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Indice sommario

Parte generale

  • Nozione di diritto penale
  • La funzione del diritto penale
  • I caratteri del diritto penale
  • La norma penale
  • Le fonti del diritto penale
  • Il codice penale
  • I principi costituzionali in materia penale e diritto penale sostanziale
    • Il principio di legalità
    • Il principio di materialità
    • Il principio di offensività
    • Il principio di colpevolezza
    • Il principio di tassatività e determinatezza
    • L’applicazione della legge penale nel tempo
  • Il reato
    • Reati perseguibili d’ufficio e a querela di parte
    • Delitti e contravvenzioni
    • Gli elementi essenziali del reato
      • Il soggetto attivo del reato
      • Il soggetto passivo del reato
      • L’oggetto giuridico del reato
  • Elementi costitutivi del reato
    • Elemento oggettivo
      • La condotta
      • L’evento
      • Il nesso di causalità
      • Cause di esclusione del nesso di causalità
    • Elemento soggettivo
      • Dolo
      • Colpa
      • Preterintenzione
  • Cause di esclusione o giustificazione del reato
    • La legittima difesa
    • Lo stato di necessità
    • L’esercizio di un diritto
    • L’adempimento di un dovere
    • Il consenso dell’avente diritto
    • L’uso legittimo delle armi
  • Forme di manifestazione del reato
    • Il reato consumato
    • Il delitto tentato
    • Il reato impossibile
    • Il reato circostanziato
    • Il concorso di persone nel reato
    • Il reato continuato
  • Cause che escludono l’imputabilità
    • La minore età
    • Il vizio di mente
    • Gli stati emotivi o passionali
    • Il consumo di sostanze stupefacenti o ubriachezza
    • Il sordomutismo
  • Capacità a delinquere
  • Pericolosità sociale
  • Forme specifiche di pericolosità criminale
    • La recidiva
    • L’abitualità criminosa
    • La professionalità nel reato
    • La tendenza a delinquere
  • Le pene
  • Pene principali
    • Pene principali detentive
    • Principali pene accessorie per i delitti
    • Pena accessoria per delitti e contravvenzioni
    • Principali pene accessorie per le contravvenzioni
  • Determinazione della pena
  • Esecuzione della pena
  • Le sanzioni sostitutive
    • La semidetenzione
    • La libertà controllata
    • La pena pecuniaria
  • Le misure alternative alla detenzione
    • L’affidamento in prova al servizio sociale
    • La semilibertà
    • La liberazione anticipata
    • La detenzione domiciliare
  • Misure di sicurezza
  • Misure di sicurezza personali detentive
    • La colonia agricola o casa di lavoro
    • Casa di cura e di custodia
    • Ospedale psichiatrico giudiziario
    • Riformatorio giudiziario
  • Misure di sicurezza personali non detentive
    • La libertà vigilata
    • Il divieto di soggiorno
    • Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche
    • L’espulsione dello straniero dallo stato
  • Misure di sicurezza patrimoniali
    • Cauzione di buona condotta
    • Confisca
  • Le misure di prevenzione
  • Cause di estinzione del reato e della pena
  • Le cause di estinzione del reato
    • Morte del reo
    • Amnistia
    • Prescrizione del reato
    • Oblazione
    • Perdono giudiziale
    • Sospensione condizionale della pena
  • Le cause di estinzione della pena
    • Indulto
    • Morte del reo dopo la condanna
    • Amnistia impropria
    • Prescrizione della pena
    • Grazia
    • Liberazione condizionale
    • Riabilitazione
    • Non menzione della condanna penale nel certificato del Casellario Giudiziale

Parte speciale per l’attività della polizia penitenziaria

  • Analisi di fattispecie significative
    • I delitti contro la personalità dello Stato
    • I delitti contro la Pubblica amministrazione
      • Peculato
      • Concussione
      • Corruzione
      • Abuso d’ufficio
      • Violenza o minaccia a pubblico ufficiale
      • Resistenza a pubblico ufficiale
      • Oltraggio a pubblico ufficiale
    • I delitti contro l’amministrazione della giustizia
      • Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
      • Simulazione di reato
      • Evasione
    • I delitti contro il patrimonio
      • Furto
      • Appropriazione indebita
    • I delitti in materia di criminalità organizzata
      • Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico
      • Frode informatica
    • I delitti contro l’ordine pubblico
      • Associazione per delinquere
    • I delitti contro la moralità pubblica
    • I delitti contro la persona
      • Omicidio
      • Lesioni personali
      • Atti persecutori
    • Le contravvenzioni
      • Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità

Parte generale

Nozione di diritto penale

Il diritto penale è quel complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia di una specifica sanzione penale, previene e reprime determinati comportamenti umani considerati contrari ai fini che esso persegue. In sostanza, il diritto penale è l’insieme delle norme che prevedono quei particolari fatti illeciti – reati – la cui commissione comporta conseguenze penali – le pene.

La funzione del diritto penale

L’ordinamento penale ha la funzione di assicurare le condizioni per la pacifica convivenza sociale impedendo fatti socialmente dannosi che la pongono in pericolo attraverso il ricorso alla minaccia di sanzioni per il loro compimento.

  • Punizione dell’autore del reato - sanzionatoria
  • Assicurare la pacifica convivenza tra i consociati prevenendo fatti socialmente dannosi mediante la minaccia della sanzione penale:
    • Prevenzione generale = la minaccia della pena tende a scoraggiare tutti i consociati dal commettere reati
    • Prevenzione speciale = l’applicazione della pena all’autore del reato mira, attraverso la sua funzione rieducativa (art. 27 cost.), ad evitare che il soggetto commetta ulteriori reati

Il diritto penale è ripartito in fondamentale e complementare. Il diritto penale fondamentale è quello contenuto nel codice penale approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 promulgato con regio decreto nel 1930. È associato al nome di Alfredo Rocco, Ministro della giustizia (guardasigilli) che lo varò e che promosse la sua emanazione. In vigore in pieno regime fascista, reca la firma dell’allora capo del governo Benito Mussolini. La sua impostazione autoritaria si è fortemente attenuata dopo la caduta del regime fascista e l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, attraverso una lunga serie di modifiche legislative. Il diritto penale complementare è quello contenuto nelle leggi speciali (es. d.p.r. 309/90 in materia di stupefacenti).

I caratteri del diritto penale

  • Diritto statuale: le norme di diritto penale sono emanate solo dallo Stato e non da altri enti territoriali e non.
  • Diritto pubblico: l’interesse alla repressione dei reati è sempre interesse pubblico, anche quando il reato (es. furto) lede interessi individuali poiché esso comunque viola l’interesse generale alla pacifica convivenza della comunità.
  • Diritto autonomo: è completo.
  • Diritto sussidiario: in considerazione del carattere afflittivo delle sanzioni, deve costituire extrema ratio, cioè essere limitato alle sole ipotesi in cui il ricorso a sanzioni di altra natura (civili, amministrative, etc.) appaia inadeguato a dissuadere i consociati dall’offendere determinati beni o interessi.
  • Diritto frammentario: l’illecito penale si configura solo con riferimento a determinate modalità di aggressione dei beni giuridici, da ciò consegue la tipizzazione dell’illecito penale, cioè la necessità che il fatto che costituisce reato sia esattamente descritto.

La norma penale

Si definisce norma penale quella disposizione dell’ordinamento giuridico che contiene un comando che vieta un dato comportamento, minacciando, in caso di trasgressione, l’inflizione di una pena. È caratterizzata da due elementi:

  • Precetto: consiste nel comando o divieto di compiere una data azione od omissione.
  • Sanzione: consiste nella conseguenza giuridica (pena) che il legislatore collega alla violazione del precetto.

Le norme penali si distinguono in:

  • Norme perfette: quando contengono sia il precetto sia la sanzione.
  • Norme imperfette: quando contengono solo il precetto o solo la sanzione.
  • Norme penali in bianco: hanno una sanzione ben determinata ma un precetto generico che deve essere specificato da altre fonti di diritto.

Le fonti del diritto penale

  • Leggi formali
    • Costituzione
    • Leggi costituzionali
    • Leggi ordinarie
  • Leggi materiali = Atti aventi forza di legge
    • Decreti legislativi
    • Decreti legge
    • Decreti governativi in tempo di guerra

Il codice penale

Il Codice Penale, chiamato anche “Codice Rocco”, è la principale fonte del diritto penale vigente, approvato con regio decreto il 19 ottobre 1930, n. 1398. Il Codice Penale è composto da tre libri:

  • Libro primo “Dei reati in generale”
  • Libro secondo “Dei delitti in particolare”
  • Libro terzo “Delle contravvenzioni in particolare”

I principi costituzionali in materia penale e diritto penale sostanziale

Numerosi sono i principi fondamentali di rilevanza penale affermati dalla Costituzione. Taluni sono principi espressi (il principio di legalità, nei fondamentali corollari della riserva di legge e dell’irretroattività, previsti dall’art. 25, comma 2, Cost.; il principio della personalità della responsabilità penale, di cui all’art. 27, comma 1, Cost.; il divieto di pene consistenti in trattamenti contrari al senso di umanità e il principio della finalità rieducativa della pena, indicati dall’art. 27, comma 3, Cost.) altri sono principi implicitamente ricavati da costrutti argomentativi più o meno complessi (il principio di tassatività; il principio di retroattività della legge penale più favorevole; i principi di materialità ed offensività; come pure il principio di sussidiarietà), altri ancora, sono principi generali del sistema che in materia penale trovano specifica e puntuale attuazione (principio di eguaglianza, di proporzione e di ragionevolezza).

Il principio di legalità

Il principio di legalità è contenuto negli artt. 25, commi 2 e 3, Cost. e 1 e 199 c.p.. Ai sensi dell’art. 25 Costituzione.

“Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” (comma 2).

“Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge” (comma 3).

A tenore dell’art. 1 c.p.

“Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato, né con pene che non siano da essa stabilite”.

L’art. 199 c.p. stabilisce che “Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti”.

È evidente, quindi, che sia il costituente che il legislatore penale hanno accolto un principio di legalità formale, inteso come divieto di punire qualsiasi fatto che, al momento della sua commissione, non sia espressamente previsto come reato dalla legge e con pene che non siano dalla legge espressamente stabilite. Questo principio è posto a garanzia della certezza del diritto e comporta il monopolio esclusivo della legge in materia penale. In altre parole, i reati e le pene non possono essere stabilite in altro modo, se non con legge (c.d. riserva di legge). Più in particolare la riserva di legge si riferisce alla legge statale approvata dal Parlamento (legge e atti aventi forza di legge) con la duplice conseguenza di escludere dalle fonti del diritto penale: le fonti non scritte (consuetudine) e le fonti scritte diverse dalla legge o dagli atti aventi forza di legge.

Il principio di materialità

È reato solo un comportamento umano che si estrinseca nel mondo esteriore e che sia suscettibile di percezione sensoria (non possono costituire reato la mera volontà criminosa, la nuda cogitatio, l’atteggiamento interiore, l’intenzione meramente dichiarata).

Il principio di offensività

Il fatto materiale deve essere tale da ledere o porre in pericolo il bene protetto (sicché, ad esempio, il furto di uno spillo non costituirebbe reato, perché condotta non idonea a ledere il bene giuridico - patrimonio - protetto dalla norma di cui all’art. 624 c.p.).

Il principio di colpevolezza

Ai sensi dell’art. 27, comma 1, Cost. “la responsabilità penale è personale”. Ciò vuol dire che ciascuno risponde esclusivamente delle azioni od omissioni a lui personalmente imputabili, in altre parole, che il fatto materiale lesivo del bene protetto deve appartenere causalmente e psicologicamente al suo autore. Non è concepibile, pertanto, una responsabilità oggettiva o addebitabile ad un’entità astratta o collettiva ovvero, più genericamente, al sistema. Sappiamo invece che sul piano civile si può essere chiamati, in taluni casi, a rispondere per fatto o atto altrui (artt. 2047-2054 codice civile): ad esempio, il genitore è tenuto a risarcire i danni provocati dal figlio minore. Non bisogna poi dimenticare l’art. 27 comma 2, Cost. in base al quale “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”. Può dirsi definitiva solo quella sentenza che sia passata in giudicato, cioè quella contro la quale non siano più esperibili rimedi giuridici: appelli o ricorsi.

Il principio di tassatività e determinatezza

Corollario del principio di legalità, tale principio trova riconoscimento costituzionale, implicitamente nell’art. 25, comma 2, Cost. ed in via esplicita nell’art. 1 c.p. ai sensi del quale “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge come reato, né con pene che non siano da esse stabilite”.

Esso impone al legislatore il dovere di procedere, al momento della creazione della norma penale, ad una chiara e precisa determinazione del fatto che si intende punire, ossia rendere inequivocabilmente e tassativamente desumibile ciò che è penalmente lecito e ciò che è penalmente illecito. Il principio in questione intende garantire che l’autorità giudiziaria, chiamata ad applicare la norma penale, non abbia margini troppo ampi di interpretazione ed assicuri una uniforme applicazione della norma a tutti i casi pratici che ad essa possono ricondursi. Sempre nel rispetto del principio di tassatività, in base alla formulazione della norma penale, i reati si distinguono:

  • Reati “a forma libera”: la norma penale si limita a descrivere il risultato della condotta vietato dalla legge (es. reato di omicidio - art. 575 c.p. “chiunque cagioni la morte di un uomo è punito…”), mentre sono indifferenti le modalità attraverso cui tale risultato viene raggiunto (es. uso di arma da fuoco, strangolamento, etc.).
  • Reati “a forma vincolata”: la condotta vietata è descritta in modo analitico dalla norma (es. reato di furto – art. 624 c.p. “chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito…”).

A tenore del principio di determinatezza, le disposizioni penali devono essere “chiaramente formulate” e devono essere rese conoscibili dai destinatari grazie ad una pubblicità adeguata (art. 73, comma 3 Cost.).

Applicazione della legge penale

A) Successione delle leggi penali nel tempo (art. 2 c.p.)

  • 1° comma “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato” → principio di irretroattività della norma penale incriminatrice (norma sfavorevole al reo) = se una norma penale introduce una nuova fattispecie di reato, rendendo illecito un comportamento che prima non lo era, essa non può applicarsi retroattivamente a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, ma soltanto a fatti successivi. Lo stesso principio è sancito dall’art. 25, comma 2, Cost. “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.
  • 2° comma “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali” → principio di retroattività della norma penale (favorevole) che abroga il reato = la norma penale che elimina una fattispecie di reato, rendendo lecito un comportamento che prima era penalmente vietato, si applica anche retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, con l’effetto di...
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Trampeppyx di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Guerini Tommaso.
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