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SEMIPRESIDENZIALISMO: forma di Governo semipresidenziale

La si caratterizza per i seguenti elementi costitutivi:

  • il Capo dello Stato (Presidente) è eletto direttamente dal corpo elettorale dell'intera Nazione e dura in carica per un periodo pre-stabilito;
  • il Presidente è indipendente dal Parlamento, perché non ha bisogno della sua fiducia, tuttavia non può governare da solo, ma deve servirsi di un Governo, da lui nominato;
  • il Governo deve avere la fiducia del Parlamento.

ALTRE FORME DI GOVERNO CONTEMPORANEE

Ci sono forme di Governo che hanno avuto una diffusione particolarmente ridotta:

  • forma di Governo neoparlamentare si caratterizza per:
    • il rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento;
    • l'elezione popolare diretta del primo ministro;
    • l'elezione contestuale di Primo Ministro e Parlamento;
    • governo di legislatura;
  • forma di Governo direttoriale si caratterizza per la presenza, accanto al Parlamento, di un Direttorio.

Il sistema politico italiano è formato da sette membri ed è eletto ma non revocabile dal Parlamento: svolge contemporaneamente le funzioni di Governo e di Capo dello Stato.

SISTEMI ELETTORALI E LA LEGISLAZIONE DI CONTORNO

LA LEGISLAZIONE ELETTORALE

Il passaggio dallo Stato liberale a quello di democrazia pluralista ha comportato l'introduzione del suffragio universale. L'articolo 48.1 Cost. afferma che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno compiuto la maggiore età (25 anni per poter eleggere i Senatori). Tutti coloro che possiedono i requisiti richiesti vengono iscritti d'ufficio alle liste elettorali.

Ci sono però cause di incapacità: a) (minori e interdetti); b) effetto di sentenze irrevocabili (per delitti fascisti, per sentenze plurime per delitto o altre contravvenzioni che portano alla sospensione della capacità per cinque anni); c) indegnità morale.

Il voto è:

  • personale;
  • uguale;

libero; segreto; è un dovere civico. camera dei deputati

Per essere eletti alla senato occorre aver compiuto 25 anni, mentre per essere eletto al camera dei deputati occorre aver compiuto almeno i 40 anni.

SISTEMI ELETTORALI

Sistema elettorale meccanismo attraverso cui i voti espressi dagli elettori si trasformano in seggi.

Esso si compone fondamentalmente di tre parti:

  • categorica or-il tipo di scelta che spetta l'elettore: (scelta secca) o dinale (ordine di preferenze);
  • dimensione del collegio nel cui ambito viene preso in considerazione il voto per la ripartizione dei seggi: (vi è un unico collegio che serve a ripartire i seggi), (ciascuno dei quali eleggerà un certo numero di parlamentari); all'interno di più collegi uninominali,
  • distinguamo: quando viene eletto un solo candidato; quando vengono eletti più candidati.

Tra i collegi plurinominali, quelli di piccola dimensione

hannotere selettivo, carattere proietti-quelli di grande dimensione hannovo;

formula elettorale, ossia il meccanismo attraverso cui si procede alla ripartizione dei seggi tra i soggetti che hanno partecipato alla competizione elettorale. Con riguardo alla formula elettorale i si-stemi si distinguono in proporzionali e maggioritari:

sistemi elettorali maggioritari

  • il seggio in palio è attribuito a chi ottiene la maggioranza di voti. Se è richiesta la maggioranza assoluta e nessun candidato la raggiunge, è previsto un secondo turno di votazione (ballottaggio), cui accedono i due candidati con il maggior numero di voti o tutti i candidati che hanno ottenuto una percentuale minima di voti; è eletto il candidato che riceve più voti al secondo turno. Se, invece, è richiesta la maggioranza relativa, è eletto chi ottiene più voti. II sistema maggioritario ha effetto selettivo.

sistemi elettorali proporzionali

  • nei i seggi sono

distribuiti secondo la quota di voti ottenuta da ciascuna lista in competizione. Il sistema proporzionale ha effetto proiettivo.

Diritto Costituzionale Bin-Pitruzzella. LA LEGGE ELETTORALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

26 circoscrizioni. Il territorio è suddiviso in La ripartizione dei seggi avviene a circoscrizione unica nazionale, per cui si assommano i voti ottenuti a livello nazionale da ciascuna lista. Le liste possono presentarsi singolarmente o collegate in coalizioni. La lista che ottiene più voti, anche qualora raggiunto il numero di 340 seggi alla Camera, si li vedrà attribuiti di diritto. Si sommano i voti ottenuti in ogni circoscrizione dai due schieramenti, i voti ottenuti divengono seggi per le coalizioni che hanno superato il 10%, per le liste singole che hanno superato il 4% pur non avendo, le loro coalizioni, superato il 10%. Viene quindi effettuata una ripartizione proporzionale dei 618 seggi. Il nostro sistema proporzionale è sulla base del

quoziente coi maggiori resti. Una volta asse-gnati i seggi alla coalizione, questa deve ripartirli tra le singole liste cheabbiano raggiunto il 2% e la migliore delle liste escluse.

LA LEGGE ELETTORALE DEL SENATO

legge elettorale del SenatoLa è uguale a quella della Camera deideputati, ma la ripartizione dei seggi avviene su base regionale. La ri-forma elettorale ha stabilito che lo sbarramento sia del 20% per le coa-lizioni, del 3% per le liste collegate ad una coalizione, mentre è dell'8%se corrono in solitario o se sono apparentate in una coalizione che nonraggiunga il 20% dei voti. Anche per l'elezione del Senato è previsto ilpremio di maggioranza: in ciascuna Regione alla lista o alla coalizionepiù votata che non raggiunga il 55% dei seggi, questi le verranno attri-buiti di diritto.

LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

elezioni del Parlamento europeoLe sono svolte, a partire dal 1979, sul-la base di leggi elettorali diverse per ciascuno Stato. In

Italia la materia è regolata dalla L.18/1978, che fornisce l'unico esempio di sistema rigorosamente proporzionale ancora operante nel nostro paese. La L.10/2009 ha modificato tale disciplina introducendo la soglia di sbarramento del 4%. I seggi attribuiti all'Italia sono attualmente 72 e sono ripartiti nell'ambito di cinque grandi circoscrizioni (Italia nord-occidentale, Italia nord-orientale, Italia centrale, Italia meridionale, Italia insulare). Diritto Costituzionale Bin-Pitruzzella. CAP. V: L'ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE IN ITALIA LA FORMA DI GOVERNO IN ITALIA: EVOLUZIONE E CARATTERI GENERALI Forma di Governo italiana La delineata dalla Costituzione è una forma di Governo parlamentare a debole razionalizzazione, in cui cioè sono previsti solo limitati interventi del diritto costituzionale per assicurare la stabilità del rapporto di fiducia e la capacità di direzione politica del Governo. La razionalizzazione costituzionale del

Il rapporto di fiducia è diretto a garantire la stabilità del Governo attraverso alcuni vincoli procedurali che dovrebbero rendere più difficoltosa l'approvazione della mozione di sfiducia. Questo è l'atto con cui il Parlamento interrompe il rapporto di fiducia con il Governo, obbligandolo alle dimissioni.

La mozione di sfiducia, al pari della mozione di fiducia iniziale, deve essere motivata e votata per appello nominale, nonché firmata da 1/10 dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima dei tre giorni da sua presentazione.

Il Governo è un organo costituzionale complesso, formato dal Presidente del Consiglio, dai ministri e dal collegiale Consiglio dei ministri. L'organo del Governo esercita importanti poteri normativi.

Per quanto riguarda il funzionamento, l'art. 95 della Costituzione rinvia alla legge sull'ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri per una definizione più precisa.

La formazione del governo è la più puntuale disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del governo.

Forma di governo parlamentare: esclude che il corpo elettorale formalmente possa eleggere il Presidente del Consiglio.

Lista dei ministri, la nomina e il giuramento: dopo aver svolto l'incarico e formato la lista dei ministri, il Presidente della Repubblica nomina il capo del governo e, su proposta di quest'ultimo, i ministri. Dopo la nomina, entro un brevissimo periodo, il Presidente del Consiglio e i ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Con il giuramento il governo è immesso nell'esercizio delle proprie funzioni; esso però è nella pienezza delle proprie funzioni solo dopo la mozione di fiducia che deve essere motivata ed approvata ad appello nominale in entrambe le Camere. Il governo è quindi in attesa di fiducia può compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

I rapporti tra

GLI ORGANI DI GOVERNO

Per garantire l'unità e l'omogeneità del Governo, la Costituzione fa leva sulla competenza collegiale del Consiglio dei ministri a determinare la politica generale del Governo e sulla competenza del Presidente del Consiglio a dirigere questa politica e a mantenere l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Presidenza del Consiglio dei ministri struttura organizzativa di supporto del presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana.

La L. 400/1988 ha previsto varie figure di organi governativi non necessari: vicepresidente del Consiglio dei ministri; il Consiglio di gabinetto; comitati interministeriali; ministri senza portafoglio; sottosegretari di Stato; viceministri; commissari straordinari di Governo.

Organi ausiliari sono quegli organi a cui sono attribuite funzioni di ausilio nei confronti di altri organi, tali funzioni sono riconducibili a compiti di iniziativa, di controllo e consultivi. Gli organi ausiliari previsti dalla Costituzione sono: il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti.

Dettagli
A.A. 2015-2016
50 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nobody_scuola_1990 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Imarisio Luca.