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Nel nostro sistema giuridico la disciplina delle attività economiche ruota attorno la figura dell'imprenditore, del quale il legislatore da definizione nell'art. 2082 c.c.
Il codice civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditore in base a tre criteri:
- L'oggetto dell'impresa che determina la distinzione tra:
- Imprenditore agricolo (2135)
- Imprenditore commerciale (2195)
- La dimensione dell'impresa in base alla quale si hanno:
- Piccolo imprenditore (2083)
- Imprenditore medio - grande (di riflesso)
- La natura del soggetto che esercita l'impresa, che determina la tripartizione legislativa tra:
- Impresa individuale
- Impresa costituita in forma di società
- Impresa pubblica
Tutti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina comune:
- Statuto generale dell'imprenditore
- Disciplina a tutela della concorrenza e del mercato (legge 287/1990)
Gli imprenditori commerciali sono assoggettati anche:
- Statuto tipico dell'imprenditore commerciale:
- Iscrizione nel registro delle imprese (con effetti di pubblicità legale)
- La disciplina della rappresentanza commerciale
- Le scritture contabili
- Il fallimento
- e le altre procedure concorsuali
Agli imprenditori agricoli e ai piccoli imprenditori sono applicabili le seguenti disposizioni:
- è sottratto all'applicazione della disciplina dell'imprenditore commerciale
- L'iscrizione nel registro delle imprese (in passato ne erano esclusi) anche se con rilievo diverso
La distinzione tra impresa individuale, società ed impresa pubblica vale esclusivamente per le imprese commerciali.
L'IMPRENDITORE
"È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi" art. 2082
Questa definizione traccia il confine tra chi è imprenditore e chi non lo è.
Requisiti minimi (non quelli normali) che devono ricorrere affinché un soggetto sia esposto all’applicazione delle norme del c.c.
L’impresa è attività (serie coordinata di atti) caratterizzata da uno specifico scopo, sia da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità, professionalità).
È controverso se siano altri indispensabili:
- La liceità dell’attività svolta
- L’intento dell’imprenditore di ricavare un profitto
- La destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti.
L'ATTIVITÀ PRODUTTIVA
L’impresa è attività finalizzata alla produzione e allo scambio di beni e servizi.
È attività produttiva (in senso lato) di nuova ricchezza.
Sono irrilevanti:
- La natura dei beni o servizi prodotti.
- Che l’attività produttiva costituisca anche godimento di beni preesistenti (non mero godimento).
La qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva svolta è illecita (a prescindere dalla gravità dell’illecito).
Ferma restando l’applicazione delle previste sanzioni amministrative e/o penali, non vi è infatti alcun motivo per sottrarre chi viola la legge alle norme che tutelano i creditori di un imprenditore commerciale.
Chi svolge attività di impresa violando la legge non potrà avvalersi delle norme che tutelano l’imprenditore nei confronti dei terzi. Ciò in applicazione ad un principio generale dell’ordinamento: da un comportamento illecito non possono mai derivare effetti favorevoli per il suo autore.
In passato la produzione dei servizi ha suscitato qualche dubbio: è attività d’impresa? Il problema sorge per la produzione di servizi intellettuali se è o no attività d’impresa (es. avvocati, notai ...). Il problema è stato risolto distinguendo tra professioni intellettuali protette e non protette. Le prime sono quelle professioni con iscrizione all’albo. Le seconde scelgono se svolgere l’attività d’impresa o meno. I primi professionisti anche se si avvalgono di dipendenti non saranno mai definiti imprenditori e non fanno perciò attività d’impresa. Se due studi commercialisti si associano per un’attività di elaborazione dati allora rientrano nell’attività d’impresa e vengono dette IMPRESE DI MEZZI.
L’attuale formulazione dell’articolo 2135 (fatta nel 2001) dice “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.
Subito precisa però che “per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.
In base alla nuova formulazione si deve ritenere che la produzione di specie vegetali e animali è sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola essenziale, anche se realizzata con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra o dei suoi prodotti.
Non costituisce perciò attività agricola l’estrazione di legname disgiunta dalla coltivazione del bosco.
Per allevamento di animali bisogna intendere non solo l’allevamento diretto a ottenere prodotti tipici agricoli potendosi oggi far rientrare nella nozione di allevamento di animali anche l’allevamento di cavalli da corsa o di animali da pelliccia nonché l’attività cinotecnica: cioè cioè all’allevamento, alla selezione e all’addestramento delle razze canine. (vale anche per i gatti).
La sostituzione del termine “bestiame” con quello di “animali” trionca ogni incertezza sulla possibilità di qualificare come impresa agricola essenziale, non solo l’allevamento di animali tradizionalmente allevati sul fondo, ma della predetta eccezione ma anche l’allevamento di animali da cortile e l’acquacoltura.
Infine, all’imprenditore agricolo è stato equiparato l’imprenditore ittico.
LE ATTIVITÀ AGRICOLE PER CONNESSIONE
La seconda categoria di attività agricole è costituita dalle attività agricole per connessione. In base al III comma dell’articolo 2135 si intendono connesse:
- Le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale.
- Le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.
Le une e le altre sono attività oggettivamente commerciali. Queste attività sono però considerate per legge attività agricole quando sono esercitate in connessione con una delle tre attività agricole essenziali.
Due sono le condizioni necessarie per essere qualificarsi come attività agricola per connessione:
- È necessario che il soggetto che la esercita sia già imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole tipiche e inoltre attività coerente con quella connessa.
- È necessario che ricorra anche una connessione oggettiva fra le due attività. È sotto tale profilo l’attuale nozione innova sensibilmente rispetto a quella precedente. Non è più richiesta, infatti, che.