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Fonti del diritto penitenziario

Tra le fonti del diritto penitenziario abbiamo:

  • Costituzione
  • Legge penitenziaria L. 26 luglio 1975 n. 354
  • Regolamento di esecuzione DPR 30 giugno 2000 n. 230

È necessario inoltre tener conto del divieto di tortura e pene degradanti nonché degli interventi della Corte Costituzionale. Prima della riforma del 1975, la disciplina era data da un regolamento del 1931 mentre il codice penale e il codice di procedura penale furono elaborati nel 1930.

Conflitto regolamentare e costituzionalità

Proprio perché si trattava di un regolamento, impediva il sindacato della Corte Costituzionale, comprese le norme in contrasto con la Costituzione. Ad esempio, al momento dell'immatricolazione veniva chiesta l'appartenenza a un credo religioso e chi non prendeva una posizione veniva automaticamente considerato di fede cattolica ed obbligato a seguirne i riti, tra i quali la funzione domenicale, con sanzioni disciplinari in caso di violazione.

La Costituzione riconosce la libertà di religione all'art. 19, creando un conflitto con il regolamento del 1931. Tuttavia, la Corte ritiene inammissibile la questione di costituzionalità poiché il regolamento non è considerato una legge né un atto ad essa comparato.

Articoli della Costituzione

Art. 3 Cost

  1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
  2. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 24 Cost

  1. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
  2. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
  3. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
  4. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 27 Cost

  1. La responsabilità penale è personale.
  2. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
  3. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
  4. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Nota: la pena di morte negli USA non costituisce tortura mentre in Spagna un tempo consisteva in un lento soffocamento.

Pene e rieducazione

I trattamenti disumani e degradanti sono ad esempio quelli adottati in passato dalla Francia nell'amanettare le donne al letto che devono partorire negli ospedali civili, al fine di evitare i piantonamenti. Ai sensi dell’art. 27 c. 2, le pene devono tendere alla rieducazione e il legislatore, usando il verbo “tendere”, sottolinea che la rieducazione non avviene con l’obbligo ma con la collaborazione del detenuto.

Rieducazione significa:

  • Reinserimento nella società dopo aver scontato la pena
  • Rigenerazione morale

Ergastolo e rieducazione

Prima del 1962 l’ergastolo era considerato una pena perpetua (a parte il caso di grazia). Nel 1956 fu sollevata una questione di legittimità presso la Corte di Cassazione sull’ergastolo. Nel nostro ordinamento, la pena deve tendere alla rieducazione, ma chi è assoggettato alla pena dell’ergastolo non sarà mai reinserito nella società e perciò si riteneva che l’art. 27 cost. fosse incostituzionale in questo caso. La questione fu giudicata manifestamente infondata in quanto la rieducazione va intesa come rigenerazione e pentimento e può avvenire anche con la pena dell’ergastolo. Dopo il 1962 si estese la liberazione condizionale anche per l’ergastolo. Con le modifiche del 1976, dopo aver scontato 26 anni di pena, si può concedere la libertà condizionale.

Rapporto tra legge penitenziaria e regolamento di esecuzione

Nell’ordinamento penitenziario vige il criterio per cui la legge prevale sul regolamento di esecuzione, che perciò non può contrastare con la legge penitenziaria (il regolamento infatti può solo fornire dettagli). Così come la legge penitenziaria non può contravvenire ai principi della Costituzione. La legge penitenziaria risale al 1975 ed è la prima legge penitenziaria italiana, poi sottoposta a diverse riforme per rilanciare la materia. Altre riforme si sono mosse in senso contrario attraverso l’inserimento di norme opposte a quelle originarie.

Attentati mafiosi e riforme

All’inizio degli anni ’90 si assistette agli ormai famosi attentati mafiosi contro i giudici Borsellino e Falcone e successivamente, nel 1991/92, alcuni decreti legge introdussero norme di carattere restrittivo per la difesa della società. Prima del 1975, l’organizzazione del carcere era disciplinata da un regolamento risalente al 1931, poi nel 2000 si assistette a una riforma attraverso il D.P.R. del 30 giugno n. 230 che sostituì il precedente.

Codice penale fascista

Il codice penale invece risale al 1930, quindi si tratta di una legislazione penale fascista ed autoritaria per ciò che concerne le pene. Qui infatti l’ideologia autoritaria fascista si manifesta in maniera limpida; l’essenza è che chi viola la legge penale è considerato la mela marcia da tenere separata dai cittadini che non violano le norme e quindi i primi vanno rinchiusi in carcere, che diventa un luogo tetro dove i detenuti non hanno diritti e dove la pena viene vista come colpa verso la società (es. alle donne è vietato fumare; le punizioni sono molto severe, come la somministrazione di pane e acqua per diversi giorni).

Trattamento dei detenuti e delle loro famiglie

Il regolamento, poi, risultava punitivo anche per le famiglie dei detenuti: ad esse infatti, in caso di morte del proprio caro, non veniva restituita la salma, che invece era destinata a studenti universitari per eseguire esercitazioni su quel corpo.

Solo nel 1956 entra in funzione la Corte che esercita controlli sulle leggi. Dal punto di vista formale, passare dalla normativa precedente (regolamento) a quella attuale (legge specifica -> legge penitenziaria), permette al Parlamento di legiferare in materia penitenziaria e ciò può rispecchiare il fenomeno di più soggetti che rappresentano i cittadini; la legge quindi diventa sindacabile dalla Corte che può dichiararla incostituzionale (per il regolamento ciò non vale perché esso resiste al controllo della Corte).

Sistema carcerario in Italia e Spagna

Nota: in Italia il sistema carcerario dipende dal Ministro della Giustizia, mentre ad esempio in Spagna esso dipende dal Ministero degli Interni.

Caduta del fascismo e circolari

Con la caduta del fascismo nel 1943 e fino al 1975 si ha un testo che non è in linea con i precetti costituzionali e pertanto fino ad allora non si hanno modifiche al codice; prima venivano emanate delle circolari che eliminavano le parti peggiori del regolamento del 1955 come il non restituire la salma alla famiglia, ma la circolare poteva cambiare solo il regolamento senza poterlo abrogare. (Nota: la circolare successiva prevale su quella precedente).

Immatricolazione e trattamento in carcere

Al momento dell’immatricolazione nel carcere, ad ogni detenuto viene assegnato un numero di matricola e, secondo il regolamento del 1931, il condannato veniva chiamato col numero di matricola e non col proprio nome: si ha una perdita della personalità, ma caduto il fascismo il detenuto torna ad essere chiamato col proprio nome e cognome; inoltre vengono prese le impronte, scattate le fotografie, sequestrati gli oggetti pericolosi e si stabilisce l’inizio e la fine della pena, ecc. Le cose deperibili vanno alla famiglia, mentre viene sequestrato il denaro e aperto un conto, questo avviene perché all’interno del carcere non può circolare denaro che magari potrebbe essere rubato o essere oggetto di corruzione; l’Ufficio Matricola gestisce il conto del detenuto, ad esempio, per pagare l’avvocato. In precedenza, al momento dell’immatricolazione veniva chiesta la fede religiosa e si veniva registrati come cattolici e obbligati ad andare a seguire le funzioni religiose in assoluto silenzio.

Legge Gozzini

La Legge Gozzini (L. 10 ottobre 1986 n. 663) modifica l’ordinamento penitenziario (la legge penitenziaria del 1975) e l’esecuzione delle misure limitative della libertà. Tale legge nasce dalla proposta dell’onorevole Zozzini che ha a cuore i problemi dei detenuti; tale proposta riceve consensi e diventa legge nel 1986 e modifica circa 30 articoli, quindi è considerata una novella. Legge n. 663 del 1986, che ha riformato l'ordinamento penitenziario, cercando di renderlo più vicino ai principi contenuti nella Costituzione. All'art. 27, terzo comma, si dice infatti che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. A questo riguardo la legge, che si applica alle persone condannate in via definitiva (e non, quindi, in attesa di giudizio) a una pena non superiore ai tre anni, prevede da un lato attività nelle carceri che favoriscano la socializzazione del condannato, dall'altro che si possano applicare misure diverse e alternative rispetto alla detenzione (come la semilibertà, il lavoro esterno, l'affidamento in prova al servizio sociale).

Amministrazione penitenziaria

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

Ha sede in Roma e ad esso è preposto il Capo del Dipartimento nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, con scelta tra i Magistrati di Cassazione con funzioni direttive superiori o tra i dirigenti generali di pari qualifica. Esso è articolato in Direzioni Generali e gli spetta la gestione finanziaria, tecnica, amministrativa, compresi gli atti che impegnano l’amministrazione penitenziaria all’estero e sono responsabili della relativa gestione.

Ispettori (provveditore regionale)

Essi hanno la funzione di verifica, controllo e funzionamento degli istituti penitenziari e degli uffici dipendenti del Dipartimento.

Direttori periferici

È il centro di guida e di governo dell’esecuzione delle sanzioni penali e nell’attuazione della custodia cautelare. In particolare, svolgono mansioni di:

  • Organizzazione funzionale (poteri di coordinamento e di disposizione)
  • Governo disciplinare (mantenimento della sicurezza e dell’ordine)
  • Organizzazione del trattamento dei detenuti, ecc.

Corpo di Polizia Penitenziaria

Esso è disciplinato dalla Legge 395 del 1990: vedi riforma della Polizia di Stato, smilitarizzazione, possibilità di iscriversi ai sindacati e divieto di esercitare il diritto di sciopero: questi tre punti valgono anche per la Polizia Penitenziaria che svolge funzioni anche in aula per il processo e per piantonare un soggetto in ospedale. Il corpo di Polizia Penitenziaria deve assicurare l’esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, garantire l’ordine interno degli istituti e tutelarne la sicurezza, espletare il servizio di piantonamento dei carcerati.

L’art. 41 dell’ordinamento penitenziario sancisce che:

  • Non è consentito l’uso della forza sui carcerati, se non per prevenire o impedire atti di violenza (come l’evasione).
  • Gli agenti in servizio non possono portare armi se non quando è ordinato dal direttore (questo perché la Polizia Penitenziaria ha un ruolo educativo e le armi toglierebbero credibilità a questa figura).

Educatore (per adulti)

È il soggetto che assiste i singoli detenuti e che fornisce al Gruppo di Osservazione e Trattamento le informazioni e i dati necessari; il singolo detenuto fa la domandina per parlare con l’educatore. Egli partecipa all’attività di gruppo per l’osservazione della personalità dei detenuti/internati e attendono al trattamento rieducativo individuale/di gruppo e si occupano anche della biblioteca e della distribuzione di libri e riviste.

Esperti

L’art. 80 prevede che l’Amministrazione Penitenziaria possa avvalersi di professionisti esperti in psicologia, psichiatria, servizio sociale e pedagogia.

Art. 80 L. 354/1975 - Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena

  1. Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72.
  2. L'amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il ministero del tesoro.
  3. Al personale incaricato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.
  4. Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.
  5. Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari, previsti dall'Art. 59, è assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri.
  6. A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del presidente della repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è incrementata di 800 unità riservate alla suddetta categoria. Tali unità sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.
  7. Le modalità relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.

Servizio sanitario

Per quanto riguarda il servizio sanitario, esso è regolato dall’art. 11 L.p che prevede che ogni istituto debba essere dotato di servizio medico e farmaceutico e nei casi in cui siano necessari accertamenti che non possono essere effettuati nell’istituto, i condannati e gli internati sono trasferiti in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura e in questi casi saranno piantonati dagli agenti di Polizia Penitenziaria.

Art. 11 L. 354/1975- Servizio sanitario

  1. Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico corrispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.
  2. Ove siano necessarie cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronunzia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico ministero, durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della corte di appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione.
  3. L'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma precedente può disporre, quando non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non siano sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità personale.
  4. Il detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana dal luogo di cura senza giustificato motivo è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale.
  5. All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.
  6. Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari cure.
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penitenziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Scomparin Laura Maria.
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