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TENTATIVO E CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

Introduzione

Un soggetto può essere punito anche perché tenta di realizzare un fatto delittuoso senza riuscirvi, oppure perché aiuta o persuade altri a commettere un reato che lui non commette in prima persona. A differenza delle circostanze aggravanti o attenuanti che incidono solo sulla misura della pena, le norme sul tentativo o sul concorso decidono se una persona debba rispondere penalmente oppure no.

Tentativo (art. 56)

I reati di tentativo sorgono dal combinato disposto dell'articolo 56 della parte generale (punisce il tentativo) con le norme di parte speciale che puniscono i singoli delitti dolosi. Riguarda solo i delitti commessi con dolo, e riguarda solo ipotesi in cui l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Rispetto al corrispondente delitto consumato, il tentativo non costituisce una circostanza aggravante, ma è una AUTONOMA FIGURA DI REATO. Comportando tuttavia un offesa meno

graverispetto al corrispondente reato consumato, anche la pena sarà diminuita: per i delitti consumati puniti conl'ergastolo la pena non può essere inferiore a 12 anni, mentre negli altri casi la pena stabilita per icorrispondenti delitti consumati sarà diminuita da 1/3 a 2/3.

Il tentativo presenta due requisiti strutturali: IDONEITA' DEGLI ATTI e UNIVOCITA' DEGLI ATTI.

UNIVOCITA' DEGLI ATTI ( o INIZIO DI ESECUZIONE ) -> gli atti devono rivelare che l'agente hainiziato a commettere un determinato delitto. Sono rilevanti solo gli atti esecutivi, cioè gli atti che rappresentano l'inizio di esecuzione di quel determinatodelitto, con la conseguenza che di regola c'è irrilevanza degli atti preparatori ( x es voglio uccidere uno: attopreparativo sarà l'acquisto della pistola, mentre atto esecutivo sarà prendere la mira ).

Nei reati a forma vincolata sono atti esecutivi quelli che corrispondono allo

specifico modello di comportamento descritto nella norma incriminatrice. Nei reati a forma libera invece gli atti esecutivi vanno individuati in relazione al mezzo concreto impiegato dall'agente per compiere quel delitto (ad esempio, se voglio uccidere qualcuno avvelenandolo, sarà atto esecutivo il versare il veleno nella sua bevanda). L'irrilevanza degli atti preparatori ai fini del tentativo non comporta sempre la loro irrilevanza penale. Dall'altro lato ci sono atti preparatori di altri reati che in via di ECCEZIONE sono considerati reati a sé stanti -> ciò può avvenire a patto che i beni tutelati siano beni indispensabili per l'integrità delle istituzioni e la sopravvivenza della società, e a patto che tali atti preparatori siano effettivamente pericolosi per quei beni di altissimo rango (più è alto

Il rango del bene, meno grave è l'offesa richiesta ). E' importante notare che gli atti preparatori che danno vita a figure autonome di reato non ammettono il tentativo.

IDONEITÀ DEGLI ATTI -> gli atti devono essere idonei a commettere quel delitto. Nei reati di mera condotta bisognerà valutare se gli atti saranno idonei a completare l'azione. Nei reati di evento invece bisognerà valutare se gli atti saranno idonei a far si che si verifichi l'evento. Il giudizio di idoneità andrà fatto ex ante, riportandosi cioè idealmente al momento dell'inizio dell'esecuzione del delitto, tenendo conto di tutte le circostanze concrete ( prognosi con base totale ), dei mezzi usati dall'agente, e utilizzando il massimo delle conoscenze disponibili ( leggi scientifiche o massime di esperienza ). E' importante notare che secondo l'opinione maggioritaria non si dovrà tener conto di tutte le circostanze concrete,

ma solo di quelle conosciute o conoscibili dall'agente (prognosi con base parziale).-

Il dolo nel delitto tentato

Nei delitti tentati si può essere puniti solo se si è agito con dolo, con la conseguenza che nessuno spazio è lasciato alla responsabilità per colpa. È oggetto di discussione la compatibilità del dolo eventuale con il delitto tentato: sebbene per l'orientamento maggioritario non vi sarà mai tentativo quando vi è dolo eventuale (perché il soggetto è in uno stato di dubbio), per noi il dolo eventuale è compatibile con il tentativo. L'erronea convinzione dell'agente di commettere un reato non fonda nessuna responsabilità nemmeno a titolo di tentativo: qui infatti il fatto costituisce reato solo nella mente dell'agente e si chiama REATO PUTATIVO.

Il tentativo nei reati omissivi

Nei reati omissivi impropri di regola si avrà il tentativo quando l'evento non si verifica.

L'univocità degli atti corrisponderà al momento in cui il soggetto ha scelto di non agire aumentando il pericolo che si verifichi l'evento. Se l'evento si verifica non risponderà di tentativo, ma del delitto vero e proprio.

Nei reati omissivi propri la configurabilità del tentativo è controversa. Alcuni pensano che si abbia tentativo quando il soggetto non compie l'azione doverosa entro un determinato termine (fissato talvolta in modo puntuale dalla legge e talvolta in modo approssimativo). Altri pensano che il tentativo si avrà quando il soggetto non sfrutta il primo momento utile per agire.

- Desistenza volontaria (causa di esclusione della punibilità) e recesso attivo dal delitto tentato (circostanza attenuante)

DESISTENZA VOLONTARIA -> se il colpevole desiste volontariamente dall'azione, allora viene punito solo per gli atti compiuti se tali atti costituiscano di per sé un reato. La desistenza presuppone

quindi che siabbia avuto per lo meno un tentativo. La desistenza volontaria ha due requisiti: la CONDOTTA DI DESISTENZA e la VOLONTARIETÀ. La condotta di desistenza nei reati commissivi consiste nel non completare l'azione iniziata, mentre nei reati omissivi consiste nel compiere l'azione doverosa inizialmente omessa quando vi sia la possibilità di un adempimento tempestivo. La desistenza è volontaria quando l'agente è convinto di poter completare il fatto iniziato, mentre non è volontaria quando vi è una coazione esterna che impedisce all'agente di continuare l'esecuzione. Volontario è il "potrei continuare ma non voglio", non volontario è il "vorrei continuare ma non posso". La volontarietà non deve essere per forza determinata da un pentimento, ma può essere determinata anche da calcoli utilitaristici.
RECESSO ATTIVO -> è possibile solo nei reati di evento. Ilsoggetto commette il fatto, ma successivamente impedisce volontariamente il verificarsi dell'evento. A differenza della desistenza volontaria, il recesso attivo non esclude la punibilità ma opera solo come circostanza attenuante, e di conseguenza la pena sarà solo diminuita. Se l'agente ha cercato di impedire il verificarsi dell'evento ma non ci è riuscito, non saremo in presenza di recesso attivo. Dall'altro lato saremo in presenza di recesso attivo se l'agente riesce ad impedire l'evento pur con l'aiuto di terzi. -Reati a consumazione anticipata Eccezionalmente un comportamento che integrerebbe gli estremi di un tentativo può essere configurato dal legislatore come reato. Ciò avviene per esempio nei DELITTI DI ATTENTATO, cioè quei delitti che nella norma contengono la parola "attentato a...". I delitti di attentato presentano i requisiti dell'univocità e dell'idoneità, ediconseguenza hanno struttura uguale a quella del tentativo -> i delitti di attentato non ammettono il tentativo erisultano irrilevanti gli atti preparatori dei delitti di attentato.

I reati a dolo specifico si possono dividere in due categorie: reati a dolo specifico in cui l'evento perseguitodall'agente non è dannoso ne pericoloso, e reati a dolo specifico in cui l'evento perseguito dall'agente èoffensivo di beni giuridici tutelati. Con riferimento a questo secondo gruppo ci si chiede se costituisconoipotesi di delitto tentato oppure figure di reato a se stanti. Sebbene in questi reati esista il requisitodell'idoneità, non esiste quello dell'univocità (cioè tali atti non devono per forza essere tali da rivelare chel'agente ha iniziato a commettere un determinato delitto), con la conseguenza che la struttura di questi reati adolo specifico sarà simile ma non uguale a quella del tentativo. In questo caso

Gli atti preparatori rilevano e non vi sarà spazio per il tentativo per questi tipi di reati a dolo specifico. -Concorso di persone nel reato- Le norme sul concorso di persone si distinguono in norme che assolvono alla funzione incriminatrice enorme che riguardano il trattamento sanzionatorio. Distinguiamo fra AZIONE TIPICA (quella commessa dall'autore) ed AZIONE ATIPICA (quella commessa dal partecipante). Il concorso di persone nel reato è costituito da 4 elementi: 1) PLURALITÀ DI PERSONE -> In relazione ai reati monosoggettivi devono esserci per forza un autore e uno o più partecipi. Nei reati plurisoggettivi deve esserci almeno una persona in più di quelle previste nella norma per il singolo reato. Può essere considerato partecipe anche colui che non è imputabile. 2) REALIZZAZIONE DI UN REATO -> Può avvenire nella forma del reato consumato oppure del tentativo. Da che momento l'istigazione viene collegata al reato?C'è il requisito dell'ACCESSORIETA', nel senso che l'azione atipica rileva solo se accede ad un fatto tipico. L'antigiuridicità, la colpevolezza e la punibilità verranno valutate in un momento successivo ed in ogni caso sono irrilevanti per configurare il concorso di persone (l'unico elemento a cui si fa riferimento per valutare se vi è concorso o no è il fatto tipico). Per quanto riguarda l'antigiuridicità, la presenza di una causa di giustificazione di regola opera sia nei confronti dell'autore sia nei confronti dei partecipi (vi sono eccezioni personali come l'uso legittimo delle armi). Per quanto riguarda la colpevolezza, se il fatto tipico è commesso da una persona non imputabile rimane ferma l'eventuale responsabilità di chi lo ha istigato. Può accadere che l'autore del fatto cada in errore perché ingannato oppure può accadere che il soggetto sia stato

costretto ad agire: in tali casi risponderà il partecipe. Per quanto riguarda infine la punibilità, le cause di esclusione della punibilità hanno carattere soggettivo e quindi operano solo nei confronti dell'autore e non dei partecipi.

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
42 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Simo.Russo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Scoletta Marco.