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18. IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE. L’ESTINZIONE DELLA SOCIETà.
I LIQUIDATORI. NOMINA E REVOCA. Il procedimento di liquidazione inizia con la nomina
di uno o più liquidatori che richiede il consenso di tutti i soci, se nell’atto costitutivo non è
diversamente previsto.
In caso di disaccordo fra i soci, i liquidatori sono nominati dal tribunale.
Con l'accettazione della nomina, i liquidatori che possono essere anche non soci, prendono il posto
degli amministratori. Questi devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e
presentare loro il bilancio dell'ultimo periodo. Insieme a questi devono poi redigere l'inventario,
cd. bilancio di apertura della liquidazione, dal quale risulta lo stato attivo e passivo del patrimonio
sociale.
POTERI DEI LIQUIDATORI. I liquidatori hanno il compito di definire i rapporti che si
ricollegano all'attività sociale: conversione in denaro dei beni, pagamento dei creditori, ripartizione
fra i soci dell'eventuale residuo attivo.
I liquidatori possono compiere dunque tutti gli atti necessari per la liquidazione. Possono anche
vendere in blocco i beni aziendali. Ad essi compete la rappresentanza legale della società.
In particolare, per procedere al pagamento dei creditori sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci
i versamenti ancora dovuti, ma solo se i fondi disponibili risultano insufficienti.
Se occorre possono richiedere ai soci stessi le somme ulteriormente necessarie nei limiti della
rispettiva responsabilità ed in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite.
DIVIETI. Sui liquidatori incombe un duplice divieto:
a) Non possono intraprendere nuove operazioni e se violano tale divieto essi rispondono
personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi nei confronti dei terzi.
b) non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali finché i creditori sociali
non siano stati pagati o non siano state accantonate le somme necessarie.
RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO. Estinti tutti i debiti sociali, la liquidazione si avvia all'epilogo
con la ripartizione tra i soci dell'eventuale attivo patrimoniale residuo convertito in denaro.
Il saldo attivo di liquidazione è destinato innanzitutto al rimborso del valore nominale dei
conferimenti. L'eventuale eccedenza è poi ripartita fra tutti i soci in proporzione della
partecipazione di ciascuno nei guadagni.
Nessuna regola specifica è prevista per la chiusura del procedimento di liquidazione nella società
semplice. 61
DIRITTO COMMERCIALE
BILANICO FINALE E PIANO DI RIPARTO. Nella s.n.c. invece, i liquidatori devono redigere il
bilancio finale di liquidazione (è il rendiconto della gestione dei liquidatori: entrate e uscite, nonché
la situazione patrimoniale finale) e il piano di riparto (proposta di divisione fra i soci dell'attivo
residuo) .
L’ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ. Nella s.n.c. irregolare la chiusura del procedimento di
liquidazione determina l'estinzione della società, sempreché siano stati soddisfatti tutti i creditori
sociali.
S.N.C. Principi diversi valgono per la s.n.c. registrata e per la società semplice. Approvato il
bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal
registro delle imprese.
CANCELLAZIONE D’UFFICIO. La cancellazione può anche essere disposta d'ufficio, quando
l'ufficio del registro rilevi alcune specifiche circostanze sintomatiche dell'assenza di attività sociale
(irreperibilità presso la sede legale, mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi,
mancanza del codice fiscale, ecc.) .
LA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ. Con la cancellazione dal registro delle imprese la
società si estingue, quand'anche non tutti i creditori sociali non siano stati soddisfatti.
IL PROBLEMA DELLE SOPRAVVENIENZE PASSIVE. I creditori insoddisfatti non sono però
senza tutela. Essi possono agire nei confronti dei soci, che restano personalmente e illimitatamente
responsabili per le obbligazioni sociali insoddisfatte.
Possono inoltre agire nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è imputabile a colpa o
dolo di questi ultimi.
FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ. I creditori della s.n.c. possono richiedere il fallimento della
società entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese. 62
DIRITTO COMMERCIALE
DIRITTO COMMERCIALE 14
LE AZIONI
1. NOZIONE E CARATTERI.
NOZIONE. Le azioni sono le quote di partecipazione dei soci nella società per azioni.
Sono quote di partecipazione omogenee e standardizzate, liberamente trasferibili e di regola
rappresentate da documenti (titoli azionari) che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito.
CARATTERI TIPIZZANTI. Il capitale sociale sottoscritto è diviso in un numero predeterminato
di parti di identico ammontare, ciascuna delle quali costituisce un'azione e attribuisce identici
diritti nella società e verso la società.
La singola azione rappresenta l'unità minima di partecipazione al capitale sociale e l’unità di misura
dei diritti sociali.
È indivisibile. Secondo l’art. 2347 cod. civ., se più soggetti diventano titolari di un’unica azione
devono nominare un rappresentante comune per l’esercizio dei diritti verso la società.
In relazione all'ammontare del capitale sottoscritto, ciascun socio diventa titolare di una o più azioni
che restano tendenzialmente distinte e autonome anche quando fanno capo alla stessa persona.
CARATTERISTICHE DELLE AZIONI. Uguaglianza di valore e di diritti, indivisibilità,
autonomia e circolazione in forma cartolare sono quindi, in sintesi, i caratteri tipizzanti le azioni.
2. AZIONI E CAPITALE SOCIALE.
ARTICOLO 2348 CODICE CIVILE. Le azioni devono essere tutte di uguale valore, devono
cioè tutte rappresentare un'identica frazione del capitale sociale nominale.
AZIONI CON VALORE NOMINALE. Nelle azioni con valore nominale lo statuto deve
specificare non solo il capitale sottoscritto, ma anche il valore nominale di ciascuna azione ed il loro
numero complessivo.
E si definisce valore nominale delle azioni la parte del capitale sociale da ciascuna rappresentata
espressa in cifra monetaria.
Il valore nominale delle azioni è invisibile alle vicende patrimoniali della società. Rimane invariato
nel tempo e può essere modificato solo attraverso una modifica dell’atto costitutivo.
AZIONI SENZA VALORE NOMINALE. A differenza della disciplina previgente, quella attuale
consente tuttavia che vengano emesse anche azioni senza indicazione del valore nominale. Non è
però consentito emettere contemporaneamente azioni con e senza valore nominale.
Nelle azioni senza valore nominale , invece, lo statuto e i titoli azionari devono indicare solo il
capitale sottoscritto e il numero delle azioni emesse, fermo restando che anche le azioni senza
valore nominale sono frazioni uguali del capitale sociale. Ad esempio, il capitale di un milione di
euro diviso in centomila azioni. 63
DIRITTO COMMERCIALE
In tal caso la partecipazione al capitale del singolo azionista sarà espressa non in cifra monetaria ma
in percentuale del numero complessivo elle azioni emesse.
VALORE DI EMISSIONE. Per tutte le azioni (con o senza valore nominale) vale la regola che in
nessun caso il valore complessivo dei conferimenti può essere inferiore all'ammontare globale del
capitale sociale.
Il che comporta che le azioni non possono essere complessivamente emesse per somma inferiore
al loro valore nominale. Si vuole così evitare che il capitale realmente conferito dai soci sia
inferiore a quello dichiarato. Altrimenti si avrebbe un capitale sociale solo apparente.
Le azioni possono essere invece emesse per somma superiore al valore nominale, cd. emissione
con sovrapprezzo.
VALORE DI BILANCIO. Il valore di emissione delle azioni va tenuto distinto dal valore reale
delle stesse, che si ottiene dividendo il patrimonio netto della società per il numero di azioni.
Tale valore varia nel tempo in funzione delle vicende economiche della società e può essere
accertato contabilmente attraverso il bilancio d'esercizio (valori di bilancio) .
VALORE DI MERCATO. Diverso ancora è il valore di mercato delle azioni, che risulta
giornalmente dai listini ufficiali quando le azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato
regolamentato (borsa valori) esso indica il prezzo di scambio delle azioni in quel determinato
giorno.
Comunque, l’andamento delle quotazioni di borsa esprime il valore effettivo delle azioni meglio del
valore di bilancio.
PACCHETTO AZIONARIO. Un pacchetto azionario ha un proprio specifico valore, maggiore e
spesso notevolmente maggiore della somma dei valori delle singole azioni.
3. LA PARTECIPAZIONE AZIONARIA.
I DIRITTI DELL’AZIONISTA. Ogni azione costituisce una partecipazione sociale ed
attribuisce al suo titolare un complesso unitario di diritti e poteri
di natura amministrativa. Ad esempio, diritto di intervento e di voto alle assemblee, diritto
di esaminare determinati libri sociali.
di natura patrimoniale. Cioè diritto agli utili, diritto alla quota di liquidazione.
ed anche a contenuto complesso amministrativo e patrimoniale. Cioè diritto di opzione,
diritto di recesso.
Un carattere peculiare delle azioni è l’uguaglianza dei diritti.
UGUAGLIANZA DEI DIRITTI. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti, art.
2348 comma 2. Si tratta di un'uguaglianza relativa e non assoluta ed ugliaglianza oggettiva non
soggettiva. 64
DIRITTO COMMERCIALE
UGUAGLIANZA RELATIVA. L’uguaglianza è relativa in quanto è possibile creare categorie di
azioni fornite di diritti diversi. Da qui la distinzione fra azioni ordinarie ed azioni di categoria o
speciali.
UGUAGLIANZA OGGETTIVA. L'uguaglianza è poi oggettiva e non soggettiva. In quanto uguali
sono i diritti che ogni azione attribuisce, non i diritti di ciascun azionista che globalmente dispone,
dovendosi al riguardo tener conto anche del numero delle azioni di cui ciascuno è titolare.
Se è vero che alcuni diritti dell'azionista sono indipendenti dal numero di azioni possedute. Ad
esempio, il diritto di intervento in assemblea. È altrettanto vero che i diritti più significativi spettano
in proporzione del numero di azioni possedute
Sono tali, ad esempio, il diritto di voto, diritto agli utili e alla quota di liquidazione e il diritto di
opzione.
DISUGUAGLIANZA SOGGETTIVA. Ed è proprio con riferimento a questi diritti che si coglie la
disuguaglianza soggettiva degli azionisti.
Si badi però che si tratta di disuguaglianze soggettive perfettamente legittime e giuste. In esse
si esprime l’essenza del principio cardine delle società