Nel nostro sistema giuridico la disciplina delle attività economiche ruota attorno la figura dell'imprenditore, del quale il legislatore dà definizione nell'art. 2082 c.c.
Il codice civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditore in base a tre criteri:
- L'oggetto dell'impresa che determina la distinzione tra:
- Imprenditore agricolo (2135)
- Imprenditore commerciale (2195)
- La dimensione dell'impresa in base alla quale si hanno:
- Piccolo imprenditore (2083)
- Imprenditore medio - grande (di riflesso)
- La natura del soggetto che esercita l'impresa, che determina la tripartizione legislativa tra:
- Impresa individuale
- Impresa costituita in forma di società
- Impresa pubblica
Tutti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina comune:
- Statuto generale dell'imprenditore
- Disciplina a tutela della concorrenza e del mercato (legge 287/1990)
Gli imprenditori commerciali sono assoggettati anche:
- Statuto tipico dell'imprenditore commerciale:
- Iscrizione nel registro delle imprese (con effetti di pubblicità legale)
- La disciplina della rappresentanza commerciale
- Le scritture contabili
- Il fallimento
- e le altre procedure concorsuali
Agli imprenditori agricoli e ai piccoli imprenditori sono applicabili le seguenti disposizioni:
- è sottorato all'applicazione della disciplina dell'imprenditore commerciale
- Iscrizione nel registro delle imprese (in passato ne erano esclusi) anche se con rilievo diverso
La distinzione tra impresa individuale, società ed impresa pubblica vale esclusivamente per le imprese commerciali.
Nel nostro sistema giuridico la disciplina delle attività economiche ruota attorno la figura dell'imprenditore, del quale il legislatore da definizione nell'art. 2082 c.c.
Il codice civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditore in base a tre criteri:
- L'oggetto dell'impresa che determina la distinzione tra:
- Imprenditore agricolo (2135)
- Imprenditore commerciale (2195)
- La dimensione dell'impresa in base alla quale si hanno:
- Piccolo imprenditore (2083)
- Imprenditore medio - grande (di riflesso)
- La natura del soggetto che esercita l'impresa, che determina la tripartizione legislativa tra:
- Impresa individuale
- Impresa costituita in forma di società
- Impresa pubblica
Tutti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina comune:
- Statuto generale dell'imprenditore
- Disciplina a tutela della concorrenza e del mercato (legge 287/1990)
Gli imprenditori commerciali sono assoggettati anche:
- Statuto tipico dell'imprenditore commerciale:
- Iscrizione nel registro delle imprese (con effetti di pubblicità legale)
- La disciplina della rappresentanza commerciale
- Le scritture contabili
- Il fallimento
- e le altre procedure concorsuali
Agli imprenditori agricoli e ai piccoli imprenditori sono applicabili le seguenti disposizioni:
- è sottratto all'applicazione della disciplina dell'imprenditore commerciale (non fallisce).
- Iscrizione nel registro delle imprese (in passato ne erano esclusi) anche se con rilievo diverso
La distinzione tra impresa individuale, società ed impresa pubblica vale esclusivamente per le imprese commerciali.
L'IMPRENDITORE
"È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi" art. 2082
Questa definizione traccia il confine tra chi è imprenditore e chi non lo è.
Requisiti minimi (non quelli normali) che devono ricorrere affinché un soggetto sia esposto all'applicazione delle norme del c.c.
L'impresa è attività (serie coordinata di atti) caratterizzata da uno specifico scopo, sia da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità, professionalità).
È controverso se siano altri indispensabili:
- la liceità dell'attività svolta
- l'intento dell'imprenditore di ricavare un profitto
- la destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti.
L'ATTIVITÀ PRODUTTIVA
L'impresa è attività finalizzata alla produzione e allo scambio di beni e servizi.
È attività produttiva (in senso lato) di nuova ricchezza.
Sono irrilevanti:
- la natura dei beni o servizi prodotti.
- Che l'attività produttiva costituisce anche godimento di beni preesistenti (non mero godimento).
La qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l'attività produttiva svolta è illecita ( a prescindere dalla gravità dell’illecito).
Ferma
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