artt. 5 e 114 Cost.)
Stato ed enti pubblici si trovano in una posizione di supremazia rispetto ai privati cittadini; infatti essi possono determinare unilateralmente effetti giuridici, indipendentemente dalla volontà dell'interessato.
Forma di Stato
Rapporto tra le autorità dotate di potere di imperio e la società civile, nonché l'insieme dei principi e dei valori cui lo Stato ispira la sua azione.
Forma di governo
Modo in cui il potere è distribuito fra gli organi principali dello Stato e l'insieme dei rapporti tra essi. Lo Stato è ordinamento a fini generali, cioè può assumere come proprio qualunque fini. In base a tale finalità e all'epoca storica stabiliamo diversi ideal-tipi:
- Stato assoluto: È la prima forma di Stato moderno; nasce in Europa tra 400 e 500. Il re ha potere assoluto e la sua volontà ha forza di legge.
- Stato liberale: Nasce tra fine 700 e inizio 800 con la crisi dello Stato assoluto e con lo sviluppo del sistema capitalistico. Si sviluppa una libera economia di mercato (prima il mercato era regolato dalle leggi del re). Caratteristiche:
- Ha base sociale di una sola classe, per cui è detto Stato monoclasse.
- Ha finalità politico-costituzionale garantistica, cioè lo Stato è strumento per la tutela della libertà e dei diritti degli individui.
- Vige la concezione di Stato minimo, cioè limitato alle funzioni che deve svolgere al fine del pubblico interesse.
- Vige il principio di libertà individuale: lo Stato riconosce e tutela la libertà personale, la proprietà privata, la libertà contrattuale, di pensiero e di stampa, religiosa, etc.
- Separazione dei tre poteri.
- Vige il principio di legalità: la tutela dei diritti è rimessa alla legge.
- Stato di democrazia pluralista: Nasce dalla trasformazione dello Stato liberale, il quale allarga la sua base sociale pluriclasse. Si basa su riconoscimento e garanzia della pluralità di gruppi, interessi, idee e valori sociali. Fondamentale ruolo dei partiti politici. I partiti politici dello Stato liberale rappresentavano un preciso ceto sociale e agivano perlopiù in Parlamento. Ora, con lo Stato di democrazia pluralista, rappresentano le masse. Partiti di massa i quali hanno una solida organizzazione e agiscono fuori dal Parlamento come intermediari tra questo e le masse. Alla base di tutto ciò sta il conflitto sociale: i gruppi sociali più deboli come la classe operaia (senza potere contrattuale) tenta di migliorare le proprie condizioni tramite partiti e sindacati. Dato ciò i partiti diventano in grado di controllare e influenzare l'azione di Parlamento e Governo. Lo Stato di democrazia pluralista si afferma e si consolida dopo brevi parentesi in alcuni Stati, dopo il secondo conflitto mondiale. Tramite le costituzioni vengono riconosciute le libertà liberali o negative (personale, di domicilio, religiosa, di pensiero, etc) e le manifestazioni del pluralismo politico, sociale, religioso, culturale.
Rappresentanza politica
Possiamo avere due definizioni:
- Rapporto tra rappresentante e rappresentato per cui il secondo (previo atto di volontà detto mandato) conferisce al primo il potere di agire nel suo interesse, nei limiti del mandato.
- Mettere in esistenza qualcosa che non c’è effettivamente. La seconda definizione è quella prevalsa oggi.
Rappresentanza di interessi
Il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato, in base al mandato imperativo.
Mandato imperativo: istituto giuridico in virtù del quale il rappresentante ha l’obbligo di agire secondo la volontà del mandante.
Ad esempio, per quanto riguarda l’elettorato attivo i parlamentari vengono scelti dagli elettori. Tali parlamentari rappresentano l’intera nazione della quale debbono curare gli interessi e seguirne le istruzioni quindi il divieto di mandato imperativo.
Responsabilità politica
Un soggetto con potere politico dovrà rispondere nei confronti di terzi del modo in cui ha esercitato tale potere.
Democrazia diretta
È l’affidare esclusivamente al popolo/corpo elettorale l’esercizio di alcune funzioni. Sono strumenti di democrazia diretta:
- Iniziativa legislativa popolare
- Petizione (determinata richiesta che i cittadini possono volgere agli organi parlamentari o di Governo)
- Referendum (consultazione dell’intero corpo elettorale, produttiva di effetti giuridici)
Classificazione del referendum
Referendum ha ad oggetto:
- Costituzionale: Atto costituzionale
- Legislativo: Una legge
- Politico: Una questione politica non disciplinata da atto normativo
- Amministrativo: Atto amministrativo
(*) Costituzionale:
- Precostituente: Quando il voto popolare ha ad oggetto l’atto di un nuovo Stato (es. convocare l’Assemblea Costituente)
- Costituente: Quando il voto interviene per approvare o meno il testo costituzionale
- Di revisione costituzionale: Modificazione/integrazione della Costituzione
Inoltre, il referendum può essere preventivo o successivo, in rapporto all’entrata in vigore dell’atto che ne è oggetto. Abbiamo anche il referendum di indirizzo, quando il corpo elettorale si esprime in via preliminare su una proposta di carattere generale.
La Costituzione italiana prevede 4 tipi di referendum:
- Di revisione costituzionale
- Abrogativo
- Consultivo
- Abrogativo e consultivo su leggi e provvedimenti amministrativi delle regioni
Principio di separazione dei poteri
Ha come obiettivo di limitare il potere politico per tutelare la libertà degli individui. Fu teorizzato da Montesquieu, nel libro "L’esprit de loi" (1748).
I tre poteri sono:
- Legislativo: Porre le leggi, cioè le norme giuridiche generali e astratte
- Esecutivo: Applicare le leggi all’interno dello Stato
- Giudiziario: Applicare la legge per risolvere una controversia
Caratteristiche del principio di separazione:
- Ad ogni potere è attribuita, in senso oggettivo, una funzione pubblica ben precisa
- Ogni funzione è attribuita ad uno specifico potere
- I poteri, benché distinti, devono condizionarsi a vicenda in modo da compensarsi
Costituzione
Testo normativo, documento frutto di un consapevole atto di volontà. Attraverso la Costituzione si consolida il potere politico e si dota di regole fondamentali cui dovrà soggiacere. Con la Costituzione si esaurisce il potere costituente e si consolida il potere costituito.
Potere costituente: giuridicamente, l’unico ‘potere libero’. In realtà non è privo di vincoli giuridici, infatti l’art. 138 Cost. disciplina il procedimento di revisione costituzionale, vietando di modificare la forma repubblicana.
Costituzioni flessibili e costituzioni rigide
Costituzioni flessibili: Costituzioni che non prevedono un particolare procedimento per la loro modificazione, la quale avviene tramite la normale attività legislativa. Esempio: costituzioni dell’800, ottriate/concesse.
Costituzioni rigide: Costituzioni per la cui modificazione è previsto un particolare procedimento. Esempio: costituzioni tipiche del 900.
Le costituzioni del 900 hanno componente pattizia tra le parti, in merito a politica, religione e società. Tale patto garantisce che la maggioranza non si impossessi definitivamente del potere nelle elezioni. La costituzione rigida è dunque frutto di un compromesso ed è necessariamente lunga, poiché ogni componente l’accetta solo a condizione che veda riconosciuti i suoi interessi.
Garanzie costituzionali
Quando viene garantita la prevalenza delle regole costituzionali rispetto a qualunque altra regola. Ci sono due tipi di garanzia:
- Procedimento di revisione costituzionale (è un procedimento più gravoso del solito; servono consensi più ampi, vanno realizzate condizioni simili a quelle che hanno portato al compromesso iniziale)
- Controllo di legittimità delle leggi
La Costituzione italiana repubblicana entrò in vigore il 1 gennaio 1948; fu approvata dall’Assemblea Costituente, eletta contemporaneamente al referendum istituzionale (2 giugno 1946, elezione con sistema proporzionale, assemblea composta da 556 membri - furono le prime elezioni a suffragio universale).
La Costituzione si compone di diverse parti:
- Principi fondamentali: 12 articoli che contengono un complesso di norme di principio non collegate fra loro. Sono premesse ideologiche e politiche, frutto della componente pattizia.
Si articola in:
- Parte I – Diritti e doveri dei cittadini
- Titolo I Rapporti civili
- Titolo II Rapporti etico-sociali
- Titolo III Rapporti economici
- Titolo IV Rapporti politici
- Parte II – Ordinamento della Repubblica
La Costituzione è disseminata di norme programmatiche, cioè che si pongono un obiettivo. Si compone di 139 articoli, in totale.
Organi costituzionali
Organi dotati dei seguenti caratteri:
- Sono necessari allo Stato (ne mancasse anche solo uno l’attività statale cesserebbe)
- Sono indefettibili perché non possono mutare o venir meno senza anche comportare mutamenti nello Stato stesso
- Sono interamente regolati dalla Costituzione
- Hanno tutti parità giuridica (sono diversi solo per le funzioni che svolgono)
Legge costituzionale
Legge con cui il Parlamento incide sul testo costituzionale (modificandolo) oppure deroga al contenuto della carta costituzionale. La legge costituzionale è richiesta in merito a materie delicate, quali:
- Emanazione degli statuti delle Regioni speciali
- Fusione/creazione di Regioni
- Funzionamento della Corte Cost.
Governo
Organo costituzionale complesso formato dal Presidente del Consiglio e dall’organo collegiale consiglio dei Ministri. Esercita la maggiore attività di indirizzo politico e la funzione esecutiva ed ha importanti poteri normativi. Regole che disciplinano il Governo:
- Formazione. Artt. 92.2, 93,94 Cost.
- Struttura. Art. 92.1 Cost.
- Funzionamento. Art 95 Cost.
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione. Artt. 95,97,98 Cost.
Formazione del governo
Dopo l’apertura della crisi di governo/dopo le elezioni, il Presidente della Repubblica (Pdr) procede alle consultazioni (dei gruppi parlamentari e politici, dei presidenti delle due Camere e dell’ex Pdr), con le quali si apre il procedimento di formazione di governo. L’incarico di formare il nuovo governo viene conferito oralmente dal Pdr all’interessato, il quale accetta con riserva. Tale riserva viene sciolta solo dopo che egli abbia svolto con successo la sua attività, la quale consiste:
- Nello stilare la lista dei ministri da proporre al capo dello Stato per la nomina
- Nel programma di governo, volto alla fiducia
(*) In certi casi ove la situazione politica sia particolarmente incerta, il Pdr conferisce o un preincarico (affidato alla stessa persona alla quale poi verrà anche affidato il governo) o un mandato esplorativo (conferito ad un soggetto super partes).
Sciolta la riserva, il Pdr nomina con decreto il Presidente del Consiglio (Pdc) e su proposta di quest’ultimo i ministri, i quali nelle 24h successive si apprestano a fare giuramento (art 93 Cost) al Pdr. Grazie a tale giuramento il Governo è immesso nell’esercizio delle sue funzioni. Fine formazione
Il primo atto del Pdc è controfirmare i decreti di nomina di se stesso e dei suoi ministri. Il Governo è nella pienezza dei suoi poteri solo dopo aver ottenuto da entrambe le Camere il voto di fiducia. Entro 10 giorni dal giuramento il governo deve presentarsi alle camere: il Pdc presenta il programma di governo, approvato dal consiglio dei ministri. In ciascuna camera i parlamentari di maggioranza presentano una motivata mozione di fiducia. La fiducia è da ritenersi accordata se approvata in entrambe le camere (a maggioranza relativa).
Presidenza del consiglio dei ministri
Struttura amministrativa di supporto al Pdc per lo svolgimento dei suoi compiti.
Organi governativi non necessari
- Vice presidente del consiglio dei ministri, nominato fra i ministri e che potrà poi sostituire il Pdc se assente o impedito.
- Consiglio di gabinetto, riunisce i ministri che rappresentano le varie componenti politiche della coalizione.
- Comitati interministeriali, possono essere istituiti per legge (possono quindi deliberare in via definitiva) oppure istituiti provvisoriamente con decreto del Pdc.
- Ministri senza portafoglio, ministri non preposti ad un ministero, che svolgono funzioni delegate dal Pdc, consultato il consiglio dei ministri.
- Sottosegretari di Stato, sono collaboratori che coadiuvano un ministro o il Pdc ed esercitano i compiti delegatigli dal Pdc con apposito decreto sulla G.U.. Non fanno parte del consiglio dei ministri e non possono partecipare alla formazione politica del governo; possono però intervenire nei lavori parlamentari ma sotto le direttive di un ministro.
- Viceministri, sottosegretari (mai più di 10) cui vengono conferite deleghe relative all’intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali o direzioni generali.
- Commissari straordinari di governo, nominati al fine di realizzare specifici obiettivi, determinati in relazione agli specifici programmi di Governo o del Parlamento o per particolari esigenze amministrative. Sono nominate con decreto del Pdr su proposta del Pdc.
Settori della politica governativa
- Politica di bilancio e finanziaria, è una delle principali responsabilità di governo, il quale deve elaborare i diversi documenti dell’attività finanziaria statale:
- Documento di programmazione economico-finanziaria (DEF)
- Disegno di legge finanziaria
- Disegno di legge di bilancio
- Politica estera, consiste nella stipula dei contratti internazionali e nelle relative attività preparatorie, nella cura dei rapporti con gli altri stati.
- Politica comunitaria, riguarda i rapporti con le istituzioni comunitarie. È il governo a partecipare alle decisioni comunitarie più importanti.
- Politica militare, è pressoché prerogativa del Governo. La Costituzione disciplina il regime di emergenza bellica: art. 78 e 87 Cost. le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari. Il Pdr è il capo dello stato e rappresenta l’unità nazionale, ha il comando delle forze armate, presiede il consiglio supremo di difesa costituito secondo legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dal...
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