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LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI TRIBUTARIE
Secondo il principio dell'indisponibilità del tributo, le imposte sono insuscettibili di accordi o
transazioni di stampo privatistico tra il contribuente e l'ufficio finanziario, e si prevede che nei
contratti con lo Stato non si può convenire alcuna esenzione da qualsiasi specie di imposte o tasse
vigenti all'epoca della loro stipulazione.
L'adempimento si traduce nella corresponsione delle somme dovute. Per l'adempimento degli
obblighi di versamento diretto è stabilito che esso deve avvenire mediante corresponsione delle
somme ad un istituto di credito, con rilascio di delega irrevocabile. Il pagamento si considera
effettuato al momento stesso del conferimento della delega all'istituto di credito.
La solidarietà tributaria risulta in atto costituita da soluzioni giurisprudenziali. Si ha solidarietà
paritetica laddove le posizioni dei coobbligati hanno un medesimo titolo costitutivo dal verificarsi
del presupposto di fatto dell'obbligo tributario in capo ad essi. Si ha solidarietà dipendente quando
la legge estende l’obbligo di pagamento a soggetti diversi da quelli nei cui confronti si è verificato il
presupposto di fatto del tributo per ampliare le possibilità satisfattive delle pretese tributarie. 22
L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
L’ATTIVITA’ DI INDIRIZZO
Il fine ultimo dell’attività di indirizzo è dato dall'esigenza di tutelare il buon andamento degli Uffici
e l’imparzialità dell'azione amministrativa:
forma: disposizioni interne (circolari, note, risoluzioni) che l'amministrazione centrale
impartisce agli Uffici periferici;
oggetto: esigenza di orientare, a criteri di efficienza ed imparzialità, l’esercizio di poteri
discrezionali da parte degli Uffici periferici. Abbiamo così atti volti ad indirizzare l'esercizio
dei poteri di indagine ed acquisizione di conoscenze sulle attività e sulle situazioni
economiche dei contribuenti (ad esempio, decreti ministeriali per il controllo della DDR dei
contribuenti) ed atti che investono il campo delle attività estimative e valutative delle
conoscenze acquisite (ad esempio, redditometro e studi settore);
efficacia: si deve tenere conto sia degli aspetti formali dell'atto che del suo oggetto.
Gli atti di indirizzo interni sono:
circolari: atti indirizzati dall'Amministrazione centrale a tutti gli Uffici periferici, emanate in
occasione della pubblicazione di nuove leggi al fine di assicurarne l'uniforme applicazione
nel territorio nazionale;
note e risoluzioni: atti diretti ai singoli Uffici, attraverso i quali l’Amministrazione centrale
fornisce istruzioni per la soluzione di specifiche problematiche.
Gli atti di indirizzo regolamentari (ad esempio, decreti ministeriali e governativi) sono quelli
considerati atti amministrativi generali. Oggetto dei regolamenti possono anche essere direttive
dell'operato di Uffici periferici. Gli atti di indirizzo esterni, invece, sono:
redditometro: provvedimento volto ad orientare l'attività degli Uffici periferici nella
quantificazione degli imponibili determinabili in sede di accertamento sintetico del reddito
delle persone fisiche. Riguarda l'esercizio di poteri relativi alla valutazione della rilevanza di
dati precedentemente acquisiti in sede di quantificazione del reddito complessivo dei
contribuenti. Il redditometro è dunque l'atto amministrativo generale con il quale il
Ministero dell'Economia e delle Finanze predetermina i criteri di valutazione delle
manifestazioni di capacità contributiva al fine di assicurarne l'uniforme apprezzamento da
parte degli Uffici periferici. L'accertamento sintetico è invece volto alla determinazione del
reddito complessivo attribuibile al singolo contribuente mediante la valutazione di
manifestazioni esterne di agiatezza e capacità contributiva; 23
studi di settore: strumenti di orientamento dell’attività valutativa da parte degli Uffici
periferici riguardanti la determinazione presuntiva dei ricavi e dei compensi realizzati da
imprese minori/esercenti arti e professioni, e sono emanati sotto forma di decreto dal
Ministero delle Finanze. Tali strumenti prendono le mosse dall'individuazione di campioni
significativi di contribuenti dei vari settori economici ed, attraverso l'individuazione di
elementi caratterizzanti l’attività esercitata, esprimono un risultato numerico
sull'ammontare dei ricavi ritenuto coerente rispetto alle concrete modalità d’esercizio delle
attività dei singoli contribuenti.
Il diritto di interpello è un'istanza che il contribuente rivolge all'amministrazione finanziaria
affinché dia una valutazione preventiva ad un'operazione economica ancora in fieri (= in divenire).
Gli interpelli si distinguono in:
interpretativo: finalizzato al conseguimento di una risolutiva pronuncia
dell'amministrazione finanziaria sull'applicazione delle disposizioni tributarie quando vi
sono condizioni d’incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni;
probatorio: si dà vita ad interpelli ai quali vengono attribuiti i connotati tipici della
doverosità e delle finalità probatorie;
antielusivo: si guarda all'applicazione della disciplina dell'abuso del diritto ad una specifica
fattispecie, e deve essere proposto alla Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle
Entrate;
disapplicativo: possibilità della disapplicazione delle norme che, per evitare comportamenti
elusivi, limitano deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta. 24
L’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO
Gli atti di accertamento tributario hanno un’efficacia sostanziale che va oltre la ricognizione dei
fatti fiscalmente rilevanti e delle loro conseguenze giuridiche. Tali atti vengono concepiti come una
funzione amministrativa vincolata. Per qualificare tali momenti di autorità amministrativa si ricorre
alla decisione amministrativa. Nello svolgimento dell'attività di accertamento, l’Amministrazione
deve tenere conto del rapporto tra i mezzi impiegati e l’interesse pubblico conseguito. Il fine è
dunque il conseguimento dei migliori risultati possibili con le risorse disponibili. Il legislatore:
ha sancito che i conflitti tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria vengano definiti
nelle forme dell’accertamento con adesione (anteriormente all’impugnazione dell'atto
impositivo) o della conciliazione giudiziale (posteriormente alla proposizione del ricorso);
ha sancito la possibilità che gli uffici procedano all’annullamento d'ufficio degli atti che
riconoscono illegittimi o infondati;
ha limitato ai casi di dolo o colpa grave la responsabilità patrimoniale dei funzionari che
incorrono in errori nell’attività d’interpretazione delle norme tributarie.
L’autotutela è la possibilità, dell’amministrazione finanziaria, di annullare un proprio errore
commesso e di correggerlo senza dover attendere la decisione del giudice. Abbiamo 2 tipi di
autotutela:
positiva: gli orientamenti dominanti in dottrina convengono nell'ammettere la possibilità
del ri-esercizio del potere di accertamento nel caso l'Ufficio intenda ovviare ad eventuali
vizi di natura formale dell’accertamento originario;
negativa: ovvero l’annullamento d'ufficio del provvedimento viziato, ed è possibile in
materia di accertamenti tributari. Sono del tutto assenti i connotati tipici dell'autoritatività,
ed il contribuente non è vincolato o pregiudicato dall'annullamento d'ufficio degli
accertamenti tributari (anzi ne è addirittura avvantaggiato).
Gli accertamenti tributari si classificano:
accertamento d’ufficio: si ha laddove la legge stabilisce che ad esso devono provvedere gli
uffici tributari, senza l’intervento del contribuente;
accertamento effettuato con cooperazione del contribuente: si ha laddove l’attività
amministrativa di accertamento è orientata e condizionata dagli obblighi di dichiarazione
posti a carico del cittadino;
autoaccertamento: si ha laddove la legge rimette allo stesso contribuente il compito di
provvedere alla determinazione dell'imposta dovuta e al relativo pagamento.
L'accertamento catastale è un sistema di determinazione preventiva ed astratta, ad opera
dell'amministrazione finanziaria, dei redditi medio-ordinari ritraibili dai cespiti immobiliari (rendite
catastali). I redditi immobiliari sono caratterizzati da una relativa stabilità nel tempo e potrebbero
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essere quindi sottoposti a tassazione su basi medio-ordinarie. L'accertamento catastale è il
risultato di un procedimento caratterizzato da:
officiosità: l'attribuzione delle rendite dei singoli immobili è rimessa agli Uffici
dell'amministrazione finanziaria;
collettività: ha ad oggetto la totalità delle unità immobiliari comprese nei territori dei
singoli Comuni;
astrattezza: l'essere volto a determinare un dato (il reddito medio-ordinario ritraibile
dall'immobile) riferito alle potenzialità produttive dei cespiti in normali condizioni.
Il catasto esprime quindi dei redditi tipici o normali, ed è suddiviso in catasto dei terreni e catasto
dei fabbricati. Ha poi funzioni sia descrittive (della consistenza e titolarità della proprietà
immobiliare) che determinative (della sua redditività medio-ordinaria), ed è il risultato di una
complessa serie di operazioni di natura tecnica ed estimativa. Queste operazioni hanno il loro
referente oggettivo nella particella:
particella dei terreni: la porzione continua di terreno rientrate nel territorio di uno stesso
Comune, appartenente ad uno stesso soggetto ed avente la medesima qualità o classe;
particella dei fabbricati: ciascuna parte delle singole costruzioni che risulti atta a produrre
un reddito autonomo.
Le operazioni estimative sono finalizzate alla determinazione della rendita catastale delle singole
particelle e si articolano in 4 fasi:
1) qualificazione: rilevazione delle colture praticate nell'ambito di ciascun Comune;
2) classificazione: data dall'articolazione interna delle singole qualità in una pluralità di classi;
3) tariffe d’estimo: determinazione della rendita imponibile astrattamente attribuibile;
4) classamento: vengono stabilite la qualità e la classe d'appartenenza delle singole particelle.
Il catasto rappresenta la situazione e la redditività dei beni in un determinato momento storico.
L'aggiornamento del catasto si ha per:
effetti della svalutazione monetaria: i contribuenti devono moltiplicare