DIRITTO PENALE
codice penale
- parte generale
- parte speciale
-> i tetti massimali (durata della pena) non sono da sapere
Articolo Reato
REATI E PENE
1 : disposizione espressa di legge
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da
essa stabilite.
PENA
-> : ha valenza polifunzionale e non va considerata come un semplice castigo ne andare contro al senso di umanità
- funzione retributiva (più è grave il reato e più lo deve essere la pena)
- funzione generale-preventiva (si dice che ha un’efficacia deterrente cioè dissuade dal porre in essere un comportamento delittuoso)
- funzione special preventiva (minimizzare le possibilità che il condannato ricada nel delitto)
In sintesi si può dire che ha una finalità rieducativa che punta al reinserimento dell’individuo nella società.
La pena più alta è l’ergastolo-> ma ci sono delle norme che permettono al soggetto di acquisire nuovamente la libertà
-> REATO
- comune: riguarda chiunque
- proprio: riguarda determinate categorie di persone
• delitto : il reato più grave e si prevedono ergastolo, reclusione e multa; il delitto rappresenta sia la fattispecie dolosa che colposa
• contravvenzione: reato meno grave per cui si prevede l’arresto e l’ammenda; non esiste la differenza tra dolo e colpa
!! PENE ACCESSORIE (art.19)-> sono le pene che costituiscono uno degli effetti della condanna penale che hanno un carattere afflittivo
e fortemente limitativo dei diritti:
Þ delitti
per quanto riguarda i
• interdizione dai pubblici uffici
• interdizione da una professione o da un’arte
• interdizione legale
• interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
• incapacità di contrattare con le pubbliche amministrazioni
• decadenza dalla responsabilità genitoriale
contravvenzioni:
Þ per quanto riguarda le
• sospensione dall’esercizio di una professione o un’arte
• sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
2 SUCCESSIONE LEGGI PENALI
-> Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
-> Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne
cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
-> se c'è stata una condanna a pena detentiva cioè in carcere e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena
detentiva si converte nella corrispondente pena pecuniaria. (da detenzione a multa, gli anni convertiti in soldi)
-> a legge del tempo in cui è stato commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica la legge che prevedex disposizioni più
favorevoli alla persona accusata
3 OBBLIGATORIETÀ LEGGE PENALE
PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITÀ E PERSONALITÀ
La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal
diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.
3bis PRINCIPIO DI RISERVA DEL CODICE
Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono
inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.
CITTADINO ITALIANO
4 sono considerati cittadini italiani i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti
alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.
TERRITORIO DELLO STATO
è territorio dello Stato il territorio della Repubblica, quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e
gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto
internazionale, a una legge territoriale straniera.
IGNORANZA LEGGE PENALE
5 Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.
10 DELITTO COMUNE DELLO STRANIERO ALL’ESTERO
è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero
istanza o querela della persona offesa.
12 RICONOSCIMENTO SENTENZE PENALI STRANIERE
può essere dato riconoscimento:
1) per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la
tendenza a delinquere;
2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria;
3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a
misure di sicurezza personali;
4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, esser fatta valere
in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.
Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste
trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora
il ministro della giustizia ne faccia richiesta.
15 MATERIA REGOLATA DA PIÙ LEGGI PENALI O DISPOSIZIONI DELLA MEDESIMA LEGGE PENALE
!! PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge
speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.
Ad esempio, abbiamo il reato A e il reato B, se stabiliamo che il reato B è speciale rispetto al reato A applichiamo solo la sanzione in riferimento al
B, altrimenti vanno applicate entrambe.
reato
16 LEGGI PENALI SPECIALI
Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito
altrimenti.
- PRINCIPIO COMPLEMENTARIETÀ
17 PENE PRINCIPALI: specie
1) la morte;
2) l’ergastolo;
3) la reclusione;
4) la multa.
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono: 1) l'arresto; 2) l'ammenda.
->per i delitti: ergastolo, reclusione, multa;
->per le contravvenzioni: arresto e ammenda;
19 PENE ACCESSORIE :
costituiscono uno degli effetti della condanna penale e hanno un carattere afflittivo è limitativo dei diritti costituzionalmente garantiti;
generalmente sono applicate automaticamente ma ci sono dei casi in cui la scelta spetta al giudice.
-> Le pene accessorie per i delitti sono:
1) l'interdizione dai pubblici uffici;
2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
3) l'interdizione legale;
4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
-> Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
22 ERGASTOLO
Perpetuo, anche se nella realtà non è vero perché il soggetto può fruire di misure premiali di fine pena.
si sconta con isolamento notturno e obbligo del lavoro
(vedo art. 576-77)
23 RECLUSIONE da un minimo di 15 gg a un massimo di 24 anni.
INTERDIZIONE PUBBLICI UFFICI
28 Perpetua o temporanea;
-> è molto grave perché priva il soggetto di tutti i suoi diritti fondamentali: non può più diventare parlamentare, non può svolgere ruoli
all'interno dello Stato, perde i titoli , le decorazioni e i riconoscimenti accademici, gli stipendi, le pensioni e gli assegni a carico dello
Stato.
30 INTERDIZIONE DA UNA PROFESSIONE O ARTE
priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, commercio o mestiere, per cui è
richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza.
L’interdizione è solo apparentemente una misura lieve, ma in realtà può essere molto più dirompente e grave per il soggetto in
questione rispetto alla reclusione.
39 REATO :
“ogni fatto al quale l’ordinamento giuridico ricongiunge come conseguenza una pena criminale”.
Tutti i reati sono costituiti da un elemento oggettivo ed un elemento soggettivo. Elementi del reato:
-> L’elemento oggettivo normalmente è costituito da tre componenti:
- la condotta: si sostanzia in un’azione o in un’omissione tipizzati dalla norma che disciplina il reato.
- l’evento: è l’effetto naturale della condotta umana rilevante per il diritto.
Esso, inoltre, non sempre è necessario poichè la legge prevede anche reati privi di evento (detti di pura condotta).
- il rapporto di causalità; Affinché sussista il rapporto di causalità (art. 40 c.p.), infine, è necessario che la condotta abbia determinato
l’evento.
-> L’elemento soggettivo può essere costituito:
- Il dolo si ha quando un soggetto compie un'azione o un'omissione che rappresenta un reato con la consapevolezza di commettere
l'illecito.
Si pensi, ad esempio, all'omicidio doloso, che si configura quando un soggetto cagiona la morte di un uomo intenzionalmente e con il
preciso obiettivo di porre fine alla vita altrui.
- La colpa, invece, quando il fatto che integra reato è commesso da un soggetto per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di
leggi, regolamenti, ordini o discipline. Manca, in sostanza, l'intenzionalità, mentre a nulla rileva la circostanza che l'evento sia stato o
meno previsto. si pensi, ad esempio, all'omicidio colposo cagionato dal chirurgo che abbia compiuto un operazione con imperizia.
- Per definire la preterintenzione, si verifica quando un soggetto pone in essere una condotta con l'intenzione di compiere un
determinato reato, ma, nei fatti, il reato che si verifica è differente rispetto a quello voluto.
-> distinzione fra delitti e contravvenzioni
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.
RAPPORTO DI CAUSALITÀ
40 - Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza
del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
- Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Deve esserci un nesso di causalità:
->CAUSALITÀ OMISSIVA (rimanere inerti di fronte a situazione es. medico che analizza una radiografia in modo superficiale e provoca
morte del paziente) : azione non commessa e provoco una conseguenza
-> CAUSALITÀ COMMISSIVA (porre in essere un fatto): azioni commessa e provoco una conseguenza
41 CONCORSO DI CAUSE
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non
esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento.
In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
-> in presenza di una pluralità di cause tutte idonee a produrre l'evento, esse vengono considerate di pari valenza
Es. io do un pugno a qualcuno in modo lieve, ma questa persona ha dei problemi fisici particolari, per cui il pugno causa conseguenze
gravi allora io ne rispondo per nesso causale
-> DELITTO DOLOSO: quando la conseguenza di un'azione è voluta
-> DELITTO PRETERINTENZIONALE: quando dall'azione deriva un evento doloso più grave di quello voluto dal soggetto (es. durante una
rissa si dà un pugno a una persona e quella muore)
-> DELITTO COLPOSO: quando la conseguenza di un'azione non è voluta !!
• colpa cosciente: si ha la coscienza di ciò che potrebbe succedere e lo si fa mettendo da parte le conseguenze ritenendo
erroneamente con certezza che esse non si verificheranno
• dolo eventuale: si conoscono le conseguenze si accettano perché sia la volontà di fare del male e si è coscienti
42 RESPONSABILITÀ PER DOLO O COLPA O PER DELITTO PRETERINTENZIONALE
- Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e
volontà (es. sonnambulo)
- Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto
preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
- La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od
omissione
- Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa.
43 ELEMENTO PICOLOGICO DEL REATO
Il delitto:
-> è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa
dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
-> è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di
quello voluto dall'agente;
-> è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o
imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni
qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.
La colpa si verifica sulla base di tre elementi:
1. negligenza: mancanza di impegno e attenzione (es. il chirurgo che per fretta omette i vari controlli preventivi)
2. imprudenza: mancanza di prudenza (es. Guido veloce e investo una persona)
3. imperizia: mancanza di abilità e di esperienza (es. durante un'operazione chirurgica il chirurgo alle prime armi opera e determina il
decesso del paziente, risponderà per omicidio colposo perché non aveva sufficienti conoscenze)
PUNIBILITÀ
44 Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da
cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.
CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE
45 Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.
non punibilità Es: titolare di un albergo che viene imputato di omicidio colposo perché in una giornata particolarmente ventosa fa volare degli
ombrelloni che colpiscono e uccidono un soggetto.
46 COSTRINGIMENTO FISICO
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o
non punibilità comunque sottrarsi. In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza
Es: soggetto che mette una pistola in mano ad un'altro soggetto e lo costringe a sparare con la forza
ERRORE DI FATTO
47 L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la
non punibilità punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
48 ERRORE DETERMINATO DA INGANNO ALTRUI
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno;
non punibilità ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.
49 REATO SUPPOSTO ERRONEAMENTE E REATO IMPOSSIBILE
-> Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.
non punibilità -> La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione (soggetto x ha una pistola che può sparare fino a 50 m e sono
avversario e a 300m e gli spara comunque) o per l'inesistenza dell'oggetto di essa (il soggetto x un amico mortale che ho l'uccidere
convinto che sia sul balcone gli spara ma in realtà si tratta di un manichino), è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena
stabilita per il reato effettivamente commesso.
Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.
->”quasi reato” un fatto che non costituisce reato ovvero non è previsto dalla legge come reato ma può costituire presupposto per
l'applicazione di una misura di sicurezza poiché il soggetto viene considerato come socialmente pericoloso
50 CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO
Non è punibile chi
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