T.D’A.
DIRITTO COMMERCIALE 1
DIRITTO D’IMPRESA
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Cap. 1 -> 5
Prof. Gustavo Olivieri
CANALE A
1 T.D’A.
INTRODUZIONE
Il DIRITTO COMMERCIALE moderno è quella parte del diritto privato che ha per oggetto e
regola l’attività e gli atti d’impresa.È il diritto privato delle imprese, parte centrale del diritto privato
dell’economia.
Nel nostro sistema di diritto privato è infatti possibile individuare un articolato e organico complesso
di norme riferito agli IMPRENDITORI:
soggetti cioè che esercitano professionalmente attività economica organizzata finalizzata
alla produzione o allo scambio di beni o servizi.
Si tratta di complesso normativo che riguarda sia i singoli rapporti economici in cui si sviluppa
l’attività d’impresa sia l’attività d’impresa unitariamente considerata.
È predisposta per il profilo degli ATTI D’IMPRESA, i singoli atti di autonomia privata a contenuto
patrimoniale (obbligazioni e contratti), una disciplina che favorisce celerità e sicurezza alla
circolazione dei beni e un’adeguata tutela del credito.E allo stesso tempo un sistema di norme che
regola l’organizzazione e l’esercizio dell’ATTIVITÀ D’IMPRESA unitariamente considerata, dando
rilievo all’unità dei singoli atti d’impresa.
Gli imprenditori sono infatti assoggettati allo STATUTO PROFESSIONALE:
in parte omogeneo e in parte articolato in base all’oggetto e alle dimensioni dell’impresa.È
fonte di diritti e obblighi peculiari e diversi da quelli riconosciuti o imposti a chi
imprenditore non è.
Il fine dello statuto è rendere razionale ed efficiente il funzionamento delle singole imprese
e del sistema imprenditoriale nel suo complesso, nell’interesse non solo delle imprese,ma
anche dei creditori delle stesse e in generale per un corretto e ordinato funzionamento
dell’economia di mercato.
La necessità di creare una disciplina specifica nasce dalle scelte prese per il nostro sistema politico ed
economico.
Innanzitutto il nostro paese ha un modello di sviluppo economico basato sull’economia di mercato il
che presuppone:
A. la tendenziale libertà dei privati di dedicarsi alla produzione e alla distribuzione di quanto
necessario per il soddisfacimento dei bisogni materiali della collettività e di modellare il proprio
comportamento sul mercato in base alla logica del massimo guadagno, del tornaconto personale.
B. libertà di coesistenza di una pluralità di operatori economici (privati e pubblici) e la libertà di
competizione economica fra quanti operano sul mercato.
Il tutto per perseguire il benessere collettivo seguendo comunque le coordinate dei pubblici poteri che
operano nella vita economica, legittimati dalla stessa Costituzione (art.41,2° e 3° comma - 42).
PERCHÈ DIRITTO COMMERCIALE?
La denominazioni si basa su ragioni essenzialmente storiche.
Il diritto commerciale moderno infatti è tutt’altro che il diritto dei soli commercianti e del commercio
come potrebbe indurre a pensar l’aggettivo usato. 2 T.D’A.
Imprese giuridicamente commerciali sono oggi quelle dedite al commercio e non solo: industriali,
bancarie, assicurative, di trasporto, ecc., ad eccezione di quelle agricole ( ciò si deduce dall’art. 2195
c.c., rappresenta la norma delimitativa delle attività giuridicamente commerciali).
Nel nostro sistema inoltre tutti gli imprenditori (non solo quelli commerciali) sono sottoposti ad uno
speciale statuto professionale, sia pure meno ampio per quello dettato per gli imprenditori
commerciali.
La prospettiva storica ci consente però di cogliere i CARATTERI FONDAMENTALI del diritto
commerciale che lo distinguono dalle altre parti del diritto privato:
A. Diritto speciale: si fonda su proprio e unitari principi ispiratori e si compone di norme che non
valgono per la generalità dei consociati.
B. Diritto tendente all’uniformità internazionale: la vita economica presenta esigenze giuridiche
comuni a tutti i paesi di economia di mercato e ciò si enfatizza con la progressiva
liberalizzazione dei rapporti commerciali internazionali, propria dell’era della globalizzazione e
della civiltà industriale in cui viviamo.
L’EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO COMMERCIALE
Il diritto commerciale è una materia di diritto positivo. Però per capire le regole vigenti bisogna avere
per sommi capi idea di come si sono formate le stesse.La via della seta, la Silk Road, cos’è? Cosa
indica dal punto di vista storico? La Cina ora sta investendo miliardi per aprire nuove rotte
commerciali. Ma c’erano già due rotte commerciali: la via di mare e la via di terra. C’è una via di
acqua che passa attraverso l’Oceano Indiano, arriva nel corno d’Africa e poi risale per entrare via
terra sul Nilo, da cui poi si andava nel Mediterraneo. Poi c’è la via di terra, che partiva dall’antica
capitale Guanzhou e, attraverso i territori del Nord, cioè della Mongolia, passava a Nord delle grandi
catene montuose fino alle steppe e poi per Samarcanda, in Persia, fino al Mediterraneo. Tutto questo
quando avveniva? Queste vie erano battute per rotte commerciali già intorno al XIII secolo. Una delle
famiglie che battevano queste strade erano i Polo, che venivano da Venezia. Si parla di Eurasia, perché
è quasi un unico continente. Queste vie servivano a scambiare merci. Cosa si produceva in Cina o in
Oriente che veniva portato poi dai mercanti veneziani, genovesi, pisani, amalfitani? Cosa si era
inventato Flavio Gioia, capitano della flotta amalfitana, importandola dall’Oriente? La bussola. In
quel periodo in Europa c’era già un sistema di mercati e di mercanti attivissimo, che addirittura non si
limitava al bacino del Mediterraneo, ma trafficava regolarmente con l’altra parte del mondo, l’unica a
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quel tempo già conosciuta. Fino al 1492 il baricentro di questo traffico era composto dall’Europa —
cioè dal Mediterraneo e soprattutto dall’Italia — e dalla Cina.
In Europa intorno al XIII secolo, in quel periodo di rinascita e di sviluppo dei traffici commerciali, si
cominciano a formare le istituzioni del diritto commerciale, gli istituti giuridici che fanno da supporto
a questo sistema di mercati e di mercanti. In quelle città, che allora erano Repubbliche, le c.d.
Repubbliche marinare, guidate da oligarchie illuminate, si mettono le basi del diritto commerciale. Il
diritto commerciale emerge attorno a questi luoghi di aggregazione che erano i mercati, intesi allora
come luoghi fisici dove periodicamente i mercanti si recavano per vendere o scambiare le merci che
arrivavano dal lontano Oriente e viceversa. Dall’Oriente arrivavano anche i beni considerati così
preziosi da essere considerati moneta di scambio, cioè la seta, di cui fino a un certo momento la Cina
deteneva il monopolio — ossia era l’unica che sapeva come si produceva la seta e difendeva
rigorosamente questo segreto industriale sulla produzione della seta. Non c’era solo la seta che
andava da Est a Ovest. C’erano anche altri prodotti, magari meno preziosi, ma ugualmente utili, per
es. le spezie, le pietre preziose, i tappeti, ecc. Da Ovest cosa si produceva e scambiava con queste
merci? Gli occidentali cosa vendevano? Colori, tessuti, armi, manufatti di vario genere. In questi
mercati, che periodicamente si tenevano in vari luoghi dell’Europa, non solo in Italia ma per es. anche
nelle Fiandre e in Francia, venivano scambiati questi beni.
ORIGINI E CONSOLIDAMENTO DEL IUS MERCATORUM
La società di allora fino al 1000 circa era una società feudale. C’erano i nobili che possedevano la
terra, i servi della gleba che la coltivavano e il clero che viveva di rendita. Dal 1000 in poi si
sviluppano e fioriscono le città, che assumono anche un’autonoma rilevanza politica: Pisa, Amalfi,
Genova e Venezia sono Repubbliche, cioè non fanno parte di Stati sovrani, come l’Impero con
l’imperatore o lo Stato della Chiesa con il papa. Non si erano ancora formati Stati nazionali. Per es.,
più di metà della Spagna era ancora sotto la dominazione araba.
In Italia nascono queste città, che sono amministrate dai cittadini, da chi ci vive. In queste città si fa
strada un nuovo ceto politico, che ha una sua forza economica, cioè i mercanti, che sono all’origine
della borghesia moderna.
XII sec: tramonta il sistema feudale -> le città si ripopolano.si organizzano i Comuni -> l’economia si
riapre.i traffici mercantili e la produzione artigiana assume importanza -> artigiani e mercanti fondano
le Corporazioni di Arti e Mestieri per la difesa dei loro interessi ->
Oggi sono viste in senso negativo ma al tempo indicava l’organizzazione dei mercanti in senso
* corporativo (esistevano anche quelle degli artigiani, dei pittori, ogni attività produttiva in realtà),
all’interno delle quali i mercanti si davano delle proprie regole; sono capitolati dove venivano
disciplinate le ore di lavoro, le quantità le tecniche, le modalità con cui si poteva vendere->
AUTOREGOLAMENTAZIONE: la corporazione dava delle regole, a partire dall’accesso al
mercato, estremamente rigido. Non si poteva produrre un qualsiasi prodotto appartenente alla
corporazione se non si era iscritto alla “matricola”, l’albo dei mercanti: se non si era iscritti non
si poteva esercitare l’attività mercantile -> l’esercizio abusivo derivava dall’esercizio senza essere
iscritti all’albo. Accesso alla corporazione: C’erano degli esami da superare, severissimi, per poter
accedere ad una determinata professione. Ciò valeva per una qualsiasi attività commerciale.
Organi giurisdizionali propri: Queste regole dettate dalla corporazione, se contestate, non
venivano create, interpretate e applicate dal giudice ordinario, ma da mercanti, giudici eletti dalla
corporazione.Si crea un diritto processuale dei mercanti. Solo nei casi più gravi si andava ad una
istanza più elevata
-> lo Ius Comune non è in grado di soddisfare le esigenze dei mercanti: serve un diritto rispondente
alle necessità dei mercanti e allo sviluppo dei traffici commerciali nonché una giustizia amministrata
secondo gli usi mercantili -> si abbandona il formalismo del Ius Comune (solennità delle forme
negoziali, atteggiamento di favore per il debitore, divieto canonico di stipulazione degli interessi per i
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mutui…) e si adottano nuovi principi e norme consuetudinarie -> nascono nuovi istituti -> organi di
giustizia diversi (come detto): i consoli, formati in seno alle rispettive corporazioni, che decidono
secondo regole consuetudinarie ispirate all’equità, alla tutela del credito, allo svincolo dalle
contrattazioni dalle rigide forme del diritto comune, al rigore nell’adempimento delle obbligazioni
contratte -> le norme consuetudinarie vengono poi trasfuse negli Statuti delle Corporazioni -> si
estende la competenza della giurisdizione mercantile anche a coloro che esercitano la mercatura pur
non essendo iscritti nei ruoli delle Corporazioni
-> viene estesa alle controversie mercanti fra mercanti e non mercanti —> XVI sec: si consolida il
IUS MERCATORUM: diritto professionale dei mercanti distinto e contrapposte rispetto al ius civile.
Caratteri
Diritto speciale: proprie fonti (gli statuti mercantili) e di propri organi di giustizia (specialità
• formale). Basato su principi e regole proprie - facilità degli scambi e tutela del credito - che
caratterizzano sia la disciplina dei singoli atti mercantili, sia la disciplina dell’attività mercantile
globalmente considerata (specialità sostanziale).
Diritto di classe: espressione dello stesso ceto mercantile e della sua autonomia corporativa, tuttavia
• non asservito agli interessi di una classe, di gruppi ristretti, bensì un generale sviluppo della
ricchezza.
Vocazione universale: si diffonde in ogni zona dell’Europa continentale. È originariamente un
• diritto internazionale uniforme.
Istituti del diritto mercantile
Principio della libertà delle forme contrattuali nella conclusione degli affari mercantili;
• Iscrizione all’albo: oggi si ritrova nell’iscrizione nel registro delle imprese;
• Tutela del creditore: il debitore deve pagare puntualmente alla scadenza e non può ottenere dal
• giudice dilazioni; i debiti scaduti producono automaticamente interessi; non è consentita la datio in
solutum; se gli obbligati sono più, essi si presumono obbligati in solido; chi non pagava i debiti
poteva essere addirittura punito con la pena capitale e nel migliore dei casi con l’arresto. Ulteriore
sanzione era la bancarotta, la distruzione della sua azienda, del banco dove esponeva e vendeva le
sue merci;
Nuovi contratti: es. di assicurazione, di scambio (antecedente della nostra cambiale);
• Nuovi istituti: scrittura contabili (viene inventata la tecnica della partita doppia, probabilmente da
• un frate), disciplina degli ausiliari, disciplina della concorrenza; titoli di credito e in particolare la
cambiale*
* è l’archetipo dei titoli di credito. Si chiamava lettera di cambio. Serviva ai mercanti per
andare da un luogo all’altro per acquistare merci senza portare il denaro in viaggio. Erano
notevoli i pericoli durante i viaggi e l’esposizione al rischio era ulteriore considerando il
denaro. Così la banca rilasciava una lettera di cambio, con nome e cognome del mercanto,
dove si riportava la richiesta di rilasciare una determinata somma di denaro che idealmente
veniva spostata e non solo, ma anche a cambiarla nella valuta del luogo dove poi il denaro
sarebbe stato speso. L’idea di incorporare in un documento il diritto di credito ha fatto sì che
il d. di credito potesse circolare come un bene mobile, con modalità più celeri e sicure.
Nuove forme associative tipiche per l’esercizio in comune dell’attività mercantile: società in nome
• collettivo, società in accomandita semplice;
Nasce il fallimento: tipico modo di definizione del dissesto finanziario che chiama tutti creditori a
• partecipare proporzionalmente (par condicio creditorum) alle perdite causate dall’insolvenza
commerciale.
Nasce il diritto d’autore: se ci spingiamo a qualche secolo dopo la scoperta delle Americhe,
• arriviamo a un’altra grande rivoluzione tecnologica, cioè la stampa. Gutenberg rivoluziona il tipo di
produzione dei libri. Si pone un tema: se io sono l’autore di un libro e consegno la mia opera allo
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stampatore, che ha questo strumento rivoluzionario che ne può fare n copie, il mio compenso è sulla
copia originale che gli consegno o deve essere anche su tutte le n copie che questo signore venderà?
A questa domanda all’epoca nessuno era in grado di rispondere, perché il mio diritto era sul libro,
sul corpus mechanicus, sulla mia opera, di cui perdo il controllo non appena la consegno allo
stampatore. Nasce così il diritto d’autore, o meglio il diritto di copia, il copyright, che non è
un’invenzione dei mercanti, perché qui interviene la Corona inglese per prima, lo Stato, proprio per
regolare gli effetti di un’innovazione tecnologica che cambia completamente le caratteristiche di un
certo mercato, quello delle opere letterarie.
Nascono i brevetti per l’invenzione: nascono per assicurare all’inventore la possibilità di sfruttare
• per un certo periodo in regime di esclusiva, quindi senza che nessuno se ne possa appropriare, il
frutto della sua capacità inventiva.
PERIODO MERCANTILISTA - XVI secolo
Si formano gli Stati monarchici a base nazionale o regionale in Europa e si afferma la politica
interventista dello Stato nella vita economica -> fine autonomia privata delle corporazioni -> l’attività
economica è ora uno strumento di accrescimento dello stato e di espansione coloniale -> il d. comm.
diventa statale e nazionale -> la giurisdizione mercantile passa dai consoli ai Tribunali dello Stato, pur
restando distinta da quella civile per la formazione dei tribunali speciali di commercio -> compaiono i
prototipi della moderna società per azioni: le compagnie olandesi e inglesi costituite per concessione
regia, nelle quali si afferma il principio della responsabilità limitata dei soci e della divisione del
capitale in azioni -> nascono di riflesso le borse di valori -> si forma una prima disciplina dei brevetti
industriali per le esigenze di tutela dell’industria.
DOPO LA RIVOLUZIONE FRANCESE 1789
Crea un momento di frattura rispetto al passato.Segna il superamento della struttura corporativa della
società. Nasce lo Stato liberale. All’inizio del 1800 in Francia e in tutti i paesi occupati da Napoleone
si aboliscono le corporazioni, per essere sostituite da un principio di segno opposto: il principio di
libertà in campo economico, per cui chiunque è libero di intraprendere l’attività che più gli aggrada.
Dunque, la rivoluzione francese abolisce il sistema corporativo e il sistema di leggi che le
corporazioni si erano date fino a quel momento con dei principi di carattere nazionale e generale, che
non riguardano più i mercanti o i commercianti o gli artigiani, bensì “tutti coloro che esercitano per
professione abituale attività di commercio o di industria” — queste sono le parole del primo Code
commercial. Quindi, si sostituisce un sistema corporativo con un sistema di fonte statuale che non
abolisce il diritto commerciale, ma riunisce in un codice di commercio distinto dal codice civile un
insieme di norme che si applica a tutti coloro che esercitano per professione abituale attività di
commercio o industria.
L’industria in quel periodo inizia a fare capolino. Perch&eac
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