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IL GOVERNO
Il governo è un organo costituzionale complesso, cioè composto da più organi, che sono il presidente del
consiglio (organo monocratico), i ministri ed il consiglio dei ministri (organo collegiale); quindi il governo è un
organo costituzionale complesso formato da organi costituzionali monocratici e collegiali.
La funzione primaria del governo e del parlamento è quella di indirizzo politico, la scelta degli obbiettivi
fondamentali della politica interna ed esterna, che comporta la predisposizione dei mezzi per attuare le
finalità concretamente (possibile attraverso le funzioni esecutive e normative). Secondo uno studioso
l’indirizzo politico funge da quarta funzione alle tre individuate da Montesquieu (esecutivo, legislativo,
giudiziario), la quale ha come obbiettivo la realizzazione di progetti costituzionali, norme scritte in
costituzione con carattere programmatico.
La formazione del governo è disciplinata dalla costituzione attraverso gli Art 92 +94 +94; la legge 400 del
1988; le prassi che non sono giuridicamente vincolanti; e le convenzioni costituzionali, regole non scritte,
che però derivano da accordi tra organi costituzionali (la differenza con le consuetudini è che esse non
derivano da un accordo). La costituzione prevede tre fasi per la formazione del governo:
• Arti92, la nomina del presidente del consiglio e dei ministri è affidata la PdR, la scelta dei ministri è
attuata dal primo ministro che li propone al PdR.
• Art 93, prima di assumere le funzioni di governo, i ministri devono prestare giuramento nelle mani
del capo dello stato, questo è il momento in cui il governo entra in carica, ma deve limitarsi a
compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Nel periodo tra il giuramento e la fiducia non può
compiere decisioni politiche, poiché il suo programma politico non è ancora stato approvato dalle
camere.
• L’art 94, entro 10 giorni dalla sua formazione il governo deve presentasi alle camere per ottenere la
fiducia, la quale è accordata o revocata con una mozione motivata votata per appello nominale.
La formazione del governo nelle democrazie pluralistiche può avvenire secondo modalità diverse
riconducibili alle democrazie mediane, in cui dopo le elezioni i partiti sono i reali detentori del potere di
decidere la struttura ed il programma di governo; o alle democrazie immediate, in cui vi è un investitura
popolare diretta per l’elezione del capo di governo (USA). La nostra costituzione prevede una democrazia
mediata.
La costituzione si limita a prevedere che il PdR nomini il presidente del consiglio e, su sua proposta, i ministri
(Art 92). Al presidente del consiglio viene quindi affidato il potere di decidere la composizione del governo; vi
è però una limitazione dei poteri a lui conferitigli, poiché la scelta del persone che diventano ministri è
spesso influenzata dagli accordi di coalizione che hanno permesso la composizione della maggioranza,
perciò con il tempo si è andata ad affermare una nuova figura, l’incarico alla formazione del governo, il cui
conferimento precede la nomina del presidente del consiglio e dei ministri.
In presenza di una crisi di governo, il PdR ha il compito di trovare una personalità che sia in grado di formare
o coalizzare una maggioranza, in queste situazioni di emergenza si formano i governi tecnici, presieduti
appunto da tecnici, non appartenenti a partiti politici e non eletti. Una volta superata la crisi di governo con le
nuove elezioni, il PdR procede con le consultazioni (non previste dalla costituzione), con cui apre il
procedimento di formazione del governo. All’interno delle consultazioni egli incontra diverse personalità
politiche come i presidenti dei gruppi parlamentari, gli esponenti dei partiti, i presidenti delle due camere e gli
ex PdR; al fine di scegliere un soggetto ritenuto dai partiti idoneo a continuare la mediazione necessaria per
definire gli accordi di coalizione ed i programmi politici del nuovo governo l’incarico viene ‘accettato con
riserva’, che verrà ‘sciolta’ dopo che l’incaricato ha svolto la sua attività, la quale consiste nell’individuazione
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Diritto costituzionale
della lista dei ministri da proporre al PdR per la nomina e del programma di governo, i cui contenuti devono
avere il consenso dei partiti dalla colazione e l’investitura giudiziaria da parte del parlamento (lo scioglimento
della riserva può essere positivo, quando si forma il governo, o negativo quando la proposta di governo non
è abbastanza forte).
Una volta formata la lista dei ministri, il PdR nomina il presidente del consiglio ed i suoi ministri, i quali entro
24 ore, devono prestare giuramento nelle mani del PdR, attraverso cui il governo è immesso nell’esercizio
delle sue funzioni. il primo atto formale del presidente del consiglio è quello di controfirmare i decreti di
nomina di se stesso e dei ministri. La pienezza dei poteri di governo la si ottiene solamente attraverso il voto
di fiducia di entrambe le camere; entro 10 giorni, secondo l’Art94 il governo deve presentarsi alle camere ed
esporre il programma di governo al quale ciascuna camera risponde con una mozione di fiducia, motivata e
ad appello nominale. Il governo formalmente non ha una scadenza, non è costretto a dimettersi; nonostante
ciò quando si effettuano nuove elezioni per le camere (ogni 5 anni), il governo si dimette, per via della
correttezza costituzionale, poiché cambiando il parlamento cambia anche la sua maggioranza.
Secondo l’Art 92, la costituzione cita gli organi governativi necessari:
• Presidente del consiglio, primus inter pares, non ha una posizione gerarchicamente superiore ai
ministri ma non è gerarchicamente sovraordinato. L’Art 95 afferma che egli è responsabile del
coordinamento, della promozione e della direzione dell’attività dei ministri = garantisce l’unità della
politica di governo (vi è un è un interpretazione dei poteri a lui conferiti).
• Il presidente della repubblica in IT nomina i ministri ma non li può revocare; cosa che invece
avviene in DH, in cui i ministri dipendono dal cancelliere, che dimettendosi li porta via con sé la
camera bassa della DH può sfiduciare il cancelliere con una maggioranza assoluta e
contestualmente deve eleggere un nuovo cancelliere (sfiducia costruttiva); non sono possibili le così
dette ‘crisi al buio’.
• I ministri, vi è una duplice natura, una politica ed una amministrativa: nel primo caso tutti i ministri
singolarmente contribuiscono alla funzione di indirizzo politico, mentre nel secondo sono a capo di
ministeri (posizione che implica l’esercizio di funzioni amministrative).
In contrapposizione a questi due vi sono i ministri ‘senza portafoglio’, coloro che non sono a capo di
nessun ministero, ma che si occupano di determinate materie, in cui non è previsto uno
stanziamento di bilancio proprio, i soldi infatti derivano dallo stanziamento del presidente del
consiglio, che delega loro le funzioni.
• Il consiglio dei ministri, è un organo collegiale, un terzo organo composto dai ministri e dal
presidente del consiglio.
L’Art 95 ha consacrato tre diversi principi di organizzazione del governo, che si sono affermati nel corso della
storia costituzionale italiana:
1. Il principio della responsabilità politica di ciascun ministro,
2. Principio di responsabilità politica collegiale, per garantire l’unità e l’omogeneità del governo, la
costituzione fa leva sulla competenza collegiale del consiglio dei ministri a determinare la politica
generale di governo.
3. Principio della direzione politica monocratica, basata sui poteri del presidente del consiglio, che ha il
compito di dirigere la politica e coordinare le attività dei ministri.
Questi principi contrastano gli eccessi di autonomia dei ministri, che potrebbero minacciare
l’unità politica; l’Art 95 parla di coordinamento, un attività diretta a mantenere l’unità d’azione del
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Diritto costituzionale
governo, assicurando che le iniziative politiche e amministrative dei singoli ministri siano attuate
nell’indirizzo generale del governo.
Collegialità e monocraticità assicurano l’unità di governo.
Vi sono anche organi eventuali non necessari, in cui la loro presenza dipende dalla volontà del primo
ministro e del governo in carica, essi non sono previsti in costituzione ma rientrano nella legge 400 del 1988,
la legge sull’ordinamento della presidenza del consiglio dei ministri, la quale ha istituito ordini di
servizio per l’organizzazione della presidenza del consiglio:
• Vice presedente del consiglio dei ministri, nominato tra i ministri su proposta del presidente del
consiglio, che ha funzioni di supplente di quest’ultimo.
• Consiglio di gabinetto, riunisce con più frequenza i ministri che rappresentano le diverse
componenti politiche della coalizione; in modo da ottenere una gestione più agevole delle questioni
governative.
• Comitati interministeriali (CIPE), possono essere istituiti per legge o per decreto del presidente del
consiglio con compiti provvisori per affrontare questioni specifiche (questi vengono anche chiamati
comitati di ministri).
• Sottosegretari di stato, la loro denominazione deriva dal fatto che i ministri del re erano chiamati
segretari. Essi sono collaboratori dei ministri e del presidente del consiglio, a cui delegano appositi
decreti; essi non fanno parte al consiglio dei ministri e non possono partecipare alla formazione della
politica generale del governo.
• Viceministri, sottosegretari a cui vengono conferite deleghe relative l’intera area di competenza di
una o più strutture dipartimentali, essi con il consenso del presidente del consiglio e del ministro di
competenza, possono partecipare al consiglio dei ministri, senza esprimere un voto ma riferendo
questioni attinenti alla materia.
• Commissari straordinari di governo, nominati dal PdR su proposta del presidente del consiglio, al
fine di realizzare specifici obbiettivi.
Le linee generali dell’indirizzo politico e amministrativo del governo sono espresse nel programma di
governo, predisposto dal PdC ed approvato dal consiglio dei ministri. I settori della politica governativa sono:
• Politica di bilancio e finanziaria, che esercita porti di controllo della spesa pubblica, controlla la
legittimità degli atti di spesa statali e verifica il complessivo andamento della spesa pubblica al fine di
rispettare i vincoli derivanti all’appartenenza all’unione economica monetaria. Il ministero
dell’economia e della finanze è il principale centro di elaborazione dell’indirizzo politico e<