Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
SECONDA PARTE
La nozione di società e i principi generali
Le società sono strutture organizzative destinate all'esercizio di una attività produttiva: organismi di diritto privato con una propria dotazione patrimoniale e un più o meno articolato apparato operativo, per mezzo dei quali viene svolta un'attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Le società sono gli enti cui è demandato per eccellenza l'esercizio dell'impresa che non fanno capo giuridicamente ad una persona fisica. L'ordinamento giuridico delinea una pluralità di modelli organizzativi diversificati, ciascuno caratterizzato da regole proprie. La società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice appartengono alla famiglia delle società di persone; la società per azioni, la società responsabilità limitata e la società in...
accomandita per azioni formano la famiglia delle società di capitali. Complessivamente questi sei modelli compongono la classe delle società lucrative, così denominate per il fatto di perseguire uno scopo di lucro ossia realizzare un profitto da dividere tra i soci. A questi sei modelli si affiancano quelli delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, enti che perseguono uno scopo mutualistico, e le nuove figure di società europea e società cooperativa europea. Ciascuno dei modelli indicati costituisce un tipo di società a cui è dedicato un più o meno articolato complesso di norme.
I. Società ente collettivo e società unipersonale
- Pluralità di soci e socio unico
Non tutte le società sono organismi pluripersonali. Lo sono senza eccezioni le società di persone e in accomandita per azioni e quelle con scopo mutualistico. S.p.a. e s.r.l. non sono necessariamente pluripersonali. Questi tipi
possono essere costituiti anche per attounilaterale, quindi da un unico fondatore e possono vedere confluire nelle mani di un unico socio tutte le quote di partecipazione nel corso della loro esistenza. Il fenomeno è particolarmente diffuso nei gruppi di società in cui la capogruppo ole società che si trovano al centro della piramide non di rado detengo tutte le partecipazioni nelle controllate. La presenza di società unipersonali è un indicatore molto significativo nell’evoluzione vissuta dall’istituto nel diritto moderno. La società con unico socio e un ente autonomo da quest'ultimo, all'interno del quale viene formata la volontà negoziale secondo precise regole organizzative, che acquista diritti e assume obblighi secondo le regole di imputazione propri e che espone alla responsabilità per l’adempimento di questi il patrimonio di cui viene dotata al pari delle società più di personali: ciò
che si traduce nel riconoscimento agli organismi in questione della personalità giuridica. La società, quando vi partecipa un unico socio, risponde ad un interesse patrimoniale prettamente individuale; dal punto di vista economico difficilmente distinguibile da un'impresa esercitata dal socio in proprio, giuridicamente la distinzione netta che riguarda la stessa imputabilità dell'attività e dei rapporti che ne scaturiscono. 2. Il contratto e l'atto unilaterale costitutivo: struttura e disciplina Le società trovano la propria fonte in un atto di autonomia privata: in un contratto oppure in un atto unilaterale. L'articolo 2247 contiene la definizione del contratto di società: questo è il contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. La definizione enuncia i tratti fondamentali del fenomeno societario.volontà negoziale costitutiva si esplica su tre livelli. Essa ha ad oggetto: il conferimento di determinati beni o servizi, cioè la composizione di una dotazione di risorse funzionali all'esercizio dell'attività economica, lo svolgimento di questa attività per mezzo di quel patrimonio, la realizzazione di un profitto da assegnare ai partecipanti rispetto a cui la stessa attività risulta strumentale. Bel core dato che esistono anche società che perseguono lo scopo mutualistico o consortile. Sotto il profilo funzionale l'articolo 2247 definisce dunque esclusivamente le società lucrative. Ciò che importa è che tutte le società perseguono uno scopo di natura patrimoniale egoistico e che il contratto di società cooperativa consortile coincide con l'atto costitutivo di società lucrativa. Negozi unilaterali e contratto condividono gli elementi fondamentali differiscono esclusivamente sul piano del numero.delle persone che si fanno promotrici dell'iniziativa appuntoI contratti di scambio sono diretti a comporre tra le parti una contrapposizione di interessi, soddisfacendo entrambi attraverso la commutazione di prestazioni reciproche. Il contratto di società appartiene invece alla diversa categoria dei contratti plurilaterali con comunione di scopo. Si tratta di negozi che minano la realizzazione di un interesse comune tra le parti. Il contratto di società appartiene più precisamente alla categoria dei contratti plurilaterali a rilevanza esterna, ossia dei contratti associativi. L'esecuzione delle prestazioni non soddisfa direttamente l'interesse delle parti ma costituisce il presupposto per l'esplicazione di un'attività che si sviluppa nel compimento di atti materiali e giuridici anche nei confronti dei terzi e che funzionale alla realizzazione dell'obiettivo finale del rapporto. Nel negozio si radicano non solo gli obblighi assunti dalle
parti ma anche l'organizzazione a cui esse danno vita. Alle specificità strutturali funzionali corrisponde una parziale autonomia del contratto di società sul piano della disciplina. Più in generale il fenomeno societario non si risolve in un contratto che diviene adempiuto e non può essere letto in questa chiave. La vita e l'attività dell'ente non sono qualificabili semplicemente come esecuzione di questo atto, ma se ne distaccano acquisendo autonomia sul piano del trattamento giuridico: la disciplina delle società è disciplina non dell'esecuzione di un atto negoziale ma di una struttura organizzativa e dei modi di esercizio di un'attività rilevanti come tali. L'atto unilaterale ha rilievo organizzativo: esso cioè pone le basi, regola l'organizzazione deputata allo svolgimento dell'attività. Dà vita al rapporto di partecipazione. strutturalmente e funzionalmente atto unilaterale
Contratto si identificano e questo spiega come anche il primo sia potenzialmente aperto all'ingresso di nuovi soci.
II. L'esercizio dell'attività produttiva
1. Attività sociale e attività d'impresa. La società è un organismo cui si dà vita per l'esercizio di un'attività economica. Il settore all'interno del quale questa si esplica è indicato nell'atto costitutivo e viene definito oggetto sociale. L'articolo 2247 specifica che deve trattarsi di un'attività, e che questa deve avere carattere economico e capacità di generare nuovi valori economici, attraverso la produzione di beni o servizi o l'intermediazione nella loro commercializzazione: deve insomma trattarsi di un'attività produttiva. Sotto questo profilo la nazione ricche già chiaramente quella di imprenditore sebbene non vi coincida pienamente, mancando qualsiasi richiamo ai requisiti di professionalità e dell'organizzazione.
Vi possono essere invece società che esercitano un'attività non professionale (società occasionali); l'ipotesi resta però confinata a realtà del tutto marginale. Le società occasionali sono un esempio di società senza impresa. E però sotto il profilo dell'oggetto dell'attività che si manifesta lo scostamento potenziale più significativo tra il fenomeno imprenditoriale e l'istituto societario. In ambito societario non esiste alcuna disposizione corrispondente all'articolo 2238 e che sottragga alla disciplina delle società l'esercizio di una professione intellettuale da parte di una struttura organizzata, ma l'articolo 10 183/2011 permette espressamente la costituzione di società per lo svolgimento di una simile professione. Deve infatti tenersi presente che esistono comunque nell'ordinamento vincoli di carattere pubblicistico che limitano la libertà individuale.così istituzionale di iniziativa economica esercizio dell'arte della scienza, vincoli di carattere privatistico che incidono sul contenuto del contratto avente ad oggetto l'opera professionale. La menzionata di forma del 2011 traccia per la prima volta un sistema uniforme ed organico che consente di affermare la piena liceità dell'esercizio in forma societaria di qualsiasi di qual si voglia professione alle condizioni enunciate nell'articolo 10. 2. Attività produttiva e godimento di beni: società e comunione in generale l'attività sociale e attività essenzialmente creatrice di nuova ricchezza ossia di nuovo utilità economiche. Come tale si distingue dall'attività di mero godimento di beni intesa come semplice fruizione delle utilità generate da uno o più beni. Dalla definizione dell'articolo 2247 si ricava dunque inammissibilità di società di mero godimento: nessuna.società può essere costituita esclusivamente a questo scopo. È ovvio che anche l'esercizio di un'attività economica avviene mediante l'impiego di beni e quindi implica lo sfruttamento ma questo godimento deve essere sempre funzionale all'esercizio dell'attività produttiva. Inammissibilità della società di mero godimento e confermato dall'articolo 2248 per cui la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo settimo del libro secondo; questo significa che il solo effetto è la costituzione tra diesse di una normale situazione di comproprietà per quote. Si configura così un'impossibilità giuridica che riguarda il solo momento genetico dell'ente relativo al programma negoziale, ossia agli obiettivi che i fondatori si impegnano a perseguire: e ciò è