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Il soggetto attivo del reato
Il soggetto attivo del reato (detto anche "reo", "colpevole", "agente") è l'autore del reato, ossia colui che commette un fatto penalmente illecito. Può essere solo una persona fisica, non anche una persona giuridica o ente collettivo (nell'ambito della cui organizzazione devono sempre essere individuate le persone fisiche responsabili del reato, ad esempio rappresentanti legali o amministratori dell'ente) - concretamente responsabile secondo il principio della responsabilità penale personale (art. 27 cost.).
In relazione al soggetto attivo, i reati si distinguono:
- Reati comuni
- Reati propri
I reati comuni possono essere commessi da qualunque persona (es. furto, omicidio, danneggiamento, etc..).
I reati propri possono essere commessi solo da soggetti che rivestono particolari qualifiche (es. pubblico ufficiale, nei delitti contro la pubblica amministrazione madre, nel reato di infanticidio detenuto, nel delitto di evasione, etc..).
etc..).–- REATI MONOSOGGETTIVI PLURISOGGETTIVI(“a concorso eventuale”) → possono essere compiuti da una sola1. reati monosoggettivipersona o da più persone in concorso tra loro (es. rapina, omicidio, etc.).(“a concorso necessario”) → possono essere compiuti soltanto da più2. reati plurisoggettivipersone in concorso tra loro (es. associazione per delinquere, rissa) = la pluralità di soggettiattivi è elemento costitutivo del reato
IL SOGGETTO PASSIVO DEL REATO(detto anche “persona “vittima”) = è il soggetto che subisce il reato, iloffesa dal reato”, titolaredel bene giuridico protetto dalla norma penale violata.In base al tipo di reato, può essere non soltanto una persona fisica, ma anche una personagiuridica o ente collettivo (es. reati contro il patrimonio), e tra questi anche lo stato, in relazioneai reati che offendono i suoi specifici interessi (es. delitti contro la
personalità dello stato, delitto contro l'amministrazione della giustizia, etc..) contro la pubblica amministrazione, delitti
Si distingue concettualmente dal cosiddetto "danneggiato" dal reato = colui che subisce un danno patrimoniale o morale per effetto del reato, per il cui risarcimento ha diritto di agire civile o nel processo penale mediante la cosiddetta "costituzione giudizialmente (in sede di parte civile)".
In concreto, persona offesa dal reato e danneggiato spesso coincidono (es. nel reato di furto o in quello di lesioni personali). Alcune volte, invece, si tratta di soggetti diversi tra loro (es. nel delitto di omicidio, persona offesa è il defunto, danneggiati dal reato sono i familiari della vittima).
Il soggetto passivo del reato è titolare del diritto di querela, atto mediante il quale può denunciare alle competenti autorità il reato subito e chiedere la punizione del colpevole secondo la legge. dell'azione
penale (es. Per alcuni reati, la querela costituisce una condizione di procedibilità truffa o furto non aggravati, ingiuria, etc..), diversamente da quanto accade per i reati procedibili d'ufficio (es. falsa testimonianza, omicidio, lesioni personali gravi, etc...), in relazione ai quali l'autorità giudiziaria, appresa la notizia del fatto criminoso, avvia e prosegue il procedimento penale a prescindere dalla volontà della persona offesa.
La querela deve essere presentata dalla persona offesa dal reato (personalmente o a mezzo di procuratore speciale) entro il termine di decadenza di tre mesi dal giorno del verificarsi del fatto illecito o dal momento successivo in cui ha avuto notizia del reato (il termine è pari a 6 mesi per i reati sessuali e per il delitto di atti persecutori, cd. "stalking").
Successivamente alla sua proposizione, la querela può essere revocata dalla persona offesa. La revoca (tranne per i reati sessuali) estingue il reato e
determina l'improcedibilità/remissione di querela (esclusa dell'azione penale, a condizione che intervenga l'accettazione del querelato (indagato/imputato del reato), il quale potrebbe avere, invece, interesse alla prosecuzione del procedimento penale affinché sia accertata la propria estraneità al fatto-reato.
L'OGGETTO GIURIDICO DEL REATO è il bene o interesse giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice, di natura individuale (es. patrimonio nel delitto di usura, etc..) o collettiva (es. ordine pubblico nel delitto di associazione per delinquere - incolumità pubblica nel delitto di strage o di incendio, etc..), materiale (es. patrimonio nel delitto di furto o di truffa - integrità fisica nel delitto di lesioni personali, etc..) o spirituale (onore nel delitto di ingiuria o di diffamazione pietà dei defunti nei delitti di vilipendio di cadavere o vilipendio di tombe, etc..).
Nel codice penale i reati sono
Raggruppati e classificati in riferimento alla loro oggettività giuridica (es. delitti contro la personalità dello stato, contro la pubblica amministrazione, contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la famiglia, contro la persona, contro il patrimonio, etc...), giuridico si distingue dall'oggetto.
L'oggetto materiale del reato = entità (persona o cosa) su cui incide materialmente l'azione criminosa (es. nel furto, il portafogli o la borsa - nell'omicidio, il corpo della vittima, etc...).
In relazione all'oggetto giuridico, i reati si distinguono in:
- Reati monoffensivi: offendono un solo bene giuridico (es. omicidio, lesioni, ingiuria, etc...)
- Reati plurioffensivi: offendono congiuntamente più beni giuridici (es. patrimonio e libertà - nel delitto di rapina, regolare amministrazione della giustizia e interesse della persona falsamente incolpata nel reato di calunnia, etc...)
Il reato consiste nell'offesa del bene giuridico tutelato dalla norma penale. Essa può avere due forme:
- lesione del bene (nocumento effettivo), comportante la sua distruzione (es. della vita nel omicidio), diminuzione (es. dell'integrità fisica nel delitto di lesioni personali) o perdita (es. del bene patrimoniale nel reato di furto);
- messa in pericolo del bene (nocumento potenziale), soltanto minacciato dal reato (es. l'incolumità pubblica nel delitto di incendio o nel delitto di commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate).
Ne deriva la distinzione tra:
- reati che realizzano una lesione del bene giuridico (es. delitto di danneggiamento: "chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito..");
- reati di danno: "chiunque cagiona la morte di un uomo è punito..".
reati etc..
che vengono puniti anche se il bene giuridico- reati di pericolo è soltanto minacciato(es. delitto di incendio: "chiunque – cagiona un incendio è punito.." delitto di associazione per delinquere: "quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più etc..).delitti…", ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO Nella struttura di ogni reato si distinguono elementi ESSENZIALI (Elemento oggettivo ed elemento soggettivo) sempre presenti in tutti i reati ed elementi ACCIDENTALI (circostanze del reato) che determinano una maggiore o minore gravità del reato A) ELEMENTO OGGETTIVO: è rappresentato dal comportamento positivo od omissivo dell'autore del reato (CONDOTTA) dalle conseguenze prodotte dalla condotta (EVENTO) dal nesso causale che lega la condotta alle sue conseguenze (RAPPORTO DI CAUSALITÀ') 1. LA CONDOTTA Condotta non è qualsiasi comportamento umano ma solo quel comportamento che simanifestaesteriormente (principio di materialità - Nullum crimen sine actione)(ad esempio non può rispondere di tentato furto (artt. 56, 624 e 625 c.p.) il soggetto che pensa di'auto ma non compie alcun atto diretto a realizzare il furto).rubare unLa CONDOTTA può assumere le forme dell'azione e dell'omissione:
L'AZIONE è il comportamento con il quale un soggetto trasgredisce il divieto contenutonella norma penaleesempio: l'art. 594 c.p. vieta di offendere l'onore o il decoro di una persona presente se un cittadino si rivolge ad un altro dandogli del "corrotto" o "stupido" compie un'azione idonea a violare l'art. 594 c.p.).
L'OMISSIONE consiste, invece, in un "non fare" ovvero in un atteggiamento contrario.(Ad esempio: realizza una omissione il pubblico ufficiale che non denuncia il reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio delle sue funzioni: omettendo
La denuncia, egli tiene, infatti, undall’art. 361 c.p.).atteggiamento contrario a quello impostogli
La condotta dell’autore del reato può:
- esaurirsi in un solo istante ed in tal caso si parla di REATI ISTANTANEI (furto art. 624 e625 c.p.; l’omicidio art. 575 c.p.)
- proseguire per un certo tempo determinando il protrarsi della situazione dannosa opericolosa, in tal caso si parla di REATI PERMANENTI (il sequestro di persona artt. 605 e630 c.p.; l’associazione per delinquere, semplice art. 416 c.p. o di tipo mafioso art. 416 bisc.p.)
L’EVENTO2.è l’effetto od il risultato della condotta.(ad esempio nell’omicidio, l’evento è la “morte dell’uomo”; nel furto è “l’impossessamento diuna cosa mobile altrui; nel delitto di danneggiamento è la “distruzione di oggetti”… )
In base all’evento distinguiamo:
- REATI DI EVENTO / REATI DI PURA CONDOTTA (rispettivamente,
reati per la cui configurazione è richiesto il verificarsi di un evento, ovvero è sufficiente il compimento di una determinata condotta. In tale ultimo caso si parla di reati di danno o reati di pericolo. Ad esempio, l'evasione (art. 385 c.p.) e il rifiuto di atti di ufficio (art. 328 c.p.) sono reati di danno.
REATI DI DANNO / REATI DI PERICOLO (reati nei quali l'evento incriminato consiste, rispettivamente, nella lesione o nella semplice messa in pericolo del bene protetto dalla norma incriminatrice, come ad es. il delitto di detenzione o porto illegale di armi)
REATI ISTANTANEI / REATI PERMANENTI (a seconda che, rispettivamente, l'evento di danno o di pericolo si produca in un solo istante ovvero perduri per un certo lasso di tempo)
3. IL NESSO DI CAUSALITÀ