Diritto commerciale
L'imprenditore
1. Il sistema legislativo
La disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura dell’imprenditore, del quale il legislatore dà una definizione generale nell’art. 2082 cod. civ. ART. 2082 cod. civ. afferma che è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Tipologia delle imprese
Il codice civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri:
- All’oggetto dell’impresa, che determina la distinzione fra imprenditore agricolo (art. 2135) e imprenditore commerciale (art. 2195).
- La dimensione dell’impresa, in base alla quale è individuato il piccolo imprenditore (art. 2083) e l’imprenditore medio – grande.
- La natura del soggetto che esercita l’impresa, che determina la tripartizione legislativa fra impresa individuale, impresa costituita in forma di società e impresa pubblica.
Gli statuti. Tutti gli imprenditori (agricoli e commerciali, piccoli e grandi, privati e pubblici) sono assoggettati ad una disciplina base comune. È questo lo statuto generale dell’imprenditore che comprende parte della disciplina dell’azienda (art. 2555 - 2562) e dei segni distintivi (art. 2563 - 2574), la disciplina della concorrenza e dei consorzi e la disciplina della concorrenza e del mercato introdotta dalla legge 287/1990. Chi è imprenditore commerciale non piccolo è assoggettato ad un ulteriore e specifico statuto, di cui rientra l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2188 - 2202) con effetti di pubblicità legale, la disciplina della rappresentanza commerciale (art. 2203 - 2213), le scritture contabili (art. 2214 - 2220), il fallimento e le altre procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare (r.d. 16-3-1942 n. 267) e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi. Il piccolo imprenditore è sottratto dall’applicazione della disciplina dell’imprenditore commerciale (ad esempio, non fallisce) ed oggi è stata estesa anche a questa categoria, originariamente esclusa, l’iscrizione nel registro delle imprese, sia pure con rilievo diverso per l’imprenditore agricolo e per il piccolo imprenditore. Concludendo, non si può essere imprenditori commerciali se non si è imprenditori, ossia se l’attività svolta non risponde ai requisiti fissati nella nozione generale dell’imprenditore.
2. La nozione generale dell'imprenditore
ART. 2082 cod. civ. afferma che è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. L’art. 2082 fissa quindi i requisiti minimi (attenzione, non quelli normali) che devono ricorrere perché un dato soggetto sia esposto all’applicazione delle norme del codice civile dettate per l’impresa e per l’imprenditore.
3. L'attività produttiva
Dall’art. 2082 si ricava che l’impresa è attività (serie di atti) finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. È, in breve, attività produttiva di nuova ricchezza. Tale è infatti anche l’attività di scambio che incrementa l’utilità dei beni spostandoli nel tempo e nello spazio.
Attività di godimento e impresa
L’attività produttiva costituisce anche godimento di beni preesistenti. Certo, non è impresa l’attività di mero godimento, cioè l’attività che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi. Classico è l’esempio del proprietario di immobili che ne gode i frutti concedendoli in locazione. Egli non è imprenditore perché si limita solo a godere i frutti dei propri beni. Tale attività può far acquistare la qualità di imprenditore ed è definita attività di godimento e produttiva (di servizi) l’attività del proprietario di un immobile che adibisca lo stesso ad albergo, pensione o residence. In tal caso le prestazioni lavorative sono accompagnate dall’erogazione di servizi (pulizia locali, cambio biancheria, ecc.).
Inoltre, sono definite imprese commerciali le società finanziarie, cioè le società che erogano credito con mezzi propri o comunque non raccolti dal pubblico e che per tale motivo non possono essere considerate attività bancarie.
Impresa illecita
La qualità dell’imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva svolta è illecita, cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. E ciò sia nei casi meno gravi in cui sono violate norme imperative (ad esempio, commercio all’ingrosso senza licenza amministrativa) sia nei casi più gravi in cui l’illecito è l’oggetto stesso dell’attività (contrabbando di sigarette oppure commercio di droga). In tal caso sono previste sanzioni amministrative e/o penali. Vero è soltanto che chi svolge attività di impresa violando la legge non potrà avvalersi delle norme che tutelano l’imprenditore nei confronti dei terzi. Del resto, non si è mai visto uno spacciatore di droga che si rivolge al tribunale per regolare i conti con un concorrente.
4. L'organizzazione
Impresa e lavoro autonomo. Il legislatore sottolinea l’impresa come attività organizzata e fa riferimento all’imprenditore che crea un complesso produttivo, formato da persone e da beni strumentali (macchinari, locali, materie prime e merci).
Organizzazione del lavoro altrui
È ormai pacifico dire che è imprenditore anche chi opera senza utilizzare altrui prestazioni lavorative autonome o subordinate. Si pensi, ad esempio, alle lavanderie automatiche a gettoni o sale di videogiochi, che possono operare senza alcun dipendente. In particolare, non vi può essere impresa senza impiego ed organizzazione di mezzi materiali, ma questi possono essere anche il solo impiego di mezzi finanziari propri o altrui, come ad esempio si verifica per le attività di finanziamento o di investimento.
Lavoro autonomo e piccola impresa
Piccola impresa è organizzata prevalentemente (ma non esclusivamente) con il lavoro proprio e dei familiari. E del resto, l’organizzazione del lavoro dei familiari è pur sempre organizzazione altrui. Un minimo di eteroorganizzazione, ossia di organizzazione di lavoro altrui o di capitale, è pur sempre necessario per aversi impresa, sia pure piccola. In mancanza si avrà semplice lavoro autonomo non imprenditoriale. Essi sono idraulici, mediatori ed elettricisti.
5. Economicità dell'attività e scopo di lucro
L’impresa è attività economica.
Metodo economico
Ne consegue che per aversi impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico. Ciò significa che consentano la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l’autosufficienza economica, garantendo un minimo di produzione di ricchezza. Non è perciò imprenditore chi produce beni e servizi che vengono erogati gratuitamente o a un prezzo politico, escludendo la possibilità di coprire i costi con i ricavi.
Perché l’attività possa dirsi economica non è però essenziale che essa sia caratterizzata anche dall’intento dell’imprenditore di conseguire un guadagno o profitto personale, e quindi dallo scopo di lucro. Non è contestabile che normalmente anima l’imprenditore privato è la realizzazione del profitto e del massimo profitto consentito dal mercato.
Impresa pubblica
La nozione di imprenditore è nozione unitaria, comprensiva sia dell’impresa privata e dell’impresa pubblica. L’impresa pubblica è tenuta ad operare secondo criteri di economicità, ma non è, né necessariamente né di regola, preordinata alla realizzazione di un profitto.
Impresa sociale
Particolarmente significativa è la disciplina delle imprese sociali, introdotta dal d.lgs. 24 – 3 – 2006 n. 155. A questo tipo di imprese è vietato distribuire gli utili in qualsiasi forma ai soci, amministratori, partecipanti, lavoratori e collaboratori. Nel contempo, persegue obiettivi di economicità ed è un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
6. La professionalità
Abitualità. L’ultimo dei requisiti richiesti dall’art. 2082 cod. civ. è la professionalità. Essa significa l’esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva.
Attività stagionali
La professionalità non richiede però che l’attività imprenditoriale sia svolta in modo continuato e senza interruzioni. Per attività stagionali (stabilimenti balneari) è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa. La professionalità non richiede neppure che l’impresa sia l’attività unica o principale. È possibile anche il contemporaneo esercizio di più attività di impresa (ad esempio, agricola e commerciale) da parte dello stesso soggetto. Si può avere impresa anche quando si opera per il conseguimento di un unico affare. Così è imprenditore il costruttore di un singolo edificio che rivende i singoli appartamenti.
L'impresa per conto proprio
Si può avere la cd. Impresa per conto proprio, definendo imprenditore anche chi produce beni o servizi destinati ad uso o consumo personale.
7. Impresa e professioni intellettuali
Esonero dalla disciplina dell’impresa. I liberi professionisti (avvocati, dottori, commercialisti, notai, ecc.) non sono imprenditori. L’art. 2238 cod. civ. stabilisce che le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa. È il caso del medico che gestisce una clinica privata nella quale opera. Oppure professore titolare di una scuola privata dove insegna. Oppure artista titolare di un teatro nel quale recita. In questi casi si applicherà allo stesso soggetto sia la disciplina specifica per la professione professionale ad esempio, iscrizione in albi professionali sia la disciplina dell’impresa.
Il professionista intellettuale che si limita a svolgere la propria attività non diventa mai imprenditore, nemmeno se si avvalga di una vasta schiera di collaboratori e di un complesso apparato di mezzi materiali. Il legislatore nel 1942 ha dettato a tale categoria uno specifico statuto (art. 2229 – 2238 cod. civ.) riguardante potere disciplinare degli ordini professionali, divieto di esecuzione di esercizio per i non iscritti agli albi professionali, esecuzione personale della prestazione, particolare criterio di determinazione del compenso che deve essere adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione. In questo contesto s’inserisce anche l’esonero dei professionisti intellettuali dallo statuto dell’imprenditore, con i suoi vantaggi (sottrazione al fallimento) ma anche i suoi svantaggi (non è possibile applicare la disciplina dell’azienda, dei segni distintivi e della concorrenza sleale ecc.).
Le categorie di imprenditoria: imprenditore agricolo e imprenditore commerciale
1. Il ruolo della distinzione
Imprenditore agricolo (art. 2135) ed imprenditore commerciale (art. 2195) sono le due categorie di imprenditori che il codice distingue in base all’oggetto dell’attività. L’imprenditore agricolo è sottoposto solo alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale. È invece esonerato per l’iscrizione nel registro delle imprese, dall’applicazione della disciplina propria dell’imprenditore commerciale, come alla tenuta delle scritture contabili, assoggettamento al fallimento ed alle altre procedure concorsuali dell’imprenditore commerciale, con l’unica eccezione degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Può invece accedere alle procedure concorsuali da sovra indebitamento, recentemente introdotte dalla legge 27 – 1 – 2012 n. 3 per i soggetti non fallibili. L’imprenditore agricolo gode perciò di un trattamento di favore che è accentuato dalla legislazione speciale (nazionale e comunitaria) attraverso una serie di incentivi e di agevolazioni, volti a promuovere lo sviluppo di tale settore fondamentale dell’economia.
2. L'imprenditore agricolo: le attività agricole essenziali
La nozione originale
Il testo originario dell’art. 2135 cod. civ. stabiliva che è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse, 1 comma. Specificava nel 2 comma dello stesso articolo, che si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.
La nuova nozione
Con la riforma del 2001 il legislatore ha riformulato l’art. 2135 nel quale ribadisce che è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Subito specifica che però per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Il ciclo biologico
In base alla nuova nozione la produzione di specie vegetali o animali è sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola essenziale, anche se utilizzata con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti. Coltivazione del fondo. Si rientrano nella coltivazione del fondo l’orticoltura, le coltivazioni in serra o in vivai e la floricoltura, e le coltivazioni fuori terra di ortaggi e frutta.
Allevamento di animali
L’allevamento di animali è la forma di attività agricola essenziale più ricca e rientrano in tale categoria anche l’allevamento in batteria. Si aggiunge a tale categoria non solo l’allevamento diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli (carne, latte, animali da lavoro), ma rientrano in tale nozione anche l’allevamento di cavalli da corsa o di animali da pelliccia, nonché l’attività cinotecnica, cioè volta all’allevamento, selezione e addestramento delle razze canine, e si introduce anche allevamento di gatti. Con la nuova nozione si sostituisce il termine bestiame con animali.
Imprenditore ittico
Infine, all’imprenditore agricolo (essenziale) è stato equiparato l’imprenditore ittico. Vale a dire, l’imprenditore che esercita l’attività di pesca professionale, nonché attività a queste connesse. Le attività agricole possono perciò essere distinte in due grandi categorie:
- Attività agricole essenziali
- Attività agricole per connessione
Attività agricole essenziali
Coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame sono attività tipicamente e tradizionalmente agricole. Esse però hanno subito una profonda evoluzione dal 1942 ad oggi, a causa del progresso tecnologico che ha coinvolto anche l’agricoltura. L’impresa agricola fondata sul semplice sfruttamento della produttività naturale della terra cede sempre più il passo all’agricoltura industrializzata, che utilizza prodotti chimici, come concimi, diserbanti e mangimi, è per accrescere la produttività naturale della terra e che controlla ed accelera i cicli biologici naturali attraverso tecniche sempre più sofisticate. Si pensi agli allevamenti in batteria condotti in capannoni industriali che con mangimi chimici permettono il rapido accrescimento del peso corporeo.
Attività agricole per connessione
La seconda categoria di attività agricole è costituita dalle attività agricole per connessione. La nozione previgente le individuava:
- In quelle dirette alla trasformazione di prodotti agricoli che rientravano nell’esercizio normale dell’agricoltura.
- In tutte le altre attività esercitate in connessione con la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l’allevamento del bestiame, si pensi all’agriturismo.
Comma 3 Art. 2135 cod. civ.
Questa distinzione oggi scompare con il 3 comma dell’art. 2135, con la formula più ampia s’intendono comunque connesse:
- Le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale.
- Le attività dirette alla fornitura di beni o servizi.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Bonora Stefano, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, Mario …
-
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Blandini Antonio, libro consigliato Manuale di Diritto Commerciale, Gian…
-
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Rossi Riccardo, libro consigliato Manuale di diritto commerciale , Gian …
-
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Gennari Francesco, libro consigliato Manuale di diritto commerciale , Gi…