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Evoluzione storica e conformazione del sistema. Principi costituzionali europei in materia di giustizia amministrativa. Il giusto processo
Per giustizia amministrativa si intende la serie di istituti intesi ad assicurare la legalità della amministrazione e la tutela dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione. Si divide in due macrosistemi:
- Tutela in sede amministrativa (o giurisdizionale): si sostanzia in un'istanza rivolta ad un'Autorità amministrativa, diversa da quella che ha emanato l'atto, volta ad ottenere la nullità, l'annullamento, la revoca o la riforma di un atto amministrativo. I ricorsi amministrativi previsti nel nostro ordinamento sono di tre tipi:
- Ricorso in opposizione: diretto alla stessa autorità che ha emanato l'atto, è un rimedio a carattere eccezionale, ammesso solo nei casi espressamente previsti, e ha l'obiettivo non di annullare ma di modificare l'atto.
- Ricorso gerarchico:
Natura pubblicistica al Giudice Ordinario o ai Consigli di Governo, e ai Consiglio di Stato in secondo grado. I Tribunali ordinari del contenzioso potevano rilevare l'inefficacia e la nullità dell'atto, ma non avevano il potere di annullamento degli atti amministrativi, di esclusiva competenza dell'Amministrazione in sede di autotutela. Accanto ai Tribunali ordinari del contenzioso, vi erano i Tribunali speciali del contenzioso amministrativo. Nello Stato italiano, dopo il 1861, le controversie relative ai diritti venivano riconosciute come meritevoli di tutela giurisdizionale, a differenza delle controversie relative ai "diritti minori" (interessi legittimi). Inoltre, non esisteva nessuno strumento di coercizione delle p.a. nel caso in cui non si fossero adeguate alle sentenze. Il R.D. 2840/1923 attribuì al Giudice amministrativo la competenza in materia di diritti soggettivi soltanto in via incidentale, e introdusse la c.d. giurisdizione esclusiva al
Giudice amministrativo anche per la cognizione dei diritti soggettivi (oltre che degli interessi legittimi), per alcune materie specificamente determinate. Con la Costituzione italiana si introduce nel nostro ordinamento giuridico il principio della doppia giurisdizione e il principio del criterio di riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo, in forza del quale la tutela dei diritti soggettivi, di regola, spetta al Giudice ordinario, mentre la tutela degli interessi legittimi al Giudice amministrativo. In materia di giustizia amministrativa, le norme della Costituzione si suddividono in due gruppi: norme di carattere organizzativo, funzionali alla determinazione della organizzazione dell'apparato giustiziale amministrativo (art. 102, 103, 108, 111, 113), e norme di carattere garantistico, funzionali ad assicurare la tutela dell'amministrato (art. 100, 113). In virtù del principio di effettività della tutela, viene garantita una tutela.giurisdizionale effettiva di ciascuna posizione giuridica soggettiva. Il principio è alla base dell'intero svolgimento della giurisdizione. Il principio del giusto processo è evocato dall'art. 111 della Costituzione, oltre che dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali dell'ONU, e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Sono previste garanzie alla tutela del principio: la garanzia della pubblicità del processo, della sua ragionevole durata, dell'imparzialità, indipendenza e terzietà del giudice. Sulla base del principio del giusto processo, tutti i provvedimenti decisori del giudice (compresi i provvedimenti cautelari) devono essere motivati. Sulla base del principio della domanda, il giudice può instaurare il processo amministrativo solo a seguito di ricorso della parte, non potendo procedere d'ufficio (per ilil giudice può respingere una domanda se ritiene che sia stata presentata con l'intento di abusare del processo o di arrecare danno all'altra parte. Inoltre, il principio del contraddittorio garantisce che entrambe le parti abbiano la possibilità di esporre le proprie ragioni e di contraddire quelle dell'altra parte. Infine, il principio del giusto processo assicura che il procedimento sia condotto in modo equo e imparziale, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali delle parti coinvolte.Il titolare del diritto soggettivo può esercitarlo senza dar luogo ad una sproporzione ingiustificata fra il beneficio conseguibile ed il beneficio a cui è soggetta la controparte.
02 - IL RIPARTO DI GIURISDIZIONE. GIUDICE ORDINARIO E GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE
Una situazione giuridica soggettiva è una situazione sostanziale di interesse che fa capo ad un soggetto, a cui l'ordinamento giuridico riconosce tutela, e si distingue tra diritto soggettivo e interesse legittimo; tale distinzione è peculiare all'ordinamento italiano. Secondo l'art. 7 del Codice del Processo Amministrativo, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di interessi legittimi e, nei casi specificamente determinate dalla legge, di diritti soggettivi (provvedimenti di p.a.).
La situazione giuridica soggettiva può essere qualificata come diritto soggettivo quando il soggetto che ne è portatore non necessita
ma anche all'interesse legittimo dei soggetti coinvolti. In altre parole, l'interesse legittimo viene considerato come un interesse che merita tutela e che può essere preso in considerazione dalla pubblica amministrazione nell'esercizio dei suoi poteri. Per formattare il testo utilizzando tag HTML, puoi utilizzare i seguenti tag: - `` per creare un nuovo paragrafo
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- ` Dell'intervento della pubblica amministrazione per soddisfare il proprio interesse giuridico; come interesse legittimo quando il risultato a cui il soggetto tende non è garantito direttamente dalla legge, ma è necessario l'intervento della p.a.. Esistono differenti teorie dell'interesse legittimo: la teoria dell'interesse occasionalmente protetto (l'interesse legittimo è strumentale al perseguimento dell'interesse pubblico); la teoria processualistica (la natura dell'interesse legittimo non è carattere sostanziale ma processualistico); la teoria dell'interesse legittimo come interesse strumentale alla legittimità dell'azione amministrativa (pretesa del privato a che la p.a. si comporti legittimamente). Tutte queste teorie sono state superate in favore della teoria normativa. Secondo tale teoria, la norma attributiva del potere amministrativo non sarebbe funzionale al solo soddisfacimento dell'interesse pubblico, ma anche all'interesse legittimo dei soggetti coinvolti. rispetto dei termini previsti dalla legge. Gli interessi superindividuali si distinguono in: Il Codice del Consumo (d.lgs. 2006/2010) prevede l'azione inibitoria, con la quale si può far cessare la condotta illecita ed impedirne la reiterazione, e può essere fatta valere a prescindere dalla sussistenza di un vincolo contrattuale. Secondo il criterio della contrapposizione fra attività discrezionale e
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