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T.D’A
La Cost. sancisce l’indipendenza di ogni giudice e quindi anche di quello amministrativo,
nonché l’indipendenza degli «istituti» e dei componenti della Corte dei conti e del Consiglio di
Stato.
• Art. 102
Vieta l’istituzione di nuovi giudici speciali, ammettendo solo che presso gli organi
giurisdizionali ordinari, vengano istituite «sezioni specializzate per determinate materie,
con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura».
• Art. 103
«Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la
tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari
materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate
dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di
pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze
armate.»
La Cost. prevede ma non impone che altri organi di giustizia amministrativa vadano ad
affiancare il Consiglio di Stato.
Mantiene la giurisdizione della Corte dei Conti nella «materia di contabilità pubblica e nelle
altre specificate dalla legge»: vi è dunque una riserva di giurisdizione per quanto attiene alla
materia della contabilità pubblica, mentre spetta al legislatore individuarne altre eventuali.
* il Legislatore può comunque derogare alla giurisdizione della Corte dei conti per particolari
profili nella materia della contabilità pubblica.
• Art. 111
Afferma:
- il principio della riserva di legge in materia di processo;
- che contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso il ricorso
per Cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione, mentre per quanto attiene alle
sentenze pronunciate dagli «organi giurisdizionali speciali», è ammesso il ricorso in
Cassazione anche per violazione di legge.
- il principio del giusto processo: ogni processo, anche quelli riconducibili alla giustizia
amministrativa, si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a
giudice terzo e imparziale; la legge ne assicura la «ragionevole durata»
Nulla è detto in merito ai ricorsi amministrativi; il Legislatore dunque potrebbe anche vietarne
l’esperibilità e, proprio perchè la tutela giurisdizionale è garantita come immancabile dall’art.
113 Cost., essa non può essere sostituita dai ricorsi amministrativi.
Tuttavia, si ritiene compatibile con la Cost. il principio dell’alternatività del ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispetto a quello giurisdizionale attesa la volontarietà della
scelta dell’interessato, il quale decide di utilizzare la via del ricorso straordinario in luogo di
quella giurisdizionale.
La regola della facoltatività dei ricorsi amministrativi ha delle eccezioni espressamente
* indicate dalla legge.
ADR (Alternative Dispute Resolution)
L’ordinamento talora introduce meccanismi di risoluzione non giurisdizionale delle controversie
insorte tra privati o con l’amministrazione che gestisca rapporti di diritto privato, con esiti
vincolanti per le parti e senza possibilità di “spostare” la giurisdizione.
6 T.D’A
• Art. 117, co 2, lett. l)
Attribuisce la disciplina alla potestà esclusiva dello Stato.
• Art. 125
«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma
decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica.
La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere,
con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo
l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa
dal capoluogo della Regione.»
Evoluzione successiva all’entrata in vigore della Cost
L’adeguamento della normativa al disegno tracciato dalla Costituzione non è stato lineare. In
particolare, il Legislatore non ha provveduto alla revisione delle preesistenti giurisdizioni
speciali nel termine di 5 anni fissato dalla VI disposizione transitoria e finale Cost..
Dell’eliminazione di molte di esse si è fatta carico la Costituzione.
L. 1034/1971
Istituisce i Tribunali amministrativi regionali (Tar) ex art. 125 Cost..
A seguito della riforma, il Consiglio di Stato si configura oggi come giudice di secondo grado
eccezione nel caso in cui sia esperito in ricorso per l’ottemperanza di una decisione del
* Consiglio stesso che abbia riformato la decisione del Tar.
Ha generalizzato il doppio grado di giurisdizione per tutte le materie di spettanza de giudice
amministrativo: ha esteso le materie di giurisdizione esclusiva; ha riconosciuto il potere di del
giudice di condannare l’amministrazione al pagamento di somme di denaro e ha eliminato la
definitività dell’atto quale condizione del ricorso giurisdizionale.
L. 186/1982
Ha disciplinato la composizione delle sezioni del Consiglio di Stato e dei Tar e, soprattutto, ha
integrato nell’unica «magistratura amministrativa» i magistrati dei Tar e del Consiglio di Stato.
GIURISDIZIONE
x. Nozione
È attuazione della legge: si estende fin dove sussiste soggezione alla legge.
Fa parte dei presupposti processuali, cioè i presupposti che devono essere delibati dal giudice
amministrativo prima di poter scendere all’esame del merito della domanda.
La legge attribuisce la giurisdizione agli organi appartenenti alla magistratura, individuando
contestualmente i limiti del relativo potere:
- limiti esterni: al di là di essi non sussiste nessun giudice dell’ordinamento che abbia appunto
giurisdizione. Il superamento determina un difetto assoluto di giurisdizione;
- limiti interni: operanti nell’ambito della sfera di giurisdizione spettante ai vari organi del
medesimo ordinamento. Il superamento determina un difetto relativo di giurisdizione quando
nonostante sussista la giurisdizione, sorge un conflitto in ordine alla appartenenza della
controversia fra ordini giurisdizionali diversi (es. giudice amministrativo e ordinario);
Nelle ipotesi in cui il conflitto sorga all’interno del medesimo ordine giurisdizionale si profila
una questione di «competenza».
x. Elementi dell’azione 7 T.D’A
L’azione concretamente esercitata nel processo consta di 3 elementi: soggetto, la causa petendi,
il petitum.
* Petitum
È l’oggetto dell’azione e, tradizionalmente, nel giudizio amministrativo consiste nella domanda
di annullamento (oggi è possibile anche domandare il risarcimento).
* Causa petendi
È il titolo sul quale si fonda l’azione e, cioè, l’intrinseca natura della situazione giuridica
dedotta.
-> Tali elementi rilevano anche in vista dell’identificazione di un criterio per distinguere la
giurisdizione del giudice ordinario da quello del giudice amministrativo.
x. Ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo
Evoluzione del sistema di riparto
Subito dopo l’istituzione della IV sez. del Consiglio di Stato, la stessa sezione propose di
operare il riparto tra le giurisdizioni secondo il criterio del petitum, che però fu rifiutato dalla
Cassazione. Affermò che il riparto deve essere operato avendo come riferimento la natura della
situazione giuridica dedotta in giudizio (diritto soggettivo o interesse legittimo).
Nel periodo 1927-1929, tra la IV e la V sez. del Consiglio di Stato si manifestò un contrasto, in
quanto la sezione IV, in conflitto con la sezione V, impiegò ancora il criterio del petitum,
aprendo così la via alla c.d. doppia tutela (il privato poteva rivolgersi al giudice ordinario o a
quello amministrativo a seconda che chiedesse il risarcimento del danno o l’annullamento
dell’atto.
Criterio
Concordato del 1930: la Cassazione e il Consiglio di Stato concordarono che il criterio decisivo
fosse costituito dalla natura intrinseca della controversia, sicché ci si può rivolgere al giudice
amministrativo solo se la pretesa riguarda interessi legittimi (criterio del petitum sostanziale).
-> lesione di un diritto soggettivo / interesse legittimo ?
Riconosciuta la rilevanza della causa petendi, la giurisprudenza si è impegnata per cercare una
regola per decidere quando si sia in presenza della lesione di un diritto soggettivo ovvero di un
interesse legittimo, individuata sulla base della contrapposizione tra:
- carenza di potere: se si contesta l’esistenza del potere si è in presenza di diritti soggettivi;
c.d. carenza di potere in concreto: si verifica quando l’amministrazione agisce in una
situazione in cui difettino uno o più fatti stabiliti dalla legge (norme di relazione) come
presupposti per l’esistenza in concreto del potere (es. ipotesi del provvedimento di
esproprio emanato quando sia spirato il termine fissato dalla dichiarazione di pubblica
utilità)
- cattivo esercizio del potere: ove si lamenti un cattivo uso del potere si fa valere un interesse
legittimo;
NB: la legislazione attuale mantiene il criterio ma allarga il limite interno tra giurisdizione
amministrativa/ordinaria attraverso l’estensione dei casi di giurisdizione esclusiva. La
Cassazione inoltre ritiene sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in ordine ai c.d.
diritti incomprimibili. La Corte cost. ha però chiarito che non esiste alcun principio o norma
nell’ordinamento che riservi al solo giudice ordinario, la tutela dei diritti costituzionalmente
protetti.
x. Tipologie di conflitti
Nel nostro ordinamento esistono dunque due ordini giurisdizionali (ordinario e amministrativo),
tra i quali possono sorgere conflitti, risolti dalla Suprema Corte (organo al vertice del sistema
giudiziario ordinario) in ordine alla spettanza del potere di giudicare le controversie cui si
accennato. 8 T.D’A
a) conflitti di attribuzione
Sorgono tra soggetti dotati di una sfera di competenza costituzionalmente riservata; la
loro risoluzione spetta alla Corte costituzionale, poiché in tal caso il conflitto tra poteri
non si esaurisce all’interno del singolo processo, ma si riferisce alla contestata
possibilità per uno dei poteri di esercitare attribuzioni costituzionalmente riconosciute.
La Corte una volta dichiarato ammissibile il ricorso, risolve il conflitto individuando il
potere cui spettano le attribuzioni in contestazione, e annulla l’eventuale atto emanato
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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