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LA MEDIAZIONE

E’ mediatore colui ce mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare,

senza essere legato ad alcuna di esse in rapporti di collaborazione, di dipendenza o di

rappresentanza (art. 1754).

La funzione intermediaria può essere svolta dal mediatore sia spontaneamente e sia

su incarico di una o di entrambe le parti.

Funzione tipica del mediatore è quella di mettere in contratto fra loro i potenziali contraenti.

La mediazione non è qualificata come un contratto.

Caratteristica del mediatore: si distingue dagli altri soggetti che agevolano la

conclusione di affari (commissionari o agenti) per la posizione di indipendenza

rispetto alle parti.

Il diritto del mediatore alla provvigione matura con la conclusione dell’affare.

Diritto alla provvigione: il mediatore, diversamente dall’agente, non corre il rischio del

buon fine dell’affare ed ha diritto alla provvigione anche se le parti non danno

esecuzione al contratto concluso.

Diritto alla provvigione in caso di più parti e di più mediatori: in caso di più parti, la

provvigione è di regola dovuta al mediatore da ciascuna parte, mentre, in caso di più

mediatori, ciscuno dei mediatori ha diritto ad una quota della provvigione.

Il mediatore non concorre il rischio del buon fine dell’affare, e non ha diritto alla provvigione

se non iscritto negli appositi ruoli. E’ di regola estraneo alla esecuzione del contratto.

La conclusione del contratto: le parti sono libere di concludere o meno l’affare, anche

se al mediatore è stato conferito uno specifico incarico, salvo in tal caso il diritto del

mediatore al solo rimborso delle spese.

E’ responsabile ex lege per l’esecuzione del contratto quando tace ad un contraente il

nome dell’altro. Tale responsabilità permane anche se, dopo la conclusione del

contratto, il contraente occulto si manifesta all’altra parte o è reso noto dal mediatore.

Obbligo di informazione: il mediatore è responsabile verso le parti se omette di far

conoscere loro le circostanza a lui note che possono influire sulla conclusione dello

stesso.

Incompatibilità dell’attività: l’attività di mediatore è incompatibile con l’esercizio di

altre attività di lavoro autonomo o subordinato.

Ruolo dei mediatori: l’esercizio, anche occasionale o discontinuo, dell’attività di

mediatore è subordinato all’iscrizione in appositi ruoli istituiti presso la camera di

commercio.

L’attività dei mediatori di assicurazione (broker) è inquadrata nell’attività di intermediazione

assicurativa ed è sottoposta al controllo dell’Isvap.

I TITOLI DI CREDITO IN GENERALE

I titoli di massa: rappresentano frazioni di uguale valore nominale di una unitaria

operazione economica di finanziamento ed attribuiscono ciascuno uguali diritti.

I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una

determinata prestazione.

La loro funzione tipica e costante è quella di rendere più semplice, rapida e sicura la

circolazione dei diritti di credito, neutralizzando i rischi e gli inconvenienti che al

riguardo presenta la disciplina della cessione del credito.

Nel titolo di credito il diritto è incorporato nel documento. Il titolo di credito attribuisce a chi

lo acquista in sede di circolazione un diritto letterale e autonomo. E’ un documento

necessario e sufficiente per la costituzione, la circolazione e l’esercizio del diritto letterale ed

autonomo in esso incorporato.

Regole per la circolazione: si è creato un modello che consente di far circolare i

crediti secondo le regole analoche a quelle che governano la circolazione dei beni

mobili ed infatti oggetto della circolazione è il documento (come mobile) anzichè il

diritto in esso menzionato.

La creazione ed il rilascio di un titolo di credito trovano giustificazione in un preesistente

rapporto fra emittente e primo prenditore (cd rapporto fondamentale o causale) ed in un

accordo fra gli stessi con cui si conviene di fissare nel titolo di credito la prestazione dovuta

dal primo al secondo in base a tale rapporto (cd convenzione di rilascio o esecutiva).

Sono titoli di credito astratti quelli che possono essere emessi in base ad un qualsiasi

rapporto fondamentale (es. la cambiale).

Titoli astratti: sono quelli che possono essere emessi in base ad un qualsiasi

rapporto fondamentale e che inoltre non contengono alcuna menzione del rapporto

che in concreto ha dato luogo alla loro emissione.

Sono titoli casuali quelli che possono essere emessi solo in base ad un determinato tipo di

rapporto fondamentale, predeterminato per legge (es azioni e obbligazioni, quote di

partecipazione a fondi comuni di investimento, libretti di deposito al risparmio). Si

definiscono titoli a letteralità incompleta.

Letteralità incompleta: nei titoli causali c’è LETTERALITÀ INCOMPLETA e cioè il

contenuto del diritto cartolare è determinato non solo dalla lettera del titolo, ma anche

dalla disciplina legale del rapporto obbligatorio tipico richiamato nel documento.

Il titolare del diritto cartolare è il proprietario del titolo; legittimato al suo esercizio è invece il

possessore del titolo nelle forme prescritte dalla legge (possessore qualificato).

I vincoli nei titoli di credito: i vincoli sul diritto menzionato in un titolo di credito

devono essere effettuati sul titolo e non hanno effetto se non risultano dal titolo.

Si ha circolazione regolare quando il titolo viene trasferito dall’attuale proprietario ad

altro soggetto in forza di un valido negozio di trasmissione, che di regola trova

fondamento in un preesistente rapporto causale fra le parti.

Si ha circolazione irregolare quando la circolazione non è sorretta da un valido negozio di

trasferimento.

Legittimazione: chi ha conseguito il possesso materiale del titolo di credito, nelle

forme prescritte dalla legge, è senz'altro legittimato all'esercizio del diritto cartolare.

Può cioè pretendere dal debitore la prestazione senza essere tenuto a provare

l'acquisto della proprietà del titolo e della titolarità del diritto.

Acquisto a non domino: (art 1994) chi ha acquistato in buona fede il possesso di un

titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è

soggetto a rivendicazione e quindi diventa anche proprietario del titolo e titolare del

diritto cartolare.

Purchè si perfezioni l’acquisto a non domino devono ricorrere questi 3 presupposti

un negozio astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del titolo, l’investitura

dell’acquirente nel possesso del titolo e la buona fede dell’acquirente.

Parliamo di girata in pieno quando contiene il nome del giratario (la persona che

beneficia dell’assegno) (la forma consueta è «per me pagate a...», con la

sottoscrizione del girante). La girata non può essere sottoposta a condizioni, qalsiasi

condizione si considera non apposta.

Chi possiede un titolo girato in bianco può riempire la girata col proprio nome o con

quello di altra persona, girare di nuovo il titolo in pieno o in bianco e trasmettere il

titolo ad una terza senza riempire la girata e senza apporne una nuova.

Nella girata per procura il giratario assume la veste di rappresentante per l’incasso

del girante. Titolare del credito cartolare resta il girante ed il giratario non acquista

alcun diritto autonomo.

In base alla legge di circolazione i titoli di credito si distinguono in titoli al portatore,

all’ordine e nominativi. I titoli all'ordine e nominativi sono titoli a legittimazione

nominale mentre i titoli al portatore sono definiti titoli a legittimazione reale.

TITOLI AL PORTATORE ‐‐‐‐ > titoli a legittimazione reale. Sono al portatore i titoli di

credito che recano la clausola “al portatore”, anche se contrassegnati da un nome.

Circolano mediante la semplice consegna del titolo. Il possessore è legittimato

all’esercizio del diritto in essi menzionato in base alla sola presentazione del titolo al

debitore (es. assegni bancari, azioni di risparmio, obbligazioni di società, azioni Sicav, titoli

di debito pubblico)

TITOLI ALL’ORDINE ‐‐‐‐ > titoli a legittimazione nominale. Sono intestati ad una persona

determinata. Circolano mediante consegna del titolo accompagnata alla girata. Il

possessore del titolo all’ordine si legittima in base ad una serie continua di girate (es.

cambiale, assegno bancario, titoli rappresentativi di merci). La girata: è una dichiarazione

scritta sul titolo e sottoscritta, con la quale l'attuale possessore (girante) ordina al

debitore di adempiere nei confronti di altro soggetto (giratario).

TITOLI NOMINATIVI ‐‐‐‐ > titoli a legittimazione nominale. L’intestazione deve risultare non

solo al titolo, ma anche da un apposito registro tenuto dall’emittente (doppia intestazione)

(es obbligazioni, quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, titoli del debito

pubblico). È diffuso il trasferimento mediante girata.

Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso la

presentazione del titolo (cd legittimazione attiva). Nel contempo (cd legittimazione passiva)

“il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del

possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto” (art 1992).

ECCEZIONI CARTOLARI ‐‐‐‐ > si distinguono in eccezioni reali (opponibili a qualunque

portatore del titolo) ed eccezioni personali (opponibili solo ad un determinato portatore e non

si ripercuotono sugli altri).

Per i titoli all’ordine e nominativi è previsto l’istituto dell’AMMORTAMENTO, uno speciale

procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione giudiziale che il titolo originario non è più

strumento di legittimazione (decreto di ammortamento). La procedura di ammortamento è

ammessa solo in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo.

La procedura di ammortamento non è ammessa per i titoli al portatore.

La denunzia nell’ammortamento: la procedura di ammortamento inizia con la

denunzia al debitore della perdita del titolo e con il contestuale ricorso dell'ex

possessore al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile (ricorso con

il quale si richiede appunto l'ammortamento del titolo).

L’art 2002 prevede due categorie di documenti che hanno solo una funzione di

legittimazione: i documenti di legittimazione, che servono solo ad identificare l’avente diritto

nella prestazione e titoli impropri, che consentono il trasferimento del diritto senza

l’osservanza delle for

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Publisher
A.A. 2019-2020
32 pagine
7 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jacopogiunta di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Cossu Francesco.