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PROBLEMA

Con questa modifica si è tornati al disordine.

È stata cancellata la diversità di disciplina fra imprenditore agricolo (anche piccolo) e imprenditore

commerciale e, per quanto riguarda il registro delle imprese, è venuta meno la distinzione fra sezione

ordinaria e sezioni speciali introdotta dalla riforma del 1993.

4. La pubblicità delle società di capitali e delle cooperative (focus)

Società di capitali Cooperative

Normativa di la specifica disciplina la specifica disciplina

attuazione del registro della pubblicità delle della pubblicità delle ->

delle imprese del 1993 società di capitali società cooperative

aveva lasciato introdotta dal d.p.r. introdotta dall’art. 9 l’intervenuta

inalterato: 1127/1969, che legge 256/1993, che informatizzazione anche

prevedeva per una serie prevedeva per una serie del Busarl e del Bus

di atti la pubblicazione di atti la pubblicazione avevano finito col

nel Busarl (Bollettino nel Busc (Bollettino rendere sostanzialmente

ufficiale delle società per ufficiale delle società inutile la sopravvivenza

azioni e a responsabilità cooperative e dei di questi ultimi: la

limitata) in aggiunta consorzi di cooperative), memoria elettronica

all’iscrizione nel registro sempre in aggiunta faceva sia da registro

delle imprese e che all’iscrizione nel registro che da bollettino.

faceva inoltre decorrere delle imprese, ma con

gli effetti della (sola) semplici effetti di

pubblicità dichiarativa pubblicità notizia.

non dall’iscrizione nel

registro delle imprese

ma dalla successiva

pubblicazione nel Busarl.

Dal 1° ottobre 1997: Soppressione del Busarl. Soppressione del Busc. Sia per le società di

soppressione duplice capitali che per le

regime di pubblicità cooperative, il regime di

pubblicità legale torna ad

essere come voleva il

legislatore del 1942 solo

il registro delle imprese.

Oggi si applica la

disciplina

precedentemente

esposta.

64 T.D’A.

Società di capitali Cooperative

Residue norme Per le società di capitali Restano ferme le

speciali -> restano due (società per azioni, disposizioni che per

differenze società a responsabilità alcuni atti delle società di

limitata e società in capitali e/o delle società

accomandita per azioni) cooperative prevedono

l’opponibilità diventa la pubblicazione nella

piena solo decorsi Gazzetta Ufficiale

quindici giorni anziché nel registro delle

dall’iscrizione nel imprese (es.

registro delle imprese, a convocazione

differenza della dell’assemblea di s.p.a.).

disciplina generale del

registro delle imprese

secondo la quale gli atti

iscritti sono

immediatamente

opponibili ai terzi senza

possibilità per questi

ultimi di eccepire

l’ignoranza degli stessi.

I terzi in questo periodo

di tempo possono

provare di essere stati

nell’impossibilità di avere

conoscenza dell’atto.

B. SCRITTURE CONTABILI (ARTT. 2214 - 2220)

5. L’obbligo di tenuta delle scritture contabili

x. Def.

Sono i documenti che contengono la rappresentazione, in termini quantitativi e/o monetari, dei singoli

atti di impresa, della situazione del patrimonio dell’imprenditore e del risultato economico

dell’attività svolta.

Pur essendo di solito spontaneamente tenute dagli imprenditori (rendono più razionale

l’organizzazione e la gestione), la tenuta delle scritture è un obbligo, legislativamente disciplinata per

gli imprenditori che esercitano attività commerciale (art. 2214).

x. Funzione

Consente una programmazione consapevole e razionale dell’attività d’impresa attraverso una costante

informazione ed un costante controllo sull’andamento degli affari.

x. I soggetti obbligati

Sono obbligati legislativamente gli imprenditori che esercitano attività commerciale (art. 2214).

L’obbligo è espressamente previsto anche per le organizzazioni che assumono la qualifica di “impresa

sociale”, indipendentemente dalla natura commerciale o agricola dell’attività esercitata.

NB: Non vi è coincidenza fra i soggetti obbligati a tenere le scritture contabili secondo il codice civile

e la categoria degli imprenditori commerciali. 65 T.D’A.

Si tenga presente che i criteri fissati dal codice civile solo in parte coincidono con quelli stabiliti dalla

legislazione speciale, sia per quanto riguarda i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili,

sia per quanto riguarda le scritture contabili obbligatorie. Ad esempio, la legislazione tributaria

estende l’obbligo di tenuta delle scritture contabili anche a soggetti che non sono imprenditori, quali i

liberi professionisti. Le scritture contabili devono essere tenute anche dagli imprenditori agricoli che

intendono accedere alle agevolazioni previste dalla normativa comunitaria.

Punti controversi

- Le società commerciali (quindi tutte tranne la società semplice) devono ritenersi obbligate alla

tenuta delle scritture contabili anche se non esercitano attività commerciale, ma il punto non è

pacifico: per le scritture contabili manca una espressa norma estensiva, analoga a quella dettata per

l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2200); è altrettanto vero che gli artt. 2302, 2421, 2423 e

2478 impongono a tali società la tenuta delle scritture contabili e la redazione del bilancio, senza

distinguere fra società con oggetto commerciale e società con oggetto non commerciale.

- Ci chiediamo se l’obbligo civilistico di tenuta delle scritture contabili gravi sugli enti pubblici e

sugli enti di diritto privato diversi dalle società che svolgono attività commerciale in via secondaria

ed accessoria, sia pure limitatamente all’attività commerciale esercitata: soluzione affermativa -> la

accettiamo per quanto detto su tali enti in merito allo stato dell’imprenditore commerciale.

La disciplina delle scritture contabili prevista dal codice civile non si applica ai piccoli imprenditori

(art. 2214, co 3) e quindi anche ai piccoli imprenditori che esercitano attività commerciale.

Soggetti obbligati Soggetti non obbligati

Imprenditore commerciale individuale (art. 2214) Piccoli imprenditori, anche se esercitano attività

commerciale (art. 2214, co 3)

Società commerciali, anche se non esercitano Società semplice

attività commerciale

Enti pubblici e enti di diritto privato limitatamente Imprenditore agricolo individuale (art. 2214, co 1)

all’attività commerciale esercitata (≠ dalle società

che svolgono attività commerciale in via secondaria

ed accessoria)

Liberi professionisti

Imprenditori agricoli che intendono accedere alle

agevolazioni previste dalla normativa comunitaria

Organizzazioni che assumono la qualifica di

“impresa sociale”, indipendentemente dalla natura

commerciale o agricola esercitata

6. Le scritture contabili obbligatorie. Regolarità e controllo

Secondo i tecnici della contabilità il problema in merito a quali siano le scritture obbligatorie non

ammette soluzione univoca: le scritture necessarie per un’ordinata contabilità variano a seconda del

tipo di attività, delle dimensioni e dell’articolazione territoriale dell’impresa.

Il Legislatore ha optato per una soluzione di tipo misto fissata dall’art. 2214.

Art. 2214 - Libri obbligatori e altre scritture contabili

«L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro

66 T.D’A.

degli inventari.

Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni

dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi

e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.»

x. Scritture obbligatorie

Principio generale ex art. 2214 cod. civ.: l’imprenditore deve tenere tutte le scritture contabili «che

siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa». Stabilisce inoltre che in ogni caso

devono essere tenuti determinati libri contabili: il libro giornale e il libro degli inventari. Infine,

devono essere ordinatamente conservati, per ciascun affare, gli originali della corrispondenza

commerciale (lettere, fatture, telegrammi), ricevuta e le copie di quella spedita.

Libri contabili obbligatori previsti dal codice civile e Altre scritture

Libri obbligatori: DEF.: è un registro cronologico-analitico. Devono essere indicate «giorno per giorno

le operazioni relative all’esercizio dell’impresa» (art. 2216). Il precetto è però da

intendersi in senso elastico: basta che le operazioni siano registrate nell’ordine in cui

sono compiute e non necessariamente il giorno stesso del loro compimento. Le

a) LIBRO operazioni omogenee compiute nella stessa giornata possono essere registrate

GIORNALE anche insieme piuttosto che separatamente (ad esempio, si può registrare l’importo

complessivo delle merci vendute in un giorno. NB: la dottrina ritiene che le operazioni

di sintesi devono comunque consentire la ricostruzione delle singole operazioni).

STRUTTURA: può essere articolato in libri parziali in relazione alle articolazioni

dell’impresa.

DEF: è un registro periodico-sistematico. Deve essere redatto all’inizio dell’esercizio

dell’impresa e successivamente ogni anno. Fornisce il quadro della situazione

patrimoniale dell’imprenditore e deve perciò contenere l’indicazione e la valutazione

delle attività e delle passività dell’imprenditore, anche estranee all’impresa (art. 2217,

co 1).

L’inventario si chiude «con il BILANCIO e con il conto dei profitti e delle perdite» (art.

2217, co 2) o meglio: con il bilancio comprensivo dello stato patrimoniale e del conto

economico.

-> BILANCIO:

è un prospetto contabile riassuntivo dal quale devono risultare «con evidenza

b) LIBRO DEGLI e verità» la situazione complessiva del patrimonio (stato patrimoniale) alla fine

INVENTARI di ciascun anno, nonché gli utili conseguiti o le perdite sofferte (conto

economico) nel medesimo arco di tempo.

La redazione del bilancio è analiticamente disciplinata in tema di società per

azioni (artt. 2423-2435-bis), con norme che fissano sia il contenuto del

bilancio (voci che devono figurare nei due prospetti), sia i criteri che devono

essere seguiti nella valutazione delle sing

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
91 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher tamara-727 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Olivieri Gustavo.