Diritto tributario
Capitolo 1 – Gli istituti
Tributo
Il tributo è la tipologia più importante di prestazione patrimoniale imposta e si distingue dalle altre per le seguenti caratteristiche:
- Consiste in un’obbligazione che ha come oggetto una prestazione pecuniaria a titolo definitivo;
- L’obbligazione nasce direttamente o indirettamente da una legge;
- L’obbligazione nasce solo in presenza di un presupposto di fatto, che non può mai consistere in un illecito.
Il tributo può essere distinto in quattro categorie:
- Imposta;
- Tassa;
- Contributi;
- Monopoli fiscali.
L’imposta è il tributo per comune. Questa rappresenta un sacrificio economico imposto dalla legge a fronte di servizi indivisibili (ovvero non richiesti in modo specifico). Ha dunque una funzione solidaristica, in quanto serve alla collettività. È un’obbligazione generalmente pecuniaria che deriva dalla legge. La sua funzione è quella di costringere un soggetto a partecipare al finanziamento della spesa pubblica.
La tassa è una prestazione pecuniaria coattiva, che il soggetto passivo è tenuto a pagare all’ente pubblico in relazione al fatto che si usufruisce di un servizio pubblico o attività pubblica. Questa tipologia, simile al corrispettivo di diritto privato, si differenzia da quest’ultimo perché, mentre i corrispettivi sono assoggettabili a imposte, le tasse non lo sono. Ancora, si distingue dall’entrata di diritto privato in quanto deriva da una imposizione coattiva e non, come avviene nell’altro caso, da un contratto. Infine, si distingue dall’imposta perché è dovuta alla fruizione di un servizio pubblico, mentre la seconda è volta a finanziare la spesa pubblica.
La tassa si caratterizza, inoltre, per i seguenti aspetti:
- Se pagata deve essere restituita laddove il servizio non è stato reso;
- L’ammontare non può superare il costo del servizio;
- Per i servizi pubblici essenziali bisogna rispettare la capacità contributiva (art. 53 Cost.).
Il contributo è considerato dalla dottrina un tributo. Quando un soggetto trae vantaggio da un’attività della PA, a fronte di tale vantaggio la PA può obbligare, secondo la legge, tale soggetto a versare un contributo. La legge può quindi prevedere di far pagare a chi ha un vantaggio economico, un tributo speciale quando lo Stato gli fornisce dei servizi.
Si includono nelle entrate tributarie anche i monopoli fiscali. Lo Stato può riservare una determinata attività economica a un soggetto specifico per perseguire scopi vari, con il limite dell’utilità generale. Una delle finalità del monopolio è attribuire all’erario un corrispettivo, che rappresenta così un vero e proprio tributo.
Lo Stato, dopo aver scelto il monopolio, lascia il compito di determinare i prezzi al Ministero delle Finanze. Il monopolista, successivamente, applicherà un’accise (dettata dalla legge) sul prezzo stabilito. Il panorama dei monopoli fiscali ha subito un ridimensionamento ed è destinato a scomparire perché non conforme alle regole dell’Unione Europea.
Capitolo 2 – Le fonti
L’art. 23 Cost. dispone che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Il termine “legge” indica la legge statale ordinaria e gli atti aventi forza di legge (decreti legge, decreti legislativi e leggi regionali).
Con la sottoscrizione dei Trattati, l’Italia ha operato una limitazione della propria sovranità, legittimata dall’art. 11 Cost., tale per cui nelle materie di competenza dell’Unione Europea si applicano le norme europee. La riserva di legge contenuta nell’art. 23 Cost. non esaurisce le norme correntemente definite tributarie, rimanendo infatti escluse dall’articolo quelle sull’accertamento e sulla riscossione.
Questo porta a dire che la riserva è di tipo relativo e, in questa direzione, la giurisprudenza costituzionale ha stabilito che la legge deve prevedere i soggetti passivi, il presupposto e la misura del tributo. Riguardo l’ultimo requisito è imposto che la legge deve indicare la misura massima dell’aliquota o i criteri per delimitare la discrezionalità dell’autorità amministrativa.
La gerarchia delle fonti del diritto tributario è:
- Fonti comunitarie;
- Costituzione;
- Leggi ordinarie: sono gli atti normativi emanati dal Parlamento;
- Atti emanati dal Governo: sono allo stesso livello delle leggi ordinarie e si classificano in:
- Decreto legislativo: questa tipologia trova fondamento e disciplina nella Costituzione, la quale consente alle camere di delegare al Governo l’esercizio della funzione legislativa imponendo però principi e criteri direttivi e soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti. Il grande utilizzo di questo strumento è dovuto al fatto che la materia è molto tecnica;
- Decreto legge: questa tipologia viene utilizzata in caso di necessità e urgenza dal Governo. Questi atti sono provvisori, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione e devono essere convertiti in legge da parte delle camere entro 60 gg a pena di perdita di efficacia;
- Regolamenti: sono atti normativi volti a introdurre dettagli indispensabili per rendere operativa la norma contenuta nelle fonti sopra citate.
Nel momento in cui si vuole emanare una legge tributaria bisogna innanzitutto fare riferimento alle norme contenute nella Costituzione. L’art. 23 detta che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. In questo articolo troviamo il cosiddetto principio di legalità: solo la legge può imporre un tributo.
Vengono inoltre stabiliti i tre elementi essenziali, che sono: il presupposto soggettivo (i soggetti passivi chiamati a pagare), il presupposto oggettivo (evento che fa scaturire l’obbligo), la determinazione della base imponibile (regole per il calcolo) e l’aliquota che viene applicata. La legge può soprassedere sulla determinazione degli ultimi elementi, stabilendo però un limite minimo e massimo per l’aliquota.
L’art. 53, 1° comma, prevede che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.
Il principio della capacità contributiva è la base per la ripartizione della spesa pubblica. Il termine indica la forza economica del soggetto e, di conseguenza, possiamo dire che tanto maggiore sarà la sua capacità contributiva tanto più sarà chiamato a finanziare la spesa pubblica.
I indici previsti per determinare la capacità contributiva sono:
- Il reddito: questo viene definito come ricchezza dinamica, che si può rinnovare o finire. Essendo indicata come la più importante, è anche quella dalla quale si ottiene il gettito maggiore;
- Il patrimonio: questo viene definito come ricchezza statica, ed è composto dai beni immobili e mobili (risparmi);
- I trasferimenti di ricchezza: in questo caso le più comuni sono le imposte sulle successioni e di registro;
- I consumi: si basano sul presupposto della necessità di disponibilità economica.
È prevista la possibilità di creare nuovi indici di determinazione per colpire le manifestazioni di capacità contributiva che si creano nel tempo. È chiaro ma da evidenziare che il soggetto che dispone di mezzi appena sufficienti a garantire un’esistenza dignitosa a se stesso e alla sua famiglia, pur avendo capacità contributiva, non può e non deve essere ritenuto contributivamente capace. Vi è quindi un minimo vitale che si ritiene non tassabile, in quanto necessario a soddisfare le esigenze minime dell’individuo. Inoltre, è previsto anche un limite massimo sopra il quale l’aliquota non può colpire.
Altro principio richiamato è quello dell’uguaglianza. La legge tributaria deve trattare:
- In modo uguale: fatti che esprimono pari capacità contributiva;
- In modo diverso: fatti che esprimono diversa capacità contributiva.
La Corte costituzionale si è pronunciata dicendo che il legislatore stabilisce le situazioni uguali o difformi, lasciando a sé la possibilità di sindacare le scelte prese se irragionevoli. Al legislatore è data la possibilità di concedere agevolazioni laddove il trattamento differenziato trova giustificazione in una norma costituzionale. Per fare questo, che nella sostanza vuol dire diminuire l’imposizione, può utilizzare strumenti finanziari o agire direttamente sullo strumento fiscale.
A questo punto entra in gioco il principio dell’effettività. Questo stabilisce che il valore di ricchezza, sul quale viene quindi stabilita la capacità contributiva, deve essere certo e vero. Per rispettare questo principio è evidente che serva un sistema di controlli analitici e, dunque, il legislatore ha introdotto i sistemi di controllo basati sulla presunzione. Questo strumento permette di risalire a un fatto partendo...
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