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ORGANIZZAZIONE E SCIOGLIMENTO
Profili generali
Nella società di persone i soci sono liberi di determinare la struttura organizzativa societaria, l'unico vincolo è quello di rispettare la coincidenza fra la qualità di socio ed il potere di concorrere alle scelte di amministrazione della società.
L'amministrazione
Gli amministratori: requisiti, nomina, revoca se l'atto costitutivo non si primi merito, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri: amministrazione disgiuntiva. Nella sas ci si riferisce ai soli soci accomandatari.
Le parti possono derogare alla regola generale nel contratto sociale, attribuendo il potere di amministrare ad alcuni soci o ad un unico socio. Il contratto sociale non può attribuire a un terzo non socio il potere amministrativo, anche se i soci possono affidare la gestione a procuratori o istitori pur mantenendo il potere-dovere di amministrazione della società.
società. Nella sas il potere di amministrare non può essere attribuito agli accomandanti. Se il potere di gestione è esercitato dall'accomandante, gli atti non sono invalidi, ma comporta l'assunzione della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (tutte, non solo quelle assunte dall'accomandante). L'art. 2320 consente che l'accomandante: 1) compia specifici atti sulla base di una procura speciale per singoli affari. 2) Presti la propria opera sotto la direzione degli amministratori. 3) Abbia il potere di autorizzazione e preventiva consultazione per determinare operazioni. 4) Abbia il potere di ispezione e sorveglianza. L'atto costitutivo non può attribuire tutti questi poteri in modo da attribuire, di fatto, il potere gestorio in capo agli accomandanti: se così fosse l'accomandante perderebbe la responsabilità limitata per le obbligazioni sociali. Il socio amministratore può anche essere unapersona giuridica che esprimerà la propria volontà tramite il proprio rappresentante. Il fatto che sia possibile derogare all'attribuzione ex lege del potere di amministrare al socio significa che la nomina ad amministratore ha base volontaria. La nomina degli amministratori può avvenire in due modi:
- direttamente nell'atto costitutivo.
- con atto separato da parte dei soci se l'atto costitutivo lo consente.
La fonte della nomina assume particolare rilievo con riguardo la revoca: se la nomina dell'amministratore è stata effettuata nell'atto costitutivo la revoca è possibile solo per giusta causa. La revoca dell'amministratore nominato con atto separato è regolata dalle norme sul mandato e quindi può intervenire anche per volontà dei soci.
Il rapporto di amministrazione è riconducibile a un contratto autonomo: il contratto di amministrazione, il quale ha una sua disciplina tipica differenziata da quella del
mandato. I modelli di amministrazione: l'amministrazione disgiunta se l'atto costitutivo non dice nulla riguardo il potere di amministrare spetta disgiuntamente a ciascun socio; questa regola si applica anche se l'atto costitutivo attribuisce il potere di amministrare solo ad alcuni dei soci. Con l'amministrazione distintiva ogni socio può decidere di porre in essere atti di gestione senza dover interpellare gli altri soci amministratori. Se un socio ha il potere di rappresentanza può impegnare la società verso i terzi. L'autonomia gestionale del singolo socio è limitata dal potere di veto spettante agli altri soci amministratori: il veto deve intervenire prima del compimento dell'operazione. I soci possono decidere a maggioranza calcolata secondo la quota di partecipazione agli utili. In caso di conflitto fra gli amministratori sulle scelte di gestione, il contratto sociale può rimettere a un terzo la decisione. Il terzo(arbitratore) dovrà limitarsi a scegliere quella che tra le posizioni in conflitto ritiene più conveniente per la società. L'amministrazione congiunta atto costitutivo può prevedere che l'amministrazione spetti congiuntamente più soci: in questo caso il potere di gestione deve essere esercitato in accordo fra i soci amministratori. In difetto dell'accordo, se il contratto sociale non prevede diversamente, la regole quella dell'unanimità. In certi casi è possibile che le decisioni sono assunte a maggioranza, la quale sarà calcolata in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili. Anche in regime di amministratore congiuntiva ciascun amministratore può compiere da solo atti di gestione nel caso in cui vi sia urgenza di evitare un danno la società. I soci possono determinare di applicare l'amministrazione congiuntiva per un determinato ambito e quella disgiuntiva per un altro.rappresentanza Al potere di amministrazione corrisponde quello di rappresentanza (anche processuale) della società. Il potere di rappresentanza è il potere di spendere il nome della società e far sì che essa acquisti diritti assuma obblighi verso i terzi. Se il contratto sociale non si esprime in merito il potere di rappresentanza spetta a chi ha il potere di amministrare. Il potere di rappresentanza degli amministratori si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, però la legge non distingue tratti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per distinguere se un atto di gestione sia o no estraneo all'oggetto sociale bisogna tenere conto della sua formulazione contenuta nel contratto sociale. Negli atti di tipo strumentario neutro (investimenti finanziari o immobiliari) l'unico modo è verificare caso per caso, ponendo attenzione al collegamento concreto dell'atto con la realizzazione dell'oggetto.Il contratto sociale può spezzare la corrispondenza fra il potere di gestione e col potere di rappresentanza in due modi:
- Attribuendo il potere solo a certi soci e non ad altri: agli ultimi spetta solo il potere di gestire sul piano interno.
- Attribuendo il potere di rappresentanza in modo diversificato secondo gli atti.
Ogni limitazione del potere di rappresentanza, prevista ex lege o da contratto sociale, crea il problema dell'opponibilità ai terzi. Se il terzo stipula un contratto con chi non è amministratore della società, si applicano le regole generali in tema di rappresentanza: la carenza di potere rappresentativo è pienamente opponibile al terzo.
Esistono due tipi di limiti al potere di rappresentanza degli amministratori:
- Limiti legali: hanno fonte normativa e sono sempre opponibili al terzo.
- Limiti convenzionali: si traggono dal contratto sociale e sono trattati diversamente nel codice secondo i tipi sociali:
- Snc
sas: le limitazione del potere di rappresentanza che risultano dall'attocostitutivo della procura sono opponibili ai terzi se iscritte nel registro delle imprese o se ne provi l'effettiva conoscenza da parte del terzo (nelle società irregolari si può applicare solo la prova dell'effettiva conoscenza).
b. Società semplice: le modificazioni e dei limiti al potere di rappresentanza sono opponibili solo quando portati a conoscenza del terzo con mezzi idonei salvo che se ne provi l'effettiva conoscenza momento della conclusione del contratto. Nella sostanza le due discipline si unificano. L'art. 2266 ritiene, riguardo a modifica ed estinzione, sempre opponibili ai terzi le limitazione originaria del potere di rappresentanza, anche se contenute nel contratto sociale.
Doveri responsabilità degli amministratori: Gli amministratori hanno dovere generale di gestire la società con la diligenza del mandatario: il loro operato va valutato sulla base
non di risultato positivo negativo delle scelte di gestione, ma del loro comportamento al momento dell'assunzione delle scelte. Il metro di valutazione della diligenza è quello del mandatario (quello del buon padre di famiglia). Gli amministratori devono rispettare una serie di doveri specifici previsti dalla legge e anche quelli previsti dal contratto sociale. L'inadempimento ai loro obblighi espone gli amministratori a responsabilità solidale verso la società per i danni a questa procurati. La solidarietà non si estende a chi dimostri di essere esente da colpa. La legge non parla della disciplina dell'azione di responsabilità promossa dalla società contro gli amministratori: è un'azione contrattuale volta a ottenere il risarcimento del danno provocato dall'inadempimento dell'amministratore. L'azione di responsabilità si prescrive entro il termine di cinque anni, il quale è sospeso.finché l'amministratore è in carica. L'azione di responsabilità può essere fatta valere dalla società e dai suoi rappresentanti, ma anche dal singolo socio. In principi generali, singoli soci terzi direttamente danneggiati da atti dolosi o lesivi degli amministratori possono agire responsabilità contro di loro. Il controllo sull'amministrazione nelle società di persone non è previsto alcun organo di controllo sulla gestione. La legge non prevede nulla, però il contratto sociale può prevedere un sistema di controllo basato su un organo dotato di poteri e competenze simili al collegio sindacale delle società per azioni. Il controllo sull'attività degli amministratori è affidato dunque agli stessi soci. Se essi sono amministratori, devono esercitare il potere-dovere di vigilanza e di informazione sul comportamento degli altri soci. Anche i soci non amministratori hanno importanti poteri diinformazione controllosull'amministrazione:-
Snc e società semplice: i soci non amministratori hanno diritto di:
- Avere notizia dello svolgimento degli affari sociali.
- Consultare documenti relativi all'amministrazione.
- Ottenere il rendiconto quando gli affari della società sono stati compiuti o al termine di ogni anno.
I soci non hanno nessuna limitazione reale del potere di informazione in quanto sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni della società.
-
Sas: gli accomandatari non amministratori hanno gli stessi diritti previsti per i soci di snc mentre gli accomandanti hanno solo diritto alla comunicazione annuale del bilancio e del conto profitti e perdite.
Il potere di informazione è propedeutico sia all'esercizio dell'azione di responsabilità sia per la richiesta all'autorità giudiziaria della revoca per giusta causa dell'amministratore.
La revoca per giusta causa dell'amministratore può essere