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CONCORSUALE
PROCEDURA CONCORSUALE= procedura giudiziale che mira alla liquidazione del
patrimonio dell’imprenditore insolvente per garantire la parità di trattamento di tutti i
suoi creditori: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo,
amministrazione straordinaria.
CAPITOLO 2. IL FALLIMENTO: NOZIONE E PRESUPPOSTI
FALLIMENTO= stato patrimoniale di un soggetto che non ha più la capacità obiettiva di
far fronte alle proprie obbligazioni. Esso è universale (colpisce tutti i beni del
debitore), concorsuale (è predisposta nei confronti di tutti i creditori in maniera
uguale) e stabile (i rapporti regolati dalla procedura acquistano carattere di
definitività e non aggredibilità). Le ultime norme in materia anticipano la
manifestazione della crisi dell’imprenditore in vista della salvaguardia dei valori
produttivi delle imprese (Decreto crescita) e velocizzano le comunicazioni nelle
procedure concorsuali (Decreto crescita bis).
Presupposti:
-‐ soggettivo: esista un’impresa commerciale, che possegga i 3 requisiti
dimensionali e di indebitamento di non fallibilità (nei 3 esercizi precedenti ci sia
stato un attivo patrimoniale non maggiore a 300000 €, i ricavi lordi non
maggiori a 200000 €, un ammontare di debiti anche non scaduti non maggiori a
500000 €), l’impresa sia imputabile giuridicamente al soggetto.
Sono sottratti al fallimento: enti pubblici, imprenditori agricoli, imprenditori
speciali individuati dalla legge, società start-‐up innovative.
-‐ oggettivo: lo stato di insolvenza cioè non essere più in grado di soddisfare
regolarmente le proprie obbligazioni, anche parzialmente, in un momento
successivo o in maniera regolare.
N.B. Inadempimento: mancata esatta prestazione di quanto dovuto e si riferisce ad una
singola obbligazione.
Il fallimento è esteso ai soci con responsabilità illimitata nel momento in cui la società
viene dichiarata fallita, il fallimento di uno o più soci non fa fallire la società.
L’imprenditore che ha cessato l’attività può essere dichiarato fallito entro un anno
dalla cancellazione dal registro delle imprese; l’imprenditore defunto se l’insolvenza si
è manifestata durante la sua vita, se egli fu dichiarato fallito già in vita, il fallimento
procederà nei confronti degli eredi.
La nuova procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento (situazione di
perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi
fronte e la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie
obbligazioni) è stato esteso alle famiglie e alle piccole imprese dando la possibilità di
concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che determina la
finale esdebitazione del soggetto in crisi.
CAPITOLO 3. LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
La dichiarazione di fallimento è l’atto ineliminabile da cui ha inizio la procedura
giudiziale rivolta alla realizzazione coattiva del diritto dei creditori. Possono chiedere
il fallimento i creditori, il debitore stesso o il pubblico ministero. Competente a
dichiarare il fallimento è il Tribunale del luogo dove è la sede principale dell’impresa
attraverso la sentenza dichiarativa di fallimento. Essa contiene la nomina dei principali
organi della procedura, l’ordine per il fallito di depositare i bilanci e le scritture
contabili e fiscali obbligatorie e l’elenco dei creditori, la fissazione della prima udienza
di verifica dei crediti, l’assegnazione ai creditori e ai terzi della possibilità di
insinuazione dello stato passivo, restituzione e rivendica. La sentenza può avere vizi
(nulla o ingiusta o entrambi) per cui può essere impugnata. A seguito può essere
revocata. CAPITOLO 4. GLI ORGANI DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE
Una volta dichiarato il fallimento si attiva la liquidazione compiuta dagli organi
fallimentari:
1) TRIBUNALE FALLIMENTARE: giudice naturale di tutte le cause che derivano dal
fallimento da esso dichiarato: nomina/revoca/sostituisce il giudice delegato e il
curatore, provvede sulle controversie, decide sui reclami contro i provvedimenti
presi dal giudice delegato, risolve i conflitti tra i vari organi fallimentari,
chiedere in ogni momento chiarimenti e informazioni utili.
2) GIUDICE DELEGATO: compito di vigilanza e controllo sulla regolarità della
procedura: riferisce al Tribunale, emette provvedimenti per la conservazione
del patrimonio del fallito, convoca il curatore e il comitato dei creditori,
provvedere sui reclami nei confronti del curatore e del comitato dei creditori,
può nominare gli arbitri, si accerta dei crediti e dei diritti reali, nomina il
comitato dei creditori in casi di emergenza, può autorizzare l’esercizio e l’affitto
dell’azienda, ordina il riparto finale.
3) CURATORE: organo amministrativo, conservatore e realizzatore del patrimonio
fallimentare sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori.
E’ nominato dal Tribunale (avvocati, commercialisti…) ed è pubblico ufficiale e
diventa custode di tutte le attività del patrimonio del fallito e quindi con i
conseguenti poteri di amministrazione e liquidazione per assicurare ai creditori
l’esecuzione collettiva.
4) COMITATO DEI CREDITORI: ha il compito di vigilare sull’operato del curatore