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DOLO MISTO A COLPA

Responsabilità oggettiva: un elemento del fatto di reato o l’intero fatto di reato viene addossato

all’agente senza che sia necessario accertare la presenza del dolo o, almeno, della colpa.

Questo principio secondo la CC contrasta con il principio costituzionale di personalità della responsabilità

penale (comma 1 art. 27 Cost.) in quanto risulta indispensabile il collegamento tra soggetto agente e fatto;

tuttavia l’art. 42 comma 3 cp e altre disposizioni prevedono la responsabilità oggettiva in tre ipotesi:

1. responsabilità oggettiva in relazione all’evento: l’evento è l’elemento del fatto che la logica

della responsabilità oggettiva vorrebbe sottrarre all’oggetto del dolo e della colpa.

Delitti aggravati dall’evento >> figure delittuose per le quali la legge prevede un aggravamento

della pena al verificarsi di una conseguenza naturale del reato (rissa, maltrattamenti in famiglia). La

maggior pena potrà essere applicata soltanto se l’evento era uno sviluppo prevedibile ed evitabile,

con la diligenza esigibile da un uomo ragionevole, del fatto concreto realizzato con volontà

dall’agente.

L’agente è chiamato a rispondere di un evento non voluto né a titolo di colpa né a titolo di dolo ma

solo a seguito di una sua condotta (voluta); la pena in questi casi potrà essere aggravata solo se

l’evento era prevedibile ed evitabile.

L’evento viene posto a carico dell’agente sulla sola base del rapporto di causalità anche nei casi di

delitto preterintenzionale (casi in cui dall’azione o dall’omissione deriva un evento più grave di

quello voluto dall’agente) >> il legislatore definisce preterintenzionale solo l’omicidio e l’aborto.

L’evento più grave è posto a carico dell’agente solo sulla base del rapporto di causalità con l’azione o

l’omissione dell’agente: ritiene quindi che si tratti di responsabilità oggettiva.

In queste due ipotesi, dopo interpretazione conforme a Costituzione si può affermare che il

rimprovero al quale si espone l’agente è di aver agito con dolo misto a colpa: il dolo riguarda la

condotta; la colpa riguarda l’evento come conseguenza prevedibile ed evitabile della condotta.

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2. responsabilità oggettiva in relazione ad elementi del fatto diversi dall’evento: elementi del

fatto diversi dall’evento sono posti a carico dell’agente, nonostante non ci sia né dolo né colpa,

perché oggettivamente esistenti.

Reati contro la libertà sessuale in danno di un minore di anni quattordici: il colpevole non

può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa (art. 609 sexies cp). Poniamo il

caso di un uomo che compia atti sessuali con una tredicenne il cui sviluppo fisico e gli atteggiamenti

lascino credere che abbia invece un’età superiore a quattordici anni. Secondo l’art. 609 sexies l’uomo

è responsabile in ogni caso (senza dolo né colpa), ma interpretando il caso in conformità alla

Costituzione, la responsabilità dell’agente sarà affermata solo quando l’ignoranza dell’età dell’offeso

sia dovuta a colpa dell’agente >> in questo caso quindi la responsabilità andrà esclusa se un uomo

ragionevole non sarebbe stato sfiorato dal dubbio di trovarsi in presenza di una tredicenne.

Aberratio ictus:

a. monolesiva: per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato o per un’altra causa è

cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta. In presenza di

una divergenza tra ciò che il soggetto ha voluto (ferimento di un uomo specifico da parte di

un ragazzo che lancia sassi dal cavalcavia) e ciò che ha realizzato (ferimento di un altro

uomo, che l’agente non voleva ferire, lanciando sassi dal cavalcavia), la legge fa ricorso ad

una finzione considerando realizzata dolosamente l’offesa cagionata a persona diversa. Il

legislatore finge che rispetto alla persona offesa esista quella volontà che invece esisteva

solo nei confronti della persona non offesa.

b. plurilesiva: oltre alla persona diversa, si offende anche quella alla quale l’offesa era diretta

>> il colpevole soggiace alla pena prevista per il reato più grave aumentata fino a metà

Tizio vuole uccidere Caio, spara diversi colpi ed effettivamente uccide Caio, ma una

pallottola colpisce Sempronio, che compare improvvisamente, e lo ferisce >> in quanto

all’offesa a Sempronio si tratta di responsabilità oggettiva perché il soggetto risponde per il

solo fatto di aver causato lesioni: non sussistono né dolo né colpa.

Interpretando i casi di aberratio monolesiva e plurilesiva secondo Costituzione, l’agente risponderà

soltanto se l’offesa a persona diversa sia dovuta a colpa e cioè se un uomo ragionevole si sarebbe

accorta che l’offesa da lui progettata si sarebbe potuta verificare nei confronti di una persona diversa

(monolesiva) o anche di una persona diversa (plurilesiva) da quella designata. Nell’esempio di

abberratio ictus monolesiva il ragazzo risponderà delle lesioni inferte alla diversa persona, se era

riconoscibile a un osservatore modello la possibilità di ferimento di un altro soggetto; non risponderà

se in quel momento non passava nessuna sulla strada se non la vittima designata.

In conformità alla Costituzione in queste ipotesi, si può affermare che il rimprovero al quale si

espone l’agente è di aver agito con dolo misto a colpa, con dolo rispetto a tutti gli elementi del

fatto ad eccezione di quello da lui non conosciuto del quale gli si rimprovera di averne per colpa

ignorato la presenza.

3. responsabilità oggettiva in relazione all’intero fatto di reato: le seguenti disposizioni

accollano all’agente l’intero fatto di reato secondo lo schema della responsabilità oggettiva.

Art. 116 cp - Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti: qualora il reato

commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se

l’evento è conseguenza della sua azione od omissione. Risponde a titolo di concorso doloso che,

volendo concorrere in un determinato reato, abbia invece fornito un contributo causale alla

commissione di un reato che, per decisione di un altro compartecipe, è risultato diverso da quello da

lui voluto. Tizio paga il sicario Caio perché uccida Mevio, ma Caio non trova la vittima designata e

scorgendo un prezioso quadro appeso ad una parete, lo sottrae e se ne impossessa. Caio commette

un furto e, ex art. 116 cp, del furto risponde anche Tizio nonostante il reato commesso sia diverso

da quello da lui voluto.

Secondo Costituzione, il reato doloso diverso sarà addebitabile a chi non lo ha voluto solo se era in

colpa, e cioè solo se una persona ragionevole poteva prevedere che sarebbe stato commesso il reato

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diverso (Tizio, avendo consegnato a Caio una pistola-giocattolo per il compimento di una rapina e

non potendo prevedere la sostituzione con un’arma vera, non risponderà di concorso in omicidio

doloso perché il reato diverso non era concretamente prevedibile).

Questi principi sono in contrasto con il principio di colpevolezza e quindi il giudice deve interpretarli come

se essi richiedessero la colpa e quindi in conformità alla Costituzione.

Bisogna interpretare le norme che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva secondo il principio

costituzionale di colpevolezza (art. 27 comma 1)

Si configura un problema in questi casi esposti, la sproporzione irragionevole tra la misura della pena

e il grado della colpevolezza: le norme applicate in base alla logica della responsabilità oggettiva, una

volta interpretate secondo Costituzione e quindi come se contenessero il limite della colpa, hanno problemi

di compatibilità con il principio di colpevolezza. Evidente è il caso in cui si punisce un rimprovero di colpa con

la pena prevista per un delitto doloso: nel caso di chi compie atti sessuali con una persona minore di anni

quattordici per colpa, l’agente si vedrà applicata la pena (reclusione da cinque a dieci anni) prevista per chi

compie atti sessuali con una persona di cui conosce l’età inferiore ai quattordici anni.

Queste norme si candidano ad essere dichiarate costituzionalmente illegittime >> si potrebbe risolvere il

problema comminando per i reati una pena prevista per la forma dolosa diminuita da un terzo alla metà, se

commessi per colpa: cioè, nell’esempio, se l’età del partner era riconoscibile da un uomo ragionevole.

Una sproporzione si presenta anche nell’omicidio preterintenzionale: un fatto di lesioni dolose a cui segue un

omicidio colposo, secondo il concorso formale di reati, sarebbe sanzionabile con 8 anni (5 per l’omicidio

colposo e 3 per le lesioni dolose), invece il delitto preterintenzionale è punito con 18 anni di reclusione.

Anche in questo caso le norme che puniscono colui che compie un atto doloso seguito da un omicidio

colposo si candidano ad essere dichiarate costituzionalmente illegittime.

Responsabilità per colpa: ci sono alcuni casi in cui il riferimento alla colpa è esplicito nel codice (per

colpa, a titolo di colpa) e quindi non si parla solo di una responsabilità oggettiva equiparata ai reati colposi

solo ai fini della disciplina, come nei casi appena visti >> art. 83 cp (aberratio delicti): per errore nell’uso dei

mezzi di esecuzione o per un’altra causa si cagiona un evento diverso da quello voluto. Tizio scaglia un sasso

contro una vetrina di un negozio, ma ferisce un passante che passava in quel momento. È un’ipotesi di

responsabilità per colpa e quindi sarà necessario accertare caso per caso se, un uomo ragionevole si sarebbe

accorto che il sasso scagliato per infrangere la vetrina avrebbe potuto colpire e ferire il passante.

ASSENZA DI SCUSANTI

Un rimprovero di colpevolezza non può muoversi quando l’agente ha commesso il fatto in presenza di

scusanti, cioè di circostanze anormali che hanno influito in modo irresistibile sulla sua volontà o sulle sue

capacità psicofisiche >> da chi ha agito sotto la pressione di quelle circostanze anormali non si poteva

esigere un comportamento diverso >> inesigibilità.

Le scusanti sono espressamente previste dalla legge in un catalogo tassativo; eventuali lacune in questa

materia possono essere colmate solo dal legislatore e non dal giudice.

Scusanti nei reati dolosi

• la provocazione nei delitti contro l’onore (ingiuria e diffamazione): non è pun

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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher IlDavo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Scienze giuridiche Prof.