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ADEMPIMENTO DI UN DOVERE: art. 51 c.p.

“l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità”. Il fondamento della scriminante è analogo a quello dell’esercizio di un diritto, arricchito dalla necessità di evitare un conflitto di doveri in capo ad un soggetto (imponendogli di scegliere a quale dei due doveri contrastanti non adempiere). La fonte può essere di due tipologie:

Dovere imposto da una norma giuridica:

  • Anche in questo caso la necessità è quella di stabilire se sia il dovere a derogare alla norma penale o viceversa in base al principio di specialità (es. obbligatorio in flagranza sequestro di persona).
  • È ipotesi speciale, scriminante del arresto.
  • Poiché il dovere è espressamente riferito ad una qualsiasi norma giuridica, non rileva il rango della fonte da cui esso sorge (questo).

sempre per una necessità di evitare il conflitto tra doveri); Dovere imposto da un ordine legittimo della pubblica autorità:

  • Presupposto essenziale della scriminante è che l'ordine origini da un'autorità pubblica, escludendo quindi ogni ordine di natura privata (es. genitori, datore di lavoro, creditore, ecc.). Questo perché solo la pubblica autorità è vincolata al perseguimento di un pubblico interesse, che può prevalere sull'interesse (anch'esso gerarchico pubblico) tutelato dalla legge penale. L'ordine dell'autorità può essere o di polizia:
  • A. Ordine: la condotta di un soggetto è vincolata dalla volontà di un organo superiore;
  • B. Ordine: la condotta è vincolata ad un generico dovere di obbedienza all'autorità competente a regolare determinati aspetti della vita sociale;

L'ordine, inoltre, deve essere legittimo sia formalmente

(il superiore è competente ad emanarlo, l'inferiore è competente ad eseguirlo e la forma è quella prescritta dalla legge) che sostanzialmente (l'emanazione avviene in presenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla norma attribuitva del potere emanatorio). Qualora l'ordine non sia legittimo, questo non può assumere rilevanza l'art. 51 c.p.: del reato risponde sempre il pubblico sciminante: secondo "ufficiale che ha dato l'ordine", mentre la rilevanza nei confronti dell'esecutore materiale non si esprimerà sul piano delle cause di giustificazione ma (eventualmente) su quello della colpevolezza; causa speciale di giustificazione personale dei Una è prevista con riguardo al servizi d'informazione per la sicurezza (c.d. servizi segreti), ai quali è "porre in essere condotte previste dalla legge come reato, consentitolegittimamente autorizzata di volta in volta in quanto

indispensabile alle finalità istituzionali di tali delitti" salvo i casi in cui il reato leda la vita, la personalità individuale, la libertà personale e morale, la salute o l'incolumità, nonché prostituzione. Tali attività devono però essere autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità da esso delegata. In questo caso si prospetta una scriminante intermedia tra le due comuni;

DIFESA LEGITTIMA: art. 52 c.p. "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi statoSecondo l': costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa". autotutela Il fondamento della scriminante, secondo un orientamento si basa sull'privata (sussidiaria quando la tutela pubblica non può intervenire con tempestività), lotta

all'illecito secondo un altro si basa sulla (il diritto non deve cedere mai ad un illecito). In entrambe le visioni si riscontrano delle criticità: se nell'autotutela si riesce difficilmente a giustificare il soccorso difensivo di terzi, nella lotta all'illecito si tende a svincolare la difesa dal limite di proporzione (perché non si può bilanciare il diritto con l'illecito, il primo deve sempre prevalere).

La fattispecie scriminante ruota attorno a due poli: la situazione aggressiva e la reazione difensiva.

La situazione aggressiva consiste nel pericolo attuale di un'offesa ingiusta ad un diritto proprio o altrui (si parla di diritto in senso ampio, poiché si riferisce a qualunque situazione giuridica soggettiva attiva). Al che, la dottrina ha prospettato una nozione ancor più vasta di "interesse giuridicamente protetto", tale tesi è da respingere, poiché altrimenti il riferimento al

“ risulterebbesuperfluo. La difesa, dunque, non può estendersi ai beni collettivi o diffusi (salvoquando si tratti di tutelare l’incolumità pubblica), questo perché la legittima difesanon rappresenta una delega all’esercizio dei poteri di polizia verso qualsiasireato. (“attuale”),

L’offesa al diritto deve consistere in una lesione prospettata siaderivante da un’azione che da un’omissione. È però necessario che questa corrispondaad un comportamento umano. Inoltre, l’offesa deve risultare ingiusta e cioèarrecata senza un titolo legittimante: legittimano l’offesa l’esercizio di una facoltàl’esercizio di un diritto consenso legittimalegittima (che racchiude sia che il o ladifesa) stato di necessitào l’adempimento di un dovere. Lo invece non escludel’ingiustizia dell’offesa (al terzo innocente non può essere imposto il sacrificio di

un proprio interesse). L'offesa deve poi essere l'oggetto di un pericolo attuale, quindi né passato né futuro ma presente al momento del fatto. Il pericolo deve essere valutato secondo la probabilità in base alla miglior scienza ed esperienza e deve tener conto sia delle ex ante che ex post circostanze (es. il rapinatore che minaccia con un'arma finta, ex post non ha arrecato nessun pericolo attuale alla vita della vittima: in caso di legittima difesa reale legittimo omicidio per difesa, non si potrà procedere per ma per difesa putativa, rilevante sul piano della colpevolezza). È da notare come l'attualità del pericolo non implica che l'offesa sia iniziata, tuttavia la difesa deve essere esercitata prima che l'offesa si esaurisca (poiché in tal caso non si potrà più parlare di un pericolo attuale). Non rileva invece l'involontarietà dell'offesa, sebbene la giurisprudenza abbia

Rifiutato la scriminante nei casi in cui l'offesa sia sorte da una provocazione della vittima o da un suo atto volontario.

La reazione difensiva consiste in tre elementi: la costrizione, la necessità e la proporzione.

Costrizione: rappresenta un concetto assai controverso. Secondo un'interpretazione obiettivistica, questa si risolve nella situazione stessa in cui l'aggredito viene a trovarsi per la sussistenza del pericolo e la conseguente necessità di difendersi. Tuttavia, secondo questa visione, dovrebbe dirsi "costretto" anche chi agisce ignorando del tutto il pericolo. In una visione soggettivistica, invece, la costrizione esige la rappresentazione del pericolo e la verifica del suo "peso" motivante, ma in questo modo si finirebbe con l'orientare la rilevanza della difesa legittima sul piano della colpevolezza, facendola dipendere dall'atteggiamento interiore del soggetto, con esiti paradossali: qualora

L'aggredito, supponendo erroneamente la giustizia dell'offesa, la sua condotta non potrebbe essere motivata dalla necessità di difendersi. In realtà, la costrizione va intesa con riferimento alla funzione di autotutela sussidiaria della scriminante. Si parla di costrizione quando il soggetto aggredito subisce la scelta di offendere senza alternative, senza esserne l'artefice. Da questo punto di vista, la costrizione non sussiste quando l'alternativa conflittuale risulti intenzionalmente provocata (es. l'aggredito provoca l'aggressore), consapevolmente accettata (es. l'aggredito accetta un invito a duello con l'aggressore) o volontariamente non evitata (es. l'aggredito, a conoscenza della futura aggressione, si reca comunque nel luogo in cui lo attende l'aggressore - la soluzione si capovolge se l'aggredito non poteva fare altrimenti). Il pericolo deve quindi essere inevitabile per legittimare la difesa.

Infine opportuno sottolineare come, nelle ipotesi appena esaminate, l'aggredito potrà comunque beneficiare della scriminante qualora il pericolo determinato superi il limite dell'alternativa consentita (es. da uno scontro a mani nude uno dei due soggetti sfodera un coltello, generando una nuova e diversa minaccia);

Necessità: la reazione, oltre che obiettivamente idonea a neutralizzare il pericolo - difesa legittima aberrante - (ciò non avviene nella c.d. difesa legittima necessaria), deve rappresentare la soluzione relativamente inevitabile, in rapporto alle risorse difensive dell'aggredito (es. per un campione di arti marziali sarà sufficiente la forza per sopraffare un aggressore, mentre una signora anziana dovrà, ad esempio, ricorrere ad un coltello);

Proporzione: questa è stata intesa per lungo tempo dalla giurisprudenza come proporzione tra i mezzi utilizzati dall'aggressore e quelli a sua disposizione. Questa rappresenta però una tesi assurda,

sia perché tale raffronto è già presente "necessità", nel concetto di sia perché i mezzi usati e quelli disponibili non corrispondono a offesa e difesa (ma solo a due modalità di difesa). Altrettanto incorretta è la proporzione tra i mezzi utilizzati dall'aggressore e dall'aggredito. L'indottrina ha a lungo evidenziato l'esigenza di un giudizio comparativo tra gli interessi in conflitto: in tal senso è proporzionata la reazione che offenda un bene di valore non superiore a quello difeso, tenendo conto del valore che il bene assume per l'aggredito (es. il dito per un celebre pianista avrà un valore superiore rispetto a quello attribuitogli da una persona comune). Quando l'offesa e la difesa hanno ad oggetto beni eterogenei, la proporzione viene stabilita valutando grado e modi della tutela che l'ordinamento assicura loro (es. l'offesa ad un bene patrimoniale non potrà legi
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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher tommamarti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Padovani Tullio.