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L'Autorità garante inibisce le pratiche commerciali illecite
L'Autorità garante inibisce le pratiche commerciali illecite (può farlo anche d'ufficio), ne elimina gli effetti e fa gravare sanzioni pecuniarie in capo al professionista. L'Autorità può anche disporre la pubblicazione della sentenza, ma nei casi meno gravi può anche chiudere il procedimento mediante un accordo con cui il professionista si impegna a porre fine all'infrazione, senza ulteriori sanzioni.
Resta di competenza del giudice ordinario la decisione sull'azione risarcitoria eventualmente promossa dal consumatore che si sente danneggiato.
Ciò non preclude che comunque si possano azionare preventivamente sistemi di autodisciplina, organizzati da associazioni imprenditoriali e professionali, prima di rivolgersi all'Autorità. La decisione dell'organo di autodisciplina non pregiudica il consumatore di adire l'Autorità garante o di promuovere un'azione giudiziaria.
Pubblicità
I più grandi mezzi di pubblicità hanno dato via ad un sistema di autodisciplina pubblicitaria, che li impegna a non diffondere messaggi pubblicitari che contrastino con le regole di comportamento fissate dall’apposito codice di autodisciplina pubblicitaria. Il Giurì di autodisciplina vigila sul rispetto del codice e funge da organo giudicante e le sue decisioni sono insindacabili. Queste decisioni, come lo stesso codice, sono vincolanti soltanto per i mezzi pubblicitari che hanno aderito all’autodisciplina.
Si è infatti affiancata una disciplina legislativa, sottoposta al controllo dell’Autorità garante:
- La pubblicità deve essere palese, veritiera, corretta e chiaramente riconoscibile come tale.
- È fatto divieto di qualsiasi pubblicità ingannevole, cioè quelle pubblicità che in qualunque modo inducono in errore o possono indurre in errore le persone alle quali sono rivolte e possano
pregiudicare il loro comportamento economico oppure ledere un concorrente.
È vietato ogni tipo di pubblicità subliminale
Sono dettate norme specifiche per i prodotti pericolosi e quelle pubblicità suscettibili di arrivare a bambini ed adolescenti.
Ogni interessato può denunciare l’uso di pubblicità ingannevole o comparativa illecita all’Autorità garante, che può procedere anche d’ufficio.
A cura di Roberto Nolè 73
A cura di Roberto Nolè
CAPITOLO 9
I consorzi fra imprenditori
Con tale contratto, più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Un consorzio può essere costituito al fine prevalente o esclusivo di disciplinare, limitandola, la reciproca concorrenza sul mercato fra imprenditori che svolgono la stessa attività o attività simili.
Si parla in questo caso di consorzio con funzione anticoncorrenziale.
formazione e regolamentazione. Il contratto di consorzio, disciplinato dall'articolo 2596 del codice civile, rappresenta una forma di accordo tra imprenditori che ha lo scopo di limitare la concorrenza. Tuttavia, tali consorzi sono soggetti a controlli per evitare la creazione di situazioni di monopolio che vanno contro l'interesse generale. Oltre a questo, più imprenditori possono costituire un consorzio per raggiungere obiettivi parzialmente o totalmente diversi, come ad esempio per gestire determinate fasi delle rispettive imprese. In questo caso, il consorzio diventa uno strumento di cooperazione interaziendale finalizzato a ridurre i costi di gestione delle singole imprese e prende il nome di consorzio con funzione di coordinamento. Questi consorzi, rispondendo alla necessità di preservare e aumentare la competitività delle imprese, contribuiscono a mantenere la struttura concorrenziale del mercato. Per questo motivo, il legislatore guarda con favore a tali consorzi, agevolandone la formazione e la regolamentazione.Il testo formattato con tag html sarebbe il seguente:costituzione ed il funzionamento. A queste forme di cooperazione reciproca ricorrono tipicamente piccole e medie imprese, per raggiungere e recuperare competitività sul mercato attraverso la riduzione delle spese generali di esercizio.
Sul piano del diritto privato, questi consorzi sono regolati in modo tendenzialmente uniforme. Sul piano civilistico vi è però una distinzione rilevante, cioè quella fra consorzi con sola attività interna e consorzi destinati a svolgere anche attività esterna. Nei consorzi con sola attività interna il compito di tale organizzazione si esaurisce nel regolare i rapporti reciproci fra consorziati e nel controllare il rispetto di quanto convenuto. Nei consorzi con attività esterna le parti prevedono l'istituzione di un ufficio comune destinato a svolgere attività con i terzi nell'interesse delle imprese consorziate.
Contratto di consorzio: può essere stipulato solo fra imprenditori, non
Sono richiesti altri requisiti soggettivi e perciò al consorzio potrà partecipare qualsiasi imprenditore. È un contratto formale, deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità. Deve inoltre contenere una serie di indicazioni, specificate nel secondo comma dell'art. 2603. Essenziale è la determinazione dell'oggetto del consorzio, degli obblighi assunti dai consorziati e degli eventuali contributi in danaro da essi dovuti per il funzionamento del consorzio. Tale contratto è per sua natura un contratto di durata, che può essere liberamente fissata dalle parti. Se sulla durata le parti tacciono, il contratto è valido per 10 anni. È un contratto tendenzialmente aperto, ed è perciò possibile la partecipazione al consorzio di nuovi imprenditori senza che sia necessario il consenso di tutti i consorziati. Tale indicazione non è tuttavia essenziale, e se il contratto non prevede nulla a riguardo
È da ritenersi che il consorzio abbia struttura chiusa. I nuovi imprenditori potranno aderire, per iscritto, a pena di nullità, solo con il consenso di tutti i consorziati, salvo quanto previsto dall'art. 2610 per il trasferimento dell'azienda. L'art. 2610 dispone che, salvo diversa pattuizione tra le parti, il trasferimento a qualsiasi titolo dell'azienda comporta l'automatico subingresso dell'acquirente nel contratto di consorzio. Tuttavia, se sussiste una giusta causa e solo se il trasferimento dell'azienda è avvenuto per atto fra vivi, gli altri consorziati potranno deliberare l'esclusione dell'acquirente dal consorzio, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento. Il contratto di consorzio può sciogliersi limitatamente ad un consorziato, per volontà di questo (recesso) o per decisione degli altri consorziati (esclusione). Le cause direcesso ed esclusione devono essere indicate nel contratto, ma non essendo clausole essenziali, se nulla è pattuito, opererà la clausola di esclusione prevista dal 2610. Al consorziato receduto o escluso spetterà la liquidazione della sua quota di partecipazione al fondo patrimoniale consortile. Dalle cause di recesso e di esclusione vanno tenute distinte le cause di scioglimento dell'intero contratto di consorzio (elencate dall'art. 2611)
I consorzi con attività interna
Carattere strutturale essenziale è la creazione di un'organizzazione comune, cui è demandato il compito di attuare il contratto assumendo e portando ad esecuzione le decisioni a tal fine necessarie. Nei consorzi si pone quindi la necessità di determinare quali siano gli organi preposti all'attuazione del contratto e alle modalità di funzionamento. La disciplina in materia è molto lacunosa, essendo prevalsa l'idea di lasciare ampia
Per quanto riguarda l’assemblea, si prevede che le delibere relative all’attuazione dell’oggetto delconsorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati. È richiesto invece ilconsenso di tutti per le modificazioni del contratto. Per entrambe le regole però, è fatta salva lapossibilità delle parti di disporre diversamente nel contratto.
Per le delibere adottate a maggioranza è poi previsto che esse possono essere impugnate entro 30giorni davanti all’autorità giudiziaria dai consorziati, se non prese in conformità della legge o delcontratto.
Nulla è disposto per quanto riguarda le regole procedurali da
osservare nelle deliberazioni. Per quanto riguarda l'organo direttivo, lo spazio riservato all'autonomia privata è ancora più ampio, in quanto la sua articolazione, le sue attribuzioni, la modalità di nomina ecc. sono tutte rimesse all'autonomia contrattuale. I consorzi con attività esterna Questi consorzi hanno una disciplina integrativa della precedente, che trova fondamento nell'esigenza di regolare i rapporti patrimoniali consorzio-terzi e nel carattere tipicamente imprenditoriale dell'attività di tali consorzi. Per questi consorzi è previsto un regime di pubblicità legale, utile per portare a conoscenza dei terzi i dati essenziali della struttura consortile. Un estratto del contratto di consorzio, contenente le indicazioni ex. Art. 2612, deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, entro 30 giorni dalla stipulazione, a cura dei suoi amministratori. Le persone chedirigono il consorzio sono tenute inoltre a redigere annualmente la situazione patrimoniale del consorzio, osservando le norme previste dal bilancio d'esercizio della società per azioni. A cura di Roberto Nolè 75
A cura di Roberto Nolè
Nei consorzi con attività esterna, l'organo direttivo è disciplinato in maniera più esaustiva. È disposto che il contratto specifichi le persone cui è attribuita la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio e i relativi poteri.
Inoltre, è previsto che il consorzio può essere chiamato in giudizio (rappresentanza processuale passiva) nelle persone del presidente e del direttore, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone.
È inoltre espressamente prevista la formazione di un fondo patrimoniale (fondo consortile), costituito dai contributi iniziali e successivi dei consorziati e dai beni acquistati con tali contributi. Tale fondo è
Il patrimonio del consorzio è elevato a patrimonio autonomo rispetto al patrimonio dei singoli consorziati, essendo destinato a soddisfare i crediti.