Capitolo 9- Il Governo della Repubblica
1.Importanza del ruolo e delle funzioni del governo nel sistema costituzionale italiano
Il Governo, in ogni sistema costituzionale contemporaneo è inteso come organi di vertice degli apparati amministrativi dello Stato e preposto alla loro guida, ha il ruolo centrale nel dare un indirizzo politico e nella sua formazione.
Il governo tende a porsi come comitato direttivo (a differenza del parlamento che è un comitato esecutivo); nel Governo infatti ci sono di norma i più autorevoli esponenti della maggioranza parlamentare; sìa perchè la fiducia parlamentare al governo avviene attraverso l'approvazione della sua piattaforma politico-programmatica, che diviene il programma.
Il governo inoltre ha grandi poteri, per esempio il suo ruolo nelle relazioni internazionali, con l'Unione Europea, nella gestione della finanza pubblica e della politica economica, nella tutela della sicurezza e dell'incolumità collettiva; nel mantenimento di corretti rapporti con le articolazioni autonomistiche dello Stato e con i soggetti espressivi del pluralismo sociale.
Non è corretto dire che il Governo è il vertice del potere esecutivo, in quanto è una definizione in parte eccessiva, poiché il nostro sistema prevede enti dotati autonomia amministrativa (per es. enti locali e regionali, le Autorità Amministrative indipendenti), d’altra parte è riduttivo perchè il governo è l’organo preposto non solo come organo di vertice degli apparati amministrativi, ma anche l’organo preposto alle funzioni di governo di una serie di interessi dell’intera collettività nazionale. Da qui l’espressione nell’art.92 "Governo della Repubblica", in quanto evidenzia il fatto che è chiamato a svolgere le sue funzioni oltre che all’amministrazione, alla legislazione, e allo sviluppo delle relazioni con gli altri Stati, e con le organizzazioni sovranazionali, anche alla tutela del buon funzionamento di tutte le istituzioni pubbliche e alla garanzia del corretto sviluppo delle relazioni fra i diversi gruppi sociali.
Il ruolo del Governo è rafforzato in quanto il nostro è diventato uno Stato interventista e sociale. Per rispondere alle esigenze di un'uguaglianza sostanziale, le funzioni dello stato sono cresciute di molto e ciò ha portato all’adozione di complesse politiche di intervento e fornitura dei servizi pubblici, ha portato ad un impegno finanziario che è andato dilatandosi per far fronte al finanziamento dell’esercizio di funzioni in settori molto diversi da quelli previsti nello Stato liberale. Oggi i maggiori settori della spesa sono rappresentati dall’igiene e dalla sanità, dai trasferimenti alla finanza regionale e locale, istruzione e cultura, lavoro e previdenza sociale, trasporti e comunicazioni…
Quindi questo mutamento delle funzioni pubbliche ha portato ad un aumento dei compiti di gestione rispetto a quelli di normazione(tipici del Parlamento), e si sono specializzate le politiche di intervento, e accresciuti gli apparati organizzativi.
Al tempo stesso la crescente interdipendenza fra gli Stati, e la crescita degli organismi sovranazionali, il peso della politica militare, hanno accresciuto di molto il potere estero del Governo.Si assiste infatti al fenomeno della delle produzione di norme internazionali, nate tramite questo fondamentale potere governativo, le quali sono destinate ad entrare nell’ordinamento interno mediante il recepimento ad opera del Parlamento o dello stesso Governo, se non addirittura in modo automatico, come nel caso di alcune fonti comunitarie.
2.La formazione e l’entrata in funzione del governo
La formazione del Governo si realizza con l’adozione dei decreti presidenziali di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, controfirmati dal nuovo presidente del Consiglio al termine della fase di consultazioni, ma l’art. 93 Cost. Subordina l’assunzione delle funzioni governative al giuramento dei componenti del Governo nelle mani del Presidente della Repubblica. Si procede al giuramento immediatamente dopo la firma dei decreti di nomina.
La diretta partecipazione dei Ministri al giuramento costituisce la modalità per verificare la stessa accettazione da parte loro della carica. Fatto ciò, il Governo della Repubblica è regolarmente formato e secondo art. 92.1 coste è composto dal Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.
Di norma i componenti dei governi sono parlamentari, anche se ciò non è obbligatorio, e infatti è frequente la nomina di altri esponenti delle forze politiche. Quando si parla di governi tecnicie non politici (per es. Ciampi o Monti), si sottolinea che prevalgono i componenti non parlamentarii. Questo espressione mette in luce evidenti stati di difficoltà nel sistema politico rappresentativo, restano governi parlamentari, ove conseguono la fiducia.
I poteri del Governo prima della fiducia parlamentare
La permanenza del governo è esplicitamente subordinata al conferimento della fiducia, la quale può essere espressa in un termine temporale incerto. Guardando la prassi, nella fase precedente al conferimento della fiducia, il Governo può disporre di tutti i suoi poteri anche se è opportuna un’autolimitazione nel loro esercizio (specialmente su quelli che possono incidere sul Parlamento). Il Governo prima della fiducia è sicuramente tenuto ad adottare atti di grande rilevanza politica e istituzionale, come per esempio l’approvazione del programma dello stesso Governo.
Inoltre anche se i Governi dimissionari o sfiduciati continuano ad esercitare le funzioni governative non il solo limite, più apparente che reale, che essi riguardino solo il “disbrigo di affari correnti”, il nuovo Governo dovrebbe disporre almeno degli stessi poteri.
Dal punto di vista giuridico, un diniego della fiducia parlamentare è una condizione risolutiva della permanenza in carica del Governo, obbligato a rassegnare immediatamente le dimissioni, pur restando in carica fino alla formazione del successivo.
Nella prima fase di vita del Governo, avviene la nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri dei Sottosegretari, di cui fanno parte i più stretti collaboratori del Presidente del Consiglio e dei Ministri, e l’eventuale nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, di uno o più vice-presidenti del Consiglio; scelti fra i Ministri già nominati. Il Consiglio dei Ministri deve esprimere il proprio parere sulle funzioni delegate dal Presidente del Consiglio ai Ministri senza portafoglio. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo deve presentarsi alle Camere per il dibattito sulla fiducia.
3. La permanenza in carica del governo e dei singoli ministri
Il conferimento della fiducia parlamentare avviene mediante la solenne approvazione da parte di ciascuna Camera, a voti palesi, delle apposite motivazioni di fiducia alla piattaforma politica e programmatica del Governo, e permette la permanenza durante tutta la durata della legislatura, salvo la revoca della fiducia mediante l’adozione di una mozione di sfiducia da parte in una Camera. Secondo le prescrizioni dell’art. 94.1, la mozione deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
In questo senso si garantisce che questo istituto venga utilizzato solo nei casi in cui il comportamento del Governo sia ritenuto da una quota significativa di parlamentari gravemente inadeguato, e dall’altro lato serve ad impedire improvvisi colpi di mano o danno del Governo.
L’art. 94.4 afferma anche che il voto contrario di una o entrambe le Camere su una proposta del Governo, non comporta l’obbligo di dimissioni. Questa prescrizione tende a non far dipendere giuridicamente la permanenza in carica del Governo, dalle sole singole vicende Parlamentari, e non può essere intesa come obbligo del Governo di restare in carica ove il suo programma sia diasteso in modo rilevante dal Parlamento o si manifestino sintomi di disgregazione nello schieramento parlamentare, espressione del Governo.
Nonostante ciò vi sono alcune importanti determinazioni parlamentari legislative o di indirizzo, contrarie al Governo, che possono assumere un indiretto ma chiaro significato di sfiducia, come per esempio un voto negativo sulla legge del bilancio. Tuttavia le stesse norme regolamentari delle Camere hanno disciplinato la “questione di fiducia”, cioè l’istituto mediante il quale il Governo
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