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PROBLEMA
Con questa modifica si è tornati al disordine.
È stata cancellata la diversità di disciplina fra imprenditore agricolo (anche piccolo) e imprenditore
commerciale e, per quanto riguarda il registro delle imprese, è venuta meno la distinzione fra sezione
ordinaria e sezioni speciali introdotta dalla riforma del 1993.
4. La pubblicità delle società di capitali e delle cooperative (focus)
Società di capitali Cooperative
Normativa di la specifica disciplina la specifica disciplina
attuazione del registro della pubblicità delle della pubblicità delle ->
delle imprese del 1993 società di capitali società cooperative
aveva lasciato introdotta dal d.p.r. introdotta dall’art. 9 l’intervenuta
inalterato: 1127/1969, che legge 256/1993, che informatizzazione anche
prevedeva per una serie prevedeva per una serie del Busarl e del Bus
di atti la pubblicazione di atti la pubblicazione avevano finito col
nel Busarl (Bollettino nel Busc (Bollettino rendere sostanzialmente
ufficiale delle società per ufficiale delle società inutile la sopravvivenza
azioni e a responsabilità cooperative e dei di questi ultimi: la
limitata) in aggiunta consorzi di cooperative), memoria elettronica
all’iscrizione nel registro sempre in aggiunta faceva sia da registro
delle imprese e che all’iscrizione nel registro che da bollettino.
faceva inoltre decorrere delle imprese, ma con
gli effetti della (sola) semplici effetti di
pubblicità dichiarativa pubblicità notizia.
non dall’iscrizione nel
registro delle imprese
ma dalla successiva
pubblicazione nel Busarl.
Dal 1° ottobre 1997: Soppressione del Busarl. Soppressione del Busc. Sia per le società di
soppressione duplice capitali che per le
regime di pubblicità cooperative, il regime di
pubblicità legale torna ad
essere come voleva il
legislatore del 1942 solo
il registro delle imprese.
Oggi si applica la
disciplina
precedentemente
esposta.
64 T.D’A.
Società di capitali Cooperative
Residue norme Per le società di capitali Restano ferme le
speciali -> restano due (società per azioni, disposizioni che per
differenze società a responsabilità alcuni atti delle società di
limitata e società in capitali e/o delle società
accomandita per azioni) cooperative prevedono
l’opponibilità diventa la pubblicazione nella
piena solo decorsi Gazzetta Ufficiale
quindici giorni anziché nel registro delle
dall’iscrizione nel imprese (es.
registro delle imprese, a convocazione
differenza della dell’assemblea di s.p.a.).
disciplina generale del
registro delle imprese
secondo la quale gli atti
iscritti sono
immediatamente
opponibili ai terzi senza
possibilità per questi
ultimi di eccepire
l’ignoranza degli stessi.
I terzi in questo periodo
di tempo possono
provare di essere stati
nell’impossibilità di avere
conoscenza dell’atto.
B. SCRITTURE CONTABILI (ARTT. 2214 - 2220)
5. L’obbligo di tenuta delle scritture contabili
x. Def.
Sono i documenti che contengono la rappresentazione, in termini quantitativi e/o monetari, dei singoli
atti di impresa, della situazione del patrimonio dell’imprenditore e del risultato economico
dell’attività svolta.
Pur essendo di solito spontaneamente tenute dagli imprenditori (rendono più razionale
l’organizzazione e la gestione), la tenuta delle scritture è un obbligo, legislativamente disciplinata per
gli imprenditori che esercitano attività commerciale (art. 2214).
x. Funzione
Consente una programmazione consapevole e razionale dell’attività d’impresa attraverso una costante
informazione ed un costante controllo sull’andamento degli affari.
x. I soggetti obbligati
Sono obbligati legislativamente gli imprenditori che esercitano attività commerciale (art. 2214).
L’obbligo è espressamente previsto anche per le organizzazioni che assumono la qualifica di “impresa
sociale”, indipendentemente dalla natura commerciale o agricola dell’attività esercitata.
NB: Non vi è coincidenza fra i soggetti obbligati a tenere le scritture contabili secondo il codice civile
e la categoria degli imprenditori commerciali. 65 T.D’A.
Si tenga presente che i criteri fissati dal codice civile solo in parte coincidono con quelli stabiliti dalla
legislazione speciale, sia per quanto riguarda i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili,
sia per quanto riguarda le scritture contabili obbligatorie. Ad esempio, la legislazione tributaria
estende l’obbligo di tenuta delle scritture contabili anche a soggetti che non sono imprenditori, quali i
liberi professionisti. Le scritture contabili devono essere tenute anche dagli imprenditori agricoli che
intendono accedere alle agevolazioni previste dalla normativa comunitaria.
Punti controversi
- Le società commerciali (quindi tutte tranne la società semplice) devono ritenersi obbligate alla
tenuta delle scritture contabili anche se non esercitano attività commerciale, ma il punto non è
pacifico: per le scritture contabili manca una espressa norma estensiva, analoga a quella dettata per
l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2200); è altrettanto vero che gli artt. 2302, 2421, 2423 e
2478 impongono a tali società la tenuta delle scritture contabili e la redazione del bilancio, senza
distinguere fra società con oggetto commerciale e società con oggetto non commerciale.
- Ci chiediamo se l’obbligo civilistico di tenuta delle scritture contabili gravi sugli enti pubblici e
sugli enti di diritto privato diversi dalle società che svolgono attività commerciale in via secondaria
ed accessoria, sia pure limitatamente all’attività commerciale esercitata: soluzione affermativa -> la
accettiamo per quanto detto su tali enti in merito allo stato dell’imprenditore commerciale.
La disciplina delle scritture contabili prevista dal codice civile non si applica ai piccoli imprenditori
(art. 2214, co 3) e quindi anche ai piccoli imprenditori che esercitano attività commerciale.
Soggetti obbligati Soggetti non obbligati
Imprenditore commerciale individuale (art. 2214) Piccoli imprenditori, anche se esercitano attività
commerciale (art. 2214, co 3)
Società commerciali, anche se non esercitano Società semplice
attività commerciale
Enti pubblici e enti di diritto privato limitatamente Imprenditore agricolo individuale (art. 2214, co 1)
all’attività commerciale esercitata (≠ dalle società
che svolgono attività commerciale in via secondaria
ed accessoria)
Liberi professionisti
Imprenditori agricoli che intendono accedere alle
agevolazioni previste dalla normativa comunitaria
Organizzazioni che assumono la qualifica di
“impresa sociale”, indipendentemente dalla natura
commerciale o agricola esercitata
6. Le scritture contabili obbligatorie. Regolarità e controllo
Secondo i tecnici della contabilità il problema in merito a quali siano le scritture obbligatorie non
ammette soluzione univoca: le scritture necessarie per un’ordinata contabilità variano a seconda del
tipo di attività, delle dimensioni e dell’articolazione territoriale dell’impresa.
Il Legislatore ha optato per una soluzione di tipo misto fissata dall’art. 2214.
Art. 2214 - Libri obbligatori e altre scritture contabili
«L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro
66 T.D’A.
degli inventari.
Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni
dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi
e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.»
x. Scritture obbligatorie
Principio generale ex art. 2214 cod. civ.: l’imprenditore deve tenere tutte le scritture contabili «che
siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa». Stabilisce inoltre che in ogni caso
devono essere tenuti determinati libri contabili: il libro giornale e il libro degli inventari. Infine,
devono essere ordinatamente conservati, per ciascun affare, gli originali della corrispondenza
commerciale (lettere, fatture, telegrammi), ricevuta e le copie di quella spedita.
Libri contabili obbligatori previsti dal codice civile e Altre scritture
Libri obbligatori: DEF.: è un registro cronologico-analitico. Devono essere indicate «giorno per giorno
le operazioni relative all’esercizio dell’impresa» (art. 2216). Il precetto è però da
intendersi in senso elastico: basta che le operazioni siano registrate nell’ordine in cui
sono compiute e non necessariamente il giorno stesso del loro compimento. Le
a) LIBRO operazioni omogenee compiute nella stessa giornata possono essere registrate
GIORNALE anche insieme piuttosto che separatamente (ad esempio, si può registrare l’importo
complessivo delle merci vendute in un giorno. NB: la dottrina ritiene che le operazioni
di sintesi devono comunque consentire la ricostruzione delle singole operazioni).
STRUTTURA: può essere articolato in libri parziali in relazione alle articolazioni
dell’impresa.
DEF: è un registro periodico-sistematico. Deve essere redatto all’inizio dell’esercizio
dell’impresa e successivamente ogni anno. Fornisce il quadro della situazione
patrimoniale dell’imprenditore e deve perciò contenere l’indicazione e la valutazione
delle attività e delle passività dell’imprenditore, anche estranee all’impresa (art. 2217,
co 1).
L’inventario si chiude «con il BILANCIO e con il conto dei profitti e delle perdite» (art.
2217, co 2) o meglio: con il bilancio comprensivo dello stato patrimoniale e del conto
economico.
-> BILANCIO:
è un prospetto contabile riassuntivo dal quale devono risultare «con evidenza
b) LIBRO DEGLI e verità» la situazione complessiva del patrimonio (stato patrimoniale) alla fine
INVENTARI di ciascun anno, nonché gli utili conseguiti o le perdite sofferte (conto
economico) nel medesimo arco di tempo.
La redazione del bilancio è analiticamente disciplinata in tema di società per
azioni (artt. 2423-2435-bis), con norme che fissano sia il contenuto del
bilancio (voci che devono figurare nei due prospetti), sia i criteri che devono
essere seguiti nella valutazione delle sing