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DISCIPLINA UNITARIA NEL DETERMINARE L'IMPONIBILE: TUTTI I RICAVI SONO CONSIDERATI REDDITO DI IMPRESA ATTRAZIONE AL REDDITO DI IMPRESA

Enti non commerciali, residenti fiscalmente in Italia. La loro attività non è commerciale ma istituzionale, ad esempio l'università. Tuttavia tale attività è fiscalmente irrilevante e non dà luogo a reddito tassabile, per questo non vale la regola di "attrazione al reddito di impresa". Solo il reddito proveniente da attività non fiscalmente irrilevanti verrà tassato.

Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, rientrano sia enti commerciali che non commerciali, sia società di persone che di capitali.

NB: Un soggetto è fiscalmente residente in Italia se per la maggior parte del periodo di imposta ha sede legale, dell'amministrazione o l'oggetto della sua attività principale nel territorio dello Stato.

  1. Soggetti fiscalmente residenti in Italia:
Un ente è fiscalmente residente in Italia se per la maggior parte del periodo di imposta ha una sede legale, dell'amministrazione o l'oggetto della sua attività principale nel territorio dello Stato Italiano. Un soggetto è residente fiscalmente in Italia se per la maggior parte del periodo di imposta è iscritto all'anagrafe della popolazione residente. Per contrastare fittizi trasferimenti di residenza in paradisi fiscali si considerano residenti in Italia anche i soggetti cancellati dalle anagrafi ed emigrati in stati a regime fiscale privilegiato: è onere del soggetto provare che a seguito del trasferimento non ha conservato in Italia né la dimora abituale né il centro dei suoi affari ed interessi. NB: Il domicilio, nel diritto privato italiano, corrisponde al luogo in cui una persona "ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi" (articolo 43); Residenza è un concetto del diritto civile, legato al luogo in.cui una persona ha la dimora abituale. Sono tassati in Italia tutti i redditi del soggetto, ovunque prodotti. 2) Soggetti non fiscalmente residenti in Italia: (collegamento REDDITI TRANSNAZIONALI) Sono tassati in Italia i redditi prodotti in Italia. Si stabiliscono criteri di collegamento che fissano il legame che debba esserci per determinare i redditi prodotti in Italia, li analizziamo a seconda del tipo di reddito prodotto: a. Reddito di impresa: Il criterio utilizzato per tale tipologia di reddito è quello della STABILE ORGANIZZAZIONE (Art 162 TIUR – 20 Lezione): Si considera prodotto in Italia il reddito mediante una stabile organizzazione, ovvero una base fissa di affari tramite cui l’impresa esercita la sua attività. La stabile organizzazione può essere: i. Materiale: Punto di vista oggettivo si tratta di una sede fissa di affari, che sia una succursale, un ufficio o un cantiere. "Fissa" nello spazio, tuttavia non per forza immobile.

basta che sia legata al territorio. “Fissa” nel tempo, significa che deve rimanere così per la maggior parte del periodo di imposta;

Punto di vista soggettivo: Devono esserci delle persone

ii. Personale: Si tratta del soggetto che agisce per conto dell’impresa non residente, concludendo contratti che impegnano quest’ultima.

b. Reddito di lavoratore autonomo: Svolgimento dell’attività di lavoratore autonomo in Italia, il reddito prodotto in Italia è tassato in quanto frutto di un'attività svolta in Italia.

c. Reddito di capitali: Corrisposti da soggetti residenti in Italia o da una stabile organizzazione qui residente.

d. Reddito di lavoratore dipendente: Svolgimento dell’attività in Italia.

e. Reddito fondiario: Localizzazione dell’immobile in Italia.

LE PRIME 5 CATEGORIE ACCOLGONO REDDITO PRODOTTO

f. Redditi diversi: Derivano da beni qui localizzati o da plusvalenze derivanti da partecipazioni in società.

  1. CATEGORIA RESIDUALE: accoglie sia il reddito prodotto che il reddito entrata.
  2. Per evitare la DOPPIA IMPOSIZIONE, sono stati ideati due strumenti:
    • CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI: trattati bilaterali stipulati tra stati, i quali possono prevedere criteri di collegamento che prevalgono sulla normativa nazionale.
    • ISTITUTI INTERNI: viene riconosciuto un credito di imposta per i redditi prodotti all'estero.
  3. NB: L'ordinamento tributario italiano adotta il principio del "reddito mondiale" (c.d. Worldwide income taxation), in virtù del quale, ai fini dell'imposizione diretta, i soggetti residenti in Italia ai fini fiscali sono assoggettati ad imposizione nel nostro paese per tutti i redditi ovunque prodotti.

Paese per i redditi ovunque prodotti. Nei confronti dei non residenti viene, invece, applicato il principio della "fonte", in virtù del quale vengono sottoposti ad imposizione in Italia i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato.

In caso di reddito transnazionale, derivante cioè da beni o attività localizzate in uno Stato, da soggetti fiscalmente residenti in un altro Stato, si può verificare un concorso delle pretese impositive dello Stato di residenza e dello Stato della fonte. In tali casi il reddito è soggetto a doppia imposizione giuridica internazionale. Per risolvere il concorso delle pretese impositive, ogni Stato può concludere con altri Stati convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. Con tali convenzioni gli Stati concordano i criteri (della "residenza" o della "fonte") per definire, in relazione alle singole categorie di reddito transnazionale (redditi fondiari, interessi, dividendi, canoni, etc.).

redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi diversi), quale sia lo Stato che ha la potestà impositiva. La Convenzione può prevedere espressamente che la potestà impositiva sia attribuita in via esclusiva ad uno Stato. In tal caso le norme interne dell'altro Stato sono disapplicate ed il reddito non è ivi soggetto ad alcuna tassazione. Oppure può prevedere che uno dei due Stati debba eliminare la doppia imposizione, riconoscendo al titolare del reddito un credito d'imposta per l'importo prelevato nell'altro Stato.

NBB: Presunzione legale di residenza fiscale in Italia Si presumono residenti in Italia le società che sono controllate da soggetti residenti nel territorio dello stato, o che sono amministrate da un organano digestione composto per la maggior parte da consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

La DOPPIA IMPOSIZIONE non riguarda solo i redditi transnazionali, in primis è un

problema riguardante l'IRPEF e l'IRES che devono coordinarsi mediante dei sistemi di coordinamento affinché tale doppia imposizione venga eliminata. Per quale motivo sorge il problema della doppia imposizione? Lo capiamo con un esempio: Il reddito di un'impresa (società commerciale) è soggetto ad IRES, tuttavia quando tale reddito arriva ai soci, sotto la forma di dividendi, tale reddito sarà soggetto ad IRPEF. Ecco che si parla di doppia imposizione in quanto il reddito in questione viene tassato due volte. In passato vi era un semplicissimo sistema di coordinamento, che sosteneva che la società rimaneva soggetta ad IRES, pagando dunque l'imposta sul reddito prodotto; il socio o l'eventuale società controllante che riceve il dividendo, pagherà IRPEF/IRES andando a scomputare l'imposta già versata precedentemente dalla società. Si tratta di un sistema molto simile a quello delle ritenute a titolo.

Il problema sorge quando aderiamo alla CE, tale sistema di coordinamento viene meno, in quanto se il socio della società residente che aveva prodotto reddito ed era soggetta ad IRES, era un non residente, quest'ultimo non era soggetto ad IRPEF e quindi non si poteva andare a scomputare nulla.

Ecco che sono nati due differenti sistemi di coordinamento:

SISTEMA DELLA TRASPARENZA: Società che produce reddito viene considerata trasparente; si van dunque a tassare solamente il socio. Tipico delle società di persone.

I redditi prodotti dalla società sono dunque imputati ai soci come redditi di partecipazione in base alla loro quota nella società. Sono dunque assoggettati ad IRPEF insieme agli altri redditi del soggetto passivo persona fisica, o a IRES se il soggetto passivo è un'altra società.

La società è dunque trasparente, assoggettata solo ad obblighi formali di tenuta della contabilità e di dichiarazione.

ma non di liquidazione e versamento dell'imposta che ricadono in capo ai soci. SISTEMA DELL'ESENZIONE: Tasso la Società senza tassare il socio o l'eventuale società controllante. Tuttavia non può limitarsi a considerare i dividendi tale sistema: Se la società vale 100, e ci sono due soci, ognuno dei quali possiede il 50% quindi 50. La società viene tassata per gli utili che produce, i soci non vengono tassati, ne ricevono utili. Se la società domani varrà 1000, il singolo socio che non è stato tassato si ritrova con 500 in mano, non più 50. Dunque devo applicar tale sistema anche alla plusvalenza, in tal caso 450, derivante a seguito di cessione di partecipazioni. NB: Considerando tale sistema però, sembrerebbe che a pagare sia solo il primo soggetto passivo, la prima società'. Nel senso che se la società è italiana, paga IRES, tuttavia se poi distribuisce gli utili in Francia,

Olanda e cosi via, non pagherebbero. Ecco che si passa da ESENZIONE a ESENZIONEINCOMPLETA. Questo perché la circolazione degli utili di impresa all'interno della CE ha portato all'adozione di una direttiva chiamata "MADRE-FIGLIA" mediante la quale gli stati ripartiscono la potestà impositiva dei dividendi che girano. (Aliquota 5%)

Lezione: "IRPEF/Categorie Reddituali"
IRPEF è l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ed il presupposto di imposta di tale tipologia di imposta altro non è che il possesso dei redditi in denaro o in natura.

Tuttavia nei TUIR non troviamo una definizione di reddito generale: vi è la definizione delle singole categorie reddituali che compongono il reddito complessivo (Art 6 TUIR).

Le nozioni di reddito tassabile sono 3:
1) Reddito-prodotto: un entrata ha natura di reddito se deriva da una fonte produttiva. Questo è il concetto adottato dal nostro sistema impositivo, salvo

Qualche eccezione in cui si considera il reddito come entrata: 1) Reddito da lavoro dipendente: quando si percepisce uno stipendio o un salario da un datore di lavoro. 2) Reddito da lavoro autonomo: quando si svolge un'attività professionale o commerciale in proprio, come un libero professionista o un imprenditore. 3) Reddito da pensione: quando si percepisce una pensione dall'INPS o da altri enti previdenziali. 4) Reddito da affitti: quando si guadagna attraverso la locazione di immobili o di beni mobili. 5) Reddito da investimenti: quando si ottengono guadagni da investimenti finanziari, come interessi su conti bancari, dividendi su azioni o rendite da polizze assicurative. 6) Reddito da attività agricole: quando si guadagna attraverso l'attività di coltivazione di terreni agricoli o di allevamento di animali. 7) Reddito da attività occasionali: quando si svolgono lavori saltuari o occasionali, come lavori di riparazione o consulenze. È importante tenere presente che queste sono solo alcune delle principali categorie di reddito che possono essere considerate come entrate. Ogni paese può avere regole e definizioni specifiche in materia di reddito e tassazione.
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
37 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher asqas di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Giorgi Massimiliano.