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DIRITTO

COMMERCIALE

Università telematica Pegaso

Prima parte

01 - LA COMPRAVENDITA

Nella vendita (o compravendita) si ha il trasferimento della proprietà verso il corrispettivo di un prezzo. Non ha

natura commerciale, ma possiede rilievo centrale nell’attività d’impresa. È un contratto consensuale (si perfeziona

cioè con il consenso).

Nella vendita di cosa altrui, il venditore procura l’acquisto al compratore non appena acquista dal terzo; si parla di

efficacia obbligatoria (obbligazione come comportamento).

Il contratto preliminare (o compromesso) è obbligatorio ma inopponibile ai terzi, salvo venga trascritto in forma di

atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Obbligazioni delle parti:

- compratore: pagare il prezzo.

- venditore: garantire il compratore da evizione e vizi della cosa. Il compratore può altrimenti ricorrere alla

risoluzione del contratto, alla riduzione del prezzo e al risarcimento del danno.

Evizione: il compratore perde tutti o parte dei diritti su una cosa a causa di un terzo che li rivendica.

Garantire di buon funzionamento: i difetti vanno denunciati entro 30 giorni dalla scoperta.

Garanzia per i vizi della cosa:

- inesattezza materiale della prestazione: l’azione si prescrive in un anno.

- diversità radicale della prestazione: “aliud pro alio”, segue la prassi.

Vendita con patto di riscatto da parte del venditore: il termine massimo per il riscatto è di 2 anni per i beni mobili e 5

per gli immobili.

Vendita a rate con riserva di proprietà: il passaggio di proprietà è differito al completo pagamento delle rate, rispetto

alla consegna. Il compratore, fino all’ultima rata, non può vendere la cosa, che non può essere aggredita da altri

creditori, poiché la proprietà rimane al venditore. Il mancato pagamento di una rata, minore di 1/8 del prezzo, non

determina la risoluzione del contratto. È disciplinata con il contratto di rent to buy.

La vendita di cose mobili ha una disciplina rapida e rigorosa. Prevede l’esecuzione coattiva, l’acquisto in danno, la

rivendicazione del venditore.

Vendita con riserva di gradimento: il termine va stabilito nel contratto.

Vendita su campione: qualsiasi difformità dà diritto alla risoluzione.

Vendita su “tipo di campione”: più approssimativa.

Vendita su documenti: riguarda merci in viaggio o depositate presso magazzini generali, realizzata mediante il

trasferimento dei titoli di credito rappresentativo, rilasciati dal magazzino o vettore.

Diritto di recesso nella vendita, fuori dai locali commerciali: per il compratore, decade in 10 gg lavorativi. Il prezzo va

restituito entro 30 gg dalla comunicazione.

02 - RIPORTO, CONTRATTO ESTIMATORIO, SOMMINISTRAZIONE E CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE

Riporto: il riportato trasferisce la proprietà di titoli di credito al riportatore, che deve ritrasferirglieli a una certa data

(trasferimento a pronti + a termine). È un contratto reale, si perfezione cioè con la consegna dei titoli.

Contratto estimatorio: il tradens consegna una o più cose mobili all’accipiens, che entro il termine stabilito può

pagarne il prezzo o restituirle (obbligazione con facoltà alternative). Si perfeziona con la consegna: al tradens rimane

la proprietà, mentre i rischi passano all’accipiens (es. giornali).

Somministrazione: il somministrante esegue a favore del somministrato prestazioni periodiche o continuative di

cosa, verso corrispettivo di un prezzo. Può avere ad oggetto solo cose (per i servizi si parla infatti di contratto di

appalto). Se l’entità della prestazione non è indicata in contratto, si intende come il normale fabbisogno del

somministrato alla conclusione del contratto. Se il prezzo non è definito, si determina secondo le regole della

vendita. È diverso dalla vendita a consegna ripartite, che ha ad oggetto un’unica prestazione.

- patto di preferenza: a parità di condizioni, il somministrato si obbliga a preferire il somministrante, per lo

stesso oggetto.

- patto di esclusiva a favore del somministrante: il somministrato non può ricevere da terzi né procurarsi da

sé prestazioni della stessa natura.

Franchising: l’affiliante cede verso corrispettivo know-how industriale all’affiliato. La durata può essere determinata

o indeterminata, ma di durata minima sufficiente a recuperare gli investimenti. Affiliato e affiliante rimangono

indipendenti.

03 - APPALTO

L’appalto è il contratto con il quale l’appaltatore assume, con l’organizzazione dei mezzi necessari e a proprio rischio,

il compimento di un’opera e di un servizio, verso un corrispettivo in denaro. Ha per oggetto una prestazione di fare,

diversamente dalla vendita (prestazione di dare).

Di solito, si parla di contratto d’appalto per il grande imprenditore, contratto d’opera per il piccolo imprenditore,

contratto d’opera intellettuale per i professionisti. È vietato l’appalto di mano d’opera.

L’appaltatore ha l’obbligo di compiere l’opera e non può apportare variazioni senza autorizzazione del committente.

Quest’ultimo può ordinare opere aggiuntive fino a 1/6 del prezzo complessivo; oltre ciò, l’appaltatore si può

opporre.

Il committente ha diritto a controllare, personalmente o tramite un direttore dei lavori, lo svolgimento e lo stato dei

lavori. Ha anche il diritto di sottoporre l’opera al collaudo. È necessario comunicare il risultato negativo

all’appaltatore in caso di rifiuto dell’opera, non è necessario in caso di accettazione.

L’appaltatore è tenuto alla garanzia legale per difformità e vizi dell’opera, che vanno denunciati entro 60 gg dalla

scoperta; si prescrive in due anni. In caso di beni a lunga durata (edifici), la responsabilità dira 10 anni dal

compimento dell’opera; i vizi vanno denunciato entro un anno.

Il prezzo può essere determinato a forfait/a corpo, stabilito per unità di misura, o inizialmente non stabilito. La

revisione del prezzo avviene se i costi variano in modo imprevedibile di almeno un decimo.

Il committente (e solo lui) può recedere volontariamente dal contratto senza giusta causa, indennizzando però

l’appaltatore delle spese e del mancato guadagno.

I dipendenti hanno azioni diretta verso il committente per recuperare quanto loro dovuto all’appaltatore, in ambito

di appalti pubblici.

Subappalto: è stipulato tra l’appaltatore e un terzo, ed è possibile solo se autorizzato dal committente.

Subfornitura: decentramento produttivo utilizzato dalle grandi imprese, che affidano alcune lavorazioni ad altre

imprese sotto lo schema del contratto d’appalto.

04 - CONTRATTO DI TRASPORTO

Con il contratto di trasporto il vettore si obbliga, dietro corrispettivo, a trasportare da un luogo ad un altro cose o

persone; la disciplina tra i due casi diverge notevolmente. Non contempla la possibilità di adempimento parziale (ad

esempio, un trasporto effettuato fino a metà strada è considerato inadempimento totale).

Il trasporto marittimo ed aereo sono regolati dal codice della navigazione e da alcuni regolamenti comunitari,

mentre il trasporto ferroviario interno è disciplinato da apposite leggi speciali.

Nei pubblici servizi di linea, il vettore possiede il monopolio, ma ha l’obbligo legale a contrarre con chiunque lo

chieda e a garantire la parità di trattamento.

Nel trasporto di persone il vettore si obbliga a trasportare l’avente diritto, oltre a farlo arrivare indenne ed a evitare

perdite o avarie alle cose che porta con sé. La stipula è a volte accompagnata da un biglietto di viaggio, che non è un

titolo di credito ma un documento di legittimazione. Si discostano da tale concetto il trasporto gratuito (autostop) e

il trasporto amichevole.

Il vettore ha responsabilità contrattuale, che scade in un anno, ma non nel trasporto gratuito/amichevole. In tutti i

tipi di trasporto (oneroso-gratuito) esiste la responsabilità extracontrattuale, fondata sul principio generale del

neminem ledere, e che ha scadenza più lunga di quella contrattuale.

Trasporto di cose: è un contratto consensuale tra il mittente e il vettore per la consegna di merce nel luogo di arrivo,

che può essere lo stesso mittene o un terzo destinatario. Il destinatario non acquista i diritti al momento della

stipulazione, ma nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione, ne chiede la riconsegna al vettore.

Il mittente consegna la lettura di vettura, contenente info su merce e destinatario, al vettore, il quale rilascia un

duplicato della lettera o una ricevuta di carico. È consentito apporre su di essa la clausola all’ordine, trasformandoli

da documenti probatori a titoli di credito, precisamente titoli rappresentativi della merce.

Il vettore ha l’obbligo di eseguire il trasporto come convenuto e di consegnare al destinatario, dandogli avviso

dell’arrivo. È responsabile in caso di perdite e avarie, a meno che derivino da cause a lui non imputabili; in questo

caso è tenuto a fornire la prova positiva, che identifichi la causa dell’evento dannoso.

Subtrasporto: il primo vettore si impegna verso il mittente ad eseguire l’intero trasporto, che effettua tramite

subvettori.

Trasporto con rispedizione (o ricarteggio): il mittente si obbliga a eseguire una parte del trasporto e a stipulare per il

resto uno o più contratti di trasporto con altri vettori in nome proprio ma per conto del mittente.

Trasporto cumulativo: caratterizzato da più vettori e da un unico contratto, considerato come opera indivisibile.

- cose: responsabilità solidale

- persone: ogni vettore risponde per il proprio percorso.

05 - CONTRATTO DI AGENZIA

Con il contratto di agenzia l’agente assume, stabilmente e verso retribuzione, l’incarico di promuovere contratti in

una zona determinata.

Gli agenti consentono la distribuzione di prodotti altrui in una determinata zona e operano in autonomia,

avvalendosi di una propria organizzazione e a proprio rischio. Il rappresentante di commercio, invece, può

direttamente concludere contratti in nome e per conto del preponente. Tale attività può essere esercitata solo dagli

iscritti in apposito ruolo tenuto dalle Camere di Commercio.

Il contratto di agenzia può essere concluso anche verbalmente o per fatti concludenti, ma deve essere provato per

iscritto.

Se non è lui conferita la rappresentanza, l’agente promuove solo la conclusione dei contratti, mentre sarà il

proponente a stipularli direttamente e non può riscuotere i crediti.

L’agente ha diritto alle provvigioni (percentuale sull’importo degli affari). Su di esso grava comunque il rischio del

“buon fine” dell’affare, e in caso contrario non ha neppure diritto al rimborso delle spese. La clausola dello “star del

credere” (l’agente è responsabile delle inadempienze del terzo) è stata di recente vietata, se non per garanzie

specifiche per ogni singolo affare. Il patto di non concorrenza (o esclusiva) non può superare i 2 anni.

Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato, e le provvigioni vanno pagate entro il mese o il

trimestre successivo alla maturazione.

Un TFR simile a quello previsto per il lavoro subordinato è stato abolito nel 1991; oggi l’indennità di fine rapporto è

dovuta solo se la clientela rimane legata al proponente. Può essere corrisposta dall’Ensarco (apposito ente

previdenziale) sulla base dei contributi ad esso versati annualmente.

Agenti di assicurazione:

- in economia: lavoratori subordinati, godono del potere di rappresentanza.

- a gestione libera: lavoratori autonomi, possono solo eventualmente vedersi conferito il potere di rappresentanza,

anche processuale, nonché di risoluzione dei contratti. Sono sottoposti al controllo dell’Isvap.

06 - LA MEDIAZIONE

Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad

alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Si distingue quindi dagli agenti e dai

commissionari per la sua posizione di indipendenza. L’attività di mediatore è incompatibile con l’esercizio di altre

attività di lavoro autonomo o subordinato.

Il Codice Civile non definisce il contratto, bensì l’attività di mediazione, che può essere svolta spontaneamente o su

incarico di una o entrambe le parti.

Le parti sono liberi di concludere o meno l’affare, salvo in tal caso il diritto del mediatore al solo rimborso delle

spese. Il mediatore è responsabile verso le parti se omette di far conoscere loro circostanze a lui note che possano

influire sulla conclusione del contratto.

Il mediatore, diversamente dall’agente, non corre il rischio del buon fine dell’affare, e ha diritto alla provvigione

anche se le parti non danno esecuzione al contratto concluso. In caso di più parti, la provvigione è dovuta da

ciascuna parte, mentre in caso di più mediatori, ciascuno ne ha diritto ad una quota.

In caso di contraente non nominato, il mediatore è responsabile ex lege per l’esecuzione del contratto, e tace ad un

contraente in nome dell’altro. Tale responsabilità permane anche se, dopo la conclusione del contratto, il contraente

occulto si manifesta o è reso noto all’altra parte.

L’esercizio dell’attività è subordinato alla presentazione di apposita SCIA e all’iscrizione in appositi ruoli istituiti

presso la camera di commercio.

Il mutuo è un contratto reale con il quale il mutuante consegna al mutuatario una determinata quantità di cose

fungibili (denaro, nella stragrande maggioranza dei casi), e l’altra parte si obbliga a restituirne la stessa quantità e

qualità. Non avviene il passaggio di proprietà.

Il deposito è un contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile, con l’obbligo di custodirla (è diverso

quindi dal mutuo, che ne prevede l’utilizzo), e restituirla in natura. Si “presume” gratuito. Si distinguono:

- deposito regolare

- deposito irregolare: il depositario può servirsi della cosa e ne acquista la proprietà.

- deposito in albergo: l’albergatore risponde illimitatamente per le cose a lui consegnate in custodia.

- depositi nei magazzini generali: vengono rilasciati fede di deposito e note di pegno, che possono circolare

separatamente.

Con il contratto di conto corrente, due persone fisiche o giuridiche pattuiscono che i rispettivi crediti (che

conservano la propria individualità) vengano annotati in un conto e considerati inesigibili e indisponibili fino alla

scadenza, alla quale diviene esigibile il saldo a favore dell’uno o dell’altro contraente.

07 - MANDATO

Il mandato è il contratto con il quale il mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto del

mandante. Ha ad oggetto una prestazione di fare e si presume oneroso; può essere stipulato nell’interesse

“esclusivo del mandante” o “del mandante e del mandatario/di terzi” (es. vendere un bene e soddisfarsi il credito).

Il mandato speciale o generale comprende anche gli atti necessari al suo compimento. Il mandato collettivo viene

conferito con un unico atto e per un affare di interesse comune.

Nel mandato con rappresentanza, il mandatario è legittimato ad agire anche in nome del mandante, e tutti gli affetti

posti in essere in suo nome producono effetti in test a quest’ultimo. È necessaria la procura.

Nel mandato senza rappresentanza, il mandatario agisce per conto del mandante ma in nome proprio, stipulando

contratti e assumendo obbligazioni in proprio nome.

Nell’acquisto di beni mobili, il mandante può rivendicare le cose acquistate, per suo conto, dal mandatario in nome

proprio. Si ha un doppio trasferimento automatico e contestuale: il mandante acquista quando il mandatario

acquista dal terzo, senza un successivo atto di ritrasferimento.

Nell’acquisto beni immobili, la proprietà acquistata dal mandatario resta a lui finché non la ritrasferisce, con un atto,

al mandante.

Il mandatario non risponde delle obbligazioni assunte dai terzi, e può eseguire il mandato anche a mezzo di un

sostituto, senza l’autorizzazione del mandante.

Esecuzione del mandato:

- revoca: il mandante può revocare l’incarico, dando congruo preavviso se questo è a tempo indeterminato, e

risarcendo il mandatario se il mandato è a titolo oneroso e non ricorre una giusta causa.

- rinunzia del mandatario: esso deve risarcire i danni se non ricorre giusta causa, e deve essere fatta in modo che il

mandate possa provvedere alla sostituzione.

Se il mandato ha oggetto vendita o acquisto di beni si definisce commissione (committente-mandante /

commissionario).

Se il mandatario (spedizioniere) si obbliga a concludere contratti di trasporto, si parla di spedizione.

08-09 - TITOLI DI CREDITO

Si distinguono titoli di credito:

- in senso stretto

- rappresentativi di merci

- di partecipazioni

- individuali (es. assegni)

- di massa: rappresentano frazioni di uguale valore nominale di un’unica operazione, e attribuiscono ciascuno uguali

diritti (es. azioni).

La funzione dei titoli di credito è quella di rendere più semplice, rapida e sicura la circolazione dei diritti di credito,

neutralizzando i rischi e gli inconvenienti della cessione del credito, e facendoli circolare secondo le regole della

circolazione dei beni mobili: oggetto della circolazione è il documento, anziché il diritto in esso menzionato.

Principio di letteralità: nei titoli causali c’è letteralità incompleta, cioè il contenuto del diritto cartolare è determinato

sia dalla lettera del titolo, che dalla disciplina legale del rapporto obbligatorio tipico richiamato nel documento.

Funzione di legittimazione: chi ha il possesso m

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giovannidiquattro1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Cossu Francesco.
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