Estratto del documento

Diritto commerciale

Abuso della maggioranza ai danni della minoranza negli orientamenti della giurisprudenza

L'abuso della maggioranza a danno della minoranza è una fattispecie autonoma, indipendente dal conflitto di interessi del socio. Infatti, se vi fosse conflitto di interessi (art. 2373), la relativa delibera sarebbe annullabile alle condizioni previste dall’art. 2373. Quindi, all’abuso di maggioranza non si applica per analogia la disciplina del conflitto di interessi.

Per la giurisprudenza, sussiste un abuso della maggioranza a danno della minoranza solo quando la delibera è preordinata arbitrariamente e fraudolentemente al solo fine di ledere i diritti o la posizione di singoli soci. La prova di un interesse della società all'adozione della delibera esclude l'abuso di maggioranza.

In pratica, sussiste il profilo probatorio e quindi un abuso solo se si accerta lo scopo esclusivo di ledere i diritti e/o la posizione di singoli o altri soci. Se va ravvisata l’esistenza di un interesse della società, non può configurarsi abuso e la delibera è legittima.

Nell'abuso della maggioranza, la delibera è illegittima perché viola il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di società.

Quanto alle sanzioni, l'abuso di maggioranza comporta l'annullabilità della delibera viziata dall'abuso di maggioranza.

Nella casistica giurisprudenziale, i requisiti generali dell'abuso di maggioranza devono ricorrere tutti, ivi inclusa la prova essenziale dello scopo esclusivo di lesione.

L'aumento di capitale a danno della minoranza ricorre quando, nella consapevolezza dell'impossibilità per la minoranza di sottoscrivere l'aumento, non occorrono nuovi investimenti né vi è necessità di ricapitalizzazione. In pratica, la società vuole aumentare il capitale ma non deve fare nuovi investimenti né ha necessità per perdite regresse di ricapitalizzarsi; vi è quindi un inadempimento al principio di correttezza e buona fede. Non sussiste ipotesi di abuso se la società deve effettuare nuovi investimenti o deve provvedere alla ricapitalizzazione per perdite.

L'abuso di maggioranza nella omessa distribuzione degli utili sussiste quando la maggioranza voglia solo deprimere il valore delle azioni e costringere i soci a cederle a prezzo inferiore al reale. Anche in questo caso, la società non deve effettuare nuovi investimenti o ricapitalizzarsi mediante l’omessa distribuzione utili.

L'abuso di maggioranza nello scioglimento anticipato ricorre solo quando la maggioranza voglia escludere uno o più soci dalla società, nel contempo ricostituendo un'altra società tra gli stessi soci. In pratica, la maggioranza inadempie al principio di correttezza e buona fede e anziché offrire ai soci di minoranza le relative azioni, la maggioranza li elimina pur conservando (mediante la nuova società) un interesse all’esercizio dell’attività societaria.

Abuso del diritto di voto

Anche per la minoranza vige il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di società (art. 1175 e 1375 c.c.). L'abuso della minoranza a danno della società e/o della maggioranza è sempre possibile e presuppone un diritto, legale o contrattuale, della minoranza, costituendo rischio naturalmente insito nella concessione di tale posizione soggettiva.

Quanto ai comportamenti, l'abuso di minoranza costituisce una categoria composita, essendo possibile per tutti i diritti riconosciuti per legge o contrattualmente alla minoranza. Quanto al rapporto tra diritti della minoranza e l'abuso di minoranza, a seconda del tipo di diritto, può aver luogo mediante un esercizio scorretto o mediante l'omesso esercizio.

Quanto alla regola di individuazione di un abuso di minoranza, il criterio di individuazione dell'abuso di minoranza è identico a quello dell'abuso di maggioranza ed è costituito dal principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di società.

L'abuso della minoranza nella convocazione e/o nell'integrazione dell'ordine del giorno ricorre solo quando l'assemblea non potrà deliberare sui relativi argomenti o la richiesta sia sistematica e la convocazione sarebbe inutile; ovvero la minoranza domanda la convocazione dell’assemblea su oggetti impossibili o illeciti o materie eccedenti la competenza dell’assemblea o ne chiede l’inserimento a ordine del giorno; l’abusività risiede nel convocare l’assemblea che non avendo le competenze in materie richieste non delibererà su nulla computando alla società un onere eccessivo.

L'abuso della minoranza nella convocazione e/o nell'integrazione dell'ordine del giorno viene sanzionato mediante il rifiuto degli amministratori di convocare l'assemblea, non surrogabile dal Tribunale.

Altro esempio: L'abuso della minoranza nella discussione assembleare si verifica allorquando il socio divaghi su argomenti estranei all'ordine del giorno o superi normali limiti temporali nel proprio intervento, computando alla società e altri soci l’ascoltare un intervento inutile; il presidente agisce togliendo la parola al socio o limitandola o in prevenzione fissa (ove non presente dallo statuto o regolamento di assemblea) un limite max per gli interventi.

Altro esempio: L'abuso della minoranza nell'esercizio dell'azione sociale di responsabilità da parte delle minoranze si verifica allorquando la minoranza proponga l'azione, che sia infondata nel merito, al fine di ottenere, per la rinuncia, un vantaggio cui non avrebbe diritto. L'esercizio abusivo dell'azione sociale di responsabilità da parte della minoranza viene sanzionato mediante il solo risarcimento del danno per lite temeraria e la previsione che ogni eventuale vantaggio conseguito per la rinuncia deve essere riversato alla società.

L'abuso del diritto di voto da parte della minoranza sussiste solo quando la delibera sia essenziale e venga sistematicamente bloccata dalla minoranza e questa non subirebbe obblighi nel caso della sua approvazione. L’abuso di minoranza nell’esercizio del diritto di voto consiste nel sistematico voto contrario o mediante astensione o omesso intervento in assemblea che blocchi l’approvazione di una delibera essenziale per la società (es. proroga della durata della società prossima alla scadenza, cambiamento dell’oggetto sociale conseguito o divenuto impossibile...ecc).

Le fattispecie di annullabilità tipizzate dalla legge

L’annullamento di una delibera assembleare ripristina la legalità dell’azione sociale ma può ledere l’affidamento dei terzi.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti, astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale. La previsione di ipotesi tipiche di annullabilità riduce le ipotesi d’invalidità.

Prova di resistenza

Non è legittimato a partecipare all’assemblea chi non è socio e chi è titolare di azioni senza diritto di voto; la delibera non è annullabile se sottratte le azioni delle persone non legittimate il quorum risulta comunque raggiunto attraverso le restanti azioni (vedi esempio sotto).

Il superamento della prova di resistenza esclude l’annullabilità della delibera; esempio prova di resistenza:

  • Quorum costitutivo: 500 azioni
  • Azioni intervenute in assemblea: 700
  • Azioni intervenute in assemblea appartenenti a persone non legittimate: 300
  • 700 - 300 = 400 (bisognava raggiungere almeno le 500 azioni e quindi la prova di resistenza non è superata)

La delibera non può essere annullata per invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l’errore siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta.

I vizi del quorum deliberativo contemplati dall’art. 2377, comma 5°, n. 2, c.c. riguardano l’invalidità dei singoli voti e l’erroneo conteggio; ad esempio, a causa di un errore nel conteggio dei voti, quelli favorevoli risultano essere inferiori a quanto verbalizzato o quelli contrari risultano superiori a quanto verbalizzato.

Secondo l’opinione prevalente, il titolare di azioni a voto sospeso può intervenire in assemblea ma non può votare.

I vizi della volontà comportano l’invalidità dei voti espressi: il punto è controverso. La deliberazione non può essere annullata per incompletezza o inesattezza del verbale, salvo che impediscano l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione. Quando manca il verbale, la delibera è nulla. La delibera è annullabile quando il verbale è incompleto oppure inesatto e ciò impedisce l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.

Gli errori e le imprecisioni del verbale causano l’annullabilità della delibera quando riguardano il dispositivo della delibera. Quindi è annullabile quando:

  • Dal verbale non si comprende il dispositivo della delibera ossia l’oggetto
  • Non vi è corrispondenza tra la delibera adottata e quella verbalizzata
  • Le incompletezze e/o inesattezze del verbale non permettono di verificare la validità e l’efficacia della delibera

Le nullità

Prima della riforma del 2003: la nullità era prevista solo per le delibere aventi oggetto impossibile o lecito. Dopo la riforma del 2003: l’oggetto impossibile o illecito è solo una delle ipotesi di nullità della delibera. La ratio è ridurre in ambito nullità i vizi che si riteneva comportassero l’inesistenza della delibera ed escludere ulteriori casi di nullità a quelli tassativamente previsti.

L’ampliamento di ipotesi di delibere nulle determinato dalla riforma del 2003 dà minore spazio alla configurazione di casi d’inesistenza della delibera. Qualora siano configurabili ipotesi di delibere inesistenti ad esse dovrebbero applicarsi le regole della nullità dei contratti. I casi di nullità delle delibere previsti dalla legge sono tassativi.

La nullità della delibera per oggetto illecito sussiste ogni qualvolta viene violata una norma imperativa a tutela di interessi di singoli soci (anche all’ordine pubblico e buon costume). La nullità della delibera per oggetto illecito si ha anche quando l’oggetto è lecito ma il contenuto è illecito. La delibera che introduce nello statuto un nuovo oggetto sociale impossibile o illecito integra un’ipotesi aggravata di nullità che può essere fatta valere senza limiti di tempo. Le delibere di modifica dell’oggetto sociale che prevedono attività impossibili o illecite sono le uniche a poter essere impugnate da chiunque vi abbia interesse.

La delibera è nulla per mancanza della convocazione, tuttavia non si considera mancante se questo avviso di convocazione proviene da un componente dell’organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto ad intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell’assemblea.

Casi di nullità per mancanze nella convocazione:

  • L’omissione di quale tra i seguenti elementi dell’avviso di convocazione comporta nullità della delibera per omessa convocazione: la data dell’assemblea.
  • Affinché la delibera non sia affetta da nullità l’avviso di convocazione deve pervenire agli azionisti preventivamente all’assemblea.
  • L’omissione di quale tra i seguenti elementi dell’avviso di convocazione comporta nullità della delibera per mancanza del verbale: la data della delibera. Un verbale che non indica il luogo dove si è tenuta l’assemblea è valido.

La delibera è nulla per mancanza del verbale, tuttavia non si considera mancante se contiene la data della delibera e il suo oggetto è sottoscritto dal presidente dell’assemblea o consiglio dell’amministrazione o consiglio di sorveglianza e dal segretario o notaio.

Classificazione dei vizi del verbale:

  • Nullità art. 2379
  • Annullabilità art. 2377 comma 5 n° 3
  • Semplice irregolarità

La responsabilità dell'amministratore verso la società parte 1

La responsabilità dell’amministratore di società è responsabilità per fatto proprio. L’organo amministrativo può essere chiamato a rispondere:

  • Verso la società: per inadempimento dei doveri ad essi imposti dalla legge o atto costitutivo
  • Verso i creditori: per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale
  • Verso i soci o terzi: per i danni ad essi direttamente arrecati con atti colposi o dolosi

Il prototipo della responsabilità sociale è quello dettato per le società di capitali. L’amministratore può essere responsabile in caso di mancanza di diligenza nello svolgimento dell’incarico. All’amministratore si richiede di essere diligente nella conduzione aziendale. In caso di nomina del consiglio d’amministrazione, l’amministratore delegato è più responsabile.

La responsabilità dell’amministratore verso la società è responsabilità contrattuale, quindi si dovrà accertare se gli amministratori abbiano adempiuto con diligenza e se da tale inosservanza sia derivato un danno oggettivo alla società (quindi la società dovrà provare l’inadempimento dei doveri imposti dalla legge o atto costitutivo, danno patrimoniale subito e il nesso eziologico tra condotta ed evento).

Obiettivi o utili non raggiunti dall’amministrazione non sono elementi spendibili per ottenere risarcimento ai danni dell’amministratore. Qualsiasi amministratore, essendo un gestore di patrimonio altrui, non può approfittare della sua posizione per conseguire diretti o indiretti vantaggi; questo per il valore della trasparenza nella gestione diligente e corretta della società. All’amministratore che abbia acquistato in proprio un bene della società può essere contestata responsabilità da parte della società qualora si accerti che il bene si poteva vendere a prezzo superiore. All’amministratore che abbia inviato dei dipendenti nella sua abitazione per effettuare lavori personali può essere attribuita responsabilità verso la società se si accerta che i dipendenti avrebbero potuto essere impiegati più produttivamente in altra attività.

Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 17
Riassunto Diritto commerciale parte seconda Pag. 1 Riassunto Diritto commerciale parte seconda Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 17.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Diritto commerciale parte seconda Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 17.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Diritto commerciale parte seconda Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 17.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Diritto commerciale parte seconda Pag. 16
1 su 17
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jacopogiunta di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Cossu Francesco.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community