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Introduzione al diritto del lavoro

Destinatari diritto del lavoro: lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi.

Lavoro umano: ogni attività diretta ad un risultato produttivo che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Il sistema delle pensioni è a ripartizione; gli attuali lavoratori pagano la pensione degli attuali pensionati.

Contratto collettivo: viene stipulato dalle contrapposte organizzazioni sindacali a cui il datore e il lavoratore sono iscritti, disciplinando più del 60% del contratto individuale. L’intervento del diritto del lavoro è atto a riequilibrare le disparità delle forze contrattuali.

La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali intese ad affermare e regolare i diritti del lavoro, riconosce la libertà di emigrazione e tutela il lavoro italiano all’estero.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale a quantità e qualità del suo lavoro e sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa, ed ha diritto a riposo settimanale e a ferie annuali retribuite.

Fonti di diritto del lavoro: costituzione, leggi, statuti e leggi regionali, regolamenti, consuetudini, usi, contratti collettivi privatistici, usi negoziali, giurisprudenza.

Contratto di lavoro fine ‘800: locazione di cose e di opere.

  • Locatio operis: compimento di un opus perfectum, di un risultato, contratto ad esecuzione istantanea (es. abito)
  • Locatio operarum: mera attività da svolgere in favore della controparte in modo continuativo

Nel codice del 1942 il contratto collettivo aveva efficacia erga omnes, si applicava a tutti i datori e lavoratori che avessero esercitato l’attività riconducibile alla categoria professionale stabilita. Attualmente è a discrezione del datore se iscriversi ad un sindacato.

Tipologie di contratti di lavoro

Sia il lavoro subordinato che quello autonomo sono contratti onerosi di scambio tra corrispettivo e prestazione, comportando una conflittualità tra datore e lavoratore.

Lavoro subordinato

  • È lavoratore subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. Il lavoratore al momento dell’assunzione viene inserito in una scala gerarchica e ne assume l’obbligo di obbedienza.
  • La giurisprudenza ritiene che ogni attività economicamente rilevante può essere oggetto sia di lavoro autonomo che subordinato, ma ciò che rileva sono le modalità di svolgimento. Si ha lavoro subordinato quando la prestazione di lavoro è assoggettata al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. La subordinazione è di tipo tecnico-funzionale.
  • Il contratto di lavoro subordinato prevede 40 ore settimanali, derogabili in meglio.

Lavoro autonomo

  • Contratto d’opera: è un contratto di lavoro oneroso al compimento di un’opera o di un servizio senza vincolo di subordinazione, non essendoci potere direttivo da parte del committente. Il lavoratore si assume il rischio per l’utilità della prestazione.
  • Contratto d’opera intellettuale: è una prestazione tipica di risultato, con iscrizione all’albo.
  • Per esserci lavoro autonomo è sufficiente la prevalenza del lavoro proprio, permettendo al prestatore di potersi avvalere di collaboratori (il lavoro autonomo confina con il piccolo imprenditore). Esso organizza autonomamente tempi e modalità della propria prestazione.
  • Poteri del committente: è un potere di conformazione, di coordinamento spazio-temporale.

Collaborazioni coordinate e continuative e collaborazioni a progetto

  • Sono svolte in regime di piena autonomia ma sulla base della coordinazione con l’organizzazione produttiva del committente. La coordinazione è un potere consensuale in quanto il lavoratore pattuisce in sede contrattuale le modalità del coordinamento.
  • COCOCO: è caratterizzata da lavoro autonomo ma nella relazione di lavoro l’elemento fondamentale è la coordinazione con l’organizzazione produttiva del committente. È una forma molto comoda per il datore di lavoro, in quanto disciplinata dalla generale normativa dei contratti, e spesso è usata per mascherare effettivi rapporti di lavoro subordinato. Si è esteso anche ai committenti l’obbligo di contribuzione (in parte ed in parte), così come la tutela antinfortunistica e i redditi sul piano fiscale.
  • Lavoro a progetto: consiste nel rapporto di collaborazione coordinato e continuativo svolto in maniera prevalentemente personale, senza alcun vincolo di subordinazione, riconducibile ad uno o più progetti di lavoro specifici o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, concordando sui metodi di svolgimento. Novità: deve essere indicato puntualmente e specificatamente un progetto, una fase o un programma. Il progetto deve essere un’attività circoscritta e ben identificabile legata al risultato finale, potendo essere connesso all’attività principale dell’impresa (novità).
  • Uso fraudolento delle COCOCO: sono rimaste poche ipotesi per ricorrere alle COCOCO con il decreto Biagi, in quanto tutte le altre devono essere ricondotte nell’ambito di un progetto.
  • Elementi fondamentali contratto COCOPRO:
    • Durata del contratto: non può essere a tempo indeterminato.
    • Indicazione progetto: non può coincidere con l’oggetto dell’attività d’impresa e deve essere specifico.
    • Corrispettivo: compenso e non retribuzione, criteri, tempi e modalità di pagamento, e deve essere proporzionato a quantità e qualità del lavoro tenendo conto di analoghe prestazioni.
    • Forme di coordinamento riguardo l’esecuzione.
    • Eventuali misure per tutela di salute e sicurezza.
  • Profili generali:
    • Forma scritta solo ab probationem.
    • Gravidanza, malattia e infortunio non comportano l’estinzione del rapporto (sospensione senza corrispettivo).
    • Obbligo di riservatezza e divieto di concorrenza.
    • Il contratto si estingue alla realizzazione del progetto.
    • Le parti possono recedere prima della scadenza per giusta causa o secondo le modalità stabilite nel contratto di lavoro, ma non esiste il licenziamento libero ad nutum.
    • Norme di sicurezza sul lavoro se la prestazione si svolge nei luoghi di lavoro del committente.
  • Conversione:
    • I rapporti COCOCO senza programma o progetto sono considerati lavori subordinati a tempo indeterminato con effetti ex tunc (dalla costituzione del rapporto).
    • Il committente ha la possibilità di dimostrare il contrario.
    • Eccezioni: non sempre la finalità è truffaldina, e può esistere una COCOCO senza progetto per professioni intellettuali, società sportive dilettantistiche, partecipanti a sindaci e commissioni, pensionati e pubblica amministrazione. Le mini COCOCO consistono invece in rapporti occasionali che in un anno producono meno di 5000€ o durano meno di un mese.
  • Differenze:
    • Autonomo: prestazione prevalentemente personale senza subordinazione o vincoli e svolgimento di un servizio o un’opera. Il lavoratore si rivolge in maniera indifferenziata agli utenti del mercato.
    • COCOCO: autonomo + continuità e collaborazione. Il lavoratore è innestato nell’organizzazione di un unico committente.
    • COCOPRO: COCOCO + progetto.

Rapporti associativi

Interesse comune al buon andamento di un’attività economica, da cui dipende la soddisfazione di ciascun associato. Manca l’alienità dei mezzi di produzione e/o del risultato in conseguenza della causa associativa.

Associazione in partecipazione: contratto di scambio in cui l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili.

  • Socio d’opera: conferisce attività lavorativa.
  • Socio di capitale: solo capitale.
  • Socio misto: lavoro e capitale.
  • Socio amministratore: percepisce i dividendi ma rientra anche nel CdA.
  • Uso fraudolento: se non partecipa agli utili, ha orari rigidi o non conosce il bilancio è lavoro in nero, e il regime antielusivo prevede che il lavoratore che non ha effettiva partecipazione deve avere trattamenti contributivi, economici e normativi del lavoro subordinato.

Cooperative: carattere mutualistico senza fine di speculazione privata.

  • Cooperative di lavoro: i soci forniscono il proprio lavoro nell’ambito della società avente scopo mutualistico, quindi occasioni di lavoro ai soci migliori di quelle individualmente reperibili.
  • Cooperative sociali: perseguono l’interesse generale della comunità alla promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari-educativi o lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Impresa familiare: il familiare che presta la sua attività di lavoro ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa ed ai beni acquistati con essi. È familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Lavoro nero: il lavoratore non è assunto regolarmente, non figurando in nessun contratto. La prestazione si svolge in violazione di tutte le norme lavoristiche e previdenziali, con evasione fiscale. A tutela di ciò ci sono i controlli ispettivi INPS o INAIL.

Lavoro accessorio: tramite vaucher, è una fattispecie residuale. Viene usato in lavori occasionali circoscritte a poche ore. Le persone disposte ad effettuare questi lavori erano poche, ma quando le tipologie di lavoro possibili vennero liberalizzate ci fu un abuso, ricorrendo a lavoratori giornalieri ed occasionali.

Contratti diversi da contratti di lavoro

Somministrazione di lavoro

  • È uno strumento di esternalizzazione, contratto commerciale.
  • Un utilizzatore si fa somministrare un lavoratore da un’agenzia, che a sua volta fa contratti con i lavoratori ai quali somministra il lavoro. C’è dissociazione tra il formale datore di lavoro e l’effettivo utilizzatore della prestazione.
  • Prima era vietato, per evitare lo sfruttamento della manodopera. La legge Biagi riorganizzò il mercato del lavoro legalizzando la somministrazione, abilitando solo le agenzie di somministrazione ed altre agenzie come collocamento e mediazione (mettono solo in contatto datore e lavoratore), agenzie di ricerca e selezione professionale e agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
  • Potere direttivo: è esercitato sia dal somministratore, che invia il lavoratore presso l’utilizzatore, sia dall’utilizzatore, che ha l’onere di informare il somministratore per cambi mansione ecc.
  • I somministrati hanno diritto alla parità di trattamento se nello stesso momento sono assunti altri somministrati, a differenza dell’appalto. La somministrazione è un’obbligazione di dare, fornendo i lavoratori da organizzare.
  • Condizioni di liceità:
    • Può essere concluso da qualsiasi soggetto.
    • I lavoratori svolgono l’attività nell’interesse e sotto la direzione e controllo dell’utilizzatore, e se sotto contratto a tempo indeterminato restano a disposizione nei periodi in cui non svolgono la prestazione.
    • Può essere a termine (è ammessa per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo) o a tempo indeterminato (per consulenza e assistenza nel settore informatico, pulizia, trasporto, gestione biblioteche, consulenze direzionali, gestione del personale, marketing, call center, attività edilizie, ecc. Deve essere retribuita la disponibilità del lavoratore).
    • È vietato per sostituire lavoratori in sciopero, in unità con licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti con stesse mansioni, e per imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi.
  • Forma: è in forma scritta ab sustantiam e deve contenere gli estremi dell’autorizzazione, il numero di lavoratori da somministrare, casi e ragioni, rischi, data e durata, mansioni, luogo, orario e trattamento economico/normativo.
  • Principio di solidarietà: l’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.
  • Somministrazione fraudolenta: 20€ per ogni lavoratore per ogni giorno di lavoro.

Appalto

  • Contratto commerciale in cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
  • Prima c’era il principio di parità di trattamento, volto a disincentivare l’esternalizzazione, ma venne abrogato dalla legge Biagi.
  • Principio di solidarietà tra committente e appaltatore verso i lavoratori.
  • L’appaltatore è imprenditore, combina i fattori della produzione e si obbliga al compimento di un’opera mentre il lavoratore autonomo apporta solo lavoro. L’appaltatore ha potere direttivo sul lavoratore e l’appalto ha ad oggetto una obbligazione di fare.
  • L’appalto non è un contratto di lavoro, ma un contratto con il quale l’appaltatore si obbliga, con una propria organizzazione di mezzi ed a proprio rischio, a compiere un lavoro o un servizio organizzando i fattori della produzione.
  • Subappalto: è vietato se non è stato autorizzato dal committente. Un terzo soggetto, mediante un contratto con l’appaltatore, assume l’obbligo di compiere un’opera o un servizio nei suoi confronti.

Distacco di manodopera

Un datore di lavoro invia momentaneamente un proprio lavoratore a prestare lavoro presso un terzo nel proprio interesse (nella somministrazione l’interesse è invece del lavoratore). L’effettivo distacco si ha per volontà del distaccante, quindi non è consensuale a meno di comportare un mutamento di mansioni o luogo (50 km).

Ispezione

Per il contratto di lavoro si applica la disciplina del diritto del lavoro, mentre per il contratto d’opera si applicano solo le regole di diritto comune del codice civile.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mattsilv90 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale o del prof Marimpietri Ivana.
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