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Cas e M and am en tali
Cas e M and am en tali essere assegnati alle Case Mandamentali i condannati alla pena dellareclusione con una condanna o con un residuo pena non superiori a 2 annied in presenza di soggetti privi di problematiche penitenziarie (condizioni disalute, comportamento, nessuna particolare esigenza di sostegno deglioperatori…)
Sono preposte ad assicurare la custodia degli imputati a disposizione dellavarie autorità giudiziarie. Il termine “circondariale” si riferisce alla competenzaterritoriale esercitata dalla Procura di competenza e su tale competenza siconcreta di riflesso la competenza per l’introduzione nell’Istituto degli arrestati.
A seguito delle novità introdotte dal R.Es.230/2000, nelle Case CircondarialiCas e Circon d arialiCas e Circon d ariali possono essere assegnati:
- Condannati alla pena dell’arresto
- Condannati alla pena della reclusione o con un residuo pena nonsuperiori comunque a 5 anni.
Titoli per l'esecuzione delle pene
Istituti per l'esecuzione delle pene:
- Casi di Arresto
- Casi di Arresto massimo 2 anni
- Casi di Reclusione
- Casi di Reclusione
- Casi di Ergastolo
- Istituti per l'esecuzione delle Misure di Sicurezza
- Colonia Agricola
- Casa di Lavoro
Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza sono assegnati ad una Colonia Agricola o ad una Casa di Lavoro.
Coloro che, essendo stati dichiarati sottoposti a misure di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della art.216 C.P.
C.P. professionalità...le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati dalla legge.
"Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per causa di infermità psichica o cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per causa di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e custodia per un tempo non inferiore ad un anno..."
"Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un ospedale [manicomio giudiziario] per un tempo non inferiore a due anni..."
La durata minima del ricovero [...] è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge...
stabilisce […] l’ergastolo, ovvero di cinque, se per il art.2 2 2 C.P. fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni…”(d ) Cen tri d i O ss ervaz ion e(d ) Cen tri d i O ss ervaz ion eCen tri d i O s s ervaz ion eCen tri d i O s s ervaz ion e
Il compito dei è quello della osservazione scientifica della personalità al fine di rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale nei confronti dei condannati ed degli internati.
Inoltre, su richiesta dell’autorità giudiziaria, possono essere assegnate a detti centri per la esecuzione di perizie medicolegali anche le persone sottoposte a procedimento penale(e) I s titu ti o s ez ion i p er in f erm i e m in orati(e) I s titu ti o s ez ion i p er in f erm i e m in orati
Sono destinati ad accogliere i soggetti affetti da infermità o menomazioni fisiche o psichiche.(f ) I n d icaz ion i
sulle "strutture edilizie" (f) Indicazioni sulle "strutture edilizie" Nel sistema penitenziario la struttura edilizia costituisce il presupposto fondamentale delle possibilità e della diversificazione del trattamento. Non è affatto un caso che l'Ordinamento Penitenziario dedichi a tale aspetto una consistente parte della normativa che determini i criteri fondamentali a cui si deve ispirare la struttura degli Istituti di pena. Tali criteri possono essere così riassumibili: - Il numero non elevato di detenuti nei singoli istituti - I locali devono essere adeguati alle esigenze individuali e per le attività in comune - I locali devono essere illuminati e dotati di servizi igienici - Le camere di pernottamento devono essere possibilmente ad un posto - Devono esservi locali adatti allo svolgimento di attività lavorative, formative, scolastiche... Da questi principi essenziali si arriva pertanto allaCorposa normativa dedicata alle condizioni generali detentive.
Le condizioni detentive non possono prescindere dalla aderenza al principio di umanità e rispetto della dignità della persona sancito dall'art.1 dell'Ordinamento Penitenziario.
Vediamo quindi, in sintesi, di prendere in esame i vari punti presi in esame dal legislatore:
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Locali di soggiorno e pernottamento
I locali dove si svolge la vita dei detenuti devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale ed artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura, areati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. Detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e pulizia.
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Locali di pernottamento
I locali di pernottamento devono essere adeguati per garantire il riposo dei detenuti, con letti e materassi in buono stato, puliti e confortevoli. Devono essere rispettate le norme igieniche e sanitarie.
Consistono in camere dotati di uno o più posti. Nella collocazione dei detenuti nelle camere a più posti deve esser riposta particolare attenzione, mentre devono essere preferibilmente collocati in camera singola gli imputati. Pulsanti per l'illuminazione artificiale e per il funzionamento degli apparecchi radio TV (sia dentro che fuori). Il nuovo regolamento ha altresì aggiunto che la luce per i controlli notturni deve essere di intensità attenuata. Se è possibile devono essere predisposti reparti per non fumatori.
Vestiarie e Corredo: ogni detenuto deve esser fornito di biancheria e di vestiario in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e pulizia tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita. L'abito fornito deve essere di tessuto ed è previsto l'uso di tinta unita e di foggia decorosa.
Abiti da lavoro per l'espletamento di attività lavorative. I detenuti sono ammessi a far uso di corredo di loro proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale ed affettivo. Deve inoltre essere assicurato un servizio di lavanderia a cui i detenuti possono accedere, anche a loro spese.
Servizi igienici e Docce: ai detenuti deve esser assicurato l'uso adeguato di lavabi, bagni e docce, nonché del necessario per la cura e la pulizia della persona. Ai sensi del nuovo R.Es. i servizi igienici devono esser collocati in un vano annesso alla camera e devono essere dotati di lavabo, W.C., doccia e, soprattutto nei reparti femminili, di bidet. Inoltre deve essere assicurata acqua corrente calda e fredda. Ulteriori servizi igienici e docce devono essere posti nelle immediate prossimità dei locali o aree ove si svolgono attività in comune.