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UN ATTO DI USURPAZIONE DI POTERE DA UN COMPORTAMENTO
con cui un organo svolge un'attribuzione di un organo che intralci il corretto esercizio delle
spettante all'organo di un altro potere. competenze altrui.
Il conflitto consiste in una VINDICATIO contestazione del modo in cui il soggetto ha
POTESTATIS, ossia entrambi i soggetti esercitato attribuzioni che sono
rivendicano per sé l’attribuzione ad emanare incontestabilmente sue perché da ciò deriva un
l'atto impedimento all’esercizio
delle attribuzioni spettanti al ricorrente
Es giudice amministrativo che emette un (CONFLITTI
provvedimento che la P.A. ritiene di propria DA MENOMAZIONE O DA INTERFERENZA)
competenza es se la Corte dei conti chiede di esaminare i
bilanci delle camere, queste reagiscono perché da
tale richiesta vedono “menomate” la propria
autonomia contabile
l'unico ostacolo che sembra emergere con chiarezza dalla giurisprudenza costituzionale e che non
vi deve essere altro strumento di tutela giurisdizionale per difendere l'attribuzione lesa→ il
conflitto di attribuzione ha una FUNZIONE RESIDUALE, è ammesso solo laddove non vi siano
altri rimedi esperibili.
La Corte ha affermato che in linea di principio il conflitto di attribuzione non può essere sollevato
per impugnare gli atti legislativi esse vanno impugnati nel giudizio di legittimità costituzionale
Legittimazione processuale
Vi sono poteri costituiti da un unico organo, ad esempio il presidente della Repubblica, la Corte
costituzionale, la
Corte dei conti ovvero ORGANI-POTERE
Per essi non si pone il problema di individuare il soggetto che ha la legittimazione processuale.
Vale anche per quelle “sezioni di organo” che in certe circostanze costituiscono poteri autonomi
(commissioni, gruppi parlamentari)
POTERI COSTITUITI DA PIU’ ORGANI: si pone il problema di chi sia legittimato a stare in
giudizio.
POTERE GIUDIZIARIO POTERE ESECUTIVO
qualsiasi sentenza anche del giudice del più è un potere strutturato in modo gerarchico che al
basso grado può passando in giudicato vertice ha il GOVERNO;
“dichiarare definitivamente la volontà del
potere” qualsiasi amministrazione statale che fosse lesa
da un altro potere nell'esercizio delle sue
è un potere diffuso: qualsiasi giudice può essere attribuzioni deve coinvolgere il governo e il quale
parte attiva passiva del conflitto deciderà collegialmente se sollevare il conflitto.
Aspetti processuali
Il giudizio viene introdotto dal RICORSO presentato dalla parte che si ritiene lesa direttamente alla
Corte costituzionale senza notificazione alla controparte.
Il ricorso è depositato in cancelleria e pubblicato in Gazzetta Ufficiale; non vi sono termini di
decadenza e neanche termini entro il quale deve essere convocata la camera di consiglio.
Questo giudizio inizia con una decisione della Corte circa l’ammissibilità del conflitto. La Corte
decide con ordinanza se il conflitto ha i presupposti soggettivi e oggettivi per essere giudicato nel
merito della Corte
Si tratta di una semplice DELIBERAZIONE, cioè di un giudizio sommario, prima facie, che si
pronuncia sulla non manifesta inammissibilità
La Corte individua anche gli organi che sono controinteressati e dispone che ad essi il ricorso venga
notificato entro un determinato termine; i controinteressati possono costituirsi entro 20 giorni
dall'ultima notificazione e possono intervenire anche gli altri organi che si ritengono interessati dal
conflitto.
Se il ricorrente rinuncia ricorso e se la rinuncia è accettata dalle altre parti la Corte dichiara
ESTINTO IL
PROCESSO; se le parti pongono in essere comportamenti otte che lascino intendere il superamento
del conflitto la corte può chiudere il giudizio dichiarando CESSATA LA MATERIA DEL
CONTENDERE.
Contenuti della decisione
La sentenza che chiude il giudizio stabilisce che aspetto la competenza→ non ha efficacia erga
omnes, un altro organo estraneo al giudizio potrebbe risollevare il conflitto rivendicando per sé
l’attribuzione.
L'accertamento della spettanza dell'attribuzione può accompagnarsi all'annullamento di eventuali
atti che siano stati emanati dall'organo che risulta incompetente→ opera erga omnes.
Nei conflitti per interferenza la Corte dichiara la spettanza del potere e aggiunge regole su come
il potere vada esercitato per non interferire nell'esercizio delle attribuzioni altrui.
5.I conflitti di attribuzione tra stato e regioni
I conflitti di attribuzione tra stato e regione sono lo strumento con cui vengono risolte le
controversie che sorgono tra stato e regione o tra regioni
CONFLITTI INTERSOGGETTIVI conflitti tra enti
CONFLITTI INTERORGANICI i conflitti tra poteri dello stato sorgono tra organi dello stesso
ente, cioè dallo stato
Gli atti idonei a provocare il conflitto possono essere:
Atti amministrativi
• Singoli atti interni al procedimento di formazione della legge atti normativi -
•
Atti giurisprudenziali
Oggetto del conflitto
Il conflitto nasce di solito dall’impugnazione di un atto, perché la corte richiede che la lesione della
competenza sia CONCRETA e ATTUALE ma il motivo dell’impugnazione è sempre e
necessariamente la menomazione della competenza.
In sede di conflitto non si possono far valere i vizi di legittimità dell’atto che non costituiscano
anche violazione delle attribuzioni costituzionalmente assegnate all’ente.
La violazione della competenza può derivare dall’INVASIONE della sfera di attribuzioni sia dalla
MENOMAZIONE O INTERFERENZA, ossia dall’aver provocato un impedimento all’esercizio
delle attribuzioni dell’ente.
Le attribuzioni oggetto di controversia sono le competenze ripartite dalla costituzione e dagli statuti
speciali, la definizione del riparto delle competenze è affidata in parte alle leggi e ai decreti
legislativi che trasferiscono le funzioni e dagli atti legislativi che integrano le previsioni
costituzionali (per esempio le leggi cornice)
Se la regione o stato adotta un atto con un procedimento scorretto, vi può essere conflitto solo se la
norma procedurale violata costituisce una garanzia per le competenze dello stato in quanto la sua
violazione causa anche lesione delle attribuzioni.
Aspetti processuali
Il conflitto è introdotto da un RICORSO.
Condizione di ammissibilità del ricorso È L'INTERESSE A RICORRERE→ il ricorrente deve
dimostrare di aver subito una lesione ATTUALE e CONCRETA della sua competenza.
Nel caso in cui l'interesse al ricorso venga meno la Corte dichiara LA CESSATA MATERIA DEL
CONTENDERE.
PER LA REGIONE PER LO STATO
Il giudizio deve essere proposto dal presidente dal presidente del Consiglio dei ministri, previa
della giunta regionale, previa delibera della delibera del Consiglio dei ministri
giunta regionale
Deve essere proposto entro 60 giorni dalla pubblicazione, dalla notificazione o comunque dalla
conoscenza dell'atto.
è prevista la possibilità di PROVVEDIMENTI CAUTELARI→ su istanza del ricorrente e per
gravi ragioni la Corte può in camera di consiglio concedere la sospensione cautelare dell'atto
impugnato.
Contenuti della decisione
La sentenza che decide il conflitto dichiara a chi aspetta la competenza con conseguente eventuale
annullamento dell'atto che ha generato il conflitto.
Quando il conflitto si è generato dal modo in cui il potere è stato usato la formula dichiara a chi
aspetta la competenza e fissa una regola di esercizio di essa.
In linea di principio la sentenza ha effetti per le parti in giudizio ma ciò non vale per l'annullamento
dell'atto i cui effetti sono tanto estesi quanto lo erano quelli derivanti dall'atto stesso.
Se la Corte, in un conflitto promosso da una regione contro lo stato, stabilisce che la competenza in
questione spetta alla regione, le altre regioni, subiscono gli effetti della sentenza?
SE LA DECISIONE è FAVOREVOLE ALLA DECISIONE è FAVORELEVOLE ALLO
REGIONE STATO
le regioni che non erano parti nel giudizio non
le altre regioni beneficiano della sentenza subiscono l'effetto giuridico della decisione
Resta la forza di precedente specifico che la decisione della Corte potrà esercitare in ogni futuro
giudizio
6.Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo
Il giudizio di ammissibilità è introdotto con L'ORDINANZA DELL'UFFICIO CENTRALE PER IL
REFERENDUM che dichiara la legittimità della richiesta di referendum.
Il presidente della Corte fissa la camera di consiglio non oltre il 20 gennaio, l'ordinanza deve
essere emanata dall'ufficio centrale entro il 15 dicembre precedente, e nomina il giudice relatore.
Viene data comunicazione ai delegati del consiglio regionale o ai presentatori delle 500.000 firme,
al presidente del Consiglio dei ministri→ possono presentare memorie e prendere parte alla
discussione orale in camera di consiglio in via di prassi la corte ha ammesso che possono
partecipare anche altri soggetti che abbiano interesse. la Corte decide sempre con SENTENZA che
deve essere pubblicata entro il 10 Febbraio successivo.
La Corte si limita a dichiarare ammissibile o inammissibile la richiesta.
Esso fu introdotto dalla legge costituzionale 1/1953 che ha affidato alla corte costituzionale il
compito di “giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell’articolo 75
siano ammissibili ai sensi del comma 2 dell’articolo 75” rinviando la disciplina procedurale alla
legge ordinaria che regola il referendum L’articolo 75.2 pone pochi casi di esclusione del
referendum, non è ammesso:
LEGGI TRIBUTARIE
• LEGGI DI BILANCIO
• LEGGI DI AMNISTIA E INDULTO
• LEGGI DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI
•
Primi due referendum ABORTO E DIVORZIO.
La dottrina nel 1978 avanza l’ipotesi di inammissibilità, ampliando i casi:
LA COSTITUZIONE E LE LEGGI COSTITUZIONALI e LE LEGGI RINFORZATE
• LE LEGGI A CONTENUTO COSTITUZIONALMENTE VINCOLATO
• GENERALE TUTTE QUELLE MANCANTI DI COERENZA, OMOGENEITÀ E
•
INTELLIGIBILITÀ per cui l'elenco ex art. 75 Cost. non sarebbe tassativo.
I referendum e la iniziativa legislativa popolare sono disciplinati dalla legge 25 maggio 1970
determinandone le modalità procedurali. Possono depositare memorie sulla legittimità
costituzionale della richiesta i presentatori stessi, i delegati dei consigli regionali se il referendum è
richiesto da almeno 5 consigli regionali, e sempre comunque il governo. Se nel corso di un anno vi
sono più richieste di referendum abrogativo l