Estratto del documento

Appunti di diritto commerciale

Facoltà Unipegaso

Corso di laurea – L18
Autore: @WIXARD

Contenuti:

  • Capitolo 1: La vendita
  • Capitolo 2: Il contratto estimatorio
  • Capitolo 3: L'appalto
  • Capitolo 1: Il contratto di trasporto
  • Capitolo 1: Il agenzia
  • Capitolo 6: Il contratto di
  • Capitolo 7: La mediazione
  • Capitolo 8: Il contratto di assicurazione
  • Capitolo 9 e 10: “I titoli di credito in generale”
  • Capitolo 11: L’imprenditore
  • Capitolo 12: “Imputazione dell’attività d’impresa”
  • Capitolo 14: La società

Disclaimer

Il seguente documento è tratto da appunti presi durante le videolezioni universitarie del corso di laurea L18 per la materia “Diritto Commerciale”. Le informazioni fornite dal professore sono state integrate da ricerche fatte tramite internet ed attraverso consultazioni di libri specializzati. Pertanto, i contenuti di questo documento NON sono da considerarsi come dei validi sostituti dei libri di testo o delle dispense ufficiali ma solo un buon riassunto da cui trarre spunti di approfondimento per la materia di studio. Infine, si declina qualsiasi responsabilità circa possibili errori ed omissioni assolutamente involontari. Si fa divieto assoluto di trarre profitto da questa documentazione.

Capitolo 1: La vendita

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 cod. civ.). Non è un contratto tipico di impresa. La vendita internazionale di merci è regolata dalla Convenzione di Vienna del 1980. Si perfeziona con il semplice accordo delle parti. È un contratto consensuale e con effetti reali. In alcuni casi gli effetti reali si producono in un momento successivo alla stipulazione del contratto (vendita obbligatoria). La vendita è fonte di obbligazione per entrambe le parti.

Obbligazioni del venditore: 1. Consegnare la cosa al compratore; 2. Fare acquistare la proprietà al compratore; 3. Garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.

Evizione significa quando il compratore perde in tutto o in parte la proprietà della cosa acquistata o subisce una limitazione nel libero godimento a seguito dell’azione giudiziaria di un terzo che vanta diritti sulla cosa. Subita l’evizione, il compratore ha diritto al risarcimento dei danni subiti. Tutti i rischi e le spese di trasporto sono a carico del compratore (disciplina a carattere dispositivo). Se c’è polizza di assicurazione sul trasporto, i rischi della merce sono a carico del compratore sin dal momento in cui la cosa è stata consegnata al vettore.

Il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi. La garanzia copre di regola solo i vizi occulti (vizi non conosciuti). In presenza di vizi coperti dalla garanzia il compratore può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Il compratore decade dalla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive nel termine di un anno dalla consegna.

Garanzia di buon funzionamento (art. 1512) è solo per le cose mobili e deve essere espressamente pattuita. Il compratore deve denunciare i difetti di funzionamento entro 30 giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive entro 6 mesi dalla scoperta.

Garanzia di conformità: la conformità si presume quando il bene consegnato sia idoneo all’uso a cui servono abitualmente i beni di quel tipo. In caso di difetto di conformità, il consumatore può chiedere la riparazione del bene o la sostituzione a spese del venditore. Il venditore è responsabile solo se il difetto di conformità si manifesta entro due anni dalla consegna del bene. Il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta. La relativa azione si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene.

Clausole sulla qualità della merce:

  • Vendita con riserva di gradimento
  • Vendita a prova
  • Vendita su campione

Il prezzo: obbligazione principale del compratore è quella di pagare il prezzo convenuto. La determinazione del prezzo è rimessa alla libera contrattazione delle parti, o può essere affidata dalle parti ad un terzo. La vendita con riserva di proprietà è una forma particolare di vendita che ricorre tipicamente nelle vendite a rate. Il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto. Il venditore potrà ottenere la risoluzione del contratto se la singola rata non pagata supera l’ottava parte del prezzo o l’inadempimento si protrae per più rate. Il compratore fin quando non ha pagato l’ultima rata non può vendere la cosa.

La vendita con patto di riscatto si ha quando il venditore si riserva il diritto di riacquistare la proprietà della cosa entro un termine stabilito. Vale sia per i beni mobili che per quelli immobili. Termine di 2 anni per la vendita di beni mobili e 5 anni per beni immobili. Il patto di riscatto ha efficacia reale. Nel caso di vendita fuori dai locali commerciali al compratore è riconosciuto il diritto di revocare l’ordine di acquisto o di recedere dal contratto già concluso entro un termine di 10 giorni lavorativi.

Capitolo 2: Il contratto estimatorio

È il contratto con il quale una parte (denominata tradens) consegna una o più cose mobili all’altra parte (denominata accipiens) e questa si obbliga a pagarne il prezzo entro un termine stabilito, salvo che restituisca le cose nello stesso termine (art. 1556). È noto anche come contratto di conto deposito. Il rivenditore non vuole accollarsi il rischio economico. (es. commercio dei giornali, dei libri, abbigliamento, ecc.). Il tradens, se non può disporre delle cose, ne conserva tuttavia la proprietà. All’accipiens è riconosciuta la facoltà di liberarsi delle obbligazioni restituendo le cose nel termine pattuito.

La somministrazione è il contratto con il quale una parte (il somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell’altra parte (il somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose (art 1559). È un contratto tipicamente di durata. Ha per oggetto solo la prestazione di cose (in caso di servizi costituisce appalto). Può essere anche a tempo indeterminato. Il prezzo si determina secondo le regole della vendita.

Fra i patti che le parti possono inserire nel contratto di somministrazione, la legge disciplina il patto di preferenza ed il patto di esclusiva. Nella concessione di vendita ci sono una serie di clausole restrittive per i venditori. Di solito è prevista una clausola di esclusiva. È un contratto atipico. Il franchising è più complesso della concessione di vendita (affiliazione commerciale). Può essere utilizzata in ogni settore di attività economica (può riguardare sia beni che servizi). Si è in presenza di un’autonoma figura contrattuale. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità e deve indicare espressamente le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione. Deve inoltre indicare le spese a carico dell’affiliato. Può essere a tempo determinato o indeterminato.

Capitolo 3: L’appalto

L’appalto è il contratto con il quale una parte (l’appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio, verso un corrispettivo in danaro (art. 1655). Oggetti dell’appalto può essere sia il compimento di un’opera che il compimento di un servizio. Per essere appalto è necessario che la relativa attività sia svolta dall’obbligato in forma di impresa. L’appaltatore è perciò un imprenditore commerciale.

Netta è la distinzione fra appalto e vendita (o somministrazione). L’appalto ha per oggetto una prestazione qualificata di fare; vendita e somministrazione hanno invece per oggetto un dare. Obbligazione fondamentale dell’appaltatore è quella di compiere l’opera o il servizio commessogli. L’opera deve essere eseguita dall’appaltatore secondo le modalità tecniche concordate col committente descritte nel “capitolato”. L’esecuzione dell’opera avviene a “regola d’arte”. L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità di esecuzione pattuite senza l’autorizzazione per iscritto del committente, tranne nel caso si tratti di modifiche necessarie per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte.

Il committente ha il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e completata l’opera, prima di riceverne consegna, può sottoporla a verifica finale. Una volta che l’opera sia stata compiuta e consegnata al committente, l’appaltatore è tenuto alla “garanzia per le difformità e i vizi d’opera”. I vizi e le difformità devono essere denunziati all’appaltatore, a pena decadenza, entro 60 giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive nel termine breve di 2 anni dalla consegna.

In caso di difformità e vizi non gravi il committente può chiedere l’eliminazione dei difetti e dei vizi a spese dell’appaltatore o una riduzione proporzionale del prezzo. Nel caso di edifici ed immobili c’è responsabilità dell’appaltatore per 10 anni dal compimento dell’opera. Obbligazione del committente è quella di pagare un corrispettivo in denaro. La revisione del prezzo può essere chiesta da entrambe le parti quando il costo dei materiali o della manodopera subisce variazioni dovute a circostanze imprevedibili al momento della conclusione del contratto (solo per la differenza che eccede il 10%).

Solo al committente è consentito di recedere dal contratto in corso d’opera e di recedere anche senza invocare una giusta causa. Dovrà corrispondere all’appaltatore le spese sostenute ed il mancato guadagno.

Il subappalto è un contratto di appalto stipulato fra l’appaltatore e un terzo, avente ad oggetto l’esecuzione della stessa opera o dello stesso servizio. Deve essere autorizzato dal committente. Obbligato e responsabile nei confronti del committente resta l’appaltatore, che può agire in regresso verso il subappaltatore responsabile nei suoi confronti per difformità o vizi dell’opera. Si è in presenza di un contratto di subfornitura quando un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di una impresa committente “lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dalla committente medesima (subfornitura di lavorazione), ovvero si impegna a fornire all’impresa “prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso” (subfornitura di prodotto).

Capitolo 4: Il contratto di trasporto

Con il contratto di trasporto, una parte (il vettore) si obbliga, verso corrispettivo, a trasportare persone o cose da un luogo ad un altro (art. 1678). Oggetto del contratto di trasporto è il trasferimento nello spazio di persone o cose. E ciò distingue nettamente il trasporto dall’appalto di servizi. Il trasporto marittimo e quello aereo sono regolati dal codice della navigazione e da alcuni regolamenti comunitari per quanto riguarda il trasporto aereo di persone. Il trasporto ferroviario è disciplinato da apposite leggi speciali.

Nei pubblici servizi di linea il concessionario è obbligato ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa e deve rispettare la parità di trattamento.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher EquazioneLarga di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Santagata De Castro Renato.
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