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Riassunto per esame di diritto commerciale

Imprenditore

È imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. È un’impresa solo quell’attività produttiva che presenta i tre attributi prescritti da questo articolo.

  • Professionalità: l’attività ha luogo in maniera abituale, stabile e reiterata. Le interruzioni devono essere legate non al libero arbitrio di chi svolge l’iniziativa, bensì alle esigenze naturali del ciclo produttivo sottostante.
  • Organizzazione: impiego di Lavoro e Capitale. Opera che consiste nello stabilire un ordine funzionale e strutturale tra i fattori produttivi a cui si fa ricorso. Lavoro e capitale non devono essere impiegati necessariamente congiuntamente.
  • Economicità: il metodo da impiegare nello svolgimento dell’attività è il metodo economico in senso stretto, cioè che tende ad assicurare il pareggio tra ricavi e costi. I prezzi sono fissati ex ante in modo da consentire di coprire i costi relativi alla produzione. Resta superfluo un eventuale utile.

L’impresa che non riesce a coprire i costi con i ricavi e che però possiede dei finanziatori che ad ogni esercizio coprono le perdite (Perdita programmatica) sono definite Imprese d’Erogazione.

Imprenditore agricolo

L’impresa agricola è un’attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, che è rappresentata della cura e dallo sviluppo di un ciclo biologico, vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo. Queste vengono definite attività agricole essenziali.

Attività agricole per connessione si intendono le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dritte alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione e valorizzazione, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento animale, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.

Per le attività agricole per connessione oltre alla connessione soggettiva (requisito per cui chi le svolge è un imprenditore agricolo) è necessaria la connessione oggettiva (attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività agricola).

Piccoli imprenditori

La piccola impresa si descrive come una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro del titolare e dei componenti della famiglia di quest’ultimo. Si ritiene che la prevalenza del lavoro del titolare e dei componenti della sua famiglia rispetto agli altri fattori produttivi sia da accertare in maniera qualitativa piuttosto che quantitativa, cioè verificando che il lavoro del titolare e dei componenti della sua famiglia costituisca un fattore essenziale e imprescindibile nel processo produttivo.

Secondo la legge fallimentare, un’impresa è considerata piccola quando non supera dei parametri sia patrimoniali che reddituali:

  • Esposizione debitoria complessiva non superiore a € 500.000
  • Attivo totale di ciascuno degli ultimi tre esercizi non superiore a € 300.000
  • Ricavi totali di ciascuno degli ultimi tre esercizi non superiore a € 200.000

Impresa commerciale

L’attività commerciale è un’attività di produzione di beni e di servizi che si qualifica come industriale, un’attività di circolazione di beni che si qualifica come intermediaria, un’attività di trasporto o un’attività bancaria o assicurativa. I tratti identificativi sono quindi racchiusi nei requisiti di industrialità e intermediarietà. Si attribuisce al primo requisito il significato di non agricolo, e al secondo requisito il significato di scambio.

Rinvio per professione

Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa, si applicano anche le disposizioni dell’articolo 2082. Le professioni intellettuali sono fenomeni produttivi che si sostanziano nella produzione di servizi professionali. Le professioni intellettuali possono essere svolte professionalmente, a tempo pieno; possono essere attività produttive organizzate (uno studio); sono attività economiche. Le professioni intellettuali possono quindi associarsi a imprese commerciali. L’articolo presente afferma che le professioni intellettuali sono imprese solo se superano l’elemento dell’organizzazione. Per la regolamentazione europea invece, le professioni intellettuali sono tutte delle imprese.

Inizio e fine dell’impresa

Inizio

La condizione necessaria e sufficiente all’esercizio dell’acquisto della qualità di imprenditore è l’esercizio effettivo di un’attività imprenditoriale. È necessario distinguere due ipotesi per dirsi di fatto iniziata l’attività d’impresa:

  • Se il soggetto ha compiuto una serie di atti preparatori ed ha creato una stabile organizzazione aziendale è sufficiente il compimento di un suo atto di gestione, di esercizio d’impresa
  • Se mancano tali atti preparatori ed una stabile organizzazione aziendale non è sufficiente il compimento di un solo atto gestorio ma è necessaria una ripetizione nel tempo di atti omogenei e coordinati tra loro.

La fine dell’impresa è risolta attraverso la regola dell’effettività, per cui le formalità amministrative non sono sufficienti per definire cessata l’impresa. Si definisce estinta l’impresa a liquidazione ultimata.

Imputazione d’impresa

L’individuazione del soggetto cui imputare la qualità giuridica d’imprenditore con le connesse responsabilità e obbligazioni è regolata con il criterio della Spendita del Nome. È imprenditore colui che assume il rischio delle attività d’impresa che sono esercitate di regola nel suo interesse. L’imprenditore può decidere di agire attraverso un mandato e in questo caso il soggetto mandatario esercita l’impresa in nome e per conto dell’imprenditore mandante che è responsabile degli atti giuridici.

Un altro caso è quando un soggetto (socio occulto) decida di svolgere un’impresa utilizzando un prestanome (solitamente nulla tenente), che agirà solo formalmente in nome proprio. L’imprenditore è il soggetto che fornisce capitali, dirige l’impresa e ne incassa i profitti.

Art. 147 della LF al comma 4

Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi. Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile. Ne risulta che l’imprenditore occulto, o la società fiancheggiatrice sono dichiarati falliti al medesimo modo dell’imprenditore prestanome.

Obbligo di pubblicità nel registro delle imprese

L’obbligo di pubblicità nel Registro delle Imprese cerca di rispondere alle esigenze sia degli imprenditori che devono contare sulla certezza legale che determinate informazioni possano essere considerate conosciute da parte di terzi, sia dei terzi più in generale del mercato di poter fruire delle informazioni inerenti l’impresa. Si hanno tre tipi di pubblicità legale:

  • Pubblicità notizia: iscrizione di un atto inerente la propria attività a fine informativo (es: deposito bilancio)
  • Pubblicità dichiarativa: finalizzata a rendere nota una determinata informazione, ha valenza giuridica. L’atto si considera conosciuto al terzo.
  • Pubblicità normativa: in assenza di iscrizione di un dato atto non si verifica una determinata conseguenza. L’atto è considerato come mai esistito (Es: mancata iscrizione di una SRL o SpA. La società non esiste).

L’iscrizione ha efficacia immediata e nel senso che l’imprenditore potrà opporre a terzi tutti i fatti che hanno formato oggetto di iscrizione. L’iscrizione può avere efficacia costitutiva, cioè l’atto produce effetti solo con l’iscrizione.

Pubblicità d’impresa

Entro 30 giorni dall’inizio dell’impresa l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando: cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza; la ditta; l’oggetto dell’impresa; la sede dell’impresa; il cognome e nome degli institori e procuratori. L’imprenditore deve inoltre chiedere l’iscrizioni delle modifiche relative ad elementi suindicati e della cessazione dell’impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano. Si ha una presunzione relativa di conoscenza nei primi 15 giorni dopo l’iscrizione delle società di capitali. Dal giorno 16 scatta la presunzione assoluta.

Scritture contabili

L’imprenditore che esercita una attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalla dimensione dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, telegrammi e delle fatture ricevute, nonché copia delle lettere, telegrammi o fatture spedite.

Le scritture obbligatorie per legge sono il libro giornale (2216) che contiene l’elenco in ordine cronologico delle operazioni relative all’attività d’impresa, e il libro degli inventari (2217) da redigere all’inizio dell’impresa e successivamente ogni anno, contiene la descrizione e la valutazione delle attività e delle passività dell’impresa. Esso si chiude con il bilancio che illustra la situazione patrimoniale ed il risultato economico d’esercizio.

Institore

È institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di una impresa commerciale, che può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare d’impresa. 2204: l'institore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia, non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente se non è stato a ciò espressamente autorizzato. 2205: l'institore è tenuto insieme con l'imprenditore all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili. 2206: la procura con sottoscrizione del predisponente autenticata deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese. Mancanza dell'iscrizione la rappresentanza si reputa generale e i limiti azioni di essa non sono opponibili ai terzi se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare.

Procuratore

Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori i quali in base a un rapporto continuativo abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa. Hanno poteri e autonomia gestionale circoscritta al settore operativo che dirigono.

Commessi

I commessi possono compiere gli atti che sono ordinari alla qualifica che essi rivestono. Anche se sono autorizzati a concludere contratti in nome dell’imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell’impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione.

Azienda

L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Tutti gli elementi appartenenti all’azienda sono accomunati dalla destinazione all’esercizio d’impresa. L’avviamento è l’attitudine del complesso aziendale di produrre un risultato economico positivo. L’azienda può formare oggetto di atti di disposizione di diversa natura, in quanto può essere venduta, conferita in società, donata e sulla stessa possono essere costituiti diritti reali o personali di godimento.

Divieto di concorrenza

Chi aliena l’azienda deve astenersi, per un periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dall’azienda ceduta.

Successione nei contratti

Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può tuttavia recedere entro tre mesi dalla notizia di trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante.

Crediti relativi all’azienda ceduta

La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore di sua accettazione, ha effetto nei confronti di terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.

Debiti relativi all’azienda ceduta

L’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

Libertà di concorrenza

La libertà di concorrenza è la possibilità di procurarsi un vantaggio sul mercato a discapito degli altri operatori che vi operano. Il legislatore interviene vietando la concorrenza sleale che si verifica mediante comportamenti scorretti capaci di alterare il corretto funzionamento del mercato.

Atti di concorrenza sleale

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie concorrenza sleale chiunque:

  • Concorrenza sleale confusoria: usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti o l’attività di un concorrente.
  • Diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente.
  • Si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

Sanzioni

La sentenza che accerti atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché vengano eliminati gli effetti.

Risarcimento del danno

Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o colpa, l’autore è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza. Alle regole di correttezza imposte all’impresa nei rapporti con altri imprenditori si affiancano ulteriori norme relative ai rapporti con i consumatori.

Pratica commerciale

Si definisce pratica commerciale una qualsiasi condotta in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori. Le pratiche si definiscono scorrette quando sono contrarie alla diligenza professionale e sono in grado di falsare il comportamento economico di un consumatore.

Art. 21 C. Cons. Pratica commerciale ingannevole

È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Art. 24 C. Cons. Pratica commerciale aggressiva

È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

L’AGCM si occupa dell’accertamento dell’illecito amministrativo e l’applicazione di sanzioni.

D.lgs 145/2007, art. 3 e 4. Pubblicità ingannevole e comparativa

Le disposizioni del presente decreto legislativo hanno lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa. Il legislatore qualifica ingannevole qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, è idonea a indurre in errore le persone fisiche e giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che possa pregiudicare il loro comportamento economico. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è lecita purché rispetti alcuni limiti. La comparazione non deve creare confusione con i segni distintivi del concorrente e deve riguardare beni o servizi che soddisfano le stesse esigenze o sono destinati agli stessi scopi.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pietrotorri di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Cetra Antonio.
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