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LA MEDIAZIONE
E’ mediatore colui ce mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare,
senza essere legato ad alcuna di esse in rapporti di collaborazione, di dipendenza o di
rappresentanza (art. 1754).
La funzione intermediaria può essere svolta dal mediatore sia spontaneamente e sia
su incarico di una o di entrambe le parti.
Funzione tipica del mediatore è quella di mettere in contratto fra loro i potenziali contraenti.
La mediazione non è qualificata come un contratto.
Caratteristica del mediatore: si distingue dagli altri soggetti che agevolano la
conclusione di affari (commissionari o agenti) per la posizione di indipendenza
rispetto alle parti.
Il diritto del mediatore alla provvigione matura con la conclusione dell’affare.
Diritto alla provvigione: il mediatore, diversamente dall’agente, non corre il rischio del
buon fine dell’affare ed ha diritto alla provvigione anche se le parti non danno
esecuzione al contratto concluso.
Diritto alla provvigione in caso di più parti e di più mediatori: in caso di più parti, la
provvigione è di regola dovuta al mediatore da ciascuna parte, mentre, in caso di più
mediatori, ciscuno dei mediatori ha diritto ad una quota della provvigione.
Il mediatore non concorre il rischio del buon fine dell’affare, e non ha diritto alla provvigione
se non iscritto negli appositi ruoli. E’ di regola estraneo alla esecuzione del contratto.
La conclusione del contratto: le parti sono libere di concludere o meno l’affare, anche
se al mediatore è stato conferito uno specifico incarico, salvo in tal caso il diritto del
mediatore al solo rimborso delle spese.
E’ responsabile ex lege per l’esecuzione del contratto quando tace ad un contraente il
nome dell’altro. Tale responsabilità permane anche se, dopo la conclusione del
contratto, il contraente occulto si manifesta all’altra parte o è reso noto dal mediatore.
Obbligo di informazione: il mediatore è responsabile verso le parti se omette di far
conoscere loro le circostanza a lui note che possono influire sulla conclusione dello
stesso.
Incompatibilità dell’attività: l’attività di mediatore è incompatibile con l’esercizio di
altre attività di lavoro autonomo o subordinato.
Ruolo dei mediatori: l’esercizio, anche occasionale o discontinuo, dell’attività di
mediatore è subordinato all’iscrizione in appositi ruoli istituiti presso la camera di
commercio.
L’attività dei mediatori di assicurazione (broker) è inquadrata nell’attività di intermediazione
assicurativa ed è sottoposta al controllo dell’Isvap.
I TITOLI DI CREDITO IN GENERALE
I titoli di massa: rappresentano frazioni di uguale valore nominale di una unitaria
operazione economica di finanziamento ed attribuiscono ciascuno uguali diritti.
I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una
determinata prestazione.
La loro funzione tipica e costante è quella di rendere più semplice, rapida e sicura la
circolazione dei diritti di credito, neutralizzando i rischi e gli inconvenienti che al
riguardo presenta la disciplina della cessione del credito.
Nel titolo di credito il diritto è incorporato nel documento. Il titolo di credito attribuisce a chi
lo acquista in sede di circolazione un diritto letterale e autonomo. E’ un documento
necessario e sufficiente per la costituzione, la circolazione e l’esercizio del diritto letterale ed
autonomo in esso incorporato.
Regole per la circolazione: si è creato un modello che consente di far circolare i
crediti secondo le regole analoche a quelle che governano la circolazione dei beni
mobili ed infatti oggetto della circolazione è il documento (come mobile) anzichè il
diritto in esso menzionato.
La creazione ed il rilascio di un titolo di credito trovano giustificazione in un preesistente
rapporto fra emittente e primo prenditore (cd rapporto fondamentale o causale) ed in un
accordo fra gli stessi con cui si conviene di fissare nel titolo di credito la prestazione dovuta
dal primo al secondo in base a tale rapporto (cd convenzione di rilascio o esecutiva).
Sono titoli di credito astratti quelli che possono essere emessi in base ad un qualsiasi
rapporto fondamentale (es. la cambiale).
Titoli astratti: sono quelli che possono essere emessi in base ad un qualsiasi
rapporto fondamentale e che inoltre non contengono alcuna menzione del rapporto
che in concreto ha dato luogo alla loro emissione.
Sono titoli casuali quelli che possono essere emessi solo in base ad un determinato tipo di
rapporto fondamentale, predeterminato per legge (es azioni e obbligazioni, quote di
partecipazione a fondi comuni di investimento, libretti di deposito al risparmio). Si
definiscono titoli a letteralità incompleta.
Letteralità incompleta: nei titoli causali c’è LETTERALITÀ INCOMPLETA e cioè il
contenuto del diritto cartolare è determinato non solo dalla lettera del titolo, ma anche
dalla disciplina legale del rapporto obbligatorio tipico richiamato nel documento.
Il titolare del diritto cartolare è il proprietario del titolo; legittimato al suo esercizio è invece il
possessore del titolo nelle forme prescritte dalla legge (possessore qualificato).
I vincoli nei titoli di credito: i vincoli sul diritto menzionato in un titolo di credito
devono essere effettuati sul titolo e non hanno effetto se non risultano dal titolo.
Si ha circolazione regolare quando il titolo viene trasferito dall’attuale proprietario ad
altro soggetto in forza di un valido negozio di trasmissione, che di regola trova
fondamento in un preesistente rapporto causale fra le parti.
Si ha circolazione irregolare quando la circolazione non è sorretta da un valido negozio di
trasferimento.
Legittimazione: chi ha conseguito il possesso materiale del titolo di credito, nelle
forme prescritte dalla legge, è senz'altro legittimato all'esercizio del diritto cartolare.
Può cioè pretendere dal debitore la prestazione senza essere tenuto a provare
l'acquisto della proprietà del titolo e della titolarità del diritto.
Acquisto a non domino: (art 1994) chi ha acquistato in buona fede il possesso di un
titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è
soggetto a rivendicazione e quindi diventa anche proprietario del titolo e titolare del
diritto cartolare.
Purchè si perfezioni l’acquisto a non domino devono ricorrere questi 3 presupposti
un negozio astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del titolo, l’investitura
dell’acquirente nel possesso del titolo e la buona fede dell’acquirente.
Parliamo di girata in pieno quando contiene il nome del giratario (la persona che
beneficia dell’assegno) (la forma consueta è «per me pagate a...», con la
sottoscrizione del girante). La girata non può essere sottoposta a condizioni, qalsiasi
condizione si considera non apposta.
Chi possiede un titolo girato in bianco può riempire la girata col proprio nome o con
quello di altra persona, girare di nuovo il titolo in pieno o in bianco e trasmettere il
titolo ad una terza senza riempire la girata e senza apporne una nuova.
Nella girata per procura il giratario assume la veste di rappresentante per l’incasso
del girante. Titolare del credito cartolare resta il girante ed il giratario non acquista
alcun diritto autonomo.
In base alla legge di circolazione i titoli di credito si distinguono in titoli al portatore,
all’ordine e nominativi. I titoli all'ordine e nominativi sono titoli a legittimazione
nominale mentre i titoli al portatore sono definiti titoli a legittimazione reale.
TITOLI AL PORTATORE ‐‐‐‐ > titoli a legittimazione reale. Sono al portatore i titoli di
credito che recano la clausola “al portatore”, anche se contrassegnati da un nome.
Circolano mediante la semplice consegna del titolo. Il possessore è legittimato
all’esercizio del diritto in essi menzionato in base alla sola presentazione del titolo al
debitore (es. assegni bancari, azioni di risparmio, obbligazioni di società, azioni Sicav, titoli
di debito pubblico)
TITOLI ALL’ORDINE ‐‐‐‐ > titoli a legittimazione nominale. Sono intestati ad una persona
determinata. Circolano mediante consegna del titolo accompagnata alla girata. Il
possessore del titolo all’ordine si legittima in base ad una serie continua di girate (es.
cambiale, assegno bancario, titoli rappresentativi di merci). La girata: è una dichiarazione
scritta sul titolo e sottoscritta, con la quale l'attuale possessore (girante) ordina al
debitore di adempiere nei confronti di altro soggetto (giratario).
TITOLI NOMINATIVI ‐‐‐‐ > titoli a legittimazione nominale. L’intestazione deve risultare non
solo al titolo, ma anche da un apposito registro tenuto dall’emittente (doppia intestazione)
(es obbligazioni, quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, titoli del debito
pubblico). È diffuso il trasferimento mediante girata.
Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso la
presentazione del titolo (cd legittimazione attiva). Nel contempo (cd legittimazione passiva)
“il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del
possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto” (art 1992).
ECCEZIONI CARTOLARI ‐‐‐‐ > si distinguono in eccezioni reali (opponibili a qualunque
portatore del titolo) ed eccezioni personali (opponibili solo ad un determinato portatore e non
si ripercuotono sugli altri).
Per i titoli all’ordine e nominativi è previsto l’istituto dell’AMMORTAMENTO, uno speciale
procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione giudiziale che il titolo originario non è più
strumento di legittimazione (decreto di ammortamento). La procedura di ammortamento è
ammessa solo in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo.
La procedura di ammortamento non è ammessa per i titoli al portatore.
La denunzia nell’ammortamento: la procedura di ammortamento inizia con la
denunzia al debitore della perdita del titolo e con il contestuale ricorso dell'ex
possessore al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile (ricorso con
il quale si richiede appunto l'ammortamento del titolo).
L’art 2002 prevede due categorie di documenti che hanno solo una funzione di
legittimazione: i documenti di legittimazione, che servono solo ad identificare l’avente diritto
nella prestazione e titoli impropri, che consentono il trasferimento del diritto senza
l’osservanza delle for