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Sistema tradizionale:
Nel Sistema Tradizionale le Società Per Azioni non quotate possono avere un amministratore oppure una
pluralità di amministratori, che formano il Consiglio di Amministrazione (Articolo 2380 –bis III° comma).
Nel caso, invece, della Società Per Azioni quotate è imposta l’amministrazione pluripersonale, per consentire
la nomina di almeno un amministratore da parte dei soci di minoranza e di un amministratore indipendente.
Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione può essere prestabilito nello Statuto, e l’interno
del Consiglio può essere articolato di uno o più organi delegati, che danno luogo a: comitato esecutivo e
degli amministratori delegati.
Le funzioni dell’Amministrazione sono:
- Gestione dell’Impresa Sociale, affidata in via esclusiva;
- Potere Gestorio: gli amministratori deliberano su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della
società che non siano riservati all’Assemblea;
- Potere di Rappresentanza: gli amministratori possono avere in maniera totale o parziale la
rappresentanza della Società – come stabilisce l’Articolo 23884 I° comma -.
- Danno impulso all’attività dell’Assemblea, convocandola e fissandone gli ordini del giorno;
- Devono curare la tenuta dei libri e delle scritture contabili della Società;
- Devono redigere annualmente il Bilancio d’Esercizio da poi sottoporlo all’approvazione da
parte dell’Assemblea;
I primi amministratori sono nominati nell’Atto Costitutivo, e in via successiva, spetta all’Assemblea
Ordinaria. La normativa civilistica prevede che ci sia almeno una nomina di un amministratore spettante ai
possessori di strumenti finanziari partecipativi.
Per le Società che non sono quotate, mentre, lo Statuto può riservare la nomina di uno o più amministratori
allo Stato o ad Enti pubblici, purchè abbiano la partecipazione sociale della società.
Per le Società che fanno ricorso al mercato dei capitali, vengono previsti diritti speciali di nomina allo Stato
o a Enti Pubblici attraverso l’assegnazioni di strumenti finanziari o azioni speciali.
Il numero degli amministratori viene fissato dallo Statuto, ma può anche limitarsi ad indicare il minimo o
il massimo. In tal caso, spetterà all’assemblea di procedere alla nomina e fissarne il numero che andrà
comporre il Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori possono essere soci o possono essere non soci
della società, ma devono rispecchiare 3 requisiti: onorabilità, professionalità, indipendenza. Può
determinare l’ineleggibilità i casi di interdizione, inabilitazione, fallimento che gravano sulla persona da
nominare, se quest’utlima possiede almeno uno di questi. Casi particolari vengono sancite dalle Leggi
Speciali: ipiegati civili dello Stato, membri del Parlamento, avvocati. La durata della nomina di
amministratore non può superare i tre esercizi consecutivi. La nomina scade alla data dell’Assemblea
convocata per l’approvazione del Bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Se l’Atto
Costitutivo non dispone in maniera diversa, essi sono rieleggibili. Le cause di cessazione d’ufficio possono
essere: revoca dall’Assemblea sulla nomina dell’Amministratore; Rinuncia da parte dell’Amministratore;
Decadenza dall’ufficio; Morte. Il Legislatore ha evitato che la decadenza dall’ufficio paralizzi l’attività
dell’Organo Amministrativo. Stabilisce che la cessazione della nomina per scadenza di termine ha effetto
solo dal momento che l’Organo è ricostituito – termine prorogatio -. In caso di dimissione, ha effetto
immediato se rimane la maggioranza degli amministratori, caso contrario, rimarrà in carica con pieni poteri
fino all’accettazione dei nuovi amministratori.
In caso di morte, decadenza, dimissione, la normativa civilistica detta tre casi particolari per la sostiuzione
degli amministatori:
1) Se rimane in carica più della metà degli amministratori nominati dall’Assemblea, i superstiti
provvedono a sostituire quelli venuti meno, con delibera approvata dal Colleggio Sindacale. In tal
caso, gli amministratori restano in carica con successiva assemblea che potrà confermare la nomina e
sostituirli;
2) Se viene a mancare più della metà degli amministratori, i superstiti devono convocare l’Assemblea al
fine di provvedere alla sostituzione dei mancanti;
3) Se vengono a cessare tutti gli amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare con urgenza
l’Assemblea per ricostituire l’Organo Amministrativo. In tal caso, spetta al Colleggio Sindacale il
potere di ordinaria amministrazione, fino a quando l’organo sia ricostituito.
Nomina e revoca sono soggetti all’iscrizione nel Registro Pubblico delle Imprese.
Gli amministratori hanno diritto ad un compenso per la loro attività – Articolo 2389 C.c. -. Può
consistere:
- Partecipazione agli tuili della Società;
- Attribuzione di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione;
La misura e le modalità di attribuzione dei compensi agli amministratori viene stabilito nell’Atto Costitutivo,
nomina degli amministratori. In caso di nomina particolare, come ad esempio l’amministratore delegato, la
remunerazione dev’essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione, dopo aver sentito il parere del Collegio
Sindacale. Per le Società quotate vige il principio di trasparenza delle remunerazioni, significa che il
Consiglio di Amministrazione sottopone una volta l’anno all’Assemblea, convocato per approvare il
Bilancio, la relazione sulla remunerazione, nella quale si illustra la politica della società in tema di
compensi, e si indica analiticamente i compensi spettanti a ciascun amministratore.
Il Consiglio di Amministrazione viene formato dagli amministratori nominati in sede assembleare, il quale
viene affidata a più persone l’amministrazione della società. L’attività di amministrazione viene svolta in
maniera collegiale. Le relative decisioni devono essere prese e assunte in apposite riunioni al quale devono
assistere i sindaci. Secondo quando stabilisce la normativa civilistica, le riunioni di amministrazione possono
anche svolgersi trammite mezzi di telecomunicazioni.
Le delibere consiliarisono valide se vi è la maggioranza degli amministratori in carica, salvo se l’atto
costitutivo stabilisca un quorum costitutivo. Le delibere sono approvate se è presente la maggioranza
assoluta dei presenti (voto per testa).
L’amministratore:
Deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale su natura, termini, origine e
portata dell’operazione;
Se è un amministratore delegato, deve astenersi dal compiere l’operazione;
In entrambi i casi, il Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la
convenienza per la società dell’operazione;
Invece, se la società ha un solo amministratore, dovrà effettuare la comunicazione nei confronti del Collegio
Sindacale.
La delibera del Consiglio di Amministrazione, qualora risulti come danno potenziale, è impugnabile non solo
quando l’amministratore interessato ha votato e il suo voto è stato a favore, ma anche quando sono stati
violati gli obblighi di trasparenza, astensione e motivazione, con scadenza entro 90 giorni dalla data della
delibera e può essere proposta l’impugnazione da: collegio sindacale, amministratori assenti.
Il Comitato Esecutivo è un’articolazione interna del Consiglio di Amministrazione nella Società di grandi
dimensione. Questo per rendere razionale ed efficiente la gestione corrente dell’Impresa. Se l’Atto
Costitutivo lo consente, allora il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un
comitato esecutivo – ossia a uno o più amministratori delegati -.
Il Comitato Esecutivo, è come il Consiglio di Amministrazione, un organo collegiale. Le decisioni sono
adottate in riunioni al quale partecipano anche i sindaci. Gli Amministratori Delegati sono organi
unipersonali ed essi operano disgiuntamente o congiuntamente secondo quanto viene stabilito nell’Atto.
Di regola, agli amministratori delegati viene affidata la rappresentanza della Società.
Il Comitato Esecutivo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, ma non possono essere delegati in
mateira di:
- Redazione del Bilancio d’Esercizio;
- Facoltà di aumento del capitale sociale
- Emissione di obbligazioni convertibili per delega;
- Adempimenti posti a carico degli amministratori in caso di riduzione del capitale sociale dovuto a
perdite;
- Redazione del progetto di fusione o scissione.
I doveri degli amministratori delegati:
- Curare l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e adeguarlo alla natura e
dimensione della società;
- Riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale sull’andamento della
gestione e prevedibile evoluzione
La funzione di cui sono investiti gli Amministratori è la rappresentanza, il quale deve essere indicato
nell’Atto Costitutivo oppure nella deliberazione di nomina con pubblicità legale. Se vi sono più
amministratori con funzione di rappresentanza, deve essere indicato se il potere è disgiunto o congiunto da
cui derivano la firma disgiunta e firma congiunta. Di norma, la rappresentanza della Società viene affidata al
Presidente del Consiglio di Amministrazione, o agli amministratori delegati.
Gli Amministratori sono responsabili civilmente del loro operato in tre casi:
1) Verso la Società
Sono tenuti al risarcimento dei danni dalla stessa subiti quando non adempiono i doveri ad essi
imposti dalla Legge, in particolare i principi sul potere degli amministratori – diligenza, trasparenza
e professionalità. Se vi sono più amministratori, essi sono responsabili solidalmente. Ma la
responsabilità degli amministratori è responsabilità per colpa e non oggettiva. L’azione di
responsabilità dell’amministratore dev’essere deliberato in Assemblea Ordinaria, anche se la società
è in liquidazione, oppure dal Collegio Sindacale, e l’azione deve essere esercitata entro 5 anni dalla
cessazione della carica amministrativa del soggetto. La delibera della responsabilità determina la
revoca automatica d’ufficio se la delibera viene votata a favore di almeno 1/5 del capitale sociale. Se
non ri raggiunge 1/5, allora dovrà essere convocata una delibera espressa e distinta sulla revoca di
potere di amministrazione.
2) Verso i creditori sociali
Gli amministratori sono reponsabili verso i credit