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Estratto del documento

C.

degli obiettivi fissati dai trattati, nell’ambito delle politiche dell’UE; è prevista da un atto

D

giuridico vincolante dell’UE; . l’accordo possa incidere su norme comuni o alternarne la portata.

A. Competenza esterna normativamente prevista.

B/C. Competenza esterna parallela.

D. Competenza parallela successiva.

ART. 3.

Quando A. accordi che riguardano settori rientranti nella competenza esclusiva dell’Unione sul

B. C.

piano interno; accordi la cui esclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione; accordi la

cui conclusione è necessaria per consentire all’Unione di esercitare le sue competenze a livello

D.

interno; accordi la cui conclusione può incidere su norme comuni o modificarne la portata.

A. Competenza esterna originariamente esclusiva.

B/C/D. Competenza esterna esclusiva derivata.

Clausole di flessibilità.

L’ART. 352 TFUE consente l’estensione dei poteri d’azione dell’UE nei seguenti casi:

- Manchi (del tutto) una base giuridica idonea a giustificare l’esercizio di tale potere.

- Necessario al perseguimento degli scopi dell’UE.

- Proposta della Commissione + voto unanime del Consiglio e approvazione del parlamento

europeo.

- Rispetto nell’ambito generale di azione dell’UE e del quadro istituzionale.

- Mai nella PESC; mai misure di armonizzazione se non previste.

Diritto dell’Unione Europea e soggetti degli ordinamenti interni.

Le caratteristiche sostanziali di una norma avente efficacia diretta sono:

- La sufficiente precisione riguarda la formulazione della norma; questa deve specificare il

titolare dell’obbligo; il titolare del diritto; il contenuto del diritto - obbligo creato dalla norma

stessa.

- L’incondizionatezza attiene all’assenza di clausola che subordinino l’applicazione della norma ad

ulteriori interventi normativi da parte degli Stati membri o delle istituzioni dell’Unione, ovvero

consentano agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nell’applicazione.

L’obbligo di interpretazione conforme e il risarcimento del danno.

In presenza di norme prive della capacità di produrre effetti diretti, la giurisprudenza ha individuato

la prima

due forme di inefficacia diretta: si concreta nel riconoscere che il diritto dell’Unione ha

un valore interpretativo rispetto alle norme interne. I giudici nazionali sono infatti soggetti ad un:

- Obbligo di interpretazione conforme: nell’applicare le norme interne, le autorità nazionali ed

in particolare i giudici, devono interpretarle in conformità con il diritto dell’Unione, se

quest’ultimo è privo di efficacia diretta:

1. In assenza di effetti diretti, non opera il potere autonomo di disapplicazione della norma

interna contrastante col diritto UE (primato).

2. Il principio di leale cooperazione impone di tentare di comporre il contrasto normativo

per via interpretativa.

Tale obbligo incontra dei limiti: In primo luogo consideriamo l’esistenza di un margine di

discrezionalità che consenta all’interprete di scegliere tra più interpretazioni possibili di una norma

interna; Se una norma è inequivocabilmente contraria ad una norma dell’UE, in tal caso l’obbligo

viene meno; La sentenza 4 luglio 2006, Adeneler fornisce un limite di carattere temporale; l’obbligo

non sorge prima della scadenza del termine di attuazione della direttiva in questione.

La seconda consiste nel riconoscere che la mancata attuazione di una norma dell’Unione fa

sorgere, in capo a coloro che sono stati danneggiati, il diritto di risarcimento del danno a carico

dello stato membro responsabile. Perché il diritto al risarcimento sorga vi sono delle condizioni:

- La norma dell’Unione violata dev’essere diretta a conferire diritti ai singoli danneggiati; la

violazione della norma dev’essere sufficientemente grave e manifesta; tra la violazione e il

danno deve esistere un nesso di causalità.

Tutela dei diritti derivanti dal norme dell’Unione.

Le norme dell’Unione possono essere invocate per ottenere una tutela giurisdizionale delle

posizione create in loro favore da tali norme.

Bisogna però tener conto degli aspetti processuali: termini di prescrizione o decadenza, giudice

competente, domande proponibili, oneri processuali da soddisfare, ripartizione dell’onere della

prova…

La defezione dell’onere processuale spetta all’ordinamento nazionale dello Stato membro, tale

principio è noto come autonomia processuale degli Stati membri, perché il principio valga

devono essere soddisfatte due condizioni, le quali sono cumulative:

- Principio di equivalenza: le modalità definite dal diritto nazionale per l’esercizio di posizioni he

derivano dal diritto dell’UE non possono essere meno favorevoli rispetto a quelle applicate ad

analoghe situazioni di natura interna.

- Principio di effettività: le modalità non possono essere tali da rendere praticamente impossibile

o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti derivanti da norme dell’Unione.

Il Principio del primato.

Prevede che in caso di contrasto tra le norme di diritto dell’Unione europea e norme di diritto

nazionale, prevalgano quelle dell’UE.

Ma questo secondo la Corte Costituzionale tedesca e italiana vale soltanto se la norma dell’Unione

europea non entra in contrasto con le norme fondamentali degli Stati membri.

- Teoria dei contro limiti: i diritti fondamentali diventano un limite al Principio di primato.

N.B.

1. Secondo la Corte, l’ordinamento dell’UE deve determinare le modalità attraverso cui tale

prevalenza deve trovare applicazione e l’organo competente a farla valere, altrimenti

varierebbe da uno Stato all’altro.

Non è compatibile col principio del primato che la disapplicazione di una norma avvenga

2. soltanto dopo che sia stato effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in merito

all’interpretazione della norma dell’Unione in discussione.

3. L’esigenza di assicurare la tutela giurisdizionale immediata delle norme dell’Unione produttive di

effetti diretti implica il potere per il giudice nazionale di emanare provvedimenti provvisori che,

comportino la sospensione dell’applicazione di una norma interna, in attesa che sia

definitivamente accertata la sua incompatibilità (mediante rinvio pregiudiziale alla Corte di

giustizia).

4. La circostanza che una norma sia incompatibile col diritto dell’UE e vada perciò disapplicata dal

giudice nazionale, non esime lo Stato membro interessato dal provvedere alla abrogazione

della norma incompatibile. (Vedi sentenza Simmenthal)

In Italia.

Il nostro ordinamento si adatta a quello dell’UE, tramite:

- La legge europea: è una legge “contenitore”, molto eterogenea, nella quale ritroviamo tutte le

norme di recepimento diretto di norme di obblighi europei adottate dal Parlamento.

- La legge di delegazione europea: una legge attraverso la quale il Parlamento delega al Governo

di adattare dei decreti legislativi per adattare l’ordinamento a quello europeo.

Regioni e province autonome. (ART. 117 Cost.)

- Attribuisce alle regioni una serie di competenze (alcune in condivisione con lo Stato, altre

esclusive delle regioni stesse); tale attribuzione comporta che l’adattamento dell’ordinamento

italiano alle norme europee nelle materie di competenza regionale sia di responsabilità delle

regioni stesse e non della Costituzione.

Le regioni sono però molteplici e possono incorrere nelle problematiche più varie, quindi

potrebbero non adempiere in maniera corretta o tempestiva. Di conseguenza:

Agli occhi dell’UE esiste un principio che è quello “dell’unitarietà dello stato”, ciò significa che

l’ordinamento dell’UE non si cura di come sia organizzato uno Stato ma lo considera nella sua

Es.

totalità. se il Piemonte non recepisce una direttiva, a livello europeo ne risponde lo stato

Italiano, unitariamente inteso, non il Piemonte.

Conseguenza: la legge 234 del 2012, prevede un meccanismo di salvaguardia, indicato come

potere sostitutivo, se una regione non recepisce una direttiva l’amministrazione nazionale si

sostituisce ad essa per adempiere al recepimento (violazione autorizzata del principio di

competenza). Il potere è temporaneo: quando le regioni recepiranno le direttive, queste ultime,

esercitate col potere sostitutivo, decadranno.

N.B. Se l’inadempimento da parte delle regioni comporta delle conseguenze finanziarie per

lo Stato (Es. pagamento di una sanzione) quest’ultimo può esercitare “potere di rivalsa”;

dopo aver pagato la sanzione, richiede alla regione il risarcimento della somma.

Il sistema di tutela giurisdizionale.

L’ordinamento dell’UE comprende un sistema di tutela che assicura la protezione delle posizioni

giuridiche sorte per effetto del diritto dell’UE. Tale sistema è ripartito su due livelli: la Corte di

giustizia dell’Unione Europea; gli organi giurisdizionali degli Stati membri;

Al primo livello spettano alcune azioni enumerate nei trattati, che i soggetti possono proporre

1. direttamente davanti ad una delle articolazioni della Corte di giustizia (c.d. competenze

dirette).

A. Ricorsi per infrazione: uno Stato membro accusato di aver violato gli obblighi derivanti dai

trattati.

Ricorsi d’annullamento: contestata la legittimità di atti delle istituzioni.

B.

C. Ricorsi in carenza: constatare l’illegittimità delle omissioni addebitabili alle istituzioni.

D. Ricorsi per risarcimento: hanno ad oggetto la responsabilità extracontrattuale delle

istituzioni.

Al di fuori di tali azioni vige la competenza dei giudici nazionali e per evitare che questi interpretino

le norme dell’UE come norme dell’ordinamento interno è stato previsto un organo di raccordo: la

procedura di rinvio pregiudiziale disciplinata dall’ART. 267 TFUE. Attraverso la quale il giudice

nazionale ha l’obbligo di sottoporre per un giudizio alla Corte di giustizia le questioni riguardanti il

diritto dell’UE.

Qualora dovesse sorgere delle lacune, ossia, manchi un rimedio giurisdizionale per ottenere la

protezione di determinate posizioni soggettive sia a livello della Corte di giustizia sia a livello

nazionale, la lacuna va colmata con interpretazioni particolarmente estensive (talvolta

manipolative) delle norme dei trattati o degli Stati membri.

Il ricorso per infrazione.

Procedimento: varia a seconda del soggetto che ne assume l’iniziativa. L’ART. 258 TFUE riguarda

la Commissione; L’ART. 259 riguarda uno Stato membro.

Non è consentito ad altri soggetti, in particolare ai singoli di rivolgersi direttamente al

Dettagli
A.A. 2015-2016
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher barbara.bicchiri di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Costamagna Francesco.