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Escatologia: interpretare il destino ultimo del mondo nella premodernità dal XII secolo

In generale, nella tradizione si crede in un ordine universale preesistente e naturale che include uomini, animali, cose e il cosiddetto diritto naturale. Questo diritto è fondamentale, inderogabile e inalterabile, coincidendo con il diritto divino. Segue il ritmo della natura e deriva dal Creatore, che è considerato il fine ultimo. Ogni creatura ha il suo posto e la sua funzione nel mondo, ma non viene considerata nella sua individualità. La gerarchia e l'ordine presuppongono differenziazioni e diseguaglianze, anche in termini di dignità, come sostenevano Suárez (gesuita) e San Tommaso D'Acquino (domenicano). La giustizia è vista come parte della natura stessa e del Creatore. Nella premodernità, la classe dirigente era poco specializzata e ridotta al minimo, seguendo l'idea di Aristotele di un mondo organizzato finalisticamente. Anche gli stoici credevano in un universo ordinato. Il pensiero medievale ha ereditato tutto ciò, ma i giuristi non creavano il diritto, bensì lo interpretavano.

risolvere controversie > osservando, intuendo e seguendo ordine> principe solo eccezionalmente può NON seguire ordine > così come sono rari miracoli

Ordine e “status”> concezione corporativa della società> universo = corpo> ogni creatura = organo con specifica funzione > una funzione può essere più importante diun’altra> funzione, ufficium sociale , dovere sociale, ruolo sociale> differenziazioni in termini di dignità > uomo creato a immagine e somiglianza di Dio > ma giàdonna ha dignità minore > anche tra uomini ci sono quelli più degni e quelli meno degni> differenziazione a livello umano e sociale = status, privilegio, corpo o gruppo sociale> in linea teorica e generale > milizia, religione, lavoro nei campi > poi realtà molto più complessa> uomo > considerato in base a status a cui appartiene, a ruolo sociale che ricopre> schiavi

NON hanno proprio status

NON considerati persone

ma come cose

ogni corpo sociale

identità e autonomia politico-giuridica

autogoverno

iurisdictioEsigenza di un diritto comune e universale

IX sec

Sacro Romano Impero

Carlo Magno

notte di Natale 800

IX sec

riforma carolina

Scuola palatina ad Aquisgrana

arti del trivio (gra – di – re = grammatica, dialettica, retorica) e del quadrivio (m – a – g – a = musica, aritmetica, geometria e astronomia)

X sec

Sacro Romano Impero Germanico

Ottone I

962

affermazione della Chiesa

riunisce sotto di sé tutta la cristianità

fine XI sec

prima università al mondo

facoltà giuridica

Università di Bologna

diritto sta acquisendo autonomia rispetto alle arti del trivio e del quadrivio

idea di un diritto comune con validità universale che

unifichi varie fonti

del diritto rappresenti oggetto unico del discorso giuridico europeo e di un insegnamento identico in tutta Europa venga trattato secondo metodi e stili di ragionamento comuni venga trattato utilizzando il latino che diviene lingua tecnica quando si parla di diritto comune si fa sempre e solo riferimento ad ambienti universitari, accademici e colti idea "un impero un diritto" ANCHE SE territorio dell'impero NO politicamente omogeneo regni, principati, ducati, contee, città, e altri enti come università, corporazioni religiose, artigiane, ecc con propria identità e autonomia politico-giuridica riconoscendo sempre però potere superiore dell'Impero come risolvere eventuali tensioni diritto comune e diritti particolari? diritto comune deve essere visto come diritto sussidiario subentra quando diritto particolare non prevede una soluzione diritto modello a cui<fare riferimento> inizialmente <diritto comune> ha prevalentemente come propria matrice <diritto romano> in particolare quello giustinianeo <da poco riscoperto e studiato Corpus Iuris Civilis> considerato perfetto e superiore rispetto a <diritto germanico o a quello longobardo> estremamente più elaborato, articolato e raffinato> decollo economia mercantile e monetaria europea <esigenza di un diritto stabile, unico e individualista, riconosciuto a livello europeo, come una sorta di lingua franca dei mercanti> il <diritto romano> riconosce molta libertà di azione negoziale, il diritto di proprietà senza limiti sociali o morali, ecc <nella realtà, più che il diritto romano, viene utilizzata la Lex Mercatoria Corpus Iuris Civilis> VI sec <Giustiniano> Imperatore d'Oriente <commissione di giuristi presieduta da Triboniano> compilazione> Codex Iustinianus <aggiornamento Codice Teodosiano>che aveva raccolto leggi imperiali da Costantino in poi: Digesto o Pandette > 50 libri > per ogni materia > frammenti di opere di giuristi romani> Institutiones > su modello di Institutiones di Gaio del III sec > 4 libri > manuale per studenti con concetti e principi generali di diritto romano> Novus Codex Iustinianus o Codex > leggi imperiali ancora utili> Novellae Constitutiones > Giustiniano ha ancora raccolto costituzioni da lui emanate posteriormente> obiettivo di Giustiniano > raccogliere, ordinare e aggiornare > per creare diritto valido per proprio tempo > attraverso compilazione con valore di legge > frammenti di opere di giuristi romani a volte interpolati secondo esigenze legislative del tempo Diritto canonico> diritto della Chiesa cristiana> fonti > Sacre Scritture > Antico e Nuovo Testamento> Tradizione > insieme di abitudini e scritti dei Padri della Chiesa che interpretavano

leSacre Scritture> Concili > assemblee di vescovi > di tutta la cristianità (ecumenici), di una regione(regionali), di una provincia (provinciali), di una diocesi (diocesani)> Sinodi > assemblee di ecclesiastici> Decretales > sottoforma di encicliche, bolle o brevi > responsi giuridici del Papa> regole monastiche> libri penitenziali > elenco di peccati con rispettiva penitenza> consuetudini di chiese locali, abbazie> capitolari> quando cristianesimo ancora clandestino > diffondere parola di Dio> con Editto di Costantino 313 > libertà di culto > organizzare Chiesa dal punto di vista giuridico egiudiziario> 476 > caduta Impero Romano Occidente > poi invasioni popoli germanici > Chiesa acquisisceimportanza e autorevolezza a livello sociale e politico> V sec > tribunali ecclesiastici per chierici (= appartenenti al clero)> X sec > Chiesa unica a poter dettar legge in materia di sacramenti > in

particolare per matrimonio> XII sec > Graziano > monaco e glossatore > Decretum Gratiani > raccoglie norme di diritto canonico > elimina quelle desuete > e inserisce parere giuridico su quando e come applicare norme> XVI sec > Corpus Iuris Canonici > raggruppa numerose altre raccolte> tra X e XII sec > Lotta per investiture ed elezioni dei vescovi > che si conclude con il DictatusPapae di Gregorio VII (poteri che Papa ha) > e con il Concordato di Worms tra Callisto II eimperatore Enrico V> criterio del peccato > se azione terrena costituisce peccato > è diritto canonico che deve dettarlegge>diritto comune > di matrice romano-canonicaPluralismo giuridico del XII sec> diritto comune di matrice romana nelle questioni temporali> diritto comune di matrice canonica nelle questioni spirituali e criterio del peccato> lex mercatoria> diritto imperiale > imperatore può emanare delle leggi senza seguire le

massime dottrinalitramandate dai consiglieri > eccezionalmente come accade con i miracoli di Dio> diritto dei regni> statuti delle città o di altri enti inferiori> consuetudini locali> sentenze dei tribunali> NO REGOLA UNICA PER SAPERE QUALE NORMA APPLICARE > vari criteri > criterio delpeccato, criterio per cui si sceglie norma speciale al posto di quella generale, criterio per cui dirittocomune è sussidiario e modello, criterio per cui consuetudine ha stessa dignità della legge, criteriodell’equità> BALDO DEGLI UBALDI > giustifica validità diritti particolari> varie figure> giurista letterato e colto > studia diritto romano giustinianeo all’Università > conosce ildiritto canonico > ed elabora massime dottrinali> giurista pratico e NON colto > crea diritto affidandosi unicamente alle consuetudini e aquanto appreso dalla pratica> consigliere NON colto > trasmette massime

dottrinali facendo da consulente all'imperatore

Imperatore

Papa

giudice

di fronte a caso concreto

sceglie quale norma deve applicare

emanando una sentenza che crea diritto

diritto romano VS società feudale

diritto romano fondamentalmente egualitario / società feudale divisa per ceti

diritto di proprietà come diritto di poter disporre liberamente, pienamente ed esclusivamente del proprio patrimonio

senior NON può disporre liberamente della propria terra senza il consenso dei parenti che subentrano nella titolarità alla sua morte

proprietà del feudo strettamente connessa al rapporto di sudditanza tra senior e vassus

ciò NON contemplato da diritto romano

Scuole della tradizione giuridica medievale

Scuola dei glossatori

Università di Bologna

fondatore

Irnerio

riscoperto e studiato diritto romano giustinianeo

glossa

esegesi testuale

spiegazione letterale

Parola per parola testi Corpus Iuris Civilis >studenti prendono appunti> Accursio > uno dei più importanti discepoli di Irnerio > seleziona migliori glosse > le raccoglie nella Magna Glossa > che diventa sorta di apparato del Corpus Iuris Civilis> brocardi > frasette che contengono regole di diritto> quaestio > di sabato mattina > docente propone fattispecie concreta > su cui studenti devono riflettere > poi docente dà solutio> summa > riassunti di parti del Corpus> dissensiones dominorum > opinioni di autorevoli docenti universitari su argomento> distinctiones > scomposizione analitica di frasi del Corpus> casus > elenchi di fattispecie> col tempo > consultare solo più Magna Glossa > e NO Corpus> NO pretese di attualizzazione e funzionalità > solo fissare terminologia tecnica e concetti > difet

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LauGiordans di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Torrente Giovanni.