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Ciclo di lezioni sui diritti del lavoro

Percorso storico giuridico

Nel ciclo di lezioni sono stati trattati i seguenti aspetti:

  • Percorso storico giuridico
  • Contratti collettivi
  • Fonti del diritto del lavoro
  • Definizione di lavoro subordinato
  • Qualificazione della fattispecie e metodi utilizzabili
  • Le collaborazioni coordinate continuative (CO.CO.CO.)
  • Elementi accessori del contratto del lavoro dipendente
  • Il lavoro subordinato a tempo determinato
  • Il lavoro subordinato a tempo parziale
  • Tutela fisica, psichica e morale del lavoratore nel luogo di lavoro
  • Il potere disciplinare del datore di lavoro
  • Infortunio e malattia (professionale e generica)
  • La tutela antidiscriminatoria

Lezioni della professoressa Tiziana Vettor.

Legislazione durante il ventennio fascista

Durante il ventennio fascista si intensifica la legislazione sociale e sono introdotte le leggi razziali con l'obiettivo di eliminare ogni presenza ebraica dalla vita pubblica, incluso il mercato del lavoro in tutti gli ambiti, privato, pubblico, dipendente e autonomo. I lavoratori colpiti non possono attingere a meccanismi di sostegno:

  • Espropriazione dei beni immobili
  • Espropriazioni beni mobili
  • Nullificata la vita effettiva e la vita pubblica
  • Imposto un limite all'esercizio della religione
  • Limiti alle abitudini alimentari

Il finale di questo percorso è la persecuzione delle vite di migliaia di persone. In questo contesto, l'Europa cerca di realizzare un mondo diverso rispetto a scene dittatoriali e dispotiche. L'Italia, per evitare che la nuova generazione viva un altro scenario bellico, costituisce un'assemblea costituente per redigere un nuovo testo normativo: la Costituzione. La Costituzione ha cercato di contrastare forme di disparità di trattamento posizionando al centro della tutela la persona.

I diritti sociali nella Costituzione

Essa si caratterizza per aver fatto nascere i diritti sociali in relazione ad articoli fondamentali come l'art. 2 circa l'inviolabilità della persona e l'art. 3 dell'uguaglianza. I diritti sociali riconosciuti nella Costituzione sono diversi:

  • Diritto al lavoro
  • Diritto all'assistenza
  • Diritto alla salute
  • Diritto alla vita
  • Diritto all'abitazione
  • Diritto alla sicurezza

Tutte queste sono norme che colpiscono per la loro estrema chiarezza diversamente da altre fonti che spesso sono poco chiare e ambigue. Ad esempio, l'art. 34: "La scuola è aperta a tutti." È una norma chiara, completa e coerente tale da fugare ogni dubbio rispetto alla tragedia del fascismo.

Centralità del lavoro nella Costituzione

La moderna Costituzione si centra sul lavoro espletato nell'art. 1 e nell'art. 4. In particolare, l'art. 4:

  • Comma 1 sancisce il diritto all'occupazione o all'occupabilità e che lo Stato si assume l'obbligo di favorire l'occupazione ma ciò non si riferisce a un posto di lavoro specifico.
  • Comma 2 evidenzia un rovesciamento e sancisce un dovere. I costituenti hanno voluto affermare che non è possibile negare il diritto al lavoro poiché è considerato un dovere.

I destinatari di queste norme sono i cittadini: la provenienza geografica non costituisce un elemento per escludere il diritto al lavoro. La Costituzione disciplina anche questo aspetto (un conto è l'accesso al lavoro ed un conto è l'accesso al territorio). Lo Stato può porre dei limiti per l'accesso al territorio in quanto questo è un elemento caratterizzante dello Stato ma non è possibile alcuna distinzione per quanto riguarda l'accesso al lavoro fatta eccezione per alcuni limiti che sono riscontrabili nei motivi della richiesta di soggiorno.

Tipologie di stranieri e diritti al lavoro

Ci sono due tipologie di stranieri:

  • Cittadini di paesi extraeuropei
  • Cittadini di paesi dell'Unione Europea

Nel caso in cui ci siano condizioni di valido soggiorno, allora NON è POSSIBILE escludere un individuo dal godimento del diritto al lavoro anche se cittadino di paesi che non fanno parte dell'Unione Europea.

Evoluzione storica della libertà sindacale

L'evoluzione storica della libertà sindacale segue questi passaggi:

  • Codice penale sardo del 1859: era penalmente punita ogni forma di associazione e/o coalizione
  • Il codice Zanardelli del 1889: tale codice è tollerante
  • Regime fascista: elimina ogni forma di libertà sindacale instaurando un sindacato unico che doveva dimostrare la "fede nazionale”

L'art. 38 è il fondamento del diritto all'assistenza e alla previdenza sociale: in questo modo vi è l'obiettivo di eliminare il fenomeno della marginalità sociale. La previdenza e l'assistenza sociale hanno un legame diretto con la Costituzione e sono regole applicate e applicabili al lavoro autonomo. Le risorse per finanziare tale strumento sono prelevate dal lavoro (la base imponibile); in questo modo il lavoratore è assicurato rispetto a situazioni future come l'infortunio, la malattia, la vecchiaia e la disoccupazione involontaria.

Integrazione degli stranieri nella previdenza sociale

Gli stranieri sono inclusi nella previdenza sociale ma è necessario che abbiano un valido motivo di soggiorno. Ad esempio, una prestazione di lavoro in contrasto con una norma penale è nulla e l'efficacia è ex tunc, ossia dall'inizio e quindi è come se non ci fosse stata. Uno degli aspetti fondamentali che riguarda la previdenza sociale è la disoccupazione involontaria (art. 38 comma 2) ossia una disoccupazione che non è dipesa dal lavoratore.

Norme sulla disabilità e giusta causa

La giusta causa opera sia per la dimissione sia per il licenziamento (es. luogo di lavoro insopportabile: benché sia un recesso legato alla volontà del lavoratore, egli non può fare diversamente). Un altro aspetto fondamentale è la disabilità (art. 4 comma 3). Il legislatore prevede norme che prevedano quote in relazione ai requisiti dell'azienda quindi più grande è un'azienda e più persone disabili dovranno essere assunte. Questa forma di tutela è assunta dallo Stato attraverso organi del medesimo.

Diritti sindacali e libertà associativa

L'art. 39 e l'art. 40 inglobano il diritto sindacale e sono il riconoscimento di quanto successo durante il periodo fascista: in questo arco di tempo le associazioni sindacali erano viste come un qualcosa di distruttivo. L'autorità del regime fascista ha portato alla rivendicazione di alcuni diritti come lo sciopero, diritto che precedentemente era inserito, addirittura, nel codice Rocco (quindi era un reato).

La Costituzione e i diritti sindacali

La Costituzione riconosce e garantisce i diritti negati durante il regime come il diritto sindacale e il diritto allo sciopero. L'art. 39 comma 1 stabilisce che l'organizzazione sindacale è "libera". I costituenti hanno scelto la parola "organizzazione" poiché un altro termine avrebbe potuto includere qualunque forma associativa; la parola "sindacale" indica che la norma è legata al mondo del lavoro ed agli elementi del contratto; la parola "libera" indica una libertà sia positiva sia negativa sancita anche nello Statuto dei Lavoratori.

Definizione di attività sindacale

Si definisce attività sindacale quella attività o organizzazione che è rivolta alla protezione degli interessi collettivi che gravitano intorno ai rapporti che hanno ad oggetto il lavoro umano. Il fenomeno che si è sviluppato è il pansindacalismo ossia un sindacato che espande il proprio campo di azione anche in ambiti che, tradizionalmente, erano legati al mondo della politica. I soggetti a cui si rivolge sono i lavoratori. Perché?

Teorie sulla spettanza del diritto sindacale

La dottrina ha elaborato una teoria secondo la quale tale diritto spetta sia ai lavoratori sia ai datori di lavoro MA dato che l’art. 39 non può essere letto disgiuntamente dall’art. 40 e, quindi, dato che l’art. 40 si riferisce esclusivamente ai lavoratori si può dedurre infine che l’ambito di applicazione sia esclusivamente dei lavoratori. La norma si riferisce ai lavoratori subordinati ed ai lavoratori autonomi. Non c'è bisogno di una legge che dia attuazione a questa norma costituzionale.

Statuto dei lavoratori e libertà sindacale

Lo Statuto dei lavoratori si diffonde su questo tema con diverse disposizioni, contenute nel titolo secondo della libertà sindacale. Abbiamo analizzato l'articolo 14, 15, 16 e 17 per convincerci del fatto che il precetto costituzionale intendeva l’attività sindacale libera non solo dallo Stato ma anche dal datore di lavoro.

Analisi degli articoli dello Statuto dei lavoratori

  • Art. 14 della legge n. 300/1970: Questa norma, "Diritto di associazioni e di attività sindacale", contiene una precisazione importante: "all'interno dei luoghi di lavoro", siamo all'interno di una legislazione che sente la necessità di esplicitare il diritto di libertà sindacale in quelle situazioni in cui questo potrebbe essere più vistosamente ostacolato.
  • Art. 15 della legge 300/1970: Tale articolo pone un generale divieto di atti discriminatori ossia quegli atti diretti a subordinare l’occupazione in base all’adesione o meno del lavoratore ad un determinato sindacato.
  • Art. 16 della legge 300/1970: L’articolo vieta la concessione di trattamenti economici collettivi di maggior favore di carattere discriminatorio.
  • Art. 17 della legge 300/1970: Tale articolo vieta ai datori di lavoro di costituire e sostenere finanziariamente sindacati, all’interno dell’impresa, che potrebbero falsamente ascoltare le istanze dei lavoratori ma che in realtà sono un’arma nelle mani dei datori di lavoro e quindi svolgono il proprio interesse (= sindacati di comodo o sindacati gialli).

La soluzione prospettata potrebbe essere anche lo scioglimento di queste associazioni. Nota: la libertà associativa sindacale può essere svolta senza alcun limite da parte dello Stato o del datore di lavoro fatta eccezione per il normale svolgimento dell’attività di impresa che è ugualmente sancito nella Costituzione (art.41). Es. si può fare attività sindacale e tutto ciò che è collegato con essa senza disturbare i colleghi o interrompere l’attività dell’impresa.

Contrattazione collettiva

Nella seconda parte dell’art. 39 ci inoltriamo nella contrattazione collettiva. Dal secondo e seguenti troviamo tratteggiato il tema della contrattazione collettiva. Stiamo parlando di una espressione negoziale frutto non dell'autonomia privata ma dell'autonomia collettiva. Il fenomeno della contrattazione collettiva si era affacciato già precedentemente le norme costituzionali: il mondo del lavoro aveva già espresso precedentemente l'emanazione della costituzione una contrattazione collettiva (anche durante l'epoca fascista si erano prodotti dei contratti collettivi).

Caratteristiche della contrattazione collettiva

Eravamo di fronte ad un’autonomia collettiva e che caratteristica aveva? Era una contrattazione collettiva che esprimeva una dinamica sindacale fortemente ostacolata dal regime, esistevano sindacati che erano però forzati dentro un sindacato unico. Anche la contrattazione collettiva risentiva di queste limitazioni. La contrattazione collettiva poi acquisiva anche il ruolo di fonte del rapporto di lavoro in senso tecnico ed era menzionata tra le fonti dell'ordinamento in senso proprio.

Contrattazione collettiva e Costituzione

Con la Costituzione i padri costituenti intendono delineare un sistema della contrattazione collettiva diverso da quello prodotto antecedentemente: recuperano il valore di fonte erga omnes, di fonte della regolamentazione del rapporto di lavoro valida in modo generalizzato. La Costituzione ha voluto fare salvo la portata di questi contratti attraverso un percorso diverso: la Costituzione assume la centralità di una libera espressione dell'associazionismo sindacale. L'articolo 39 tratteggia le caratteristiche della contrattazione collettiva, segnando un punto di discontinuità rispetto all'esperienza pregressa rispetto all'autonomia negoziale collettiva.

Requisiti per il contratto collettivo

Le caratteristiche dei sindacati fondamentali affinché possano dar vita ad un contratto collettivo sono inserite nella seconda parte dell’art. 39 della Costituzione:

  • Comma 2: C'è il principio di libertà sindacale ma ai sindacati è imposto l’obbligo di registrazione: questo è l’unico vincolo imposto ma vi è una precisazione. I sindacati possono agire liberamente come associazione anche senza l’obbligo di registrazione ma questo è obbligatorio nel caso in cui i sindacati avessero intenzione di partecipare alla stipulazione dei contratti collettivi.
  • Comma 3: È posto come requisito per la registrazione che i sindacati abbiano uno statuto a base democratica.
  • Comma 4: I sindacati che vantano un numero maggiore di iscritti hanno una valenza maggiore (una conseguenza diversa rispetto a quella voluta dalla sinistra poiché essa voleva dare maggior potere al sindacato maggioritario). I contratti collettivi varranno per tutte le categorie di lavoratori ai quali il contratto si riferisce.

La legge Vigorelli e l'estensione dei contratti collettivi

Questa norma è rimasta lettera morta, cioè non ha poi avuto una traduzione in una legislazione di attuazione tanto che si è scritto che il modello di contrattazione collettiva ex articolo 39 è rimasto inattuato, cionondimeno i sindacati durante la fase post costituzionale hanno espresso una contrattazione collettiva.

È utile chiarire un aspetto: perché l'articolo 30 non ha avuto attuazione? Ci sono diverse ragioni:

  • Storico: i sindacati non volevano trovarsi nella situazione dalla quale erano fortunatamente fuoriusciti. Questa norma è stata vista con grande sospettosità da parte degli stessi sindacati perché i sindacati avevano il timore di essere nuovamente costretti dentro un controllo: nella misura in cui la norma prescriveva un obbligo di registrazione, il fatto di essere soggetti ad un'ingerenza dello Stato.
  • Ragioni contingenti (coeve al tempo storico in cui questa norma costituzionale è stata scritta). Qui ci scontriamo con un'altra problematica ossia con la politica. I sindacati erano anche espressione della politica poiché gli esponenti di ciascuna facevano capo e quindi la contrapposizione tra democrazia cristiana e sinistra si è riflessa in ambito sindacale.

Questa concomitanza di fattori, di ordine storico e contingente, hanno portato a non attuare questo articolo 39 comma 2, questa parte della Costituzione è rimasta lettera morta. Il fenomeno della contrattazione collettiva si è espresso fuori da una legge di attuazione. Alla fine è risultato un fenomeno negoziale di natura privatistica disciplinato in ultima analisi dalle norme del codice civile, applicabili per regolamentare le espressioni dell'autonomia negoziale privata.

Contrattazione collettiva post-costituzionale

Lo sviluppo della contrattazione collettiva post-costituzionale va a costituire il fenomeno della contrattazione collettiva di diritto comune. Una contrattazione collettiva che è l'espressione dell'autonomia collettiva, soggetta ai contratti stipulati tra privati, assente una legge costituzionale, si è comunque espressa: uno dei problemi più rilevanti ha riguardato il tema dell'efficacia erga omnes. Si è posto il problema di come rendere l'espressione dell'autonomia privata collettiva valida erga omnes: assente una legge di attuazione questi contratti collettivi sottoscritti da soggetti privati, sono quindi contratti di diritto privato con elementi differenti da qualsiasi contratto stipulato tra privati.

Legge Vigorelli e tentativi di attuazione dell'art. 39

Il contratto collettivo nel periodo fascista era una fonte in senso proprio del diritto e quindi avrebbe acquisito un'efficacia generalizzata ma, venuto meno il periodo fascista e assente una legge di attuazione dell'articolo 39, è rimasto inevaso il modo attraverso il quale porre una regolamentazione della contrattazione collettiva perché il contratto avrebbe avuto efficacia solo tra chi lo aveva sottoscritto. In questo ambito si è molto espressa la dottrina e la giurisprudenza per tentare di fare in modo che questo contratto abbia una efficacia generalizzata erga omnes.

Il modo per attuare l’art. 39 (non era attuato poiché non vi è una norma) fu la Legge Vigorelli 741/1959. Il governo, attraverso una legge delega, doveva emanare decreti attuativi che fissassero i trattamenti minimi salariali e normativi per ciascuna categoria lavorativa dovendo rifarsi alla contrattazione collettiva (i decreti legislativi recepiscono il trattamento contenuto nei contratti collettivi). Tale norma ha aggirato l’inattuazione dell’art. 39 ma violava la norma: la Corte Costituzionale la dichiarò illegittima (104/1962) e quindi non fu possibile reiterare il meccanismo.

Problemi e soluzioni per l'estensione dei contratti collettivi

Come garantire l’estensione a tutti e la validità erga omnes? Posto che il contratto collettivo, nato da un’attività negoziale tra privati, si deve estendere a tutti gli altri soggetti che operano nel settore competente del contratto collettivo di categoria (il contratto collettivo relativo ai metalmeccanici avrà efficacia per tutti coloro che lavorano nel settore). La dottrina, di cons... (testo interrotto)

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher raffsant96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Vettor Tiziana.
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