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DALLE SLIDE:
Il protocollo di Venezia 21-23 settembre 2007 Evidence-based (art. 6 ; PV):La scelta degli strumenti usati dall’esperto nella valutazione della idoneità
• Fa propri i principi della Carta di Noto a testimoniare deve essere motivata sulla base di precisi riferimenti alla letteratura scientifica che ne
• Delinea e specifica, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, le linee guida alle quali gli dimostrino la validità nel caso specifico, attraverso un approccio basato sui risultati delle ricerche
esperti dovrebbero attenersi nell’affrontare casi di abuso sessuale collettivo su minori empiriche scientificamente validati (“evidence based”).
• Contiene un’allegata guida metodologica aggiornabile alla luce dei progressi scientifici Gli esperti (art. 2; PV): Gli esperti che accettano gli incarichi di indagine psicosociale in materia di
Gli abusi sessuali collettivi consistono in atti di carattere sessuale rivolti a abuso sessuale collettivo, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato, devono
Definizione (art. 1; PV):
gruppi di minori che si assumono posti in essere da uno o più soggetti. Per le loro caratteristiche essere professionisti specificamente formati in ambito psicogiuridico, essere in possesso di titoli
richiedono un preliminare e ineludibile intervento conoscitivo del contesto in cui si assume abbiano specialistici e di comprovata competenza in ambito professionale e/o in ambito di ricerca scientifica.
avuto origine. (si stima che i pedofili donne siano 1 su un milione.) Non devono trovarsi in conflitto di interesse (per esempio: quando la struttura in cui l’esperto opera ha o
potrebbe avere in carico il minore per la psicoterapia).
Gli antecedenti: “L’interesse del minore” Se l'esperto si rende conto che il lavoro peritale sia pesante può nominare un collegio peritale o meglio
• Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo lo nomina il giudice e lui lo può richiedere
il 25/01/1996.
• Protocollo alla convenzione dei diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei Gli esperti (art. 2; PV), cont.: Essi sono tenuti a dimostrare il loro costante aggiornamento professionale
bambini e la pornografia rappresentante bambini (stipulato il 6 settembre 2000 a New York, ratificato ed a tenere conto di ogni avanzamento metodologico e culturale della psicologia giuridica, sociale e
con legge dello Stato 11 marzo 2002 n. 46). interpersonale, della psicologia cognitiva, della psicologia e psicopatologia dello sviluppo e delle
• Convenzione di Lanzarote del 12 luglio 2007, ratificata il 19 gennaio 2010, attraverso cui gli stati neuroscienze. Considerata la complessità della materia, l’esperto nominato nell’ambito di un
membri del Consiglio d’Europa si impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo procedimento penale deve segnalare l’opportunità al magistrato di svolgere l’incarico in forma
sfruttamento e l'abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, collegiale.
sia per il perseguimento dei rei, nonché per la tutela delle vittime Per soggetti minori di età inferiore agli anni dieci si ritiene necessario, salvo in
L’oggetto (art. 5, CN):
L’interesse del minore (art. 4; PV): I difensori delle parti e gli esperti dovranno attenersi e richiamarsi ai casi di eccezionali e comprovate ragioni di tutela del minore, che sia disposta perizia al fine di
principi della Convenzione di Strasburgo per cui l’intervento ed il trattamento del minore da parte del verificarne la idoneità a testimoniare. La idoneità a testimoniare non implica la veridicità e credibilità
della narrazione
sistema giudiziario non deve essere manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, con
particolare riguardo alle conseguenze sulla sua salute psicofisica dell’espletamento e del protrarsi delle
audizioni del minore stesso. I contesti (art. 8; CN): Non è metodologicamente corretto esprimere un parere senza avere esaminato il
minore e gli adulti di riferimento, salvo che non ve ne sia la rituale e materiale possibilità dando conto in
In tutte le fasi del procedimento penale deve essere scrupolosamente tutelato e
Riservatezza (art. 7; PV): tal caso delle ragioni dell’incompletezza. Tale valutazione - allo scopo di identificare eventuali influenze
garantito il diritto dei minori al rispetto della loro dignità e riservatezza, in conformità ai principi della suggestive esterne - non può prescindere dall’analisi dei contesti e delle dinamiche che hanno condotto
Convenzione di New York. In particolare, devono essere assunte tutte le cautele affinché non vengano il minore a riferire o rivisitare la propria esperienza.
diffuse dai media notizie e immagini riguardanti i minori e i loro familiari, o altre informazioni che è opportuno rendersi conto di tutto ciò che orbita attorno al minore in caso di abuso sessuale.
possano contribuire, anche indirettamente, alla loro identificazione, coerentemente con quanto stabilito
dalla Carta di Treviso. Processi psico-sociali (art. 11; PV)
È altresì necessario, proprio perché sono coinvolti più minori, che l’esperto ricostruisca la genesi del
Sviluppo infantile (art. 5; PV): Considerato che l’organizzazione e il funzionamento psicologico del primo sospetto (andare a individuare da dove è partito tutto, da dove è scaturita la prima denuncia) e le
minore sono in continua evoluzione e che, alla luce anche delle attuali conferme scientifiche, il minore eventuali reciproche influenze nelle dichiarazioni, le modalità ed entità di diffusione della notizia dei
risulta molto vulnerabile ad influenze esterne, occorre che l’indagine sia svolta in modo coerente ed presunti abusi e le caratteristiche comunicative del contesto (i B parlavano tra di loro, i genitori
adeguato all’attualità del suo sviluppo, riducendo al minimo le occasioni di ascolto, nel rispetto dei parlavano e si è creata confusione).
diritti delle parti coinvolte nel procedimento. Registrazioni (art. 10; CN): Le attività di acquisizione delle dichiarazioni e dei comportamenti del
Gli esperti (art. 1; CN): Le collaborazioni come ausiliari della P.G. e dell’Autorità Giudiziaria, nonché minore devono essere video-registrate, in quanto anche gli aspetti non verbali della comunicazione sono
gli incarichi di consulenza tecnica e di perizia in materia di abuso sessuale, devono essere affidate a importanti per una corretta valutazione. La videoregistrazione è finalizzata anche a ridurre le audizioni
professionisti che abbiano conseguito una specifica formazione, tanto se scelti in ambito pubblico del minore. Tutto il materiale video-registrato, anche in contesti quotidiani e domestici, relativo
quanto se scelti in ambito privato. Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento all’ascolto di minori da parte di figure adulte significative, deve essere acquisito agli atti al fine di
professionale interdisciplinare. valutarne la rispondenza ai requisiti di validità elaborati dalla letteratura psico-giuridica e dalle scienze
Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono: cognitive.
- utilizzare metodologie evidence-based e strumenti (test, colloqui, analisi delle dichiarazioni, ecc.) che Indizio in più per capire cosa il B potrebbe suggerirci mediante in linguaggio metacomunicativo. Le
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Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e
attività di acquisizione delle dichiarazioni e dei comportamenti del minore devono essere video-
registrate in quanto anche gli aspetti non verbali ci danno notevoli informazioni; se non è possibile imparziale. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve
videoregistrare quantomeno audioregistrare per avere un riscontro. non va audioregistrato solo il minore tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
ma anche gli adulti per poterli risentire e per avere un riscontro documentale di quello che dicono gli disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al
adulti giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere
la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e
Memoria (art. 10; PV): A partire dall’avvio delle indagini l’esperto, chiamato a svolgere un qualsiasi l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Quindi Il processo penale è regolato dal
ruolo di cui al punto precedente, non deve utilizzare modalità di induzione della narrazione che possano
alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti da parte del minore (non suggerire risposte). Tutti i principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere
colloqui devono essere videoregistrati e con i verbali di sommarie informazioni devono essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto
disponibili anche le trascrizioni integrali di tali colloqui. all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. Si crea quindi un vulnus, una debolezza del
sistema perché se io devo fare il contradditorio e tu la vittima me lo proteggi, mi togli la possibilità di
Materiali (art. 12; PV) andare a vedere il contrario. è necessario avere delle cautele. si interviene attraverso il filo del
L’intero materiale videoregistrato, anche in contesti quotidiani e domestici relativi alle narrazioni consulente che sente e formula la domanda.
effettuate dai minori, deve essere acquisito agli atti e fatto oggetto di approfondita analisi, al fine di
stabilire i modi attraverso i quali i minori sono stati eventualmente “ascoltati” da figure adulte I sintomi (art. 13; CN): I sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati
significative. come “indicatori” specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare o da altre
cause, mentre la loro assenza non esclude l’abuso.
Alternative (art. 13; CN): Al fine di garantire nel modo migliore l’obiettività dell’indagine, l’esperto Non esistono indicatori di abuso.
deve individuare eventuali ipotesi alternative emerse o meno nel corso dei colloqui.
operare quindi la falsificazione delle ipotesi. quindi ciò che mi viene detto non deve convincermi della I sintomi (art. 3; PV): L’esperto è tenuto a valutare gli eventuali segni di disagio e/o sintomi di disturbi
mia ipotesi ma è essenziale sottoporre le nostre ipotesi a falsificazione per valutare anche se il B è comportamentali ed emotivi (presenti sia al momento dei presunti abusi, sia nel momento dell’indagine)
accurato o non accurato