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Manuale: Campobasso

Corso: Giurisprudenza

Professore: M. Notari

Diritto commerciale

A cura di Roberto Nolè

Introduzione

Il diritto commerciale moderno è quella parte del diritto privato che ha per oggetto e regola l’attività e gli atti di impresa. L’obiettivo è quello di creare un ambiente giuridico propizio allo sviluppo delle imprese e nel contempo ad assicurare un ordinato e razionale funzionamento delle stesse. È predisposta quindi una disciplina dei singoli atti di autonomia privata a contenuto patrimoniale (contratti e obbligazioni), che garantisce un’adeguata tutela del credito (l’attività d’impresa è infatti caratterizzata da una fitta e articolata serie di rapporti di scambio con altri attori del ciclo economico, alimentata e potenziata dal ricorso al credito credito ricevuto e credito concesso dalle imprese).

È inoltre predisposto un insieme di norme che regola l’organizzazione e l’esercizio dell’attività di impresa unitariamente considerata, dando rilievo giuridico all’unità teleologica degli atti di impresa. Il diritto commerciale è, in sostanza, il diritto privato delle imprese, parte centrale del diritto privato dell’economia.

Profilo storico

Medioevo: Corporazioni di Arti e Mestieri, i mercanti iniziano a darsi delle proprie leggi, racchiuse in uno statuto. Tali leggi avevano carattere personale (si applicavano ai soli commercianti) e rispondevano ad un’esigenza di velocizzazione degli scambi commerciali non garantita dal diritto comune. La risoluzione delle controversie è interna alla corporazione ed è di competenza dei consoli.

Con il tempo si forma un vero e proprio ius mercatorum, contrapposto allo ius civile, caratterizzato da propri principi (libertà delle forme contrattuali ecc.), propri istituti (scritture contabili, concorrenza ecc.), propri contratti (assicurazione, cambio ecc.), proprie forme associative (società in nome collettivo) ecc. Il diritto commerciale delle origini è un diritto speciale poiché dotato di proprie fonti e di propri organi di giustizia, ma è anche un diritto di classe poiché espressione del ceto mercantile. Aveva inoltre vocazione universale, e si diffonde con la diffusione dei traffici commerciali in tutta Europa. Il diritto commerciale delle origini è sostanzialmente un diritto internazionale uniforme.

1800: divisione dei codici (codificazione). In Italia, fino al 1942, c’erano due codici separati. 1865, codice civile e 1882, codice di commercio. La competenza giurisdizionale sarà unificata già nel 1888, con l’abolizione dei tribunali commerciali. Il codice di commercio abbandona la sua impostazione soggettiva e si concentra su una determinata categoria di atti: gli atti di commercio. È presentato quindi come un sistema oggettivo, e la qualità di commerciante viene acquisita attraverso il compimento abituale di atti di commercio.

L’idea è che dovessero essere diverse le regole che dovevano disciplinare i rapporti tra non imprenditori (tra privati) e la vendita che avviene nell’ambito di impresa (rapporti commerciali). Il codice di commercio inoltre realizza un decisivo ampliamento della sfera di applicazione del diritto commerciale, soprattutto in vista della rivoluzione industriale. Commercianti diventano tutti coloro che “esercitano atti di commercio per professione abituale e le società commerciali”, estendendo ad una serie di categorie l’assunzione di uno statuto professionale dell’attività per chiunque operi abitualmente nel campo della produzione e della distribuzione (esclusi gli artigiani, gli agricoltori, Stato, Comuni e Provincie e tutti gli enti pubblici).

La generalizzazione è ancora più accentuata nell’ambito degli atti di commercio. Al diritto commerciale sono sottoposti tutti gli atti oggettivi e soggettivi di commercio, nonché tutti gli atti unilaterali di commercio (qualsiasi atto che sia commerciale anche solo per una delle due parti).

Con il 1942, si ha l’unificazione dei due codici, non c’è più distinzione.

  • Scompare la categoria degli atti di commercio e la disciplina è riorganizzata intorno alla figura dell’imprenditore commerciale.
  • È superata l’opposizione tra industria e commercio da un lato e agricoltura e artigianato dall’altro, nonché tra operatori privati e pubblici.
  • Si assiste all’unificazione del diritto delle obbligazioni e dei contratti, e scompare la contrapposizione di principio tra atti civili e atti commerciali (es. si ha un solo contratto di vendita). Rimangono delle norme tipiche che vanno a disciplinare i contratti tipici d’impresa, e cioè che presuppongono la qualifica di imprenditore di una delle parti.

Nasce come una materia a sé, ma adesso è parte del diritto privato. I confini del diritto commerciale non sono più così definiti, e la materia privata si è allargata (diritto privato delle imprese). Questa vaghezza di confini si riflette in un’incertezza nei confini dal punto di vista didattico (circoscrivere l’area a due grandi capitoli imprese e società; restano fuori argomenti molto importanti, come il diritto fallimentare).

Vedere nell’ambito dell’attività economica come cambiano gli interessi e le tutele nell’ambito dei rapporti economici è il filo conduttore del diritto commerciale (es. rappresentanza, circolazione dei crediti…). Con il ’42, si assiste ad una “commercializzazione” del diritto privato, e il diritto commerciale non perde completamente la sua accezione di diritto speciale delle imprese volto alla tutela del credito e alla rapida circolazione della ricchezza.

Nei sistemi di Civil Law, vi è una presunzione molto forte secondo cui lo Stato possa dettare una serie di regole che possano disciplinare tutte le fattispecie di vita concreta e che possano applicarsi in ogni caso. Il codice civile è in grado di trovare regole giuste che disciplinino tutte le fattispecie concrete, ed è quindi in grado di tutelare tutti gli interessi dei privati che si trovano in gioco. Il giudice in questo caso ha il compito di vedere cosa è successo nel caso concreto, trovare nel cc la regola giusta e applicarla (Bouche de la lois). Non deve inventare le regole e non deve applicare un principio di equità, poiché la regola è nel codice.

Il CC non è comunque completo, ma si può sopperire alle lacune mediante l’analogia - trovare una regola nel codice e applicarla in un caso simile, non quello perfettamente ideato per una determinata fattispecie ma che abbia eadem ratio.

Il sistema è fondato da nozioni (fattispecie, situazioni astratte che sono in grado di ricomprendere le situazioni che si sviluppano nel mondo reale) e regole (precetti che servono per regolare e decidere cosa succede difronte a determinate fattispecie). Ciascuna nozione ha degli elementi necessari e caratterizzanti che ci permettono di ricollegare ogni caso concreto ad una determinata norma (ad ogni caso corrispondono delle regole, che vanno a tutelare degli interessi). La regola risolve i conflitti che si verificano nel caso concreto DISCIPLINA. (oppure tutelare degli interessi prima che il conflitto insorga.)

Metodo Giuridico

Il metodo giuridico permette quindi in primis di fare una qualificazione giuridica, ovvero individuare la nozione giuridica in cui rientra il fatto concreto. Talvolta queste nozioni sono disciplinate della legge (es. nozione di azienda, di contratto…), talvolta devono essere ricostruite in via interpretativa, andando a comprendere a cosa si riferiscono le nozioni quando emettono una regola (es. obbligazioni, non vi è una definizione concreta, ma va interpretata dall’insieme delle norme). Identificazione della disciplina applicabile Talvolta la regola si riferisce direttamente al caso concreto, talvolta va ricostruita in via interpretativa andando a prendere regole già esistenti o attraverso il metodo deduttivo dell’analogia. (es. assemblea di una società per azioni, si chiede ad essa di approvare il bilancio. I soci votano pro capite, c’è uno scrutatore e 60 esprimono voto contrario e 40 favorevole. Lo scrutatore sbaglia e conta 51 favorevoli e 49 contrari. La deliberazione quindi passa. La deliberazione è annullabile, nulla o inesistente? Questo è un caso di deliberazione annullabile, sono annullabili le deliberazioni che passano per un conteggio errato di voti. Questo tipo di deliberazione è tutelata da una serie espressa di norme (es. impugnabilità ecc..), e da una serie di norme inespresse che deduciamo in via analogica.

Tutto ciò è condito dalla interpretazione. Non potendo il giudice creare le regole bisogna capire il significato della legge scritta. L’interpretazione è lo strumento del giurista ed è una attività particolarmente sviluppata nel diritto civile ma che ritroviamo in tutte le materie giuridiche.

Strumenti dell’interpretazione: canone letterale, canone sistematico (significato che ha confrontata con le altre norme del sistema e coerente con essa), canone funzionale (significato che sia tale da consentire a quella norma di conseguire la ratio che deve perseguire), canone della Law and Economics (funzione costi benefici della norma se interpretata in modi diversi).

Capitolo 1: Nozione di imprenditore (art. 2082)

Il codice civile è diviso in sei libri. Il libro quinto tratta di diritto commerciale, ma è intitolato “Del Lavoro”, frutto di una impostazione politica del momento e il tema dell’impresa era visto dal punto di vista del lavoro. Le nozioni base del diritto commerciale sono dettate sulla base di questo impianto, ma il fenomeno che guarda è sempre il fenomeno dell’impresa.

Art 2082 definizione di imprenditore: è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.

Questa nozione ha chiaramente un retaggio di stampo economico. La scienza economica definisce l’imprenditore come colui che, nel processo economico, svolge una funzione intermediaria tra chi dispone dei necessari fattori produttivi e chi domanda prodotti e servizi. L’imprenditore organizza l’attività d’impresa (funzione organizzativa), assumendosi il rischio (relativo) che i costi sopportati non siano coperti dai ricavi conseguiti (rischio d’impresa). L’esposizione al rischio giustifica sia l’assunzione dell’imprenditore di dirigere e organizzare l’impresa, sia l’appropriazione di eventuali utili d’esercizio derivanti dall’attività (profitto).

Il compito del legislatore però è altro rispetto al compito dell’economista, e si riflette nel fissare i requisiti minimi necessari e sufficienti che devono ricorrere perché un dato soggetto sia esposto ad una data disciplina. Ed è quindi sulla base dell’art 2082 che si distingue chi è imprenditore da chi non esercita attività di impresa, ricavando dall’articolo che l’impresa è:

  • Attività produttiva (serie collegata di atti)
  • Caratterizzata da uno specifico scopo (produzione o scambio di beni e servizi)
  • Caratterizzata da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità, professionalità)

Attività

L‘impresa è innanzitutto attività produttiva. Per qualificarla come tale è irrilevante la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare, come è anche irrilevante che l’attività possa poi qualificarsi anche come attività di godimento o di amministrazione di determinati beni o del patrimonio del soggetto agente.

Non è impresa l’attività di mero godimento (individuo che gode dei frutti di immobili dati in locazione). Questo perché l’attività in questione non è volta alla produzione di beni e servizi, mentre ciò non sarebbe valido se si trattasse di un’attività di godimento ma anche di produzione (proprietario di un fondo agricolo che decide di destinare questo fondo alla coltivazione). In questo caso, le prestazioni locative sono accompagnate dall’erogazione di servizi che eccedono il mero godimento del bene.

Per quanto riguarda l’amministrazione, è attività di amministrazione e produzione l’attività di investimento o finanziamento (intento speculativo). Quando queste attività possono essere coordinate in modo da configurare un’attività unitaria, allora possono dar vita ad una impresa commerciale, ricorrendo agli ulteriori requisiti di organizzazione e professionalità. Allo stesso modo, sono certamente imprese le società di investimento, le società finanziarie e le holding. Serie collegata di atti, non si riducono ad un atto singolo.

Economicità

L’impresa è attività economica, elemento richiesto in aggiunta al concetto base di attività produttiva. Questo perché ciò che qualifica un’attività economica non è solo il fine produttivo al quale essa è indirizzata, ma anche il modo, il metodo con cui essa è svolta.

L’attività produttiva può dirsi svolta con metodo economico quando è volta alla remunerazione dei fattori produttivi utilizzati e quando è svolta con modalità che permettano nel lungo periodo la copertura dei costi con i ricavi, garantendo perlomeno autosufficienza economica.

  • Mensa dell’opera di San Francesco mensa per i poveri a Milano, formata da dipendenti e volontari e presta questo servizio di ristorazione gratuitamente. Questa attività è un’impresa? L’ente giuridico a capo è un imprenditore?

L’elemento che manca è l’economicità dell’attività, che è si volta allo scambio di servizi, ma è un’attività di mera erogazione, non è volta a coprire i costi con i ricavi. Non si può parlare di attività d’impresa.

Professionalità

Elemento fondamentale è inoltre quello della professionalità. L’impresa è tale quando ha un inserimento stabile nel settore della produzione e della distribuzione, e solo questo stabile inserimento giustifica l’applicazione della disciplina dell’impresa a chi opera nel mondo degli affari. Professionalità significa perciò esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Essa va accertata mediante fattori esteriori e oggettivi, ma non sempre è necessario che l’attività si sia già protratta nel tempo (indice di professionalità potrebbe anche essere la creazione di un complesso aziendale idoneo allo svolgimento di una attività potenzialmente stabile e duratura). Questo va quindi valutato e potrebbe comunque produrre una carenza di professionalità (esercizio non professionale di attività organizzata, art. 2070, comma 3).

  • Teatro di Brescia: studenti che organizzano spettacoli, ingaggiano un regista, un tecnico, affittano il teatro ecc. e vendevano i biglietti alle persone interessate per ripagare tutti i soggetti dipendenti. Questo insieme di persone costituiscono un’impresa?

L’elemento che manca è la professionalità, cioè quell’elemento che ci permetta di dire che l’attività è fatta di mestiere e che non sia una tantum. Per la professionalità, si richiede che ci sia una continuità nel tempo tale da poter dire che essa sia fatta di mestiere (non fatta sempre, né come cosa principale, né per forza per più affari, basta che essa non si riduca ad una attività sporadica). Non si può parlare di attività d’impresa.

Organizzazione

L’attività economica è attività organizzata. Non esiste attività senza programmazione e coordinamento della serie di atti in cui essa si sviluppa, e non è concepibile attività d’impresa senza l’impiego coordinato di fattori produttivi (capitale e lavoro), propri e/o altrui. L’imprenditore concretizza la funzione organizzativa nella creazione di un apparato produttivo stabile e complesso, formato da persone e beni strumentali. Ciò è ben inteso dal legislatore, nel momento in cui qualifica il lavoro e la sua organizzazione nell’impresa, ponendo in rilievo la supremazia gerarchica dell’imprenditore (artt. 2086 e 2094) e quando definisce l’azienda come complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555).

Non è necessario che la funzione organizzativa abbia per oggetto anche altrui prestazioni lavorative autonome o subordinate. Non è inoltre necessario che l’attività organizzativa si concretizzi nella creazione di un apparato strumentale fisicamente percepibile (es. le società di investimento non ne hanno bisogno e sono ugualmente classificate come imprese commerciali), ma l’importante è che vi sia un impiego di mezzi finanziari propri o altrui. Ciò che qualifica l’impresa è l’utilizzo di fattori produttivi ed il loro impiego da parte dell’imprenditore con un fine produttivo.

Un problema però si pone nel momento in cui l’attività si fonda esclusivamente sul lavoro…

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rob45 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Notari Mario.
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