Davide Stefanello Revisione 1.0
Diritto penale
Principio di legalità o di riserva di legge in materia penale: principio garantistico che risale
all'illuminismo (nullum crimen, nulla poena, sine lege - Feuerbach) >> nasce come garanzia per il cittadino
nei confronti del potere punitivo dello Stato.
Si è scelto di riservare al potere legislativo la scelta del se, cosa e come punire >> questi profili
riguardano la scelta politica che la nostra Costituzione riserva al legislatore >> art. 25 comma 2
Costituzione: nessuno può essere punito se non in forza di una LEGGE (riserva di legge/principio di
legalità), non altre fonti. La legge presenta caratteristiche di generalità e astrattezza che sono del tutto
coerenti con la materia che devono andare a regolare >> quando si creano norme penali bisogna pensare a
tipi di fatto, non si può pensare a casi particolari.
Art. 1 cp del 1930: nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come
reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite >> collegamento con art. 199 cp relativo a
misure di sicurezza: nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente
stabilite dalla legge >> art. 1 e 199 sono recepiti da art. 25 comma 2 e comma 3 (misure di sicurezza) della
Cost. del 1948.
L'art. 25 comma 2 (riserva di legge) parla della legge come atto tipico del Parlamento (legge
formale) >> fa riferimento anche agli atti aventi forza di legge oppure solo alla legge in senso proprio?
Nel caso del decreto-legge (atto del governo temporaneo, 60 giorni, che decade se non viene convertito
in legge) se non viene convertito ci possono essere effetti irreversibili.
Solo il Parlamento può esprimersi in materia penale >> tuttavia il Governo ha fatto ampio uso del decreto-
legge in materia penale (pacchetto sicurezza 2008: atti persecutori, stalking) >> conclusione: il decreto-
legge NON può essere fonte in materia penale perché eventuali provvedimenti che limitino la libertà
personale sarebbero irreversibili.
Decreto legislativo: c'è comunque una legge delega quindi si può parlare di fonte di diritto penale >> per
lo più la legge delega contiene principi direttivi di natura generica che non soddisfano l'individuazione dei
fatti penalmente rilevanti >> il decreto legislativo no può essere fonte di diritto penale.
La riserva di legge è in senso formale >> è quindi necessario che le scelte politiche in materia di diritto
penale siano riservate al Parlamento e sottratte al governo.
Le regioni non hanno competenza penale >> non esistono leggi regionali come fonti di norme penali.
Ugualmente le consuetudini (consuetudine incriminatrice) non possono essere fonte di norme penali poiché
sono per definizione non definite con precisione >> non è ammessa neanche la consuetudine integratrice
con la quale la legge rinvia ad una consuetudine per l’individuazione di un elemento del reato. Non è
ammessa la consuetudine abrogatrice con la quale si abrogano norme incriminatici. Ammessa invece è la
consuetudine scriminante, cioè che può produrre cause di giustificazione.
Art. 117 Cost.: lo Stato ha legislazione esclusiva in materia penale >> solo il Parlamento nazionale
rispecchia la volontà del popolo.
ECCEZIONE: Trentino-Alto Adige >> l’art. 23 dello Statuto regionale, che ha rango di legge costituzionale e
quindi potrebbe derogare il principio dell’art. 117 Cost., tuttavia si parla del fatto che le regioni utilizzano le
sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie >> significa che si limitano a
ricordare che per una fattispecie esiste una relativa sanzione statale >> CC 2008 contro prov. Di Bolzano
che si arrogava la possibilità di modificare norme incriminatici in materia di caccia >> illegittimità
costituzionale.
La riserva di legge va considerata relativa o assoluta? Se si considera relativa, si ammette che fonti del
diritto di rango inferiore rispetto alla legge possono disciplinare alcuni aspetti >> la legge può fare rinvio per
disciplinare aspetti relativi alla sanzione o alla fattispecie legale. Se consideriamo la riserva di legge assoluta
non si ammettono le norme penali in bianco >> prevedono un rinvio a fonti sub-legislative per la
specificazione di uno o più precetti della sanzione. Si parla oggi di riserva di legge tendenzialmente
assoluta >> sono ammissibili integrazioni da parte di fonti sub-legislative solo per specificare su piano
tecnico elementi del reato già individuati dalla legge. Prototipo di norma penale in bianco >>
contravvenzione numero 1 del cp (dall'art. 650): inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.
1
Davide Stefanello Revisione 1.0
L'Unione Europea non ha una potestà sanzionatoria in materia penale, non emana norme incriminatrici e
l'art. 25 comma 2 preclude all'UE di emanare norme penali. Il diritto penale tuttavia non è insensibile
all'attività normativa dell'UE >> attraverso le direttive l'UE vincola i paesi membri al raggiungimento di un
certo risultato, restando la libertà della stato membro di come arrivare all'obiettivo. Le direttive possono
stabilire norme minime relative alla definizione di reati e pene in una serie di materie (sfruttamento sessuale
dei minorenni, criminalità organizzata) oppure dove sia necessario armonizzare legislazioni degli stati con
quella dell'UE. Le direttive incidono sulla legislazione penale introducendo nuove figure di reato. Il diritto
comunitario ha anche un'incidenza sull'attività del giudice, non solo del legislatore, quindi il giudice penale
deve conoscere sia il diritto penale che il diritto comunitario. La competenza UE in materia penale è indiretta,
cioè può solo richiedere l’adozione di norme incriminatici.
TFUE (trattato sul funzionamento dell’UE) art. 83: § 1 >> l’UE può stabilire norme minime relative a
reati particolarmente gravi (terrorismo); § 2 >> con le direttive l’UE richiede l’adozione di norme
incriminatici dove siano necessarie alla tutela degli interessi comunitari.
Alcuni atti dell'UE hanno efficacia diretta >> i trattati, i regolamenti e le direttive dettagliate. I
regolamenti comunitari sono direttamente applicabili e possono essere invocati immediatamente dai cittadini.
Il giudice italiano applica anche il diritto dell'UE nel momento in cui quest'ultimo prevale sul diritto interno.
Quando gli atti dell'UE non hanno efficacia diretta, producono comunque effetti sull'ordinamento penale. Se
una direttiva comunitaria si occupa di una materia, il giudice interno deve pronunciarsi oltre che in relazione
al diritto interno anche in relazione alle direttive UE purché rispetti la Costituzione. Quando il giudice ravvisa
un contrasto tra norma interna e diritto comunitario deve sollevare una questione di legittimità
costituzionale.
Incompatibilità totale tra norma UE e norma penale interna >> norma UE rende inapplicabile la norma
penale
Incompatibilità parziale tra norma UE e norma penale interna >> il campo d’applicazione della norma penale
sarà limitato.
Obbligo di interpretazione conforme alla normativa comunitaria: il giudice nazionale tra i possibili significati
della legge nazionale, il giudice deve scegliere quello conforme alle pretese dell’UE.
La Corte Costituzionale non può introdurre nuove norme incriminatrici e non può inasprire il sistema
sanzionatorio >> la Costituzione attribuisce alla Corte il compito di far rispettare le norme costituzionale da
parte del legislatore e il mancato rispetto comporta la dichiarazione di illegittimità. Non può emanare
norme additive (che aggiungono norme all'ordinamento), non può invadere il campo del legislatore >>
compie un giudizio tecnico, conformità o difformità alla norma costituzionale.
Rapporti tra la legge e il giudice (riserva di legge vs potere giudiziario):
La legge crea le norme e le pene e il giudice le applica. L'art. 101 della Cost. afferma che i giudici sono
soggetti solo alla legge. Il giudice non applica la norma matematicamente, ha il compito di interpretare la
norma poiché il giudice si trova di fronte al fatto concreto e alla legge penale. La legge descrive sempre tipi
di fatto. Il giudice deve determinare se il caso concreto si riconosce nella norma.
La riserva di legge impone al legislatore tre principi che completano la garanzia del principio di
legalità e limitano la discrezionalità del giudice:
1. principio di precisione: perché la riserva di legge sia effettiva e affinché si escluda che il giudice
assuma un ruolo creativo, occorre che le leggi penali siano formulate in modo chiaro. La norma
incriminatrice deve essere prevista da una legge ma anche formulata con precisione, perché
altrimenti si dà la possibilità al giudice di stabilire ciò che è lecito e ciò che è illecito. Norme penali
vulnus
non formulate in modo chiaro rappresentano un possibile al principio di legalità. Le leggi
penali devono essere conoscibili. L'oscurità del testo normativo ne impedisce la conoscibilità. Se un
giudice ritiene che una norma penale sia irrimediabilmente imprecisa può sollevare un caso di
legittimità costituzionale (Sentenza 34 del 1995 CC >> la norma: è punito lo straniero espulso che
non si ADOPERA ad ottenere il documento di viaggio occorrente per lasciare il territorio nazionale
>> il dubbio nasce sul verbo "adopera" >> cosa deve o non deve fare lo straniero >> dichiarazione
di incostituzionalità).
Il legislatore ha il compito di creare norme precise attraverso diversi criteri: la tecnica della
casistica, cioè elencare i casi relativi all'applicazione della norma (es. art. 583 cp lesioni personali
gravissime) >> il rischio è quello di lasciare alcuni casi fuori e infatti solo il legislatore può colmare le
2
Davide Stefanello Revisione 1.0
lacune. Le clausole generali comportano forte imprecisione nella norma.
L’utilizzo di definizioni legislative (definizione dolo, colpa etc.) oppure di concetti normativi (altruità,
matrimonio avente effetti civili >> si fa riferimento ad altre norme) favorisce la precisione.
Il criterio numerico: ad esempio fascia oraria come aggravante di guida in stato di ebrezza dalle
22.00 e prima delle 7.00. Alcune norme come il porto abusivo d'armi prevede come aggravante il
fatto di portare delle armi di notte, non si specifica l'orario.
2. principio di determinatezza: le leggi penali devono essere determinate, cioè il fatto deve essere
suscettibile di essere provato nel processo >> divieto di plagio: forma di schiavitù psicologica,
sottoporre una persona al proprio potere in modo da ridurla in uno stato di soggezione >> la CC ha
pronunciato una sentenza di illegittimità in quanto pur essendo chiaro il significato del precetto, non
si conoscono i modi con i quali si può esercitare l’azione di plagio e come si raggiunge la totale
soggezione >> tutto ciò comporta un’ipotesi non verificabile visto che non sono accertabili le attività
che producono la soggezione.
3. principio di tassatività (divieto di analogia a sfavore del reo): si rivolge al giudice e al
legislatore >> l'esigenza è che la legge penale sia applicata solo ai casi espressamente disciplinati
dalla legge stessa. Si esprime l'idea che non si applichi la legge penale oltre i casi previsti e questo
principio è rivolto ai giudici. Applicare una norme per analogia significa applicare alla norma x la
norma per il caso y visto che è simile. Al giudice penale è vietato applicare una norma penale ad una
caso totalmente diverso da quello disciplinato. Inoltre è vietato applicare una norma penale a
in malam partem
casi simili quando ci sono conseguenze , cioè sfavorevoli nei confronti del reo.
Può mancare la regola per il caso concreto >> la regola generale afferma che il giudice deve cercare
una soluzione applicando casi simili, ciò NON vale per le norme penali. Il giudice penale se attuasse
questo procedimento creerebbe la norma e ciò non è previsto. Diventa fondamentale distinguere tra
analogia vietata e estensione della portata della norma. Il divieto di analogia quindi necessita di leggi
penali precise. Il giudice penale non può applicare a sfavore del reo una norma penale di un caso
simile ma non espressamente disciplinato, perché altrimenti creerebbe una norma non prevista e
andrebbe a violare la riserva di legge previsto dalla Costituzione art. 25 comma 2.
Fin ora si è parlato del giudice, per quanto riguarda il legislatore, egli non può abrogare il divieto di
analogia e non può introdurre nell'ordinamento fattispecie penali ad analogia espressa >> sono
fattispecie nelle quali si punisce chi realizza il fatto a, b, c e casi simili o analoghi >> quindi si
elencano ipotesi eterogenee che lasciano libertà di creare norme da parte del giudice. Secondo la
giurisprudenza costituzionale, le norme penali ad analogia espressa sono concesse se
esprimono eventi omogenei (art. 710 cp – abrogato- vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a
persona sconosciuta: fabbro, chiavaiuolo e altri simili, in questo caso è palese il riferimento
all’ambito specifico. Art. 434 cp: riguarda i delitti contro l'incolumità pubblica >> si fa riferimento ai
disastri, ma non sono elencati tutti, si risolve scrivendo "... ovvero un altro disastro..."). L'analogia
non è sempre vietata, è vietata quando va a sfavore del reo.
Il divieto di analogia non si estende alle norme che escludono o attenuano la responsabilità
(analogia in bonam partem).
Se il giudice smette di essere interprete e crea la norma per il caso concreto, diventa artefice della legge e
rompe il monopolio che la Costituzione assegna al legislatore. Se il giudice si accorge che manca la norma da
applicare al caso concreto, deve pronunciare la sentenza di assoluzione perché il reato non sussiste. Nel
diritto penale è vietata l'analogia, proprio perché attraverso analogia il giudice crea una norma per il caso
concreto. 3
Davide Stefanello Revisione 1.0
Limiti all’applicabilità della legge penale
Limiti temporali
Tra i limiti alla potestà punitiva dello Stato figura il principio dell'irretroattività della legge penale
SFAVOREVOLE all'agente >> art. 25 comma 2 Costituzione: nessuno può essere punito se non in forza di
una legge che si entrata in vigore prima del fatto commesso >> al cittadino è assicurata una garanzia
fondamentale e cioè che prima di agire la legge già stabilisce se il fatto di cui si tratta costituisce o meno
reato e quindi il cittadino può prevedere le conseguenze della propria condotta astenendosi anche dal
compiere il reato.
Una legge è retroattiva quando produce effetti non solo da quando entra in vigore in poi, ma anche per il
passato; una legge è irretroattiva quando produce effetti solo per il futuro. Tutto ciò è scritto nell’ art. 11
delle PRELEGGI >> una legge vale solo per il futuro. Nel diritto penale questa regola ha rango
costituzionale perché l'art. 25 comma 2 lo ribadisce.
La punizione del reo sarà determinata solo dalla legge in vigore al momento della commissione del fatto per
evitare che, a causa di spinte emotive o ragioni politiche, il giudice punisca fatti che non erano reato al
momento della loro commissione o punisca più severamente >> infatti, è vietato applicare norme che
prevedano trattamenti sanzionatori più severi di quelli previsti dalle leggi del tempo in cui fu commesso il
reato.
Art. 2 comma 1 cp: nessuno può essere punito per un fatto che al momento della commissione non
costituiva reato. L’art. 2 comma 4 vieta al giudice di applicare una legge successiva sfavorevole al reo: se la
legge del tempo in cui fu commesso il reato e le successive sono diverse, si applica quella più favorevole al
reo.
Il principio di irretroattività interessa anche le misure di sicurezza?
L’art. 200 cp impone al giudice di applicare la legge che era in vigore al tempo dell’applicazione e se la
legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa da una successiva, si applica quella in
vigore al tempo dell’esecuzione:
• non può essere applicata una misura di sicurezza a chi abbia commesso un fatto che al momento
della sua realizzazione non era considerato reato.
• il giudice non potrà applicare la misura di sicurezza a chi abbia agito prima dell’entrata in vigore
della legge che ha previsto la misura.
Le norme processuali penali vs principio di irretroattività >> tempus regit actum (il tempo regola l’azione):
gli atti processuali già compiuti conservano validità anche dopo un mutamento della disciplina legislativa,
mentre gli atti da compiere sono subito disciplinati dalla nuova legge processuale >> i processi compiuti in
passato valgono ancora anche se la disciplina processuale è cambiata, quelli da compiere sono disciplinati
direttamente dalla nuova disciplina >> le norme processuali non interferiscono con le libere scelte di azione
del cittadino e quindi non subiscono il principio di irretroattività.
Nel diritto penale vige anche il principio della retroattività FAVOREVOLE all'agente, se la legge penale
successiva alla commissione del fatto è favorevole all'agente, in tal caso la legge retroagisce.
Comma 2 dell'art. 2 cp >> la legge che abolisce un reato si applica retroattivamente e se vi è stata
condanna cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
La norma sopravvenuta che abolisce l’incriminazione si applica RETROATTIVAMENTE
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Diritto penale - Riassunto esame
-
Riassunto - Diritto penale transnazionale -
-
Riassunto Diritto Penale
-
Diritto penale - Riassunto esame