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Davide Stefanello Revisione 1.0

Diritto penale

Principio di legalità o di riserva di legge in materia penale: principio garantistico che risale

all'illuminismo (nullum crimen, nulla poena, sine lege - Feuerbach) >> nasce come garanzia per il cittadino

nei confronti del potere punitivo dello Stato.

Si è scelto di riservare al potere legislativo la scelta del se, cosa e come punire >> questi profili

riguardano la scelta politica che la nostra Costituzione riserva al legislatore >> art. 25 comma 2

Costituzione: nessuno può essere punito se non in forza di una LEGGE (riserva di legge/principio di

legalità), non altre fonti. La legge presenta caratteristiche di generalità e astrattezza che sono del tutto

coerenti con la materia che devono andare a regolare >> quando si creano norme penali bisogna pensare a

tipi di fatto, non si può pensare a casi particolari.

Art. 1 cp del 1930: nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come

reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite >> collegamento con art. 199 cp relativo a

misure di sicurezza: nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente

stabilite dalla legge >> art. 1 e 199 sono recepiti da art. 25 comma 2 e comma 3 (misure di sicurezza) della

Cost. del 1948.

L'art. 25 comma 2 (riserva di legge) parla della legge come atto tipico del Parlamento (legge

formale) >> fa riferimento anche agli atti aventi forza di legge oppure solo alla legge in senso proprio?

Nel caso del decreto-legge (atto del governo temporaneo, 60 giorni, che decade se non viene convertito

in legge) se non viene convertito ci possono essere effetti irreversibili.

Solo il Parlamento può esprimersi in materia penale >> tuttavia il Governo ha fatto ampio uso del decreto-

legge in materia penale (pacchetto sicurezza 2008: atti persecutori, stalking) >> conclusione: il decreto-

legge NON può essere fonte in materia penale perché eventuali provvedimenti che limitino la libertà

personale sarebbero irreversibili.

Decreto legislativo: c'è comunque una legge delega quindi si può parlare di fonte di diritto penale >> per

lo più la legge delega contiene principi direttivi di natura generica che non soddisfano l'individuazione dei

fatti penalmente rilevanti >> il decreto legislativo no può essere fonte di diritto penale.

La riserva di legge è in senso formale >> è quindi necessario che le scelte politiche in materia di diritto

penale siano riservate al Parlamento e sottratte al governo.

Le regioni non hanno competenza penale >> non esistono leggi regionali come fonti di norme penali.

Ugualmente le consuetudini (consuetudine incriminatrice) non possono essere fonte di norme penali poiché

sono per definizione non definite con precisione >> non è ammessa neanche la consuetudine integratrice

con la quale la legge rinvia ad una consuetudine per l’individuazione di un elemento del reato. Non è

ammessa la consuetudine abrogatrice con la quale si abrogano norme incriminatici. Ammessa invece è la

consuetudine scriminante, cioè che può produrre cause di giustificazione.

Art. 117 Cost.: lo Stato ha legislazione esclusiva in materia penale >> solo il Parlamento nazionale

rispecchia la volontà del popolo.

ECCEZIONE: Trentino-Alto Adige >> l’art. 23 dello Statuto regionale, che ha rango di legge costituzionale e

quindi potrebbe derogare il principio dell’art. 117 Cost., tuttavia si parla del fatto che le regioni utilizzano le

sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie >> significa che si limitano a

ricordare che per una fattispecie esiste una relativa sanzione statale >> CC 2008 contro prov. Di Bolzano

che si arrogava la possibilità di modificare norme incriminatici in materia di caccia >> illegittimità

costituzionale.

La riserva di legge va considerata relativa o assoluta? Se si considera relativa, si ammette che fonti del

diritto di rango inferiore rispetto alla legge possono disciplinare alcuni aspetti >> la legge può fare rinvio per

disciplinare aspetti relativi alla sanzione o alla fattispecie legale. Se consideriamo la riserva di legge assoluta

non si ammettono le norme penali in bianco >> prevedono un rinvio a fonti sub-legislative per la

specificazione di uno o più precetti della sanzione. Si parla oggi di riserva di legge tendenzialmente

assoluta >> sono ammissibili integrazioni da parte di fonti sub-legislative solo per specificare su piano

tecnico elementi del reato già individuati dalla legge. Prototipo di norma penale in bianco >>

contravvenzione numero 1 del cp (dall'art. 650): inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

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L'Unione Europea non ha una potestà sanzionatoria in materia penale, non emana norme incriminatrici e

l'art. 25 comma 2 preclude all'UE di emanare norme penali. Il diritto penale tuttavia non è insensibile

all'attività normativa dell'UE >> attraverso le direttive l'UE vincola i paesi membri al raggiungimento di un

certo risultato, restando la libertà della stato membro di come arrivare all'obiettivo. Le direttive possono

stabilire norme minime relative alla definizione di reati e pene in una serie di materie (sfruttamento sessuale

dei minorenni, criminalità organizzata) oppure dove sia necessario armonizzare legislazioni degli stati con

quella dell'UE. Le direttive incidono sulla legislazione penale introducendo nuove figure di reato. Il diritto

comunitario ha anche un'incidenza sull'attività del giudice, non solo del legislatore, quindi il giudice penale

deve conoscere sia il diritto penale che il diritto comunitario. La competenza UE in materia penale è indiretta,

cioè può solo richiedere l’adozione di norme incriminatici.

TFUE (trattato sul funzionamento dell’UE) art. 83: § 1 >> l’UE può stabilire norme minime relative a

reati particolarmente gravi (terrorismo); § 2 >> con le direttive l’UE richiede l’adozione di norme

incriminatici dove siano necessarie alla tutela degli interessi comunitari.

Alcuni atti dell'UE hanno efficacia diretta >> i trattati, i regolamenti e le direttive dettagliate. I

regolamenti comunitari sono direttamente applicabili e possono essere invocati immediatamente dai cittadini.

Il giudice italiano applica anche il diritto dell'UE nel momento in cui quest'ultimo prevale sul diritto interno.

Quando gli atti dell'UE non hanno efficacia diretta, producono comunque effetti sull'ordinamento penale. Se

una direttiva comunitaria si occupa di una materia, il giudice interno deve pronunciarsi oltre che in relazione

al diritto interno anche in relazione alle direttive UE purché rispetti la Costituzione. Quando il giudice ravvisa

un contrasto tra norma interna e diritto comunitario deve sollevare una questione di legittimità

costituzionale.

Incompatibilità totale tra norma UE e norma penale interna >> norma UE rende inapplicabile la norma

penale

Incompatibilità parziale tra norma UE e norma penale interna >> il campo d’applicazione della norma penale

sarà limitato.

Obbligo di interpretazione conforme alla normativa comunitaria: il giudice nazionale tra i possibili significati

della legge nazionale, il giudice deve scegliere quello conforme alle pretese dell’UE.

La Corte Costituzionale non può introdurre nuove norme incriminatrici e non può inasprire il sistema

sanzionatorio >> la Costituzione attribuisce alla Corte il compito di far rispettare le norme costituzionale da

parte del legislatore e il mancato rispetto comporta la dichiarazione di illegittimità. Non può emanare

norme additive (che aggiungono norme all'ordinamento), non può invadere il campo del legislatore >>

compie un giudizio tecnico, conformità o difformità alla norma costituzionale.

Rapporti tra la legge e il giudice (riserva di legge vs potere giudiziario):

La legge crea le norme e le pene e il giudice le applica. L'art. 101 della Cost. afferma che i giudici sono

soggetti solo alla legge. Il giudice non applica la norma matematicamente, ha il compito di interpretare la

norma poiché il giudice si trova di fronte al fatto concreto e alla legge penale. La legge descrive sempre tipi

di fatto. Il giudice deve determinare se il caso concreto si riconosce nella norma.

La riserva di legge impone al legislatore tre principi che completano la garanzia del principio di

legalità e limitano la discrezionalità del giudice:

1. principio di precisione: perché la riserva di legge sia effettiva e affinché si escluda che il giudice

assuma un ruolo creativo, occorre che le leggi penali siano formulate in modo chiaro. La norma

incriminatrice deve essere prevista da una legge ma anche formulata con precisione, perché

altrimenti si dà la possibilità al giudice di stabilire ciò che è lecito e ciò che è illecito. Norme penali

vulnus

non formulate in modo chiaro rappresentano un possibile al principio di legalità. Le leggi

penali devono essere conoscibili. L'oscurità del testo normativo ne impedisce la conoscibilità. Se un

giudice ritiene che una norma penale sia irrimediabilmente imprecisa può sollevare un caso di

legittimità costituzionale (Sentenza 34 del 1995 CC >> la norma: è punito lo straniero espulso che

non si ADOPERA ad ottenere il documento di viaggio occorrente per lasciare il territorio nazionale

>> il dubbio nasce sul verbo "adopera" >> cosa deve o non deve fare lo straniero >> dichiarazione

di incostituzionalità).

Il legislatore ha il compito di creare norme precise attraverso diversi criteri: la tecnica della

casistica, cioè elencare i casi relativi all'applicazione della norma (es. art. 583 cp lesioni personali

gravissime) >> il rischio è quello di lasciare alcuni casi fuori e infatti solo il legislatore può colmare le

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lacune. Le clausole generali comportano forte imprecisione nella norma.

L’utilizzo di definizioni legislative (definizione dolo, colpa etc.) oppure di concetti normativi (altruità,

matrimonio avente effetti civili >> si fa riferimento ad altre norme) favorisce la precisione.

Il criterio numerico: ad esempio fascia oraria come aggravante di guida in stato di ebrezza dalle

22.00 e prima delle 7.00. Alcune norme come il porto abusivo d'armi prevede come aggravante il

fatto di portare delle armi di notte, non si specifica l'orario.

2. principio di determinatezza: le leggi penali devono essere determinate, cioè il fatto deve essere

suscettibile di essere provato nel processo >> divieto di plagio: forma di schiavitù psicologica,

sottoporre una persona al proprio potere in modo da ridurla in uno stato di soggezione >> la CC ha

pronunciato una sentenza di illegittimità in quanto pur essendo chiaro il significato del precetto, non

si conoscono i modi con i quali si può esercitare l’azione di plagio e come si raggiunge la totale

soggezione >> tutto ciò comporta un’ipotesi non verificabile visto che non sono accertabili le attività

che producono la soggezione.

3. principio di tassatività (divieto di analogia a sfavore del reo): si rivolge al giudice e al

legislatore >> l'esigenza è che la legge penale sia applicata solo ai casi espressamente disciplinati

dalla legge stessa. Si esprime l'idea che non si applichi la legge penale oltre i casi previsti e questo

principio è rivolto ai giudici. Applicare una norme per analogia significa applicare alla norma x la

norma per il caso y visto che è simile. Al giudice penale è vietato applicare una norma penale ad una

caso totalmente diverso da quello disciplinato. Inoltre è vietato applicare una norma penale a

in malam partem

casi simili quando ci sono conseguenze , cioè sfavorevoli nei confronti del reo.

Può mancare la regola per il caso concreto >> la regola generale afferma che il giudice deve cercare

una soluzione applicando casi simili, ciò NON vale per le norme penali. Il giudice penale se attuasse

questo procedimento creerebbe la norma e ciò non è previsto. Diventa fondamentale distinguere tra

analogia vietata e estensione della portata della norma. Il divieto di analogia quindi necessita di leggi

penali precise. Il giudice penale non può applicare a sfavore del reo una norma penale di un caso

simile ma non espressamente disciplinato, perché altrimenti creerebbe una norma non prevista e

andrebbe a violare la riserva di legge previsto dalla Costituzione art. 25 comma 2.

Fin ora si è parlato del giudice, per quanto riguarda il legislatore, egli non può abrogare il divieto di

analogia e non può introdurre nell'ordinamento fattispecie penali ad analogia espressa >> sono

fattispecie nelle quali si punisce chi realizza il fatto a, b, c e casi simili o analoghi >> quindi si

elencano ipotesi eterogenee che lasciano libertà di creare norme da parte del giudice. Secondo la

giurisprudenza costituzionale, le norme penali ad analogia espressa sono concesse se

esprimono eventi omogenei (art. 710 cp – abrogato- vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a

persona sconosciuta: fabbro, chiavaiuolo e altri simili, in questo caso è palese il riferimento

all’ambito specifico. Art. 434 cp: riguarda i delitti contro l'incolumità pubblica >> si fa riferimento ai

disastri, ma non sono elencati tutti, si risolve scrivendo "... ovvero un altro disastro..."). L'analogia

non è sempre vietata, è vietata quando va a sfavore del reo.

Il divieto di analogia non si estende alle norme che escludono o attenuano la responsabilità

(analogia in bonam partem).

Se il giudice smette di essere interprete e crea la norma per il caso concreto, diventa artefice della legge e

rompe il monopolio che la Costituzione assegna al legislatore. Se il giudice si accorge che manca la norma da

applicare al caso concreto, deve pronunciare la sentenza di assoluzione perché il reato non sussiste. Nel

diritto penale è vietata l'analogia, proprio perché attraverso analogia il giudice crea una norma per il caso

concreto. 3

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Limiti all’applicabilità della legge penale

Limiti temporali

Tra i limiti alla potestà punitiva dello Stato figura il principio dell'irretroattività della legge penale

SFAVOREVOLE all'agente >> art. 25 comma 2 Costituzione: nessuno può essere punito se non in forza di

una legge che si entrata in vigore prima del fatto commesso >> al cittadino è assicurata una garanzia

fondamentale e cioè che prima di agire la legge già stabilisce se il fatto di cui si tratta costituisce o meno

reato e quindi il cittadino può prevedere le conseguenze della propria condotta astenendosi anche dal

compiere il reato.

Una legge è retroattiva quando produce effetti non solo da quando entra in vigore in poi, ma anche per il

passato; una legge è irretroattiva quando produce effetti solo per il futuro. Tutto ciò è scritto nell’ art. 11

delle PRELEGGI >> una legge vale solo per il futuro. Nel diritto penale questa regola ha rango

costituzionale perché l'art. 25 comma 2 lo ribadisce.

La punizione del reo sarà determinata solo dalla legge in vigore al momento della commissione del fatto per

evitare che, a causa di spinte emotive o ragioni politiche, il giudice punisca fatti che non erano reato al

momento della loro commissione o punisca più severamente >> infatti, è vietato applicare norme che

prevedano trattamenti sanzionatori più severi di quelli previsti dalle leggi del tempo in cui fu commesso il

reato.

Art. 2 comma 1 cp: nessuno può essere punito per un fatto che al momento della commissione non

costituiva reato. L’art. 2 comma 4 vieta al giudice di applicare una legge successiva sfavorevole al reo: se la

legge del tempo in cui fu commesso il reato e le successive sono diverse, si applica quella più favorevole al

reo.

Il principio di irretroattività interessa anche le misure di sicurezza?

L’art. 200 cp impone al giudice di applicare la legge che era in vigore al tempo dell’applicazione e se la

legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa da una successiva, si applica quella in

vigore al tempo dell’esecuzione:

• non può essere applicata una misura di sicurezza a chi abbia commesso un fatto che al momento

della sua realizzazione non era considerato reato.

• il giudice non potrà applicare la misura di sicurezza a chi abbia agito prima dell’entrata in vigore

della legge che ha previsto la misura.

Le norme processuali penali vs principio di irretroattività >> tempus regit actum (il tempo regola l’azione):

gli atti processuali già compiuti conservano validità anche dopo un mutamento della disciplina legislativa,

mentre gli atti da compiere sono subito disciplinati dalla nuova legge processuale >> i processi compiuti in

passato valgono ancora anche se la disciplina processuale è cambiata, quelli da compiere sono disciplinati

direttamente dalla nuova disciplina >> le norme processuali non interferiscono con le libere scelte di azione

del cittadino e quindi non subiscono il principio di irretroattività.

Nel diritto penale vige anche il principio della retroattività FAVOREVOLE all'agente, se la legge penale

successiva alla commissione del fatto è favorevole all'agente, in tal caso la legge retroagisce.

Comma 2 dell'art. 2 cp >> la legge che abolisce un reato si applica retroattivamente e se vi è stata

condanna cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

La norma sopravvenuta che abolisce l’incriminazione si applica RETROATTIVAMENTE

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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