Diritto commerciale: la vendita
La compravendita ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. La vendita non è un contratto tipico di impresa in quanto entrambe le parti possono non essere imprenditori, ha però rilievo centrale nell’attività di impresa. È un contratto consensuale che si perfeziona col consenso, indipendentemente dalla consegna della cosa e dal pagamento del prezzo, che possono avvenire anche in un momento successivo.
Tipologie di vendita
Nella vendita reale il consenso delle parti è sufficiente perché la proprietà si trasferisca dal venditore al compratore con passaggio a quest'ultimo del rischio di perimento (effetti reali immediati). Nella vendita obbligatoria gli effetti reali si producono in un momento successivo alla stipula del contratto senza che occorra ulteriore manifestazione di volontà. Nella vendita di cose generiche la proprietà passa al compratore con l’individuazione che consente di isolare le cose che formano oggetto della vendita. Nella vendita di cose future il compratore acquista la proprietà appena viene ad esistere ed è nulla se non viene ad esistere. Nella vendita di cose altrui il venditore è obbligato a procurare l’acquisto della cosa al compratore e questi ne diventa proprietario nel momento stesso in cui il venditore acquista dal terzo.
Obbligazioni del venditore
Le obbligazioni del venditore sono di consegnare la cosa al compratore, far acquisire la proprietà al compratore e garantirlo dall’evizione e vizi della cosa. Il venditore deve consegnare la cosa nel luogo e alla scadenza convenuta onde consentirgli la materiale disponibilità del bene acquistato al compratore. La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita (obbligo di custodia del venditore fino alla consegna).
Tipi di vendita con trasporto e documenti
Vendita con trasporto: il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo le cose al vettore o spedizioniere e le spese di trasporto sono a carico del compratore. Vendita su documenti: riguarda merci già consegnate da un vettore per il trasporto o depositate in magazzini generali per le quali il vettore o il magazzino hanno rilasciato un titolo di credito rappresentativo. Quindi tale vendita è realizzata mediante il trasferimento dei suddetti titoli rappresentativi.
Evizione e garanzie
Si ha evizione quando il compratore perde in tutto o in parte la proprietà della cosa acquistata o subisce una limitazione nel libero godimento della stessa a seguito dell’azione giudiziaria di un terzo che vanta diritti sulla cosa. Subita l’evizione con il passato in giudicato della sentenza a favore di terzo il compratore ha diritto a risarcimento danni. In mancanza, intervenuta l’evizione il compratore perde il diritto alla garanzia se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda del terzo.
Nell’evizione totale il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto, alla restituzione del prezzo, al rimborso delle spese fatte per l’acquisto ed al risarcimento del danno (art. 1479 c.c.). Nella compravendita di cosa solo parzialmente altrui (evizione parziale), il compratore ha diritto alla riduzione del prezzo, al proporzionale rimborso delle spese e al risarcimento del danno.
Il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono il valore. La garanzia copre solo i vizi occulti cioè quelli non conosciuti e non riconoscibili dal compratore all’acquisto. Il compratore può chiedere se no: risoluzione del contratto con rimborso; riduzione del prezzo.
Mancanza di qualità: è la garanzia che sussiste quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali all’uso; il compratore ha diritto a risoluzione contratto. Nella garanzia di buon funzionamento il compratore deve denunciare i difetti di funzionamento entro 30 giorni dalla scoperta. È la garanzia riferita ad un periodo di tempo dove il compratore ha diritto a ottenere la sostituzione o riparazione della cosa.
Garanzie di conformità
Garanzia conformità: ha ad oggetto beni di consumo cioè qualsiasi bene venduto da un imprenditore a un consumatore; il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ed è responsabile nei confronti dello stesso per qualsiasi difetto di conformità. Il consumatore ha diritto a riparazione del bene; sostituzione a spese del venditore; riduzione prezzo; risoluzione contratto entro due anni dalla consegna del bene.
Vendite particolari
Vendita con riserva di gradimento: è una vendita che si perfeziona solo dopo che il compratore ha esaminato la merce ed ha comunicato al venditore che è di suo gradimento. Tale giudizio deve però essere compiuto nel termine stabilito dal contratto.
Vendita a prova: il contratto è sottoposto a condizione sospensiva che la merce abbia le qualità pattuite e sia idonea all’uso.
Vendita su campione: dalla merce in oggetto della vendita viene prelevato un campione che deve servire come campione esclusivo per la qualità della merce.
La principale obbligazione è quella di pagare il prezzo convenuto; la determinazione del prezzo è rimessa alla libera contrattazione delle parti.
Nella vendita con riserva di proprietà il passaggio della stessa al compratore non si verifica immediatamente e, al pari della vendita di cosa altrui o di cosa futura, è rinviato ad un momento successivo, al momento in cui il prezzo pattuito con pagamento a rate sia stato integralmente versato. Il vantaggio che ne consegue riguarda ambedue le parti: il venditore, che ha la garanzia che fino a quando il prezzo dilazionato non sia stato interamente pagato, la proprietà del bene non passa all’acquirente ed è al riparo da eventuali azioni esecutive di suoi creditori.
Risoluzione del contratto nella vendita con riserva di proprietà: è stabilito che il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto.
Opponibilità ai terzi: nella vendita con riserva di proprietà il compratore, fin quando non ha pagato l’ultima rata, non può vendere la cosa, né questa può essere aggredita da altri creditori, dato che la proprietà è ancora del venditore.
Vendita con patto di riscatto: si ha quando il venditore si riserva il diritto di riacquistare la proprietà della cosa entro un termine stabilito. Il termine massimo, non prorogabile, per il riscatto è pari a 2 anni dalla vendita per i beni mobili e 5 anni per gli immobili.
Diritto di recesso nella vendita fuori dai locali commerciali: al compratore è riconosciuto il diritto di revocare l’ordine di acquisto o di recedere dal contratto entro un termine di 10 giorni lavorativi. In seguito all’esercizio di tale diritto, l’operatore commerciale è tenuto a restituire il prezzo pagato entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
Il contratto estimatorio, la somministrazione e i contratti di distribuzione
Contratto estimatorio
Il contratto estimatorio è il contratto con il quale una parte (denominata tradens) consegna una o più cose mobili all’altra parte (denominata accipiens) e questa si obbliga a pagarne il prezzo entro un termine stabilito, salvo che restituisca le cose nello stesso termine.
Caratteristiche del contratto estimatorio: tale contratto si perfeziona solo con la consegna della merce all’accipiens e l’obbligo che nasce a suo carico è quello di pagare il prezzo stabilito al momento della conclusione del contratto. Con la consegna della cosa tutti i rischi passano a carico dell’accipiens. Utilizzato prevalentemente da fornitori e rivenditori quando il rivenditore non vuole accollarsi il rischio economico di dover pagare al fornitore la merce che gli rimane invenduta: tale rischio è elevato quando si tratta di beni che possono trovare acquirenti in tempo limitato o possono riuscire a venderli solo con grossi sconti.
Contratto di somministrazione
Il contratto di somministrazione è il contratto con il quale una parte (il somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell’altra parte (il somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose. Esso consente di soddisfare un bisogno durevole periodico o continuativo del somministrato attraverso la stipulazione di un unico contratto che assicura la regolarità delle forniture nel tempo e la stabilità dei prezzi e soddisfare un bisogno durevole del somministrato.
Caratteristiche del contratto di somministrazione: è un contratto che può avere per oggetto solo la prestazione di cose in quanto il contratto che ha invece per oggetto la prestazione periodica o continuativa di servizi costituisce appalto. La somministrazione ha ad oggetto una pluralità di prestazioni per soddisfare un bisogno durevole del somministrato; la vendita ha per oggetto un’unica prestazione anche se si può stabilire che la consegna sia frazionata nel tempo.
Entità nel contratto di somministrazione: elemento distintivo del contratto di somministrazione è la disciplina del quantum delle singole prestazioni le parti possono anche omettere di specificare in contratto l’entità delle prestazioni ed in tal caso si intende ex lege pattuita la quantità corrispondente al normale fabbisogno del somministrato al tempo della conclusione del contratto.
Definizione del prezzo nel contratto di somministrazione: è stabilito nel contratto, in mancanza si determina secondo le regole della vendita tenendo conto della scadenza delle singole prestazioni ed al luogo in cui devono essere eseguite. L’inadempimento di una delle parti di singole prestazioni non giustifica la risoluzione automatica per inadempimento, che può chiedersi solo se l’inadempimento ha notevole importanza, ed è tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti. Pertanto, se l’inadempimento del somministrato è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto senza darne congruo preavviso.
Il patto di preferenza: è il patto con il quale il somministrato si obbliga a preferire, a parità di condizioni, lo stesso somministrante qualora intenda stipulare un successivo contratto di somministrazione per lo stesso oggetto.
Patto di esclusiva a favore del somministrante: il somministrato non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può procurarsi con mezzi propri le cose che formano oggetto del contratto.
Franchising: costituisce un contratto, stipulato fra soggetti giuridicamente ed anche economicamente indipendenti, con cui l’affiliante concede verso corrispettivo all’affiliato la disponibilità di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale ed inserisce l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati prodotti o servizi.
Durata del contratto di franchising: il contratto può essere a tempo indeterminato o determinato, ma in quest’ultimo caso l’affiliante dovrà comunque garantire all’affiliato una durata minima sufficiente a recuperare gli investimenti effettuati.
Appalto
L'appalto e i suoi oggetti
L’appalto è il contratto con il quale l’appaltatore assume, con l’organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio, verso un corrispettivo in denaro. Gli oggetti dell’appalto possono essere sia il compimento di un’opera che il compimento di un servizio. Per essere appalto è necessario che la relativa attività sia svolta dall’obbligato in forma di impresa. L’appaltatore è perciò un imprenditore commerciale.
Appalto e vendita: netta è la distinzione fra appalto e vendita: l’appalto ha per oggetto una prestazione qualificata di fare mentre la vendita ha invece per oggetto una prestazione di dare. Obbligazione fondamentale dell’appaltatore è quella di compiere l’opera o il servizio commessogli. L’opera deve essere eseguita dall’appaltatore secondo le modalità tecniche concordate col committente descritte nel “capitolato”. L’esecuzione dell’opera avviene a “regola d’arte”. L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità di esecuzione pattuite senza l’autorizzazione per iscritto del committente, tranne nel caso si tratti di modifiche necessarie per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte.
Verifica e collaudo
Verifica: il committente ha diritto di controllare, personalmente o a mezzo di un direttore dei lavori dallo stesso nominato, lo svolgimento dei lavori e di verificare, a proprie spese, lo stato. Collaudo: completata l’opera e prima di riceverne la consegna il committente ha diritto di sottoporre la stessa a verifica finale (collaudo) ed una volta eseguita, il committente è tenuto a comunicare il risultato negativo all’appaltatore ove intenda rifiutare l’opera. Non è invece necessaria una dichiarazione espressa di accettazione. Una volta che l’opera sia stata compiuta e consegnata al committente, l’appaltatore è tenuto “alla garanzia per le difformità e i vizi d’opera”. Difformità e vizi dell’opera devono essere denunciati all’appaltatore, pena di decadenza, entro 60 giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive nel termine breve di 2 anni dalla consegna. In caso di difformità e vizi non gravi il committente può chiedere l’eliminazione dei difetti e dei vizi a spese dell’appaltatore o una riduzione proporzionale del prezzo. Responsabilità in caso di appalto di beni destinati per loro natura a lunga durata la responsabilità dell’appaltatore ha una durata di 10 anni dal compimento dell’opera.
Obbligazioni e revisione del prezzo
L'obbligazione del committente è quella di pagare un corrispettivo in denaro. La revisione del prezzo può essere chiesta da entrambe le parti quando il costo dei materiali o della mano d’opera subisce variazioni dovute a circostanze imprevedibili al momento della conclusione del contratto (solo per la differenza che eccede il 10%). La revisione del prezzo concordato avviene se il costo dei materiali o della mano d’opera subisce variazioni dovute a circostanze imprevedibili tali da determinare un aumento superiore al decimo del prezzo dell’appalto.
Subappalto e subfornitura
Subappalto: è un contratto di appalto stipulato fra l’appaltatore ed un terzo avente ad oggetto l’esecuzione della stessa opera o dello stesso servizio dal primo assunti nei confronti del committente ed è possibile solo se è stato autorizzato dal committente. Obbligato e responsabile nei confronti del committente resta l’appaltatore, che può agire in regresso verso il subappaltatore responsabile nei suoi confronti per difformità o vizi dell’opera.
Si è in presenza di un contratto di subfornitura quando un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di una impresa committente “lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dalla committente medesima (subfornitura di lavorazione), ovvero si impegna a fornire all’impresa “prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso” (subfornitura di prodotto).
Subfornitura: è una forma di decentramento produttivo essenzialmente utilizzato dalle grandi imprese e consiste nell’affidare alcune fasi di lavorazione attraverso la stipula di contratti di regola inquadrati nello schema generale dell’appalto.
Cause di estinzione del rapporto
Recesso: solo al committente è consentito di recedere dal contratto in corso d’opera ed anche senza giusta causa, dovrà però tenere indenne l’appaltatore dalle spese sostenute ma anche del mancato guadagno.
Contratto di trasporto
Con il contratto di trasporto, una parte (il vettore) si obbliga, verso corrispettivo, a trasportare persone o cose da un luogo ad un altro (art. 1678). Oggetto del contratto di trasporto è il trasferimento nello spazio di persone o cose. E ciò distingue nettamente il trasporto dall’appalto di servizi.
Il trasporto marittimo e quello aereo sono regolati dal codice della navigazione e da alcuni regolamenti comunitari per quanto riguarda il trasporto aereo di persone. Il trasporto ferroviario è disciplinato da apposite leggi speciali. Nei pubblici servizi di linea il concessionario è obbligato ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa e deve rispettare la parità di trattamento fra i diversi richiedenti.
La disciplina dettata dal codice civile per il trasporto di persone riguarda esclusivamente la responsabilità del vettore. La conclusione del contratto avviene di norma dal rilascio di un biglietto di viaggio. Il vettore è responsabile per il ritardo o mancata esecuzione del trasporto e dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il trasporto e della perdita o avaria del bagaglio.
Obblighi e responsabilità del vettore
Obblighi del vettore nel trasporto di persone: con la conclusione del contratto il vettore si obbliga non solo a trasportare l’avente diritto ma anche a farlo arrivare indenne nel luogo di arrivo e ad evitare perdite o avarie alle cose che il viaggiatore porta con sé.
Responsabilità del vettore nel trasporto di persone: alla responsabilità contrattuale del vettore si aggiunge quella extracontrattuale fondata sul principio generale del neminem laedere, il che comporta in pratica che il danneggiato potrà agire contro il vettore. Il vettore è responsabile per i danni subiti dal passeggero durante il trasporto, salvo che provi di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno.
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