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S.P.A. - Sezione I - Profili generali
Tipo di società per azioni
All'interno del modello organizzativo della s.p.a. è possibile individuare diversi sottotipi, quali le s.p.a. aperte, le s.p.a. chiuse, le s.p.a. quotate, le s.p.a. di diritto speciale.
L'iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva. Ai fini dell'iscrizione bisogna accertarsi:
- della regolarità sostanziale dell'atto costitutivo da parte del notaio rogante;
- della regolarità formale del documento iscritto nel registro delle imprese da parte dell'Ufficio a ciò predisposto.
In assenza dell'indicazione del tipo sociale la società non ha alcuna rilevanza giuridica.
Caratteri distintivi: responsabilità limitata, partecipazioni, capitale
I caratteri distintivi sono:
- Responsabilità limitata;
- Partecipazione rappresentata da titoli con attitudine alla circolazione;
- Capitale sociale minimo di 50.000 euro.
Il fine ultimo
La scelta di tale modello è quella di usufruire di una struttura corporativa solida ed efficiente con la quale poter gestire l'attività economica secondo una logica di investimento/disinvestimento.
Art. 2325 indica nel conferimento lo strumento attraverso il quale il socio partecipa al rischio di impresa. L'ammontare del conferimento indica anche la misura di quanto il socio intende rischiare. Il socio investe nell'attività economica.
Autonomia perfetta responsabilità che ciascun socio limitatamente alla quota che ha dichiarato di voler sostenere al momento della sottoscrizione del contratto di società.
Azioni consentono la partecipazione al rischio d'impresa e costituiscono l'autofinanziamento dell'impresa societaria. Rappresentano strumenti attraverso il quale colui che investe in società partecipa pro quota al rischio e nella stessa misura ha poteri di intervento sulla governance.
Dopo la riforma del 2003,
si è prevista l'emissione di altri strumenti nei quali può articolarsi la partecipazione. Le regole del capitale e del patrimonio: - Capitale sociale: valore dell'insieme dei conferimenti dei soci. Ne è previsto un minimo legale e deve essere indicato nell'atto costitutivo a pena di nullità. Ne è richiesta la sottoscrizione per intero. - Patrimonio: insieme di tutte le situazioni giuridiche attive e passive imputate alla s.p.a., è l'entità su cui si possono soddisfare i terzi verso i quali la società ha assunto obbligazioni. Alla costituzione della società si nota la non necessaria coincidenza fra capitale sottoscritto e capitale versato, questa differenza che nella fase costitutiva può essere considerata fisiologica, diviene patologica se persiste durante la vita della società, dando origine al fenomeno della società sottocapitalizzata. - Art. 2455: Gli organi amministrativi dispongono di.patrimonio netto della società, ovvero la differenza tra l'attivo e il passivo. Esso comprende il capitale sociale, le riserve, gli utili o le perdite accumulate, nonché gli strumenti finanziari e altre voci che contribuiscono a determinare il valore complessivo della società. Gli strumenti di recupero per i conferimenti promessi e non versati possono essere diversi. In primo luogo, la società può richiedere al socio il versamento del conferimento mancante, eventualmente con l'applicazione di sanzioni o interessi di mora. In caso di inadempienza persistente, la società può adottare misure legali per ottenere il recupero dei conferimenti. Come ultima possibilità, la società può decidere di ridurre il capitale sociale attraverso un'operazione contabile. Questo comporta una diminuzione del valore nominale delle azioni o delle quote sociali, riducendo di conseguenza il capitale sociale. Tuttavia, è importante sottolineare che il capitale sociale rimane fisso e non può essere ridotto al di sotto di un determinato limite stabilito dalla legge. Dopo aver versato il conferimento, il socio non solo perde la disponibilità dei fondi conferiti, ma anche la titolarità degli stessi. Il socio ha il diritto di ottenere la restituzione dei conferimenti solo nella fase di liquidazione della società, a condizione che non si riscontrino perdite che possano pregiudicare il rimborso dei creditori. Ciò non significa che il socio non possa abbandonare l'investimento nella società. Egli può farlo attraverso un contratto di cessione della propria partecipazione, cedendo le azioni o le quote sociali a un terzo acquirente. In alternativa, il socio può esercitare il diritto di recesso nei casi in cui è previsto dalla legge o dallo statuto sociale. In conclusione, il patrimonio di una società comprende tutti i valori positivi o negativi che non sono imputabili al capitale sociale. Questi possono includere gli strumenti finanziari, il sovraprezzo sulle azioni o le quote sociali, nonché le prestazioni accessorie che contribuiscono a determinare il valore complessivo della società.valore della s.p.a.L'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresaArt. 2381 Nel rapporto tra amministratori deleganti e organi delegati, questi ultimi hanno l'obbligo di curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.
Società aperte e società chiuseIl "Regolamento emittenti" della CONSOB richiede che la s.p.a.:
- Abbia azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 500, che detengano complessivamente una percentuale del capitale sociale almeno pari al 5%;
- Non rientri tra quelle a cui sia consentita la redazione del bilancio in forma abbreviata.
Questi due requisiti devono coesistere.Il legislatore riconosce che l'esigenza di finanziamento della s.p.a. può essere soddisfatta anche attraverso la soddisfazione dell'interesse all'investimento di tutti quei soggetti che
hanno latendenza al risparmio. L'operazione diretta ad ottenere questi finanziamenti è detta "raccolta del risparmio".
In quest'ottica si comprendono le disposizioni dirette a garantire la trasparenza della governance, il disinvestimento a costo zero, la parità di trattamento tra investitori, lo scambio di informazioni, una capitalizzazione forte delle s.p.a. Controlli stringenti sotto il profilo sia contabile che amministrativo da parte della CONSOB, una solida struttura sanzionatoria sul piano amministrativo e penale.
Sezione II - La costituzione
Le condizioni di costituzione
Il risultato del procedimento di costituzione è la creazione di un soggetto nuovo e distinto, idoneo ad essere centro di imputazione delle situazioni giuridiche attive e passive.
Art. 2329 Per procedere alla costituzione devono sussistere tre condizioni:
- La sottoscrizione per intero del capitale sociale considerazione di congruità della
baseeconomico-patrimoniale con l'attività economica che si intende svolgere;
2) Il versamento di almeno il 25% dei conferimenti pecuniari promessi o l'integrale esecuzione del conferimento di beni in natura o crediti Quanto ai conferimenti di beni in natura o di crediti la legge richiede la relazione di stima di un esperto che attesti che il valore di tali conferimenti è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.
3) Presenza di tutte le autorizzazioni.
La sottoscrizione della quota del capitale attribuisce al sottoscrittore la qualità di socio. Solo con l'iscrizione della società nel registro delle imprese gli amministratori acquisiscono la disponibilità delle somme già versate o dei beni o crediti conferiti, e possono escutere quanto non sia stato ancora versato, in alternativa, dichiarare decaduto il socio moroso nel versamento e trattenere quanto
già versato. L'atto costitutivo La s.p.a. può essere costituita con contratto o con atto unilaterale. Quest'ultimo è un atto tra vivicon contenuto patrimoniale, esattamente come il contratto. Quando ci si riferisce all'atto costitutivo in realtà si fa riferimento a due documenti: 1) L'atto costitutivo è il vero e proprio contratto nel quale vengono indicati tutti gli elementi essenziali della s.p.a.; 2) Lo statuto contiene tutte le regole legali e convenzionali di funzionamento dell'organizzazione societaria. La forma è quella dell'atto pubblico che è richiesta ad substantiam e la sua mancanza è causa di nullità della società. Gli elementi essenziali possono raggrupparsi in 4 categorie: 1) Identificazione dei soci e della loro partecipazione nella società; 2) Identificazione dell'attività economica svolta; 3) Identificazione della patrimonializzazione ecapitalizzazione della società; 4) Identificazione dell'assetto di governance. Art. 2328 è richiesto l'inserimento di tutti i dati anagrafici che servono ad identificare ciascun socio persona fisica e quant'altro sia necessario ad identificare il socio persona giuridica. L'attività deve essere identificata in modo preciso e non generico. Nell'atto costitutivo devono essere identificate le caratteristiche di ciascuna categoria di azioni emesse, i diritti dei sottoscrittori e le regole di circolazione. La mancanza del modello di governance è indice di volontà di adottare il modello tradizionale. Lo statuto contiene le regole di funzionamento dell'organizzazione e disciplina i rapporti tra gli organi, i soci, e la società. I conferimenti hanno la funzione di costituire il capitale sociale. Il conferimento ha un valore nominale determinato in fase di sottoscrizione dell'atto costitutivo e non muta con il mutare.del valore patrimoniale della società. Svolgono anche una funzione organizzativa, attribuendo lo status di socio al contraente, comportando una partecipazione all'esercizio dell'attività integrante l'oggetto sociale. Lo stesso non vale per gli strumenti finanziari. La disciplina dei conferimenti è tesa a realizzare la coincidenza tra capitale nominale e capitale reale, e quindi si preoccupa di garantire: - Che quanto sottoscritto sia effettivamente acquisito; - Che il valore economico dichiarato sia quello reale. Per la s.p.a. unipersonale è previsto l'obbligo di integrale versamento dei conferimenti al momento della sottoscrizione del contratto. I conferimenti in denaro Il conferimento viene effettuato ordinariamente in denaro. La somma deve essere depositata in una banca e là deve restare in attesa del perfezionamento dell'iter di costituzione di società. È stabilito l'obbligo del versamento, prima dellasottoscrizione del contratto, del venticinque percento per i conferimenti pecuniari. Nell'ipotesi di aumento di capitale, per le azioni di nuova emissione al momento della sottoscrizione dell'aumento il sottoscrittore dovrà versare, oltre al venticinque per cento della quota sottoscritta, anche l'eventuale sovrapprezzo. Il conferimento in denaro può essere effettuato con un meccanismo di rateizzazione dei versamenti a copertura della quota sottoscritta. Questo meccanismo produce effetti sulle azioni emesse dalla società che in tal caso sono azioni non interamente liberate.Art. 2356 prevede una responsabilità solidale tra venditore e acquirente riguardo le azioni non interamente liberate. Tuttavia, la responsabilità dell'alienante è limitata nel tempo e sussidiaria.
Gli amministratori possono richiedere in qualsiasi momento il versamento, integrale o parziale, dei decimi ancora dovuti. La richiesta deve