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Alexandra Bozzanca Sezione Appunti

8. Distinzione tra imprenditore agricolo e imprenditore

commerciale

La distinzione è fatta in base all'oggetto dell'attività. Questa distinzione è necessaria al fine di applicare la

specifica normativa.

Chi è imprenditore agricolo è sottoposto solo alla disciplina prevista per l'imprenditore in generale. È iscritto

in una sezione speciale del registro delle imprese. È esonerato dalla applicazione della disciplina propria

dell'imprenditore commerciale: tenute delle scritture contabili, assoggettamento al fallimento e alle altre

procedure concorsuali. L'imprenditore commerciale è obbligato all'iscrizione nel registro delle imprese con

funzione di pubblicità legale.

L'imprenditore agricolo gode di un trattamento di favore rispetto all'imprenditore commerciale, anche grazie

a incentivi e agevolazioni.

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9. L'imprenditore agricolo. Le attività agricole essenziali

L'attuale formulazione dell'art.2135 stabilisce che è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti

attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse; intendendosi attività

dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, che utilizzano

o che possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Rispetto alle attività agricole tradizionali regolate nel Codice del 1942, si sono aggiunte attività quali:

allevamenti in batteria (bovini e pollame), agricoltura industrializzata (utilizzo di prodotti chimici per

accrescere la produttività) e coltivazioni artificiali o fuori terra (funghi e ortaggi). Queste attività possono

prescindere dall'utilizzo del fondo e quindi non potevano essere considerate attività agricole dal vecchio

Codice.

Si può essere imprenditori agricoli anche per connessione, cioè quando l'attività riguarda la manipolazione,

conservazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti delle attività agricole di base. Le due

attività devono essere omogenee e i prodotti utilizzati nell'attività connessa devono provenire

prevalentemente dall'attività agricola di base. Sono attività agricole connesse anche i servizi svolti a terzi

utilizzando prevalentemente il capitale dell'attività agricola di base (es. trebbiatura conto terzi). È impresa

agricola anche l'attività di valorizzazione rurale (es. agriturismo).

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10. Caratteristiche dell'imprenditore commerciale

È imprenditore commerciale colui che esercita una o più delle seguenti categorie di attività, elencate dall'art.

2195:

- Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi (imprese industriali);

- Attività intermediarie nella circolazione dei beni (commercio);

- Attività di trasporto;

- Attività bancarie o assicurative.

Dovrà essere considerata commerciale ogni impresa che non sia qualificabile come agricola.

B) Piccolo imprenditore

È sottoposto allo statuto generale dell'imprenditore, ma è esonerato, anche se esercita attività commerciale,

dalla tenuta delle scritture contabili e dall'assoggettamento al fallimento. Sono piccoli imprenditori i

coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività

professionale in cui sia prevalente il lavoro proprio e/o dei componenti della propria famiglia rispetto al

lavoro altrui e ai capitali utilizzati (art. 2083). In base all'attuale disciplina non è soggetto al fallimento

l'imprenditore commerciale che dimostri il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

Investimenti per trecentomila euro;

Ricavi lordi per duecentomila euro;

Debiti (anche non scaduti) non superiori a cinquecentomila.

Queste cifre vengono calcolate nella media di tre anni (per adeguarle alla svalutazione monetaria). Basta il

superamento di un solo parametro per essere esposti al fallimento.

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11. La definizione dell'impresa artigiana

La definizione dell'impresa artigiana è basata:

Sull'oggetto dell'impresa, che può essere costituito da qualsiasi attività di produzione di beni (anche

semilavorati) o di prestazioni di servizi;

Sul ruolo dell'artigiano nell'impresa, si richiede in particolare che egli svolga in misura prevalente il proprio

lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, ma non che il suo lavoro prevalga sui fattori produttivi.

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12. L'impresa familiare

È l'impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti (fino ai nipoti) e gli affini (fino ai cognati)

dell'imprenditore: la c.d. famiglia nucleare (art. 230). Non necessariamente l'impresa familiare è una piccola

impresa. Il legislatore ha predisposto una tutela minima del lavoro familiare nell'impresa al fine di evitare

abusi e ingiustizie largamente diffuse nel passato: sono quindi riconosciuti diritti sia sul piano patrimoniale

(diritto al mantenimento, diritto alla partecipazione agli utili dell'impresa, diritto sui beni acquistati con gli

utili, diritto di prelazione in caso di trasferimento dell'azienda) sia sul piano amministrativo (decisioni di

particolare rilievo -impiego degli utili e degli incrementi, cessazione dell'impresa,…- prese a maggioranza

dai familiari). Il diritto di partecipazione è trasferibile solo a favore degli altri membri della famiglia

nucleare e con il consenso unanime dei familiari già partecipanti. L'imprenditore ha la proprietà esclusiva

dei beni aziendali e il compito di provvedere alla gestione ordinaria. L'imprenditore agisce nei confronti di

terzi in proprio e solo lui sarà responsabile verso questi delle relative obbligazioni di contratto. Se l'impresa

è commerciale sarà esposto al fallimento.

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13. L'impresa societaria

La società semplice è utilizzabile solo per l'esercizio di attività non commerciale. Le società commerciali

possono essere imprenditori agricoli o imprenditori commerciali a seconda dell'attività esercitata.

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14. Le imprese pubbliche

Attività d'impresa può essere svolta anche dallo Stato e dagli altri enti pubblici. Ciò è possibile in tre diverse

forme:

Servendosi di strutture di diritto privato (società, generalmente per azioni: è il caso delle società a

partecipazione statale);

Enti di diritto pubblico che svolgono attività d'impresa (sono sottoposti allo statuto generale

dell'imprenditore, con una solo eccezione: l'esonero dal fallimento);

Svolgendo direttamente attività d'impresa avvalendosi di proprie strutture organizzative (es. le aziende

municipalizzate che erogano pubblici servizi come acqua, gas e trasporti).

Dal 1990 quasi tutti gli enti pubblici economici sono stati trasformati in società per azioni a partecipazione

statale (privatizzazione formale); in tempi più recenti è stata avviata la dismissione delle partecipazione

pubbliche di controllo (privatizzazione sostanziale).

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15. Attività commerciale delle associazioni e delle fondazioni

Le associazioni e le fondazioni possono svolgere attività d'impresa. Infatti per aversi impresa è sufficiente

che l'attività sia svolta con metodo economico e non necessariamente perseguendo un lucro. Questo

presupposto è in linea anche se si tratta di un ente con finalità ideale. L'ente resta sottoposto a tutte le

conseguenze dell'impresa commerciale, fallimento compreso. Può essere svolta in modo esclusivo (es.

fondazione costituita per lo svolgimento di attività editoriale) o accessorio (es. sindacato che gestisce una

casa editrice con la quale pubblica il materiale relativo all'attività del sindacato). Gli eventuali guadagni

devono essere necessariamente reinvestiti e l'attività d'impresa deve essere compatibile con la finalità ideale

dell'ente.

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16. L'impresa sociale

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private che esercitano in via stabile e

principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di

utilità sociale. È necessaria l'assenza dello scopo di lucro (gli utili devono essere impiegati per lo

svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'ente). Non è possibile disporre del

patrimonio del patrimonio dell'impresa e distribuire fondi o riserve a vantaggio di coloro che fanno parte

dell'organizzazione. In caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad altre

organizzazioni secondo quanto previsto dallo statuto.

La responsabilità patrimoniale dei partecipanti è limitata.

Le imprese sociali sono assoggettate allo statuto dell'imprenditore commerciale ad eccezione del fallimento

(sostituito dalla liquidazione coatta amministrativa). Le imprese sociali si costituiscono per atto pubblico e

sono soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro, che effettua periodiche ispezioni al fine di verificare la

presenza delle condizioni di riconoscimento.

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17. Esercizio diretto dell'attività d'impresa

Il criterio della spendita del nome stabilisce che è imprenditore il soggetto il cui nome è validamente speso

nell'attività d'impresa.

Il mandatario è un soggetto che agisce nell'interesse di un altro soggetto e può porre in essere i relativi atti

giuridici sia spendendo il proprio nome (mandato senza rappresentanza) sia spendendo il nome del

mandante, se questi gli ha conferito il potere di rappresentanza (mandato con rappresentanza). Mentre nel

mandato con rappresentanza gli atti posti in essere dal mandatario si producono direttamente nella sfera

giuridica del mandante, nel mandato senza rappresentanza il mandatario che agisce in proprio nome acquista

i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi. Quando gli atti d'impresa sono

compiuti tramite rappresentante (volontario o legale) l'impr

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alexandra Bozzanca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Rossi Antonio.