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CAPITOLO 8: IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CAPITOLO 9 e 10: “I TITOLI DI CREDITO IN GENERALE”
CAPITOLO 11: L’IMPRENDITORE
CAPITOLO 12: “IMPUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ D’IMPRESA”
CAPITOLO 14: LA SOCIETA’
Disclaimer
Il seguente documento è tratto da appunti presi durante le videolezioni universitarie del corso di laurea L18 per la
materia “Diritto Commerciale”. Le informazioni fornite dal professore sono state integrate da ricerche fatte tramite
internet ed attraverso consultazioni di libri specializzati. Pertanto, i contenuti di questo documento NON sono da
considerarsi come dei validi sostituti dei libri di testo o delle dispense ufficiali ma solo un buon riassunto da cui trarre
spunti di approfondimento per la materia di studio. Infine, si declina qualsiasi responsabilità circa possibili errori ed
omissioni assolutamente involontari.
Si fa divieto assoluto di trarre profitto da questa documentazione.
CAPITOLO 1: LA VENDITA
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un
diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 cod. civ.)
altro
Non è un contratto tipico di impresa. La vendita internazionale di merci è regolata dalla
Convenzione di Vienna del 1980.
si perfeziona con il semplice accordo delle parti.
E’ un contratto consensuale à
E’ un contratto con effetti reali. In alcuni casi gli effetti reali si producono in un momento
successivo alla stipulazione del contratto (vendita obbligatoria).
La vendita è fonte di obbligazione per entrambe le parti.
Obbligazioni del venditore: 1. Consegnare la cosa al compratore; 2. Fare acquistare la
proprietà al compratore; 3. Garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.
Evizione= quando il compratore perde in tutto o in parte la proprietà della cosa acquistata o
subisce una limitazione nel libero godimento a seguito dell’azione giudiziaria di un terzo che
vanta diritti sulla cosa. Subita l’evizione, il compratore ha diritto al risarcimento dei danni
subiti.
Tutti i rischi e le spese di trasporto sono a carico del compratore (disciplina a carattere
dispositivo).
Se c’è polizza di assicurazione sul trasporto, i rischi della merce sono a carico del compratore
sin dal momento in cui la cosa è stata consegnata al vettore.
Il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi. La garanzia copre di regola
solo i vizi occulti (vizi non conosciuti).
In presenza di vizi coperti dalla garanzia il compratore più chiedere la risoluzione del
riduzione del prezzo.
contratto o la
Il compratore decade dalla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla
scoperta. L’azione si prescrive nel termine di un anno dalla consegna.
Garanzia di buon funzionamento (art. 1512) è solo per le cose mobili e deve essere
espressamente pattuita. Il compratore deve denunziare i difetti di funzionamento entro 30
giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive entro 6 mesi dalla scoperta.
Garanzia di conformità: la conformità si presume quando il bene consegnato sia idoneo all’uso
a cui servono abitualmente i beni di quel tipo. In caso di difetto di conformità, il consumatore
può chiedere la riparazione del bene o la sostituzione a spese del venditore. Il venditore è
responsabile solo se il difetto di conformità si manifesta entro due anni dalla consegna del
bene. Il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta. La relativa azione si
in 26 mesi dalla consegna del bene.
prescrive
Clausole sulla qualità della merce:
1. Vendita con riserva di gradimento;
2. Vendita a prova;
3. Vendita su campione.
Il prezzo: obbligazione principale del compratore è quella di pagare il prezzo convenuto. La
determinazione del prezzo è rimessa alla libera contrattazione delle parti, o può essere
affidata dalle parti ad un terzo.
La vendita con riserva di proprietà è una forma particolare di vendita che ricorre tipicamente
nelle vendite a rate. Il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del
prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto. Il venditore potrà ottenere la risoluzione
del contratto se la singola rata non pagata supera l’ottava parte del prezzo o l’inadempimento
si protrae per più rate. Il compratore fin quando non ha pagato l’ultima rata non può vendere
la cosa.
La vendita con patto di riscatto si ha quando il venditore si riserva il diritto di riacquistare la
proprietà della cosa entro un termine stabilito. Vale sia per i beni mobili che per quelli
immobili. Termine di 2 anni per la vendita di beni mobili e 5 anni per beni immobili. Il patto di
riscatto ha efficacia reale.
Nel caso di vendita fuori dai locali commerciali al compratore è riconosciuto il diritto di
revocare l’ordine di acquisto o di recedere dal contratto già concluso entro un termine di 10
giorni lavorativi. CAPITOLO 2: IL CONTRATTO ESTIMATORIO
E’ il contratto con il quale una parte (denominata tradens) consegna una o più cose mobili
all’altra parte (denominata accipiens) e questa si obbliga a pagarne il prezzo entro un termine
stabilito, salvo che restituisca le cose nello stesso termine (art. 1556). E’ noto anche come
contratto di conto deposito.
Il rivenditore non vuole accollarsi il rischio economico. (es. commercio dei giornali, dei libri,
abbigliamento, etc.). Il tradens, se non può disporre delle cose, ne conserva tuttavia la
proprietà. A l’accipiens è riconosciuta la facoltà di liberarsi delle obbligazioni restituendo le
cose nel termine pattuito.
La somministrazione è il contratto con il quale una parte (il somministrante) si obbliga, verso
corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell’altra parte (il somministrato) prestazioni
periodiche o continuative di cose (art 1559). E’ un contratto tipicamente di durata. Ha per
oggetto solo la prestazione di cose (in caso di servizi costituisce appalto). Può essere anche a
tempo indeterminato. Il prezzo si determina secondo le regole della vendita.
Fra i patti che le parti possono inserire nel contratto di somministrazione, la legge disciplina il
patto di preferenza ed il patto di esclusiva.
Nella concessione di vendita ci sono una serie di clausole restrittive per i venditori. Di solito è
prevista una clausola di esclusiva. E’ un contratto atipico.
Il franchising è più complesso della concessione di vendita (affiliazione commerciale). Può
essere utilizzata in ogni settore di attività economica (può riguardare sia beni che servizi). Si è
in presenza di un’autonoma figura contrattuale. Il contratto di affiliazione commerciale deve
essere stipulato per iscritto a pena di nullità e deve indicare espressamente le condizioni di
rinnovo, risoluzione o eventuale cessione. Deve inoltre indicare le spese a carico dell’affiliato.
Può essere a tempo determinato o indeterminato.
CAPITOLO 3: L’APPALTO
L’appalto è il contratto con il quale una parte (l’appaltatore) assume, con organizzazione
dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un
servizio, verso un corrispettivo in danaro (art. 1655).
Oggetti dell’appalto può essere sia il compimento di un’opera che il compimento di un
servizio. Per essere appalto è necessario che la relativa attività sia svolta dall’obbligato
in forma di impresa. L’appaltatore è perciò un imprenditore commerciale.
Netta è la distinzione fra appalto e vendita (o somministrazione). L’appalto ha per oggetto
una prestazione qualificata di fare; vendita e somministrazione hanno invece per oggetto un
dare.
Obbligazione fondamentale dell’appaltatore è quella di compiere l’opera o il servizio
commesogli. L’opera deve essere eseguita dall’appaltatore secondo le modalità tecniche
concordate col committente descritte nel “capitolato”. L’esecuzione dell’opera avvenire
a “regola d’arte”. L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità di esecuzioni
pattuite senza l’autorizzazione per iscritto del committente, tranne nel caso si tratti di
modifiche necessarie per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte.
Il committente ha il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e completata l’opera,
prima di riceverne consegna, può sottoporla a verifica finale.
Una volta che l’opera sia stata compiuta e consegnata al committente, l’appaltatore è tenuto
“alla garanzia per le difformità e i vizi d’opera”. I vizi e le difformità devono essere
denunziati all’appaltatore, a pena decadenza, entro 60 giorni dalla scoperta. L’azione si
prescrive nel termine breve di 2 anni dalla consegna.
In caso di difformità e vizi non gravi il committente può chiedere l’eliminazione dei difetti e
dei vizi a spese dell’appaltatore o una riduzione proporzionale del prezzo. Nel caso di
edifici ed immobili c’è responsabilità dell’appaltatore per 10 anni dal compimento
dell’opera.
Obbligazione del committente è quella di pagare un corrispettivo in denaro. La revisione
del prezzo può essere chiesta da entrambe le parti quando il costo dei materiali o della
mano d’opera subisce variazioni dovute a circostanze imprevedibili al momento della
conclusione del contratto (solo per la differenza che eccede il 10%).
Solo al committente è consentito di recedere dal contratto in corso d’opera e di recedere
anche senza invocare una giusta causa. Dovrà corrispondere all’appaltatore le spese
sostenute ed il mancato guadagno.
Il subappalto è un contratto di appalto stipulato fra l’appaltatore e un terzo, avente ad
oggetto l’esecuzione della stessa opera o dello stesso servizio. Deve essere autorizzato dal
committente. Obbligato e responsabile nei confronti del committente resta l’appaltatore, che
può agire in regresso verso il subappaltatore responsabile nei suoi confronti per difformità o
vizi dell’opera.
Si è in presenza di un contratto di subfornitura quando un imprenditore si impegna ad
effettuare per conto di una impresa committente “lavorazioni su prodotti semilavorati o su
materie prime fornite dalla committente medesima (subfornitura di lavorazione), ovvero si
impegna a fornire all’impresa “prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque
ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di
un bene complesso” (subf