PRIMA PARTE – L’IMPRENDITORE E L’IMPRESA
CAPITOLO 1. L’IMPRENDITORE
L’imprenditore e l’impresa sono riconducibili all’ART. 41 della Costituzione:
l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La
legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Il diritto commerciale è sorto come diritto di classe, dove i ceti decidevano le norme
attraverso gli statuti classisti delle corporazioni. Con la Rivoluzione Francese si
aboliscono le corporazioni e i privilegi, ma solo con il codice di commercio (1882)
scompare l’aspetto classista e entra in vigore un sistema di norme autonome. La
definizione di imprenditore compare nel 1942 nel codice civile. Oggi è definito
nell’ART.2082 dove si distinguono vari tipi di imprese e imprenditori, in base a tre
criteri di selezione:
-‐ imprenditore commerciale e imprenditore agricolo (criterio dell’oggetto o
qualitativo);
-‐ piccolo imprenditore e grande imprenditore (criterio della dimensione o
quantitativo);
-‐ imprenditore individuale o impresa pubblica/privata collettiva (criterio della
natura).
L’imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Caratterizzano
l’imprenditore quindi l’iniziativa e il rischio economico derivante dall’attività, così
come la facoltà di dirigere l’impresa, tutelare le condizioni di lavoro dei propri
dipendenti ed essere sottoposto ad un regime pubblicistico di particolare rigore.
L’attività imprenditoriale non è volta solo alla produzione materiale di beni e servizi
ma anche allo scambio di beni già prodotti: è, dunque, imprenditoriale l’attività
creatrice di nuova ricchezza la quale è raggiunta attraverso il criterio di economicità
(secondo modalità che consentono quanto meno la copertura dei costi con i ricavi
assicurando l’autosufficienza economica), e il criterio della produttività (è irrilevante
la natura del bene/serivizio prodotto così come il tipo di bisogni da soddisfare). Lo
scopo di lucro (ricavi eccedenti i costi) è un requisito che può essere preso in
considerazione.
ORGANIZZAZIONE= è attività economia un’attività in cui si organizzano fattori lavoro
e/o capitale. Non è necessario che altre persone lavorino alle dipendenze
dell’imprenditore; organizzazione dei beni capitali (complesso di beni strumentali
tangibili per l’esercizio d’impresa), non è però necessario che siano tangibili.
Destinazione al mercato= non è requisito essenziale la destinazione al mercato in
quanto può esistere l’imprenditore per proprio conto o, più frequente, che sia
intermediario tra proprietario dei fattori produttivi e consumatori.
PROFESSIONALITA’= requisito essenziale mediante si la quale si fa impresa attraverso
abitualità e non occasionalità degli atti posti in essere all’imprenditore (può essere ad
intermittenza). Le norme d’impresa si applicano alle professioni intellettuali (se
l’esercizio di professionalità costituisce elemento di attività d’impresa) e non ai liberi
professionisti se non nell’ambito di un’altra attività di per sé qualificabile come attività
d’impresa.
Statuto delle imprese= nel 2011 è stato adottato lo Statuto delle imprese in cui sono
sanciti i diritti fondamentali delle micro/piccole/medie imprese definendone lo status
giuridico e sancendo norme favorevoli alle loro peculiarità favorendone avvio, crescita
e competitività. CAPITOLO 2. LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
IMPRENDITORE AGRICOLO= (
ART.2135), definito attraverso il criterio dell’oggetto
dell’attività. Si distinguono a sua volta due categorie:
1) Attività agricole essenziali= attività dirette alla coltivazione del fondo, alla
selvicoltura e all’allevamento di animali, e quindi alla cura e allo sviluppo di un
ciclo biologico o di una fase di questo. E’ compreso l’imprenditore ittico.
2) Attività agricole per connessione= attività connesse a quelle delle attività
agricole essenziali come la manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione o attività dirette alla fornitura di beni e/o
servizi.
N.B. L’imprenditore agricolo può fallire se il titolare è anche imprenditore
commerciale in base ad altra attività imprenditoriale. Le imprese agricole possono
essere in uno stato di crisi e indebitamento e possono ricorrere ad accordi di
ristrutturazione dei debiti e di transazione fiscale.
IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE= chi possiede conoscenze e competenze
professionali e dedichi alle attività agricole direttamente o in qualità di socio di società
di persone o cooperative o di amministratore di società di capitali, almeno il 50% del
proprio tempo di lavoro complessivo e che il suo reddito complessivo derivi almeno al
50 % da suddette attività.
IMPRENDITORE COMMERCIALE= sono coloro che non esercitano attività agricola e
che svolgono un attività o industriale o di intermediazione nella circolazione dei beni e
tutte le attività a queste connesse (di trasporto, bancaria/assicurativa, ausiliari).
PICCOLO IMPRENDITORE= attraverso un criterio di dimensione si individua questo
tipo di imprenditore quali i coltivatore del fondo, artigiani, piccoli commercianti e in
generale tutte le attività professionali organizzate prevalentemente con il lavoro
proprio e dei componenti della famiglia. Essi sono iscritti in una sezione speciale del
registro delle imprese ai soli fini di certificazione anagrafica e pubblicità notizia e non
è obbligato alla tenuta delle scritture contabili.
ARTIGIANO= è contraddistinto dal ruolo lavorativo preponderante dell’artigiano
nell’impresa e il processo produttivo non deve essere totalmente meccanizzato.
L’impresa può assumere dimensioni notevoli sia dal punto di vista del numero di
dipendenti che di capitale investito. E’ fallibile solo se risulta rispondere ai tre requisiti
di non fallibilità.
Criterio qualitativo: impresa pubblica= attività economica svolta direttamente dallo
Stato attraverso varie modalità:
-‐ Imprese-‐organo: lo Stato interviene direttamente e l’attività imprenditoriale è
secondaria alle finalità istituzionali;
-‐ Enti pubblici economici: lo Stato interviene direttamente attraverso attività
imprenditoriale;
-‐ Società a partecipazione statale: lo Stato interviene attraverso azioni su società
per azioni private mantenendole di diritto privato.
IMPRESA FAMILIARE & AZIENDA CONIUGALE= l’impresa familiare (agricola o
commerciale) è caratterizzata dalla collaborazione in modo continuativo del coniuge,
dei parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Questi soggetti hanno diritti
quali il diritto di mantenimento, di partecipazione agli utili, di prelazione, di voto nelle
decisioni straordinarie assunte a maggioranza dei membri. L’azienda coniugale (poco
diffusa) è caratterizzata dalla comunione legale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi
(aziende gestite da entrambi e costituite dopo il matrimonio, costituite da uno
anteriormente il matrimonio e successivamente gestite da entrambi…).
N.B. Patti di famiglia: contratto con cui l’imprenditore trasferisce tutto o in parte
l’azienda ad uno o più discendenti.
IMPRESA SOCIALE (non-‐profit)= organizzazioni private che esercitano in modo stabile
e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio
di beni o servizi di utilità sociale (di interesse generale), caratterizzata dall’assenza di
scopo di lucro e quindi alla preclusione di distribuzione di utili e l’obbligo di
reinvestirli.
CAPITOLO 3. ACQUISTO E PERDITA DELLE QUALITA’ DI IMPRENDITORE
1) Inizio d’impresa= condizione necessaria e sufficiente per l’acquisto della qualità
di imprenditore è il criterio di effettività ovvero il concreto ed effettivo
svolgimento di un’impresa attraverso atti che per la loro significatività o il loro
numero fanno desumere quale sia il fine dell’esercizio di un’attività
imprenditoriale (atti di gestione, di esercizio) e quindi si cominci ad applicare la
disciplina specifica con le conseguenze che ne possono derivare.
2) Imputazione dell’attività d’impresa= è regolata dal criterio formale della
spendita del nome per la quale è imprenditore colui che assume il rischio delle
attività d’impresa che sono esercitate, di regola, nel suo interesse.
L’imprenditore può agire direttamente, attraverso mandato con rappresentante
in cui il mandatario opera per nome del mandante e quindi le responsabilità
ricadono su quest’ultimo, o attrave
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