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L'EFFETTIVITÀ SI HA NEL MOMENTO IN CUI SI ESEGUE LA PENA CHE È STATA PRONUNCIATA E NON VI SONO SOSPENSIONI DI ESSA A BREVE DISTANZA DALLA PRONUNCIA.

LIBERAZIONE ANTICIPATA (ART. 54 L.P.)

La liberazione anticipata è disciplinata dall'art. 54 della legge penitenziaria, e consiste nel fatto che, se il condannato tiene in carcere un comportamento appropriato, vengono concesse delle riduzioni di pena in ragione di 45 giorni per ogni semestre di pena detentiva scontata.

È una CAUSA ESTINTIVA PARZIALE DELLA PENA.

Il termine più corretto sarebbe "riduzione della pena" perché non presupporrebbe l'uscita del soggetto dal carcere, sarebbe un effetto solo eventuale.

Le ragioni alla base di tale istituto sono due: è un modo per mantenere la tranquillità nel carcere, infatti si riduce di tre mesi (è un istituto importante per la pace carceraria); la ex Cirielli voleva ridimensionare l'accesso a tale.

misura di cui al c. 4 dell'art 99 c.p., ma tale ridimensionamento non vi è stato. Sul piano criminologico, tale istituto diminuisce l'impegno dell'interessato e può essere visto come un incentivo a rimanere sulla buona strada.

PRESUPPOSTO L'art. 54 parla di partecipazione all'opera di rieducazione da parte del condannato. Si concede in base ad una valutazione positiva del carcere secondo cui il condannato non ha subito sanzioni disciplinari.

Si sono fronteggiate due teorie che riguardano il modo di computare i semestri:

  • teoria della valutazione globale/unitaria
  • teoria della valutazione atomistica/frazionata

Quest'ultima teoria funzionava automaticamente, ma deve esserci una richiesta dell'interessato e in questo caso farlo ogni semestre o raggruppare due o più semestri; il raggruppamento di più semestri è maggiormente diffuso perché se il soggetto facesse la richiesta ogni semestre costringerebbe la

magistratura di sorveglianza ad adottare più provvedimenti.

Art. 54 L. 354/1975 - Liberazione anticipata

Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.

Queste due teorie sono state contrapposte per dieci anni e oggi prevale la teoria atomistica anche se con un correttivo infatti si possono fare delle considerazioni, ad esempio se nel semestre negativo è stato commesso un reato grave, non si potrà dire che c'è stata opera di collaborazione neanche negli altri semestri. Non è detto però che nei semestri successivi mantenendo un comportamento consono non si possano

ottenere sconti. L'ultima parte del c. 1 sta a significare che se ho trascorso 7 mesi sottocustodia cautelare, al momento della condanna a 6 anni, dovrò scontare solo 5 anni e 5 mesi e dopo due anni è come se avessi scontato 2 anni e 7 mesi di cui posso chiedere lo sconto di 45 giorni. Questo vale solo nella stessa vicenda processuale. La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma primo si considera come scontata.

La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo. Il c. 4 dell'art 54 non è una vera e propria misura alternativa ma è una causa estintiva parziale della penale somiglia all'indulto anche se questo è a cascata e non personale. DECISIONE Fino a poco tempo fa la competenza in materia di liberazione anticipata spettava al Tribunale di Sorveglianza. Con la riforma del 2002 di carattere processuale si è optato per un sistema diverso: ora la concessione di tale misura spetta al Magistrato di Sorveglianza, mentre per l'eventuale revoca, la competenza è del Tribunale di Sorveglianza. Esempio 1: il condannato chiede 3 semestri di riduzione di pena con: - semestre A senza ombre - semestre B sanzione disciplinare - semestre C senza ombre → secondo la prima teoria è necessario guardare l'entità dell'infrazione commessa con i semestri senza ombre e poi si decide per concedere o negare il beneficio (no = 0)

gg/ sì = 145 gg). In questo caso sarebbe meglio richiedere il beneficio semestre per semestre, ma il Magistrato di Sorveglianza non è obbligata a dare una risposta immediata (cioè se il soggetto deve scontare 20 anni allora il Tribunale ha tempo) e comunque il Tribunale può revocare il provvedimento. → secondo la seconda teoria, invece, il giudice concede 90 giorni per il primo e il terzo semestre e non la concede per il secondo semestre. È prevalente la seconda teoria con un correttivo: se il dato negativo è pesante, il comportamento viene valutato negativamente e quindi non si tiene conto del comportamento positivo degli altri semestri. Esempio: il condannato richiede 4 semestri e nel terzo viene trovato un coltello a lama lunga nella sua cella (è un'infrazione grave). Può usufruire della liberazione anticipata il condannato. Sono necessarie due precisazioni: - se il soggetto è stato in carcere come imputato e subisce una

condanna, può chiedere la liberazione anticipata anche per i semestri che ha trascorso in carcere come imputato: può essere utilizzato il pregresso.- al fine della concessione della liberazione anticipata valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare (da non confondere con gli arresti domiciliari che valgono solo per l'imputato e sono ricompresi nella custodia cautelare, mentre la detenzione domiciliare vale solo per il condannato). Tale disposizione lascia un po' perplessi perché nel caso di detenzione domiciliare non si può sapere se l'interessato si comporta bene in questo periodo, e inoltre chi sconta la pena in casa propria ha già un beneficio e quindi è alquanto discriminatorio perché se la potrebbero permettere solo i colletti bianchi (che si possono permettere di non lavorare).

Esempio 2: Se il condannato non è recidivo, è necessario aver scontato 1/4 di

pena per il permesso premio. Tizio è condannato a 20 anni e ottiene la liberazione anticipata per 4 mesi (cioè 180 giorni = 6 mesi) = 20 anni - 6 mesi = 19 anni e 6 mesi.

Se posso andare in permesso dopo 5 anni, avendo ottenuto 6 mesi di liberazione anticipata, potrà andare in permesso dopo 4 anni e 6 mesi.

Il soggetto condannato all'ergastolo non può avvalersi del primo effetto favorevole della liberazione anticipata.

Esempio 3: Il condannato chiede al Magistrato di sorveglianza di concedergli una riduzione della pena ad esempio perché lui ha già scontato 18 mesi di carcere.

Secondo la teoria atomistica/frazionata il semestre viene considerato una unità quindi in questo caso gli vengono concessi 90 giorni perché solo due semestri risultano positivi.

Secondo la teoria della valutazione globale e unitaria si considerano i vari semestri tutto in uno e se gli elementi negativi sono marginali, non se ne tiene conto perché sono un.

qualcosa di marginale rispetto al comportamento generale e quindi saranno concessi 135 giorni.

REVOCA (art. 54 c. 3)

Art. 54 L. 354/1975 - Liberazione anticipata

3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

Occorre una condanna irrevocabile per delitto doloso o preterintenzionale e non colposo (non basta la condanna in primo grado, serve la condanna definitiva).

Il delitto può essere commesso nel corso dell'esecuzione: finché è in corso la pena non significa che il soggetto debba essere all'interno del carcere, ad esempio in permesso premio.

Si è discusso sull'illegittimità dell'art. 54 in relazione all'art. 3 della Costituzione perché se un soggetto è condannato a 3 mesi non può usufruire della liberazione anticipata; la Corte ha dichiarata infondata la questione, stabilendo che, per capire se un soggetto

partecipa all'opera di rieducazione, devono trascorrere almeno sei mesi. (la revoca è automatica solo quando il comportamento è incompatibile e non solo doloso; l'incompatibilità sta nel contrasto tra concessione del premio e comportamento). COMPETENZE: L'organo che procede alla revoca è il Tribunale di Sorveglianza e interessato, difensore e PM possono proporre reclamo, secondo quanto disposto dall'art. 69 bis, al Tribunale di Sorveglianza (ricorso per Cassazione). Art. 69-bis l. 354/1975 - Procedimento in materia di liberazione anticipata Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico.

ministero e anche in assenza di esso.Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblicoministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporrereclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedurapenale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70,comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazioneanticipata, può trasmetterla al magistrato di sorveglianza

Si tratta di un articolo introdotto con la legge 267/2002.Prima la liberazione anticipata era equiparata alle altre misure di alternativee quindi concessa e revocata dal Tribun

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A.A. 2008-2009
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penitenziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Scomparin Laura Maria.