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PARTE SECONDA
Nelle società per azioni l’azione sociale di responsabilità può essere intrapresa
dall’assemblea, dai sindaci e da una minoranza qualificata di soci.
Qualora una parte dei soci abbiano dichiarato di non poter votare l’azione di responsabilità
il patto è nullo ma si può votare ugualmente.
Qualora sia deliberata l’azione di responsabilità sociale ma la stessa sia contestata davanti
al giudice della causa di merito il giudice non è tenuto ad accertare se la delibera è valida,
dovendosi solo limitare ad accertare che esiste, eventualmente sospendendo il processo in
attesa della definizione di quello sulla impugnazione della delibera.
Da quando decorre il termine per esercitare l’azione sociale di responsabilità dalla data
della conoscibilità del fatto da parte della società.
Si reputa invalido o irrilevante l’eventuale manleva (obbligazione verso altri di sollevarli dalle
conseguenze patrimoniali negative di un dato evento) che l’assemblea dovesse aver deliberato
con l’approvazione della gestione qualora si scoprano in seguito fatti occultati.
Si ritengono nulli patti parasociali con cui alcuni soci s impegnano a non votare l’autorizzazione
all’azione di responsabilità.
Per effetto della proposizione dell’azione di responsabilità l’amministratore è revocato di
diritto.
Nella nuova s.r.l. disegnata dal legislatore del 2003 la responsabilità sociale
dell’amministratore è diversa da quella dell’amministratore di s.p.a., ma dipende dal
modello organizzativo prescelto.
Nelle società di persone occorre una delibera di maggioranza per deliberare l’azione di
responsabilità sociale, si, ma è consentita la proposizione anche da parte del singolo socio.
Cosa deve provare chi propone l’azione di responsabilità sociale: la violazione dell’obbligo
legale o statutario, il danno ed il nesso di causalità.
Cosa deve provare l’amministratore accusato: l’assenza di colpa l’amministratore per il
rpincipio della diligenza informata non consente ad esso di invocare la mancata conoscenza
dell’operato degli altri amministratori dovendo vigilare costantemente sull’andamento degli affari
Nelle cause aventi ad oggetto la responsabilità verso la società, i vari amministratori che
hanno amministrato contestualmente sono responsabili in solido salvo che non provino
l’assenza di colpa.
IL CONTROLLO GIUDIZIARIO PARTE 1
La natura del procedimento per la Cassazione ha natura di volontaria giurisdizione si tratta,
infatti, di provvedimenti assunti nell’interesse della società ad una corretta amministrazione, che si
esauriscono in misure cautelari e provvisorie.
Il decreto emesso dalla Corte di appello in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c. è impugnabile
con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. solo per la pronuncia sulle spese.
Disciplina dell’art. 2409 c.c.: dall’art. 2409 c.c. e dagli artt. 737 e ss. c.p.c.. (il 2409 ora è 2409
+ 737).
Il procedimento ex art. 2409 c.c. tende alla tutela di situazioni soggettive riconducibili nella
categoria degli interessi legittimi e non dei diritti soggettivi, comportando un'attività oggettivamente
amministrativa, connotata dalla modificabilità e revocabilità dei provvedimenti ai sensi dell'art. 742
c.p.c.. Nel procedimento di cui all'art. 2409 c.c. non sussiste, dunque, un diritto del socio
denunziante.
Le gravi irregolarità attengono alla gestione della società e non ai profili di organizzazione o
amministrazione..
Se gli amministratori compiono irregolarità nella convocazione dell’assemblea è necessario
impugnare la delibera ex artt. 2377-2379 c.c. entro 90 giorni.
Le gravi irregolarita attengono anche la redazione del bilancio (es mancanza libri contabili,
falsificazione..) e la violazione di specifiche norme di legge (es fatti illeciti commessi dagli
amministratori, mancati adeguamenti a mutamenti legislativi, mancato versamento di imposte..).
Le gravi irregolarita devono riguardare la sfera societaria, devono essere attuali, devono assumere
carattere dannoso capace di provocare un danno al patrimonio sociale e quindi ledere gli interessi
dei soci e creditori sociali, e può assumere anche il carattere di danno non patrimoniale
riguardante un possibile turbamento dei meccanismi di gestione.
DISCIPLINA DELLE SOCIETA DI GRUPPO
Sono società controllate sottoposte alla denuncia ex art. 2409 c.c. quelle in cui vi è una
attività di direzione e coordinamento.
Le singole società del gruppo mantengono la propria autonomia giuridica.
Può la singola società controllata del gruppo compiere un atto gratuito in favore della
controllante, senza responsabilità per gli amministratori, si , se c’è vantaggio
compensativo.
Il rapporto di lavoro con una società del gruppo è un rapporto di lavoro solo con la singola
società del gruppo.
CONTROLLO GIUDIZIARIO PARTE 2
La dizione “fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione”, utilizzata dal legislatore
unitamente al termine “denuncia”, imprime una particolare connotazione al procedimento ex art.
2409 c.c.. Come evidenziato da attenta dottrina non è un caso che il legislatore abbia fatto uso del
termine “denunzia”, anziché domanda o ricorso, in quanto la tutela preventiva tipica del controllo
giudiziario implica che chi deposita il ricorso non ha prove certe, in ordine alle irregolarità di
gestione da parte degli amministratori, da produrre unitamente all’istanza.
Si ha indizi obiettivi della commissione di gravi irregolarita ma non di prove certe.
Il fondato sospetto consiste in indizi circostanziati e specifici.
Il Tribunale può accertare irregolarità diverse e più gravi di quelle denunciate, si, se
emergono dalla ispezione giudiziale.
La denuncia può essere presentata dai soci che detengono un decimo del capitale sociale
(nelle spa chiuse).
La sussistenza del quorum è presupposto processuale, deve sussistere solo al momento
della presentazione della denuncia.
Possono presentare la denuncia i soci che rappresentano un decimo del capitale sociale.
La denuncia deve essere presentata da ciascuno dei due indifferentemente (si parla di quelli
sotto anche se son piu di due).
oppure
La denuncia deve essere presentata dal custode in via esclusiva.
oppure
La denuncia deve essere presentata dal collegio sindacale.
oppure dal consiglio di sorveglianza, dal comitato per il controllo della gestione, dal pubblico
ministero, soci.
L’intervento dei soci è ammissibile.
Non hanno interesse ad agire i soci di maggioranza (possono procedere alla revoca senza
l’intervento del giudice), i soci che hanno approvato l’operato degli amministratori, socio che era
stato amministratore all’epoca della commissione delle irregolarità, l’amministratore unico-socio.
CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE E SOPRAVVENIENZE
(ATTIVE E PASSIVE)
A norma dell art 2312 per le societa personali è la cancellazione a segnare il momento estintivo ed
alla stessa va riconosciuta efficacia dichiarativa; pertanto in presenza di rapporti giuridici pendenti
la cancellazione non è sufficiente per far dichiarare estinzione.
Dopo la cancellazione dal Registro delle imprese i soci di società personali rispondono
illimitatamente delle obbligazioni sociali.
Per quanto dipende la rpesenza di debiti post estinzione:
Nelle società di capitali i soci dopo l'estinzione rispondono dei debiti nei limiti della
• quota di liquidazione percepita.
I liquidatori sono responsabili se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.
•
Se dopo la liquidazione emergono delle sopravvenienze attive il bene può entrare in
comunione tra i soci (art. 1100 c.c.) (sopravvenienze attive sono attivita emerse e l’elemento
attivo non è ancora venuto ad esistenza da bilancio di liquidazione non ripartite tra i soci).
L'efficacia dichiarativa consente di fornire la prova contraria al fine di superare la
presunzione di estinzione.
L'art. 2191 prevede che è possibile procedere alla cancellazione dell'iscrizione della
cancellazione se la cancellazione è avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla
legge.
La società cancellata può fallire nei dodici mesi successivi alla cancellazione.
Nel sistema previgente si faceva coincidere la fine dell'impresa collettiva con la definizione
di tutti i rapporti pendenti.
Ora per la valutazione del fallimento si è passati dall’effettivita (concreta cessazione) alla pubblicità
(iscrizione della cancellazione presso il registro delle imprese).
Se la società viene cancellata prima che venga intrapresa l'azione i creditori possono agire
nei confronti degli ex soci e liquidatori.
La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento deve essere fatta al liquidatore
presso l'ultima sede della società.
RESPONSABILITA PER VIOLAZIONE PRINCIPI DI CORRETTA GESTIONE SOCIETARIA E
IMPRENDITORIALE
L’art 2497 ss. disciplina l’attivita di direzione e coordinamento di società.
La nozione di “gruppo” di società esisteva anche nella previgente disciplina.
Non è sufficiente il controllo societario, il gruppo sussiste soltanto in presenza di una struttura
economica unitaria.
Possono essere responsabili per etero direzione abusiva sia le società che gli enti.
I principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale sono espressamente indicati dal
codice civile. La norma 2497 prevede profili di responsabilita in capo alla societa o ente
capogruppo nelle ipotesi di violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale.
I soggetti tutelati sono: la societa eterodiretta (anche se non è menzionata, ma è colei che subisce
gli effetti peggiori e quindi dev essere in qualche modo tutelata) i soci e i creditori.
La società etero diretta non è menzionata tra i soggetti tutelati in caso di eterodirezione
abusiva.
I soci e i creditori lesi dalla eterodirezione abusiva devono agire prima nei confronti della
controllata.
L'azione dei soci è diretta. I soci possono agire direttamente nei confronti della capogruppo nel
caso abbia arrecato pregiudizio alla redditivita ed al valore della partecipazione sociale. Anche i
creditori possono agire in egual modo.
L’azione diretta è esperibile solo se essi non siano stati soddisfatti prima dalla eterodiretta.
I soci possono ottenere direttamente il risarcimento del pregiudizio subito.
La natura della responsabilità si ritiene contrattuale per gli obblighi