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Clausole dello statuto prevalgono su quelle dell'atto costitutivo in caso di contrasto
Costituzione della società per azioni da parte di un unico socio fondatore il codice civile la secondo pluralità dei soci è condizione essenziale per la costituzione di una società per azioni, tuttavia, non lo è per la sua sopravvivenza.
Diversamente da quanto avviene per la società di persone il concentrarsi di tutte le azioni nelle mani di un solo socio non è causa di scioglimento della società.
Le condizioni per la costituzione:
L'articolo 2327 prevede che la società per azioni deve costituirsi con un capitale sociale non inferiore a 50 mila euro salvo i casi in cui le leggi speciali impongono un capitale più elevato:
- società bancarie
- finanziarie
- gestione del risparmio
- mobiliari
Non è necessaria, invece, la congruità del capitale sociale rispetto all'oggetto sociale da realizzare, nonostante vi sia.
Una minoritaria opposta corrente di pensiero con l'intento di prevenire e reprimere gli abusi cui può dar luogo la sottocapitalizzazione. La misura del capitale sociale iniziale non costituisce di per sé un indice significativo o decisivo per valutare la possibilità di conseguimento dell'oggetto sociale. Non si può trascurare il ruolo del ricorso al credito, sia mediante prestiti che mediante appello al pubblico risparmio. Inoltre, il credito di cui una società gode sul mercato è in funzione della redditività di impresa e non del capitale di rischio investito.
Per procedere alla costituzione della società è necessario che ricorrano le condizioni stabilite dall'articolo 2329. Sottoscritto per intero il capitale sociale, rispettate le disposizioni relative ai conferimenti in sede di costituzione, con annesso versamento presso una banca il 25% dei conferimenti in danaro o nel caso di costituzione per atto unilaterale.
l’intero ammontare delle condizioni devono ricorrere già in sede di stipulazione
preesistendo alla redazione dell’atto costitutivo da parte del notaio
il notaio che riceve l’atto notarile senza accertarsi di tali condizioni viola la legge notarile ed è assoggettato alle sanzioni dalla stessa prescritte
fanno eccezione, tuttavia, quelle autorizzazioni che devono essere rilasciate successivamente alla stipula dell’atto costitutivo si configurano come condizione per l’iscrizione nel registro delle pubbliche imprese
termine di 20 giorni da cui il notaio deve chiedere l’iscrizione
deve decorrere dal provvedimento di autorizzazione che vi è stato consegnato
se è avvenuta nonostante l’invalidità o la mancanza di tale autorizzazione l’autorità competente al rilascio di essa è legittimato a chiederne la cancellazione dal registro delle imprese
Gli effetti della stipulazione dell’atto
La stipulazione dell'atto costitutivo non è di per sé sufficiente per la costituzione della società per azioni, produce, tuttavia, una serie di effetti immediati e preliminari: - I contraenti restano vincolati alla dichiarazione di costituire la società. Non possono ritirare il loro consenso finché non risulti che alla costituzione della società non si può addivenire per fatti estranei alla loro volontà. - Le somme depositate presso la banca restano vincolate fino al completamento del procedimento di costituzione. Possono essere consegnate solo agli amministratori e a condizione che questi provino l'avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese. - I sottoscrittori hanno il diritto di rientrare in possesso delle somme versate se la società non è iscritta nel registro delle imprese entro 90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal successivo rilascio delle previe.autorizzazionicon la stipula dell'atto costitutivo insorge l'obbligo per il notaio che lo ha ricevuto di depositarlo entro 20 giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della società, allegandolo ai documenti che approvano l'osservanza delle forme richieste per la costituzione. Se il notaio non provvede, l'obbligo incombe sugli amministratori nominati nell'atto costitutivo, mentre l'inerzia di entrambi viene punita con sanzione amministrativa pecuniaria. Ogni socio può provvedervi a spese della società. Il controllo notarile Con il deposito dell'atto costitutivo si apriva in passato la seconda fase del procedimento di costituzione - "giudizio di omologazione da parte del tribunale". Compito del tribunale è verificare l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società. Il controllo del tribunale era unControllo di legalità, non solo formale, ma anche sostanziale in quanto volto ad accertare la conformità della costituenda società alla legge.
Il giudizio di omologazione è stato soppresso nel 2000 e sopravvisse come facoltativo solo per le modifiche dell'atto costitutivo di legalità.
Il controllo resta affidato in via esclusiva al notaio, che ha il compito di non ricevere atti espressamente proibiti dalla legge o contrari al buon costume e all'ordine pubblico e di verificare l'adempimento delle condizioni stabilite da legge, così come stabilito in passato per il giudizio di omologazione.
Il controllo notarile è anch'esso un controllo di legalità. Il notaio potrà e dovrà rifiutare l'iscrizione nel registro delle pubbliche imprese se l'atto costitutivo e lo statuto contengono clausole contrastanti con l'ordine pubblico e il buon costume, nonché con la disciplina della società.
azioniIscrizione nel registro delle imprese
Se ritiene che sussistono le condizioni di legge il notaio redige l'atto costitutivo e contestualmente al deposito dello stesso e degli allegati che ne attestano la validità richiede l'iscrizione della società nel registro delle imprese.
Il registro delle imprese prima di procedere all'iscrizione può e deve:
- verificare solo la regolarità formale della documentazione ricevuta
L'iscrizione nel registro delle imprese determina il completamento della fattispecie costitutiva della società per azioni, che con essa acquista personalità giuridica e viene ad esistenza.
Le operazioni compiute prima dell'iscrizione possono verificarsi che tra la stipulazione dell'atto costitutivo e l'iscrizione della società nel registro delle imprese vengano poste in essere operazioni in nome della costituenda società perché rese necessarie dallo stesso procedimento.
di costituzione, o per dare sollecito avvio all'attività di impresa già il codice del 1942 dettava una, sia pur parziale, disciplina, per tali operazioni, di regola poste in essere dai promotori o dai futuri amministratori. Tale disciplina diviene resa più analitica, inoltre, con la riforma del 2003 è stabilito che per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso terzi coloro che ne hanno agito. L'attuale disciplina amplia tale tutela sostenendo che sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili anche il socio fondatore e, se ve ne sia una pluralità, coloro che abbiano autorizzato o consentito il compimento dell'operazione. È vietata l'emissione delle azioni prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, così come l'offerta al pubblico delle stesse, se non nel caso in cui la costituzione.della società avvenga per pubblica sottoscrizione
Delineata è la posizione della società per le obbligazioni assunte in suo nome e resta automaticamente vincolata se erano necessarie per la costituzione di essa e purché l'atto costitutivo abbia espressamente previsto che le relative spese siano a carico della società.
Tuttavia, la società è libera di accollarsi o meno le obbligazioni derivanti da operazioni non necessarie alla sua costituzione.
Pur se si tratta di atti compiuti da futuri amministratori, è necessario che dopo l'iscrizione l'organo competente della società approvi, purché su di esso ricadano le relative obbligazioni.
Inoltre, l'accollo non fa venir meno la responsabilità nei confronti dei terzi dei soggetti agenti.
Può, tuttavia, verificarsi che il procedimento di costituzione non giunga a compimento secondo l'articolo 2338 i promotori non hanno alcuna rivalsa.
verso l'attribuzione di diritti agli amministratori o ai promotori per le spese sostenute per la costituzione della società.ad una diretta imputazione alla società deirelativi atti, ne vale a fondarne responsabilità patrimoniale precedenteall'iscrizione2331 la società non resta automaticamente vincolata dagli atti posti in essere in suo nome prima dell'iscrizione, quand'anche autorizzati dai socisolo con l'iscrizione la società acquista gli effetti attivi degli atti posti inessere in suo nome prima dell'iscrizioneLa nullità della società per azioniIl procedimento di costituzione della società per azioni ed in particolare l'attocostitutivo possono essere affetti da vizi e anomalieLa reazione dell'ordinamento è profondamente differente nel caso in cui si tratti di p