SOMMARIO
CAPITOLO PRIMO- IL DIRITTO PENITENZIARIO 3
3
Definizione
3
Le fonti del diritto penitenziario
(a) Fonti primarie o dirette 3
(b) Fonti secondarie o indirette 3
CAPITOLO SECONDO- L’ORDINAMENTO PENITENZIARIO ITALIANO 5
Linee direttrici dell’Ordinamento Penitenziario
5
6
Il nuovo Regolamento Penitenziario, D.P.R.230/2000
9
classificazione e caratteristiche edilizie degli Istituti
(prima “preventiva)
(a) Istituti di custodia cautelare 9
Istituti per l’esecuzione delle pene
(b) 9
Istituti per l’esecuzione delle Misure di Sicurezza
(c) 10
(d) Centri di Osservazione 10
(e) Istituti o sezioni per infermi e minorati 10
Indicazioni sulle “strutture edilizie”
(f) 10
11
Le condizioni generali detentive
L’Assistenza Sanitaria
12
Il diritto alla salute nell’Ordinamento Penitenziario
(g) 12
(b) Il Decreto Legislativo n.230/1999 13
(c) Il Diritto alla Salute nel R.Es. 230/2000 14
CAPITOLO TERZO- IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO 15
15
Principi Direttivi
L’individualizzazione del trattamento
16
16
Le altre modalità e gli elementi del trattamento
I “principali” elementi del Trattamento
18
L’Istruzione
(a) 18
(b) Il Lavoro 19
Il Lavoro all’esterno
(c) 20
(d) La Religione 21
comunità esterna e attività ricreative, sportive…
(e) I contatti con la 21
25
I permessi
Permessi c.d. “di necessità” ex art.30 O.P.
(a) 25
(b) I permessi premio ex art.30 27
ter
CAPITOLO QUARTO- IL REGIME PENITENZIARIO 28
28
Nozione
L’Isolamento
28
28
Le perquisizioni
29
Il Diritto di Reclamo
30
Il Regime Disciplinare
31
Regime e trattamento differenziati (41bis O.P.)
CAPITOLO QUINTO- LA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA 33
33
Premessa
34
Il Magistrato di Sorveglianza
34
Il Tribunale di Sorveglianza
35
Le competenze e la forma dei provvedimenti
35
La competenza per materia
36
La competenza per territorio
37
La forma dei Provvedimenti
CAPITOLO SESTO- IL PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA 38
38
La legittimazione alla richiesta ed alla proposta
38
la valutazione preliminare: il decreto di inammissibilità
L’istruttoria sul merito
38
39
La fase introduttiva della trattazione
L’Udienza
39
40
La discussione e la decisione
40
Le nullità del procedimento
40
Le comunicazioni e le notificazioni
41
Le impugnazioni
l’appello
(a) 41
(b) il ricorso per cassazione 41
41
La definitività della pronunzia
Ordinanze a contenuto “costitutivo”
(a) 41
Ordinanze ad effetto “rebus (rese allo stato)
(b) sic stantibus” 41
CAPITOLO SETTIMO- IL PROCEDIMENTO PER RECLAMO 42
42
La natura del reclamo
42
Il Reclamo al Magistrato di Sorveglianza
42
Il Reclamo al Tribunale di Sorveglianza [giurisdizionale]
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E F I N I Z I O N E
Il Diritto Penitenziario è quel complesso di norme che disciplinano gli aspetti applicativi delle misure penali privative
della libertà personale.
In particolare il Diritto Penitenziario regola le condizioni del detenuto, il regime custodiale, il trattamento
penitenziario e le misure alternative alla detenzione.
L
E F O N T I D E L D I R I T T O P E N I T E N Z I A R I O fondamentali che si rinvengono nell’Ordinamento
Le fonti del diritto penitenziario sono costituite da tutti i principi
Giuridico nazionale e sovranazionale ai quali si è ispirato il diritto penitenziario direttamente o indirettamente.
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e di tutta la riforma e dell’attuale Ordinamento
La Costituzione rappresenta certamente il motivo ispiratore
Penitenziario. I principi cardine dai quali esso muove sono dettati dagli articoli seguenti:
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1 3
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1 3 libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di detenzione,
: “…la
ispezione o perquisizione personale, ne qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non
per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge”.
Garante di tale diritto fondamentale è l’Autorità Giudiziaria, la quale è la sola a poter adottare i provvedimenti
restrittivi della libertà personale , fatti salvi in casi di urgenza (arresto in flagranza di reato) in cui procede
l’autorità di Polizia fatto salvo l’obbligo di comunicare entro 48 ore dell’avvenuto arresto l’A.G. la quale ha a sua
volta ulteriori 48 ore per convalidare il provvedimento restrittivo. legge stabilisce i limiti
A questo deve essere aggiunto il dettato dell’art.13 il quale sancisce “…la
C.P.P.
massimi della carcerazione preventiva”, ad ulteriore garanzia del diritto alla libertà personale.
L’art.13 Cost., al suo 4° comma, ritiene di precisare il divieto di ogni violenza fisica e morale sulle persone
comunque sottoposte a restrizioni della libertà,.
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2 5
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2 5 può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore
: “…Nessuno
prima del fatto commesso”.
Il principio della irretroattività della legge penale si pone ad ulteriore tutela del diritto alla libertà personale .
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2 7
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.
2 7 responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino
: “…La
alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Nascono dall’art.27 i principi cardine del sistema penitenziario, basato sulla presunzione di innocenza sino al
giudizio definitivo, sulla personalità della responsabilità penale e soprattutto sulla finalità non punitiva, ma
rieducativa del condannato.
Ulteriore fonte primaria per il diritto penitenziario è data dal diritto penale e dalla procedura penale, mediante
poena sine lege”, poena sine iudicio"
l’introduzione dei principi indicati dai brocardi “nulla “nulla e “nullum
crimen sine lege”.
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Le fonti secondarie o indirette sono quelle che si rinvengono nei documenti e nelle convenzioni internazionali.
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Assemblea Generale dell’ONU nel 1948,
Proclamata dalla costituisce il primo documento con il quale vengono
consacrati gli ideali di libertà, fraternità ed uguaglianza di tutti i popoli.
Particolare rilievo viene dato, fra i diritti fondamentali, al diritto alla libertà personale, il quale costituisce il
caso in cui l’uomo violi la norma
fondamento di tutti gli ideali che non possono venire meno neanche nel
penale.
In questo documento non viene formalmente espressa la finalità rieducativa della pena che però si rileva tra le
righe della proclamazione del diritto alla libertà ed alla dignità. Salvaguardare la dignità deve essere infatti inteso
come la volontà di tutelare chiunque, anche chi è sottoposto a pena detentiva ed il potere punitivo non può solo
limitarsi a colpire il reo, ma deve perseguire il fine del recupero della sua dignità e del reinserimento.
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Approvato dall’O.N.U. nel 1966, è stato ratificato e reso esecutivo in Italia con la Legge 881/1977. In esso
vengono ripresi i principi della dichiarazione universale del 1948, ma questa volta in maniera totalmente
esplicita, al punto di rappresentare il punto di riferimento ed il principio ispiratore degli Ordinamenti Penitenziari
contemporanei. regime
nell’art.10, il quale recita testualmente: “Il
La funzione rieducativa della pena viene sancita
penitenziario comporta un trattamento dei condannati il cui punto essenziale è il loro
emendamento ed il loro inserimento sociale”.
Altri punti qualificanti del Patto Internazionale del 1966 sono:
“…tutte le persone private della loro libertà
devono essere trattate con umanità e con il rispetto della
inerente alla persona umana…”
dignità
“…gli
imputati sono separati dai condannati e sono sottoposti a regime distinto, appropriato alla loro
condizione di persone non condannate…”
“…i
giovani sono separati dagli adulti e sottoposti ad un regime particolare e consono alla loro età ed alla
loro posizione giuridica..”
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Per l’argomento in discussione costituisce senza dubbio il documento di maggiore importanza e di ispirazione. Con
“trattamento” viene posto infatti per la prima volta come “titolo” e
questo il la funzione rieducativa della pena è
l’intero fulcro dell’intero testo internazionale.
La finalità di questo documento è stata quella di stabilire quelle regole essenziali che devono essere osservate in
ogni organizzazione penitenziaria e nella pratica del trattamento dei detenuti sulla base delle concezioni
generalmente acquisite. Da una veloce analisi del documento si possono ricavare i seguenti principi riguardanti il
trattamento dei detenuti:
Il trattamento non deve mai esser basato su pregiudizi di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione,
origine nazionale, sociale o qualsiasi altra distinzione.
Il trattamento deve rispettare ogni credo religioso ed ogni aspetto relativo alle origini del gruppo etnico a cui
il detenuto appartiene sesso, l’età, gli antecedenti
I detenuti devono essere sistemati in istituti o sezioni tenendo presente il
penali, i motivi della detenzione ecc.
Vengono dettati i principi relativi alle condizioni di vita dei detenuti per quanto attiene alla dignità dei locali,
l’igiene personale, l’esercizio fisico, il servizio sanitario e l’alimentazione. contatti con l’esterno,
Vengono individuati i mezzi o strumenti essenziali del trattamento penitenziario nei
l’informazione, la lettura e le forme di arricchimento culturale, la religione ed il lavoro.
Viene per la prima volta avvertita l’esigenza di “misure
alternative alla detenzione”.
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5 0 )
Siglata a Roma nel 1950 e recepita in Italia con Legge 848/1955, la Convenzione Europea sancisce alcuni diritti
fondamentali in tema di libertà personale, che possono essere riassunti:
Nessuno può essere sottoposto a torture ne a pene o a trattamenti degradanti
Tutti hanno diritto alla libertà personale e nessuno può esserne privato salvo i casi espressamente previsti
dalla legge diritto a conoscere le ragioni dell’arresto
Tutte le persone private della libertà hanno e le norme che si
presumono siano state violate
Chiunque abbia subito un arresto non giustificato, ha diritto ad un risarcimento per ingiusta detenzione.
Nessuno può essere sottoposto a lavori forzati o obbligatori (contrasta un poco con noi!)
Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo del 1948,
Come avveniva per la anche nella Convenzione
Europea non viene espressamente fatto riferimento alla finalità della pena, finalità che anche in questo caso
può comunque essere rintracciata nelle formulazioni dei diritti di dignità, rispetto della vita ecc.
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9 7
3 )
dell’Unione, acquista la sua
Adottate con la finalità di costruire un modello penitenziario unico per gli Stati
importanza per il fatto che in genere gli Stati Europei hanno adeguato le loro rispettive legislazioni penitenziarie
sulla base delle direttive sancite dal Consiglio con la risoluzione succitata.
Lo schema di riferimento è assai simile, in linea di massima, a quanto già visto precedentemente adottare
dall’O.N.U. con le sue “Regole Minime” e, anche con questo trattato europeo viene riconosciuta la crescente
importanza di trovare pene alternative con cui sostituire le pene detentive, ossia le misure alternative alla
detenzione.
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9 6
4 )
Adottato a Strasburgo nel 1964, la Convenzione è stata in seguito ratificata in Italia con la Legge 772/1975.
la funzione rieducativa della pena attraverso il trattamento, particolarmente con l’aiuto
Anche in questo documento
delle misure alternative, è ancora una volta chiaramente affermata.
di assicurare sul territorio delle parti da un lato il reinserimento
è “…quello
Lo scopo della convenzione
sociale dei condannati o liberati sotto cauzione, dall’altro la esecuzione della sanzione nei casi in cui
non vengano ottemperate le condizioni prescritte…”
7 ) R e g
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1 9
8 7 )
Comitato dei Ministri d’Europa nel
Approvato dal 1987, costituisce una versione aggiornata e certamente
“Regole Minime”
ampliata delle del 1973.
100 “regole”,
Si tratta di ben non più definite quindi minime per la notevole estensione della argomentazione
che si ergono a vero e proprio “Ordinamento coprendo
trattata, Penitenziario Europeo” ogni aspetto della vita
a partire dall’igiene, la disciplina, il vitto, il tempo libero, il lavoro e soprattutto contempla
quotidiana dei detenuti
l’esigenza delle misure alternative. “preparare” la liberazione dei detenuti il più presto possibile
Particolare rilievo merita la regole n. 70.1 che invita a
dopo il loro ingresso in un Istituto penitenziario.
Infine, è auspicabile che in tutta Europa si raggiunga una uniformità di indirizzo che sia espressione di garanzia
e tutela della dignità della persona umana di coloro che, per un qualunque motivo, sono soggetti a provvedimenti
restrittivi della libertà personale in qualunque Stato ed in qualunque penitenziario essi si trovino.
C a p i t o l o S e c o n d o - L ’ O r
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