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8.3. LO STATO PATRIMONIALE DELLE BANCHE PRIMA DEL D. LGS. 87/1992.85

potere normativo della Banca d’Italia e le relative norme non sono soggette neppure alla

forma di pubblicità prevista per le disposizioni che la stessa può emanare in materia di

bilanci e di situazioni dei conti destinati al pubblico. Per queste ultime è necessaria la

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale mentre per le prime è sufficiente la pubblicazione

sul Bollettino della Banca d’Italia.

8.3 Lo stato patrimoniale delle banche prima del D. Lgs.

87/1992.

In tutt’altra direzione è andata invece la storia dei bilanci bancari, sotto il profilo del

potere normativo della autorità creditizie: il loro potere di determinare le forme tecniche

dei bilanci, doveva fare i conti con la disciplina civilistica dei bilanci; una disciplina che

si propone di assicurare a soci, terzi e in genere al mercato la possibilità di conoscere e di

comparare i risultati di tutte le imprese incluse quelle bancarie attraverso l’imposizione

di comuni criteri di redazione dei bilanci. Era presente un problema di coordinamento

fra norme civilistiche (artt.2424 e 2425 cc: principio di chiarezza e principio di verità/-

precisione) e disciplina amministrativa. La deliberazione che approvava il bilancio di una

società bancaria era un atto di diritto privato posto in essere non da un ente pubblico

ma da un ente privato, nei confronti del quale, perciò l’interesse del socio non poteva

essere qualificato in termini di interesse legittimo, bensì di diritto soggettivo. Tanto più

che l’ordinamento bancario non subordinava la validità e l’efficacia di tale deliberazione

ad alcun intervento (autorizzazione/approvazione) da parte dell’organo di vigilanza. Sul

presupposto che la deliberazione assembleare di approvazione di un bilancio bancario fos-

se impugnabile davanti all’autorità giudiziaria quando non fosse stato redatto secondo le

norme alle quali lo stesso avrebbe dovuto uniformarsi, il problema dell’individuazione di

significato

queste ultime si concentrò sul da attribuire alla espressione forme tecniche

del bilancio utilizzata per delimitare il potere normativo attribuito dalla legge alle auto-

rità creditizie. E ci si chiese se quell’espressione concernesse esclusivamente il contenuto

del bilancio o anche i criteri di valutazione delle poste. Nella redazione del bilancio di

esercizio gli enti creditizi devono attenersi alla disciplina civilistica in materia.

8.4 Le forme tecniche dei bilanci nel D. Lgs. 87/1992.

Il D. Lgs. 22 gennaio 1992, n.87 ha stabilito che le banche si attengono alle disposizioni

che la Banca d’Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su

base consolidata dei bilanci, si è mosso nella scia di un ordine di idee già affermatosi

nell’ordinamento precedente. E’ stato riconosciuto all’autorità amministrativa il potere

di determinare gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico, lo schema

delle relazioni sulla gestione degli amministratori, i criteri per la redazione dei conti del

bilancio, alcuni elementi del contenuto della nota integrativa e i criteri di redazione del

bilancio consolidato, ma non è stato loro attribuito il potere di derogare ai criteri di

valutazione delle poste. Questi poteri conferiti alla Banca d’Italia sono esercitati anche

86 CAPITOLO 8. I BILANCI DELLE BANCHE.

per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal

presente decreto nonché per l’adeguamento della disciplina nazionale all’evolversi della

disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari.

Resta fermo che le norme dettate dalla Banca d’Italia nei limiti in cui i principi contabili

internazionali lo consentono incidono esclusivamente sulla chiarezza del bilancio e non

anche sulla sua verità e sulla sua correttezza. Il potere della Banca d’Italia di dettare

disposizioni sul contenuto del bilancio e della relazione sulla gestione può esercitarsi non

solo nei limiti fissati dai principi contabili internazionali ma anche nel rispetto delle

disposizioni dettate sugli stessi oggetti dal D.Lgs.87/1992. Oggi il decreto pone dei

limiti. Ad esempio il principio della chiarezza fissato dal 3 comma dell’art.2 del D.Lgs.

87/1992 non potrebbe dirsi osservato quando non fossero state rispettate anche le norme

dettate dalla Banca d’Italia: la deliberazione di una società bancaria che approvi un

bilancio non rispettoso delle disposizioni della Banca d’Italia deve considerarsi nulla per

violazione del principio di chiarezza nell’ovvio presupposto che quelle disposizioni fossero

conformi ai principi contabili internazionali.

8.5 Le situazioni dei conti destinate al pubblico.

A norma dell’art.43 del D.Lgs.87/1992 le norme dallo stesso dettate e le disposizioni

della Banca d’Italia si applicano anche alle situazioni dei conti infrannuali e ai bilanci

consolidati la cui redazione e prevista da specifiche disposizioni di legge. Gli enti credi-

tizi si attengono alle disposizioni che la Banca d’Italia emana relativamente alle forme

tecniche delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonchè alle modalità e ai termini

della pubblicazione delle stesse. Si vuole rendere più trasparente il mercato tramite l’u-

nificazione e tipizzazione delle informazioni. Anche per le situazioni si prevede un potere

normativo della Banca d’Italia: potere che deve esprimersi attraverso disposizioni gene-

rali rese pubbliche e il cui esercizio dovrebbe rendere uniformi le tecniche di rilevazione

dei dati e fissare le modalità di pubblicazione delle situazioni.

8.6 Il bilancio dell’impresa bancaria.

Il bilancio dell’impresa deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritie-

ro e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico

dell’esercizio. La nota integrativa deve fornire le informazioni complementarie necessarie

allo scopo ma senza modificazione alcuna di quelli schemi. Si prevede che i criteri per la

redazione dei conti di bilancio non possano essere modificati da un esercizio all’altro.

8.7 Il bilancio consolidato.

Il bilancio consolidato consta uno stato patrimoniale, un conto economico, un prospetto

della redditività, un prospetto delle variazioni del patrimonio netto, un rendiconto finan-

ziario e di una nota integrativa, ed è corredato dalla relazione degli amministratori sulla

8.7. IL BILANCIO CONSOLIDATO. 87

gestione. Il bilancio consolidato deve essere redatto con chiarezza e deve rappresenta-

re in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il

risultato economico dell’esercizio e nell’ipotesi in cui le informazioni richieste dai princi-

pi contabili internazionali non siano sufficienti a darne una rappresentazione veritiera e

corretta, la nota integrativa deve fornire le informazioni complementari necessarie a tale

scopo.

L’art.24 del D.Lgs.87/1992 impone l’obbligo di redigere il bilancio consolidato a due

categorie di soggetti: alle banche e agli enti finanziari considerati imprese capogruppo e

alle banche e agli enti finanziari assimilati alle imprese capogruppo. L’ambito di appli-

cazione dell’obbligo di redigere il bilancio consolidato non è limitato al settore bancario,

ma viene esteso anche al settore finanziario, in qualche misura coincidente con i soggetti

che svolgono le attività indicate nell’allegato alla seconda direttiva comunitaria ed indi-

viduate come attività ammesse al mutuo riconoscimento dell’art.1 del T.U. del 1993.

La vigilanza su base consolidata si estende anche a società partecipate ma non controlla-

te mentre il consolidamento del bilancio coinvolge soltanto le imprese controllate. L’area

del consolidamento dei bilanci finisce per coincidere con quella dettata per la disciplina

di vigilanza sui gruppi.

Capitolo 9

La vigilanza bancaria.

Le autorità di vigilanza di questo settore sono la Banca d’Italia, il CICR e il MEF. Le

autorità che sono proposte alla vigilanza del mercato bancario sono autorità oltre che

economiche anche amministrative, nonché politiche (anche se non tutte). Ci sono però

delle perplessità: ci sono dei dubbi sulla parte amministrativa in quanto le banche non

sono come le regioni, ma dovrebbero essere viste come un ambito economico in senso lato

e in senso puro, ed è per questo che si dovrebbero considerare come autorità indipendenti.

Se si considerasse l’ordinamento bancario un ordinamento effettivamente amministrativo

dal punto di vista tecnico giuridico ne conseguirebbero delle conseguenze molto forti tipo

che tutti i provvedimenti presi nell’ambito dell’ordinamento bancario dovrebbero essere

impugnati soltanto dalle autorità giudiziarie amministrative, cosa che in realtà non è in

quanto vale solo per alcuni provvedimenti, la maggior parte dei provvedimenti possono

essere impugnati anche davanti alla giurisdizione ordinaria. Il segmento bancario è un

segmento che dal punto di vista economico è uguale a tutti gli altri (sottoposto al diritto

privato, non può essere eterodiretto, non ci possono essere delle interferenze di carattere

pubblicistico, ..), però ci deve essere un autorità di vigilanza che deve essere anche di

regolamentazione tant’è che esiste anche una legge quadro che è il T.U.B, quindi si ha

anche una natura amministrativa che emerge da altre valenze (soggettive e oggettive).

Il T.U. è un D.Lgs. quindi è legge dello Stato.

9.1 Contenuti e limiti della vigilanza bancaria.

Le banche godono della riserva di legge prevista dall’art.41, 3 comma Costituzione: le

autorità creditizie possono porre dei vincoli alla libertà di impresa delle banche, per

quanto concerne sia la loro autonomia organizzativa sia la loro operatività, soltanto nei

limiti e per gli scopi legislativamente previsti. Le banche possono vedersi limitate dallo

Stato in base ai criteri fissati dalla legge. L’art.5 del T.U. prevede che le autorità credi-

tizie esercitano i loro poteri avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti

vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanzia-

La Banca d’Italia è

rio nonché all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

un organismo sia di vigilanza che di regolamentazione, che deve essere rispet-

88

9.1. CONTENUTI E LIMITI DELLA VIGILANZA BANCARIA. 89

toso dell’art.41 della Costituzione tenendo sempre presente l’art.5 del T.U.

Le autorità creditizie devono esercitare i loro poteri se il loro esercizio è necessario per

tut

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Memy_92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto bancario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Bosi Giacomo.