Estratto del documento

Capitolo XVI: L'assemblea

La società per azioni si contraddistingue dalle altre tipologie di società per la necessaria presenza di tre organi, ciascuno distinto dall'altro, ciascuno investito per legge con proprie specifiche funzioni e competenze:

Organi della società per azioni

  • Assemblea dei Soci: Assume funzioni esclusivamente deliberante con competenze, previste dalla legge con gli articoli dal 2364 al 2365, alle decisioni di maggior livello della vita sociale. Non rientra l’attività deliberativa in questione alla gestione della società.
  • Organo Amministrativo: Spetta la gestione dell’impresa sociale e per lo svolgimento di tale funzione ha, per legge, ampi poteri decisionali. Gli amministratori hanno anche la rappresentanza legale della società e ad essi spetta il compito di dare attuazione, sotto la propria responsabilità, alle deliberazioni dell’assemblea.
  • Organo di Controllo Interno: Spetta poteri di controllo sull’organo amministrativo.

A riguardo dell’organo amministrativo e l’organo di controllo, il codice civile del 1942 prevedeva un unico sistema basato sulla presenza di due organi entrambi di nomina assembleare:

  • Organo Amministrativo: amministratore unico e consiglio di amministrazione;
  • Collegio Sindacale: svolgeva anche funzioni di controllo contabile della società;

Ma con la Riforma del 1998 rivolte alle società quotate in borsa e con la Riforma del 2003 che ha allargato la normativa a tutte le s.p.a., la revisione legale che spettava al Collegio Sindacale è stata affidata a un organo di controllo esterno: il revisore o chiamato anche Società di Revisione (Articolo 2409 bis).

Sistemi organizzativi della s.p.a.

La Riforma del 2003 ha affiancato a tale sistema tradizionale altri due modelli organizzativi della s.p.a:

  • Sistema Dualistico: Trova ispirazione da quella tipica tedesca. L’amministrazione e controllo sono esercitati da un consiglio di sorveglianza, con nomina assembleare, e da un consiglio di gestione, con nomina diretta dal consiglio di sorveglianza.
  • Sistema Monistico: Trova ispirazione da quello anglosassone. L’amministrazione e controllo sono esercitati rispettivamente dall’amministrazione con nomina dall’assemblea, e da un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno i quali componenti devono essere dotati di specifiche competenze e requisiti di indipendenza e professionalità.

L'assemblea: le tipologie

L’assemblea è l’organo composto dai soci. La funzione è quella di formare la volontà della società nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge.

È un organo collegiale che decide secondo il principio maggioritario, e la volontà espressa dai soci riuniti in assemblea vale come volontà della società stessa e vincola tutti i soci, presenti e assenti in sede di assemblea, purché siano state rispettate le norme che regolano il procedimento assembleare.

Tipologie di assemblea

In base all’oggetto delle deliberazioni, possiamo avere due tipologie di assemblea:

  • Assemblea Ordinaria – Articolo 2364 comma I C.c.: Secondo la Riforma del 2003, le competenze dell’assemblea ordinaria variano a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato dalla società. Per le società che adottano il sistema monistico o detto anche tradizionale, l’assemblea ordinaria:
    • Approva il bilancio;
    • Nomina e revoca gli amministratori, sindaci e il presidente del collegio sindacale;
    • Determina il compenso degli amministratori e sindaci;
    • Delibera sulla responsabilità degli amministratori e sindaci;
    • Delibera su gli altri oggetti imputati dalla legge come autorizzazioni richieste dallo statuto per il compimento degli atti dagli amministratori;
    • Approva eventuale regolamento dei lavori assembleari.
  • Assemblea Straordinaria – Articolo 2365 C.c.: L’assemblea straordinaria delibera:
    • Modificazioni dello statuto;
    • Nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;
    • Su ogni altra materia espressamente sancita dalla legge, in riferimento all’articolo 2365 del C.c.

L’attuale disciplina prevede che lo statuto stabilisca la competenza dell’organo amministrativo, o del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione, specifiche materie per legge riservate all’assemblea straordinaria. Oltre ai casi previsti dalla legge previgente – come l’aumento di capitale a pagamento e l’emissione di obbligazioni convertibili – il trasferimento statutario di competenza è previsto per:

  • Fusione di società controllante e controllata – società interamente posseduta Articolo 2505 -, e società posseduta al 90% - Articolo 2505 bis -;
  • Indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza della società;
  • Istituzione e soppressione di sedi secondarie;
  • Trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
  • Riduzione del capitale sociale per effetto di recesso di un socio;
  • Riduzione del capitale sociale per effetto di perdite, quando la società emette azioni con valore nominale;

Cambia anche il quorum in sede di assemblea ordinaria e assemblea straordinaria con carattere costitutivo e deliberativo. La normativa, per impedire che l’assenteismo degli azionisti in sede di votazione impedisca di deliberare, è prevista una seconda seduta con quorum inferiore, prevista per entrambe le assemblee (Articolo 2369). Si prevede che in tutte le società lo statuto possa prevedere convocazioni successive qualora la seconda convocazione sia deserta (Articolo 2369 VI e VII comma).

Altre tipologie di assemblea

Possiamo avere altre due tipologie di assemblea:

  • Assemblea Generale: È unica e generale se la società ha emesso solo azioni ordinarie.
  • Assemblea Speciale: Diventa speciale se la società emette categorie diverse di azioni oppure strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi. In mancanza di disciplina alle assemblee speciali, si applicano le norme dettate per le assemblee straordinarie se le azioni speciali non sono quotate in borsa. Se invece le azioni sono quotate, allora si applica la normativa che gestisce le assemblee degli azionisti di risparmio.

Procedimento assembleare

La convocazione dell’assemblea è decisa dall’organo amministrativo, il quale le può disporre quando ritenga opportuno. In maniera particolare, gli amministratori sono obbligati a convocare l’assemblea nei seguenti casi:

  • Devono convocare l’assemblea almeno una volta l’anno, entro il limite stabilito nello statuto ma che non può superare i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per approvare il bilancio; può prevedere un termine prolungato di 180 giorni in caso di bilancio consolidato.
  • Devono convocare senza ritardo quando ne sia fatta richiesta da parte dei soci della società con il vincolo che rappresentino almeno 1/10 del capitale sociale oppure la minor percentuale previsto dallo statuto. Se qualora non provvedessero gli amministratori, allora l’assemblea verrà convocata tramite sentenza del tribunale il quale designa anche la persona che dovrà presidiarla ma dovrà preventivamente sentire l’organo di amministrazione e controllo della società e convocherà l’assemblea se il rifiuto non risulti giustificato – Articolo 2367 -.

Per le società quotate, i soci che rappresentano 1/40 del capitale possono chiedere l’integrazione dell’ordine del giorno di un’assemblea già convocata oppure presentare proposte di deliberazione su argomenti dell’ordine del giorno. La domanda però deve essere presentata 10 giorni prima della pubblicazione dell’avviso di convocazione. Né la convocazione, né l’integrazione all’ordine del giorno sono ammesse quando si tratta di argomenti sui quali l’assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori (approvazione bilancio, scissione, fusione ecc.) su richiesta della minoranza.

Inoltre, la convocazione dell’assemblea può essere presa anche dal collegio sindacale quando la convocazione è obbligatoria e gli amministratori non vi hanno provveduto. Secondo l’articolo 2406, il collegio sindacale può convocare l’assemblea, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, su argomenti di rilevante gravità e di urgente necessità.

Per le società non quotate, mentre, la convocazione è effettuata mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure in un quotidiano indicato dallo statuto con tempo di 15 giorni prima di quello fissato. Come alternativa, lo statuto può prevedere la comunicazione della convocazione dell’assemblea entro 8 giorni prima della seduta ai soci stessi, con avvenuta prova dell’avvenuto ricevimento.

Mentre, per le società quotate, la comunicazione della convocazione dell’assemblea deve avvenire in sito internet della società oppure nei metodi fissati dalla CONSOB – Articolo 125 T.U.F. -.

L’avviso di comunicazione deve contenere: giorno, ora e luogo della convocazione dell’assemblea con aggiunta l’elenco delle materie da trattare in sede di assemblea – ordine del giorno -. Se previsto nello statuto, l’avviso può indicare anche le informazioni relative a una seconda e successiva convocazione.

L’assemblea totalitaria si caratterizza per il fatto che, anche in assenza di convocazione, l’assemblea è costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e di controllo. Agli assenti, si dovrà provvedere di comunicare le deliberazioni assunte – Articolo 2366 IV e V comma -.

Una volta costituita l’assemblea, essa viene presieduta dalla persona indicata nello statuto, o in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato allo stesso modo. Se il verbale dell’assemblea viene redatto dal notaio, allora non c’è bisogno di un’assistenza del segretario del presidente dell’assemblea. Il presidente assicura che la seduta venga svolta in maniera ordinata e nel rispetto delle norme che ne regolano l’attività. Il presidente, inoltre, verifica la regolarità di costituzione dell’assemblea, con l’identità e la legittimità dei presenti, regolando il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Alla fine, deve dar conto nel verbale.

Ai soci intervenuti che raggiungono 1/3 del capitale sociale, è riconosciuto il diritto di chiedere e ottenere il rinvio dell’adunanza non oltre 5 giorni, dichiarando di non essere sufficientemente informati sugli argomenti.

D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vito.monzo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Di Nola Sergio.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community