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DECRETO CHE APRE PROCEDURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

4. DECRETO DI ARCHIVIAZIONE si ha quando il creditore aggressivo che vede di non venire pagato, chiede il fallimento o apertura liquidazione giudiziale. In questo caso il debitore può trovare dei beni per far si che il creditore rinunci alla domanda di fallimento. In questo caso il tribunale, se non ci sono altri creditori, archivia il fallimento perché non c'è più una domanda.

Ma può anche verificarsi il caso in cui il pubblico ministero ritiene che ci sia insolvenza, nonostante il creditore abbia ritirato la domanda. A quel punto il giudice dovrà valutare l'istanza presentata dal pubblico ministero, non può archiviare la domanda.

SE parte la procedura -> ma il giudice commette un errore, c'è un termine entro il quale la sentenza può essere impugnata. Prima della riforma del 2005-2006 la sentenza poteva essere impugnata da primo grado, secondo e infine.

si poteva andare in Cassazione. C'erano quindi 3 gradi (tra i 10 e 15 anni la durata di questa impugnazione). Questo se viene accusato ingiustamente un debitore. Con la riforma 2005-2006 sono stati ridotti i gradi di giudizio. Contro la sentenza è possibile impugnazione in Corte d'Appello e se essa consente allora è possibile ricorso in Cassazione (i gradi sono due). Rimane il problema che la sentenza è provvisoriamente esecutiva. Significa che dal giorno in cui viene aperto il fallimento il curatore può iniziare a vendere gli attivi facenti parte del patrimonio fallimentare. Se poi anche si da ragione all'imprenditore, dicendo che la sentenza era viziata, l'imprenditore ritorna nella titolarità dell'impresa con il suo patrimonio che è stato venduto. Questo problema resta. Una volta che viene proposto il reclamo alla Corte d'Appello, essa su richiesta e se ricorrono gravi e fondati motivi, può sospendere anche.temporaneamente la liquidazione dell'attivo oppure il compimento di altri atti di gestione. C'è la possibilità di sospendere soprattutto la liquidazione dell'attivo. Scelta della corte d'appello è molto delicata e concessa solo in caso di gravi e fondati motivi. EFFETTI REVOCA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE: questo può avvenire in 2 o 3 anni e nel frattempo NON c'è stata sospensione. Art.53 dice che restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. DIVIETO DI AZIONE ESECUTIVA INDIVIDUALE - Affida la vendita al curatore NON al creditore privilegiato. Questo come avviene per i beni facenti parte del patrimonio. Il ricavato serve a soddisfare il creditore privilegiato e il resto andrà a tutti gli altri creditori. Può essere fatto dal curatore per accertarsi che la vendita venga fatta nella miglior condizione possibile, a beneficio di tutti i creditori. - Il bene potrebbe anche essereassegnato al creditore. Se il valore di stima del bene è superiore la differenza deve essere versata dal creditore al curatore che poi provvederà a distribuire agli altri creditori.
DIVIETO ESECUZIONE INDIVIDUALE PREVISTA DALLA BANCHE riguarda gli immobili ipotecati a favore della banca, per mutui fondiari. NON TUTTE le ipoteche sono soggette, solo quelle a determinate condizioni. SOLO in questo caso la banca può iniziare un'azione esecutiva individuale (può far vendere quindi l'immobile).
SE dalla vendita la banca ricava più dell'importo del credito, la differenza andrà a beneficio del patrimonio del debitore in liquidazione giudiziale.
Privilegio a favore della banche sugli immobili oggetto di ipoteca da credito fondiario è un privilegio PROCESSUALE. Se c'è un creditore che sull'immobile ha un privilegio di rango superiore, ciò che la banca ricava dalla vendita va a beneficio di questo creditore.
PRIVILEGIO SOSTANZIALE PIENO sul ricavato della vendita del bene, i creditori specifici sono i primi a dover essere soddisfatti. Per contro, questi creditori hanno un CRISTALLIZAZIONE DEI CREDITI. I crediti si considerano TUTTI scaduti alla data di apertura della procedura (anche quelli che hanno una scadenza posteriore). Conseguenza di questa regola è che con l'apertura della liquidazione giudiziale si determina la sospensione del corso degli interessi. Questo significa che sui crediti CHIROGRAFARI non maturano più interessi. Questo per fare in modo che il passivo del patrimonio fallimentare non vengano fatte delle modifiche. INVECE SU ALTRI TIPI DI CREDITO, gli interessi, sia pure con limitazioni, continuano a maturare. In particolare, per quanto concerne i crediti privilegiati, la prelazione si estende oltre che sul credito in linea capitale ANCHE sul credito per interessi maturati nell'anno in corso alla data.diapertura della liquidazione giudiziale e nell'anno precedente. I crediti garantiti da pegno prelazione si estende anche agli interessi maturati quando già c'è in attola liquidazione. Prelazione su crediti ipotecari Sia in anno in corso che nei due anni precedenti. Scaduto il periodogli interessi continuano a maturare al tasso legale fino al momento della vendita del bene stesso. (Quindi in misura ridotta rispetto agli interessi che maturano in precedenza). REGOLA DELLA COMPENSAZIONE art.155 codice crisi impresa. Questa regola costituisce unaeccezione rispetto al principio di parità di trattamento tra i creditori. Significato di compensazione: si verifica quando due persone sono obbligate per debiti e creditireciproci. Le due posizioni si estinguo per compensazione per certo ammontare Diversi tipi: - Compensazione legale coesistono rapporti di debito/credito CERTI, OMOGENEI, LIQUIDI, ESIGIBILI - Compensazione giudiziale si verifica quando ildebito che viene opposto NON è liquido (nondeterminato nel suo ammontare) MA è di pronta e facile determinazione. Il giudice può dichiarare compensazione per la parte del debito che riconosce esistente.-

Compensazione volontaria opera in base alla volontà reciproca dei due soggetti nel caso in cui le caratteristiche del debito/credito non presentano le caratteristiche di cui al punto 1.

ALL'INTERNO DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE:

Nella procedura la compensazione è un'eccezione. La compensazione serve per evitare un effetto iniquo per i creditori. Se ipotizziamo che il soggetto A ha un credito di 150 verso il soggetto B e il secondo ha un credito di 200 verso il soggetto A. Se B entra in liquidazione SENZA compensazione, il curatore per conto del soggetto B potrebbe esigere da A l'intero credito di 200 e A dovrebbe insinuare al passivo 150.

Questo effetto iniquo DEVE essere evitato. Sono due situazioni diverse e quindi

Bisogna trattarle datali. Attraverso la compensazione si evita che si verifichi questo effetto.

I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti i crediti verso il debitore in liquidazione giudiziale. Questo può avvenire anche se i crediti del creditore che oppone la compensazione NON sono ancora scaduti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

IN REALTÀ con apertura della procedura, tutti i crediti si considerano scaduti; per questo esso può essere opposto in compensazione. Va precisato che se la compensazione viene consentita per evitare un effetto iniquo, questa non può operare se invece risponde ad un esercizio abusivo dei propri diritti da parte del creditore.

La compensazione NON ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi, dopo l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore.

SPIEGAZIONE se c'è un debitore il quale viene a conoscenza del fatto che il suo creditore

è unsoggetto in gravi difficoltà finanziare, prossimo a fallire ; questo debitore pensa che una volta che ilcreditore entra in liquidazione subentrerà il curatore che sicuramente andrà a riscuotere il credito.

Il debitore può acquistare un credito con l’obbiettivo di opporlo in compensazione, per evitare dipagare l’intero debito. Questo non si può fare pertanto il debitore potrebbe vendere il suo debito chepuò essere acquistato da un soggetto a sua volta debitore nei confronti del soggetto in liquidazione, chepotrebbe attuare la stessa strategia.

PER QUESTO IL CREDITO NON PUO’ ESSERE POSTO INCOMPENSAZIONE!

OBBLIGAZIONI SOLIDALI E PARZIARIE.

SOLIDALE quando più debitori sono obbligati TUTTI per la medesima prestazione, in modo checiascuno possa essere chiamato ad adempiere per l’intero importo e l’adempimento di uno dei debitorisolidali libera tutti gli altri. Poi il soggetto può rivalersi nei

confronti dell'altro per la quota che ha pagato. Il creditore può costringere ciascun debitore a pagare l'INTERO IMPORTO. PARZIARIE ciascun debitore è tenuto all'adempimento di una sola parte del debito complessivo e ciascun creditore può pretendere solo la quota di ciascuno NON l'intero importo. SE ci sono più co obbligati e non è stato previsto nulla, la legge prevede che i condebitori rispondono SOLIDALMENTE (questa è la regola generale). COSA ACCADE SE UNO DEI CONDEBITORI IN SOLIDO ENTRA IN LIQUIDAZIONE Bisogna fare una prima distinzione: Creditore di più co obbligati solidali NON ha ancora ricevuto alcun pagamento oppure ha già ricevuto in parte dei pagamenti PRIMA dell'apertura della liquidazione giudiziale di uno dei co obbligati. NESSUN PAGAMENTO RICEVUTO: il creditore di più co-obbligati concorre nella liquidazione giudiziale e lo fa per l'intero credito FINO la totale pagamento. Ilregresso fra co obbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per intero. Il creditore che ha ricevuto da un co-debitore ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte NON riscossa. Abbiamo un creditore di più co-obbligati. Ottiene da uno 80 e l'altro entra in liquidazione giudiziale. A quel punto egli può insinuarsi al passivo per la somma non ancora corrisposta per 20. L'altro può insinuarsi per la parte che ha pagato in eccedenza. Colui che si è insinuato per 20 ha diritto di farsi assegnare la quota spettante, fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Quindi avremmo al passivo del co-debitore il creditore per 20 e il co-debitore che ha pagato 80 per 30. Perché questo ultimo doveva pagare meno. Colui che è insinuato per 20 ha diritto di farsi insinuare nell'altro co-debitore, per l'importo di 20. QUINDI prima deve essere soddisfatto il creditore.

poi il co obbligato che vanta un c

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Publisher
A.A. 2018-2019
55 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher manu.ravasio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Dritto fallimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Bazzani Matteo.