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SOMMARIO

CAPITOLO PRIMO- IL DIRITTO PENITENZIARIO 3

 3

Definizione

 3

Le fonti del diritto penitenziario

(a) Fonti primarie o dirette 3

(b) Fonti secondarie o indirette 3

CAPITOLO SECONDO- L’ORDINAMENTO PENITENZIARIO ITALIANO 5

 Linee direttrici dell’Ordinamento Penitenziario

 5

 6

Il nuovo Regolamento Penitenziario, D.P.R.230/2000

 9

classificazione e caratteristiche edilizie degli Istituti

(prima “preventiva)

(a) Istituti di custodia cautelare 9

Istituti per l’esecuzione delle pene

(b) 9

Istituti per l’esecuzione delle Misure di Sicurezza

(c) 10

(d) Centri di Osservazione 10

(e) Istituti o sezioni per infermi e minorati 10

Indicazioni sulle “strutture edilizie”

(f) 10

 11

Le condizioni generali detentive

 L’Assistenza Sanitaria

 12

Il diritto alla salute nell’Ordinamento Penitenziario

(g) 12

(b) Il Decreto Legislativo n.230/1999 13

(c) Il Diritto alla Salute nel R.Es. 230/2000 14

CAPITOLO TERZO- IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO 15

 15

Principi Direttivi

 L’individualizzazione del trattamento

 16

 16

Le altre modalità e gli elementi del trattamento

 I “principali” elementi del Trattamento

 18

L’Istruzione

(a) 18

(b) Il Lavoro 19

Il Lavoro all’esterno

(c) 20

(d) La Religione 21

comunità esterna e attività ricreative, sportive…

(e) I contatti con la 21

 25

I permessi

Permessi c.d. “di necessità” ex art.30 O.P.

(a) 25

(b) I permessi premio ex art.30 27

ter

CAPITOLO QUARTO- IL REGIME PENITENZIARIO 28

 28

Nozione

 L’Isolamento

 28

 28

Le perquisizioni

 29

Il Diritto di Reclamo

 30

Il Regime Disciplinare

 31

Regime e trattamento differenziati (41bis O.P.)

CAPITOLO QUINTO- LA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA 33

 33

Premessa

 34

Il Magistrato di Sorveglianza

 34

Il Tribunale di Sorveglianza

 35

Le competenze e la forma dei provvedimenti

 35

La competenza per materia

 36

La competenza per territorio

 37

La forma dei Provvedimenti

CAPITOLO SESTO- IL PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA 38

 38

La legittimazione alla richiesta ed alla proposta

 38

la valutazione preliminare: il decreto di inammissibilità

 L’istruttoria sul merito

 38

 39

La fase introduttiva della trattazione

 L’Udienza

 39

 40

La discussione e la decisione

 40

Le nullità del procedimento

 40

Le comunicazioni e le notificazioni

 41

Le impugnazioni

l’appello

(a) 41

(b) il ricorso per cassazione 41

 41

La definitività della pronunzia

Ordinanze a contenuto “costitutivo”

(a) 41

Ordinanze ad effetto “rebus (rese allo stato)

(b) sic stantibus” 41

CAPITOLO SETTIMO- IL PROCEDIMENTO PER RECLAMO 42

 42

La natura del reclamo

 42

Il Reclamo al Magistrato di Sorveglianza

 42

Il Reclamo al Tribunale di Sorveglianza [giurisdizionale]

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 E F I N I Z I O N E

Il Diritto Penitenziario è quel complesso di norme che disciplinano gli aspetti applicativi delle misure penali privative

della libertà personale.

In particolare il Diritto Penitenziario regola le condizioni del detenuto, il regime custodiale, il trattamento

penitenziario e le misure alternative alla detenzione.

 L

 E F O N T I D E L D I R I T T O P E N I T E N Z I A R I O fondamentali che si rinvengono nell’Ordinamento

Le fonti del diritto penitenziario sono costituite da tutti i principi

Giuridico nazionale e sovranazionale ai quali si è ispirato il diritto penitenziario direttamente o indirettamente.

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e di tutta la riforma e dell’attuale Ordinamento

La Costituzione rappresenta certamente il motivo ispiratore

Penitenziario. I principi cardine dai quali esso muove sono dettati dagli articoli seguenti:

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1 3

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1 3 libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di detenzione,

: “…la

 ispezione o perquisizione personale, ne qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non

per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge”.

Garante di tale diritto fondamentale è l’Autorità Giudiziaria, la quale è la sola a poter adottare i provvedimenti

restrittivi della libertà personale , fatti salvi in casi di urgenza (arresto in flagranza di reato) in cui procede

l’autorità di Polizia fatto salvo l’obbligo di comunicare entro 48 ore dell’avvenuto arresto l’A.G. la quale ha a sua

volta ulteriori 48 ore per convalidare il provvedimento restrittivo. legge stabilisce i limiti

A questo deve essere aggiunto il dettato dell’art.13 il quale sancisce “…la

C.P.P.

massimi della carcerazione preventiva”, ad ulteriore garanzia del diritto alla libertà personale.

L’art.13 Cost., al suo 4° comma, ritiene di precisare il divieto di ogni violenza fisica e morale sulle persone

comunque sottoposte a restrizioni della libertà,.

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.

2 5

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.

2 5 può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore

: “…Nessuno

 prima del fatto commesso”.

Il principio della irretroattività della legge penale si pone ad ulteriore tutela del diritto alla libertà personale .

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.

2 7

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.

2 7 responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino

: “…La

 alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di

umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Nascono dall’art.27 i principi cardine del sistema penitenziario, basato sulla presunzione di innocenza sino al

giudizio definitivo, sulla personalità della responsabilità penale e soprattutto sulla finalità non punitiva, ma

rieducativa del condannato.

Ulteriore fonte primaria per il diritto penitenziario è data dal diritto penale e dalla procedura penale, mediante

poena sine lege”, poena sine iudicio"

l’introduzione dei principi indicati dai brocardi “nulla “nulla e “nullum

crimen sine lege”.

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Le fonti secondarie o indirette sono quelle che si rinvengono nei documenti e nelle convenzioni internazionali.

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9

4 8 , N

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Assemblea Generale dell’ONU nel 1948,

Proclamata dalla costituisce il primo documento con il quale vengono

consacrati gli ideali di libertà, fraternità ed uguaglianza di tutti i popoli.

Particolare rilievo viene dato, fra i diritti fondamentali, al diritto alla libertà personale, il quale costituisce il

caso in cui l’uomo violi la norma

fondamento di tutti gli ideali che non possono venire meno neanche nel

penale.

In questo documento non viene formalmente espressa la finalità rieducativa della pena che però si rileva tra le

righe della proclamazione del diritto alla libertà ed alla dignità. Salvaguardare la dignità deve essere infatti inteso

come la volontà di tutelare chiunque, anche chi è sottoposto a pena detentiva ed il potere punitivo non può solo

limitarsi a colpire il reo, ma deve perseguire il fine del recupero della sua dignità e del reinserimento.

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6 6 , N

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Approvato dall’O.N.U. nel 1966, è stato ratificato e reso esecutivo in Italia con la Legge 881/1977. In esso

vengono ripresi i principi della dichiarazione universale del 1948, ma questa volta in maniera totalmente

esplicita, al punto di rappresentare il punto di riferimento ed il principio ispiratore degli Ordinamenti Penitenziari

contemporanei. regime

nell’art.10, il quale recita testualmente: “Il

La funzione rieducativa della pena viene sancita

penitenziario comporta un trattamento dei condannati il cui punto essenziale è il loro

emendamento ed il loro inserimento sociale”.

Altri punti qualificanti del Patto Internazionale del 1966 sono:

“…tutte le persone private della loro libertà

 devono essere trattate con umanità e con il rispetto della

inerente alla persona umana…”

dignità

“…gli

 imputati sono separati dai condannati e sono sottoposti a regime distinto, appropriato alla loro

condizione di persone non condannate…”

“…i

 giovani sono separati dagli adulti e sottoposti ad un regime particolare e consono alla loro età ed alla

loro posizione giuridica..”

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)

Per l’argomento in discussione costituisce senza dubbio il documento di maggiore importanza e di ispirazione. Con

“trattamento” viene posto infatti per la prima volta come “titolo” e

questo il la funzione rieducativa della pena è

l’intero fulcro dell’intero testo internazionale.

La finalità di questo documento è stata quella di stabilire quelle regole essenziali che devono essere osservate in

ogni organizzazione penitenziaria e nella pratica del trattamento dei detenuti sulla base delle concezioni

generalmente acquisite. Da una veloce analisi del documento si possono ricavare i seguenti principi riguardanti il

trattamento dei detenuti:

 Il trattamento non deve mai esser basato su pregiudizi di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione,

origine nazionale, sociale o qualsiasi altra distinzione.

 Il trattamento deve rispettare ogni credo religioso ed ogni aspetto relativo alle origini del gruppo etnico a cui

il detenuto appartiene sesso, l’età, gli antecedenti

 I detenuti devono essere sistemati in istituti o sezioni tenendo presente il

penali, i motivi della detenzione ecc.

 Vengono dettati i principi relativi alle condizioni di vita dei detenuti per quanto attiene alla dignità dei locali,

l’igiene personale, l’esercizio fisico, il servizio sanitario e l’alimentazione. contatti con l’esterno,

 Vengono individuati i mezzi o strumenti essenziali del trattamento penitenziario nei

l’informazione, la lettura e le forme di arricchimento culturale, la religione ed il lavoro.

Viene per la prima volta avvertita l’esigenza di “misure

 alternative alla detenzione”.

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, 1 9

5 0 )

Siglata a Roma nel 1950 e recepita in Italia con Legge 848/1955, la Convenzione Europea sancisce alcuni diritti

fondamentali in tema di libertà personale, che possono essere riassunti:

 Nessuno può essere sottoposto a torture ne a pene o a trattamenti degradanti

 Tutti hanno diritto alla libertà personale e nessuno può esserne privato salvo i casi espressamente previsti

dalla legge diritto a conoscere le ragioni dell’arresto

 Tutte le persone private della libertà hanno e le norme che si

presumono siano state violate

 Chiunque abbia subito un arresto non giustificato, ha diritto ad un risarcimento per ingiusta detenzione.

 Nessuno può essere sottoposto a lavori forzati o obbligatori (contrasta un poco con noi!)

Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo del 1948,

Come avveniva per la anche nella Convenzione

Europea non viene espressamente fatto riferimento alla finalità della pena, finalità che anche in questo caso

può comunque essere rintracciata nelle formulazioni dei diritti di dignità, rispetto della vita ecc.

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1

9 7

3 )

dell’Unione, acquista la sua

Adottate con la finalità di costruire un modello penitenziario unico per gli Stati

importanza per il fatto che in genere gli Stati Europei hanno adeguato le loro rispettive legislazioni penitenziarie

sulla base delle direttive sancite dal Consiglio con la risoluzione succitata.

Lo schema di riferimento è assai simile, in linea di massima, a quanto già visto precedentemente adottare

dall’O.N.U. con le sue “Regole Minime” e, anche con questo trattato europeo viene riconosciuta la crescente

importanza di trovare pene alternative con cui sostituire le pene detentive, ossia le misure alternative alla

detenzione.

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e … (

1

9 6

4 )

Adottato a Strasburgo nel 1964, la Convenzione è stata in seguito ratificata in Italia con la Legge 772/1975.

la funzione rieducativa della pena attraverso il trattamento, particolarmente con l’aiuto

Anche in questo documento

delle misure alternative, è ancora una volta chiaramente affermata.

di assicurare sul territorio delle parti da un lato il reinserimento

è “…quello

Lo scopo della convenzione

sociale dei condannati o liberati sotto cauzione, dall’altro la esecuzione della sanzione nei casi in cui

non vengano ottemperate le condizioni prescritte…”

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1 9

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Comitato dei Ministri d’Europa nel

Approvato dal 1987, costituisce una versione aggiornata e certamente

“Regole Minime”

ampliata delle del 1973.

100 “regole”,

Si tratta di ben non più definite quindi minime per la notevole estensione della argomentazione

che si ergono a vero e proprio “Ordinamento coprendo

trattata, Penitenziario Europeo” ogni aspetto della vita

a partire dall’igiene, la disciplina, il vitto, il tempo libero, il lavoro e soprattutto contempla

quotidiana dei detenuti

l’esigenza delle misure alternative. “preparare” la liberazione dei detenuti il più presto possibile

Particolare rilievo merita la regole n. 70.1 che invita a

dopo il loro ingresso in un Istituto penitenziario.

Infine, è auspicabile che in tutta Europa si raggiunga una uniformità di indirizzo che sia espressione di garanzia

e tutela della dignità della persona umana di coloro che, per un qualunque motivo, sono soggetti a provvedimenti

restrittivi della libertà personale in qualunque Stato ed in qualunque penitenziario essi si trovino.

C a p i t o l o S e c o n d o - L ’ O r

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Trampeppyx di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penitenziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Saccone Giuseppe.
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