Diritto
commerci
ale 1
Capitolo 1 l’imprenditore
Il sistema legislativo imprenditore e imprenditore commerciale
Nel nostro sistema giuridico disciplina delle attività economiche ruota
intorno alla nozione di imprenditore
Disciplina non è identica per tutti gli imprenditori, ma essi possiamo
distinguerli in base a vari criteri
Oggetto tra imprenditore agricolo e imprenditore
distinzione
commerciale
Dimensione distinzione tra piccolo imprenditore ed imprenditore
medio grande
Natura distinzione tra impresa individuale, società e impresa
pubblica
Il codice civile detta in primo luogo un insieme di norme applicabili a tutti gli
imprenditori statuto generale dell’imprenditore
E in successiva lo statuto dell’imprenditore commerciale, che disciplina
Iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale
Rappresentanza commerciale
Scritture contabili
Norme in materia di fallimento
Imprenditore agricolo e piccolo imprenditore, fungono da limitazione rispetto
all’ambito di applicazione dello statuto del’imprenditore commerciale, in
quanto sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e l’assoggettamento
alla disciplina del fallimento
È tuttavia ad essi esteso l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese
Anche la distinzione fra impresa individuale società e impresa pubblica
definire l’ambito di applicazione dello statuto
le società sono tenute commerciali sono tenute all’iscrizione nel registro
delle pubbliche imprese, con effetti di pubblicità legale anche se l’attività
esercitata non è commerciale
gli enti pubblici sono sottratti in misura più o meno ampia alla disciplina
dell’imprenditore commerciale anche se ne esercitano attività non
esposti al fallimento
Nozione di imprenditore
Secondo l’articolo 2082
“ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica
organizzata al fine della produzione e lo scambio di beni e servizi “
Vi sono due differenti nozioni di imprenditore
economica a cui si richiama la definizione suddetta imprenditore è
definito come il soggetto che nel processo economica svolge una
funzione intermediaria fra chi dispone dei fattori produttivi e chi
domanda prodotti e servizi
funzione dell’imprenditore = coordinare organizzare e dirigere
secondo scelte tecniche ed economiche il processo produttivo,
assumendo in se il rischio di impresa e giustificando il suo potere di
direzione di tale processo assieme alla legittima acquisizione
dell’eventuale eccedenza dei ricavi sui costi ( profitto )
giuridica vi sono dei requisiti minimi necessari e sufficienti che devono
sussistere perché un dato soggetto sia qualificato come imprenditore e
sia esposto alla disciplina dell’imprenditore qualificata nell’articolo 2082
impresa è attività serie coordinata di atti unificati da una
funzione unitaria
specifico scopo produzione o scambio di beni e servizi
specifiche modalità di svolgimento attribuite a criteri di
organizzazione economicità e professionalità
Si discute se siano altresì indispensabili
intento dell’imprenditore di ricavare un profitto dall’impresa
destinazione al mercato di beni e servizi prodotti
attività svolta sia lecita
L’attività produttiva
L’impresa è attività( in quanto serie di atti coordinati) finalizzati alla produzione
o lo scambio di beni o servizi, quindi può definirsi come attività produttiva
per qualificare un’attività come produttiva irrilevante la natura dei beni
o servizi prodotti e scambiati, o il tipo di bisogno che essi vadano a
soddisfare, inoltre è irrilevante se essa possa qualificarsi come attività di
godimento o amministrazione di determinati ben i o del patrimonio del
soggetto agente
non è, tuttavia, impresa, l’attività di mero godimento non da
luogo alla produzione di nuovi beni o servizi ( proprietario di
immobili che ne gode dei frutti, dandoli in locazione )
attività di godimento e produttiva, quella di un proprietario agricolo
che destini il suo fondo a coltivazione o di un immobile che adibisca
esso ad albergo
attività di godimento o amministrazione del proprio patrimonio
compravendita di strumenti finanziari con intenti di investimento,
speculazione o concessione in finanziamento imprese
commerciali le società di investimento e finanziarie
sono imprese commerciali anche le holding società che hanno
per oggetto esclusivo, l’acquisto e la gestione di partecipazione di
controllo in altre società, con funzioni di direzione, coordinamento e
finanziamento dell’attività stessa
Quando le attività di investimento, speculazione, finanziamento e gestione
siano svolte da una persona fisica, anziché da una società non è facile stabilire
in concreto se vi sia presenza di attività in senso proprio, o semplicemente di
una serie di atti privi di coordinamento teleologico unitario, ma nel caso in cui
si accerti la loro riconduzione ad attività non può essere negata la qualità di
imprenditore
L’organizzazione
Non è concepibile un’attività senza programmazione e coordinamento della
serie di atti in cui si sviluppa o senza l’impiego coordinato di fattori produttivi
propri o altrui
La funzione organizzativa dell’imprenditore si concretizza nella creazione
di un apparato produttivo stabile e complesso, formato da persone e beni
strumentali questo fenomeno qualifica impresa come attività
organizzata
Il legislatore disciplina il lavoro e l’organizzazione di esso nell’impresa
ponendo in rilievo il potere direttivo e la supremazia dell’imprenditore
“ azienda complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio
dell’impresa “
Affinché un’attività produttiva possa dirsi organizzata in forma di impresa non è
necessario Che la funzione organizzativa dell’imprenditore abbia per oggetto
altrui prestazioni imprenditore anche chi opera utilizzando
soltanto il fattore capitale e il proprio lavoro
Che l’attività organizzativa dell’imprenditore si concretizzi nella
creazione di un apparato strumentale fisicamente percepibile se
vera l’affermazione per la quale non vi possa essere impresa senza
l’impiego e l’organizzazione di mezzi materiali, altrettanto vera
l’affermazione secondo la quale essi possono ridursi al solo
impiego di mezzi finanziari
Impresa e lavoro autonomo
Si è posto il problema se si possa parlare di impresa anche quando il processo
produttivo si fonda esclusivamente sul lavoro personale del soggetto agente
non vengono utilizzati ne lavoro altrui, ne capitale proprio o altrui
Il problema assume particolare rilievo nel caso di prestatori autonomi
d’opera manuale o si servizi personalizzati
La semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non
può essere considerata organizzazione imprenditoriale e in
mancanza di una anche minima etero organizzazione deve negarsi
la presenza di un impresa, anche se piccola
Vi è, tuttavia, una part di dottrina che basandosi sull’articolo
o 2083 ritiene imprenditore anche chi si limita ad organizzare il
proprio lavoro senza impiegare lavoro altrui o capitali non
è condivisibile in quanto contrasta con la comune
valutazione sociale che tende a distinguere l’organizzazione
del lavoro autonomo e l’organizzazione di impresa
Piccola impresa organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei propri
familiare, il concetto di prevalenza postula il rapporto fra elementi organizzati,
quindi, indirettamente ne predetermina una molteplicità
Inoltre organizzazione del lavoro familiare è pur sempre organizzazione
Economicità dell’attività
Nell’articolo 2082 abbiamo visto che l’impresa è un’attività economica dove
attività economico è sinonimo di attività produttiva rivolta alla produzione e
lo scambio di beni e servizi
Ma nell’articolo 2082 l’economicità è richiesta in aggiunta allo scopo
produttivo del’attività ciò che qualifica un’attività economica non è
solo il fine cui l’attività stessa è indirizzata, ma anche il modo in cui essa
viene svolta
Un’attività può considerarsi con metodo economico, quando è tesa
ad ottenere la copertura dei costi con i ricavi assicurazione di
autosufficienza economica, altrimenti scaturirebbe nel consumo e
non in produzione di ricchezza
Non è imprenditore chi produca beni o servizi ad erogazione
gratuita o prezzo politico, tale da far escludere la possibilità di
coprire i costi con i ricavi
Non è imprenditore l’ente pubblico o l’associazione privata che
gestiscano gratuitamente o a prezzo simbolico un ospedale o
istituto di istruzione
È invece imprenditore chi gestisce i medesimi servizi con metodo
economico, anche se le condizioni di mercato non consentono poi
in fatto, di remunerare i fattori produttivi
Professionalità
L’ultimo requisito richiesto dall’articolo 2082 è il carattere professionale
del’attività
Impresa = stabile inserimento nel settore della produzione e della
distribuzione, solo tle stabile inserimento giustifica l’applicazione della
disciplina d’impresa
Professionalità esercizio abituale e non occasionale di una data
attività produttiva è imprenditore chi compie un’isolata
non
operazione di acquisto e vendita di merci o pluralità di atti
economici che palesano in modo in equivoco la non abitualità
dell’attività
Non implica che l’attività debba necessariamente essere svolta in
modo continuato e senza interruzioni, per le attività stagionale è
sufficiente il costante ripetersi secondo cadenze periodiche di quel
tipo di attività
È possibile anche il contemporaneo esercizio di più attività di
impresa da parte d uno stesso soggetto
Impresa si può anche avere per il compimento di un unico affare, a
patto che esso implichi il compimento di operazioni molteplici e
complesse e l’utilizzo di un apparato produttivo volto ad escludere
il carattere occasionale dell’attività
La professionalità va accertata in base ad indici esteriori ed oggettivi non è
sempre necessario che l’attività si sia protratta nel tempo, indice può essere
anche la creazione di un complesso idoneo allo svolgimento di un’attività
stabile e duratura o il compimento di una serie di atti indicativi del carattere
non sporadico ed occasionale dell’attività
Attività di impresa e scopo di lucro
Non c’è dubbio sul fatto che lo scopo che normalmente anima l’imprenditore è
la realizzazione del profitto e massimo profitto consentito dal mercato, è però
da chiedersi se giuridicamente tale movente sia necessario
La risposta è negativa in quanto come elemento psicologico lo scopo di
lucro si intende come movente soggettivo e non può ritenersi essenziale,
in quanto l’applicazione della disciplina di impresa deve basarsi su dati
esteriori ed oggettivi
Come abbiamo già visto, però, l’attività di impresa deve essere
condotta con metodo economico, spostando in questo caso il
discorso sul fattore oggettivo è sufficiente che l’attività venga
svolta secondo modalità oggettive, tendenti al pareggio tra costi e
ricavi
La nozione di imprenditore è un a nozione unitaria, tendente a comprendere sia
l’impresa privata che l’impresa pubblica, perciò requisito essenziale può essere
considerato solo ciò che in comune con tutti gli imprenditori
Impresa pubblica operare secondo criteri di economicità, ma non
necessariamente tendente al profitto
Imprese private, con riferimento alle società, tenute ad operare con
metodo lucrativo nel duplice senso, contratto tra i soci, utile deve essere
devoluto ad essi
Società cooperative da scopo mutualistico
caratterizzate
vantaggio per i soci ai quali si adopera per fornire beni a condizioni
più vantaggiose non fini lucrativi
Imprese sociali divieto di distribuire qualsiasi forma di utile ai
soci, amministratori, partecipanti o collaboratori, nel contempo,
però, si richiede che essi svolgano un’attività economica finalizzata
alla produzione e scambio di beni e servizi
Il problema dell’impresa per conto proprio
Le imprese operano di regola per il mercato, destinando allo scambio i beni o
servizi prodotti
È imprenditore anche chi produce beni o servizi destinati ad uso e
consumo personale ?
Secondo l’articolo 2082 la destinazione del prodotto al mercato non
è realmente richiesta
Ma una parte della dottrina concezione economica
dell’imprenditore intermediario fra proprietari dei fattori
produttivi e consumatori, ritenendo che la destinazione dei prodotti
allo scambio, secondo tale concezione è implicitamente richiesta
dal carattere professionale dell’attività di impresa
Non possono essere considerate imprese per conto proprio
Cooperativa produce esclusivamente per i propri soci. Cooperativa
soggetto di diritto distinto dai soci che la compongono e fruiscono dei
beni in base a rapporti di scambio con la cooperativa stessa
Aziende costituite dallo stato o da altri enti pubblici produzione di beni
e servizi, sotto corrispettivo, da destinarsi, soltanto all’ente di pertinenza
Possono essere considerate imprese per conto proprio
Coltivazione del fondo dedicata al soddisfacimento dei bisogni
dell’agricoltore e della sua famiglia dimostra che un’ attività
produttiva può assumere carattere professionale anche se non è rivolta
al mercato
Costruzione di appartamenti non destinati alla rivendita dimostra che
non vi è incompatibilità tra impresa per conto proprio ed economicità, in
quanto esigenze di tutela del credito possono ricorrere anche rispetto ad
un impresa per conto proprio
La verità è ancora una volta che l’applicazione della disciplina dell’impresa non
può farsi dipendere da fattori soggettivi, ma deve fondarsi esclusivamente su
fattori oggettivi
I caratteri possono ricorrere tutti anche quando i beni prodotti vengono
consumati o utilizzati dallo stesso produttore
Il problema dell’impresa illecita
Punto controverso è se la qualifica di imprenditore possa essere riconosciuta
anche quando l’attività svolta è illecita
Contrabbando di sigarette
Fabbricazione e smercio di droga
Gestione organizzata della prostituzione
Attività bancaria senza prescritta autorizzazione dalla banca d’Italia
Commercio all’ingrosso senza licenza amministrativa
Ogni attività d’impresa svolta in violazione di norme amministrative
Indubbiamente l’illecito va represso e sanzionato e questa affermazione
presupporrebbe l’esclusione di qualsiasi forma di protezione giuridica per coloro
che svolgono attività illecita
Non si può tuttavia trascurare che un’attività di impresa illecita possa
dare atto ad una serie di atti a loro volta leciti nullo il contratto con cui
il fabbricante di droga acquista la materia prima necessaria, ma leciti i
contratti che esso stipula con terzi del tutto ignari
Dobbiamo a questo punto distinguere impresa illegale, immorale e mafiosa
Illegale violazione di norme imperative che subordinano l’esercizio di
un’attività all’autorizzazione amministrativa o concessione
Non impedisce l’acquisto della qualità di imprenditore con pienezza
di effetti, tuttavia, vi è previsione di una serie di sanzioni
amministrative e penali che possono giungere fino all’inibizione
dell’esercizio ulteriore di attività
Immorale illecito è considerato l’oggetto stesso dell’attività
Timore che la previsione della qualifica di imprenditore non solo
determini una tutela nei confronti dei creditori, ma anche
dell’imprenditore nei confronti di terzi per il fine di tutelare terzi
si finisce con il tutelare chi autore o complice dell’illecito stesso
Preoccupazione ingiustificata in quanto deve trovare applicazione il
principio generale secondo il quale da un comportamento illecito
non possono mai avere luogo effetti favorevoli
Mafiosa nonostante la liceità dell’attività, l’impresa costituisce lo
strumento per il perseguimento di un disegno criminoso stessi effetti
dell’impresa immorale
Impresa e professioni intellettuali
Lo svolgimento di attività rispondenti ai requisiti suddetti non sempre
determina l’acquisto della qualità di imprenditore esistono attività produttive
per le quali tale qualità è esclusa in via di principio dal legislatore
Professioni intellettuali i liberi profess
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