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ESPERIBILI NEL PROCESSO AMM.VOL
La giurisdizione amministrativa- l'art. 24 Cost., principio fondamentale "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi". Fa notare l'equiparazione tra diritti ed interessi, posti sullo stesso piano, cui l'ordinamento garantisce tutele.
L'art. 100 Cost., il primo comma "Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'Amministrazione". In questo organo pertanto coesistono due funzioni: di consulenza del governo e di attività giurisdizionale. La locuzione "giustizia amministrativa" non coincide con "giurisdizione amministrativa" perché il termine giustizia amministrativa è più ampio, nel senso che si intende ricomprese in questa formula sia la tutela d'indole giustiziale che viene esercitata, ad esempio, dal Consiglio di Stato in sede di decisione dei ricorsi.
straordinaria). In base all'articolo 103 della Costituzione, il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, nei casi stabiliti dalla legge, anche dei diritti soggettivi. Questo articolo specifica quanto già affermato dal primo comma dell'articolo 100, che riguarda il giudice amministrativo (Consiglio di Stato e Tribunale Amministrativo Regionale - menzionati anche dall'articolo 125 della Costituzione che ne prevede l'istituzione in ogni regione). Secondo questa norma, la tutela nei confronti della pubblica amministrazione è affidata al giudice amministrativo per quanto riguarda la tutela degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche per i diritti soggettivi (giurisdizione straordinaria).esclusiva).- L'art. 113 Cost. specifica che "Contro gli atti della P.A. è sempre ammessa tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e interessi legittimi davanti al giudice ordinario o al giudice amministrativo".
Abbiamo, in base a questo articolo, la distinzione tra tutela del Giudice Ordinario e del Giudice Amministrativo: è la legge che stabilisce la relativa giurisdizione. Inoltre questo articolo prevede pienezza della tutela che significa pluralità di azioni esperibili a tutela dell'interesse o del diritto lesa da parte della P.A. nell'esercizio delle sue prerogative, cioè nell'esercizio di potere pubblico.
Infine l'art 113 nell'ultimo comma dice che è la legge che stabilisce quale giudice può annullare gli atti della P.A., non necessariamente il Giudice Amministrativo; per determinate categorie di atti il Giudice Ordinario può annullarli., es: nullità per incompetenza assoluta.- L'art. 111 ultimo
comma Cost. limita la possibilità di ricorso per cassazione: contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, il ricorso in cassazione è ammesso solo per quanto riguarda la giurisdizione e non per altri motivi (vd. Anche art. 110 CPA). Inoltre questo articolo richiede l'applicazione delle norme sul giusto processo "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata."
Riparto di giurisdizione esterna
Il riparto di giurisdizione è un insieme di regole da utilizzarsi per individuare il giudice competente. La giurisdizione in Italia è organizzata secondo il sistema della doppia giurisdizione – sistema binario, in base al quale abbiamo A.G.O. (autorità giudiziaria ordinaria [civile / penale] – Tribunali, Corte d'appello) e A.G.A. (autorità giudiziaria amministrativa – TAR, Consiglio di Stato).
Conflitti di giurisdizione tra A.G.O. e A.G.A. sono attribuiti alle sezioni unite della Corte di Cassazione. Il Giudice Ordinario ha il potere di disapplicare l'atto amministrativo che risulti illegittimo e può dichiararne l'illegittimità. Il Giudice Amministrativo ha il potere di annullare gli atti amministrativi illegittimi (giurisdizione di legittimità) e nei casi tassativi di giurisdizione di merito, può anche sostituire gli atti illegittimi con altri atti o modificarli in parte. In base all'art. 100 c. 1 e 125 Cost. l'assetto organizzativo della giurisdizione amministrativa è strutturato con al vertice il consiglio di stato che è organo di ultimo grado della giustizia amministrativa (giudice d'appello) e organo consultivo del governo, e in periferia i TAR che sono organi di primo grado. Il riparto viene essenzialmente previsto nell'art. 7 CPA (vd lez. Succesiva) e nell'art. 103 Cost. Effettività della tutela giurisdizionale.giusto processo e pluralità di azioni
Il codice del processo amministrativo prevede che tutte le azioni si basino sui principi:
- della piena effettività della tutela giurisdizionale secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo (art. 1 cpa);
- del giusto processo, della parità delle parti e del contradditorio (art. 2 cpa);
- del dovere di motivazione e di sinteticità del provvedimento del giudice (art. 3 cpa).
Le posizioni definite danno origine ad un sistema di pluralità di azioni che possono essere tipiche o atipiche. Le tipiche sono previste dalla legge e sono sottoposte a delle discipline processuali proprie sia per quanto riguarda il procedimento, sia per quanto riguarda i provvedimenti giurisdizionali che possono essere adottati dal giudice. Le azioni contemplate dal codice processo amministrativo sono quelle di annullamento (art. 29), azione di condanna al provvedimento richiesto (artt. 30 e 34), nullità (art. 31) avverso il silenzio (art. 32).
- Azione risarcitoria (art. 30)
- Azione cautelare (artt. 55 e seguenti)
- Azione di ottemperanza (art. 112)
Di seguito le azioni tipiche:
Le azioni di annullamento (art. 29 CPA) e nullità (art. 31 CPA):
"L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni."
L'azione di annullamento porta alla rimozione di questo atto e al ripristino della situazione preesistente. La pronuncia di annullamento ha effetto retroattivo, cioè cancella all'origine l'atto amministrativo illegittimo come se non vi fosse mai stato. L'azione di annullamento è un'azione costitutiva, esperibile dinanzi il G.A.
L'azione di annullamento è ammessa davanti al giudice ordinario laddove vi sia controversia di diritti soggettivi, nei casi previsti dalla legge.
"La domanda volta all'accertamento delle nullità previste dalla legge si"
Propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La nullità dell'atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice.
(è sottoposta a decadenza ma è imprescrittibile). Ai sensi dell'art. 21 septies L. 241/90, che indica i casi di nullità della legge: mancanza elementi costitutivi dell'atto, difetto assoluto di attribuzione, violazione o lesione del giudicato, affidate al G.A.L.
L'azione di nullità può essere esplicata davanti al giudice ordinario in caso di atti lesivi di diritti soggettivi che in qualche modo non vengono degradati a interessi legittimi. A fronte di una carenza assoluta di potere è competente il giudice ordinario proprio perché la controversia attiene a diritti ma anche perché non c'è esercizio del potere amministrativo.
Azione di condanna rilascio provved. richiesto/adempimento (art. 30-34 CPA)51(art. 30 cpa 1. c)
L'azione di condanna al rilascio del provvedimento richiesto è uno strumento processuale che permette all'interessato di conseguire un bene della vita che reputa sia stato ingiustamente negato x effetto di un provvedimento di diniego della PA o per il suo silenzio. L'azione di adempimento è un'azione a struttura complessa, nel senso che consta di un'azione di annullamento, di accertamento dell'inadempimento e anche di nullità per l'esperimento della condanna. È una domanda di condanna in senso stretto. Questa azione può concretarsi sia con la condanna a emanare un certo provvedimento sia con la condanna ad un certo facere materiale di indole provvedimentale. (art. 34 lett. C CPA) "L'azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti di cui all'articolo 31, comma 3, contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego o all'azione avverso il"
silenzio”L’ordinamento prevede azioni tipiche di adempimento quali la class action amm.va prevista dal D.Lgs.198/2009, le misure relative all’aggiudicazione e alla sorte del contratto ex art. 124 del CPA, nonchéle azioni tipiche di condanna diverse dall’adempimento.Azione avverso il silenzio (art. 31 c. 1-3 CPA)
L’azione avverso il silenzio è un modo per ovviare alla non risposta dell'amministrazione su undeterminato atto.(art. 31 CPA)
- Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casiprevisti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazionedi provvedere.
- L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre unanno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E' fatta salva la riproponibilitàdell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano.
- Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.
- Sull'affidamento lavori pubblici art. 119 1° comma lett. a) e seguenti dei codici si prevede che il giudice dichiari anche l'inefficacia del contratto. Il giudice può dare anche corso all'aggiudicazione al concorrente ricorrente. E' esperibile dinanzi al g.a. azioni di condanna al risarcimento (art. 30 CPA) azione cautelare (artt. 55-62 CPA) azione di ottemperanza (art. 112 CPA) e vedi lezioni seguenti.
Azioni atipiche
Quelle considerate finora sono azioni tipiche previste espressamente dalla legge, ma accanto a queste, per una pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, vi è la possibilità
di esperire azioni atipiche, non previste espressamente dalla legge, a fronte di particolari esigenze di tutela.
52LEZ. 15 – PRINCIPI DOMANDA AL