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PERCHÉ FACCIAMO QUESTA DIVISIONE?
Storicamente i giudici erano diversi e tutelavano le singole diverse situazioni giuridiche
Quindi è principalmente per motivi storici. In altri paesi non c’è questa distinzione.
Giudice ordinario -> competenza generale
Giudice speciale -> competenza specifica
Giurisdizione ordinaria = fattispecie che attiene a violazione dei diritti soggettivo.
NELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA PARLIAMO SEMPRE DI DIRITTO SOGGETTIVI E NON DI
INTERESSI.
Giurisdizione speciale = segue gli stessi principi organizzatori (ambito di cognizione, grado e
territorio)
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme
sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari, sezioni specializzate per
determinate materie.
Quindi, come detto nell’articolo 102, non possono essere istituiti giurisdizioni speciali.
Il legislatore non può creare un giudice per una determinata circostanza . Non si possono creare
giudici a doc.
Però ci sono magistrature speciali perché sono previsti dalla costituzione ARTICOLO 103
IL LIMITE DELL'ARTICOLO 102 COMMA 2 È UN LIMITE AL LEGISLATORE.
Si possono introdurre nuove magistrature speciali attraverso una modifica costituzionale.
Organizzazione della funzione giurisdizionale -> si svolge in 2 ambiti fondamentali:
GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITÀ = accertare conformità di una determinata situazione a una
norma di legge parametro di riferimento la norma di legge
GIURISDIZIONE DI MERITO = conformità dell’ordinamento di qualcosa che è riconducibile a un
comportamento -> accertamento della giuridicità di un determinato comportamento
Differenze tra:
FUNZIONE GIUDICANTE = individua in ogni giurisdizione (speciale ordinaria legittimità o merito)
l’organo che decide sulla controversia, quindi il giudice.
FUNZIONE REQUIRENTE = pubblico ministero = parte di magistratura che non svolge funzioni di
giudizio, non decide, non emette la sentenza, ha poteri giurisdizionali, ma opera nel processo
come parte quindi non ha una funzione giudicante, nonostante faccia parte della magistratura
ordinari.
Fa parte del processo ma non prende decisioni.
PER OGNI LIVELLO È PREVISTA UNA DIVERSA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE.
Ordinario:
giudizio di primo grado = competenza territoriale equivalente a quello province
secondo grado = regionale
terzo grado = nazionale
GIURISDIZIONE DIFFERENZIATA PER GRADI
PENALE: porta ad indicare una sanzione penale per un soggetto
primo grado = tribunale penale
secondo grado = corte d appello
terzo grado = corte di cassazione / corte suprema di cassazione
CIVILE : si valuta la posizione patrimoniale di un soggetto, pretesa di un singolo nei confronti di un
altro.
primo grado = tribunale civile
secondo grado = corte d'appello
terzo grado = corte suprema di cassazione
AMMINISTRATIVA (g. speciale): tutela interesse legittimo
primo grado = TAR, regione
secondo grado = consiglio di stato, unico sul territorio nazionale -> funzione normofilattica
Eccezione: regione di Sicilia in cui un altro giudice di secondo grado
terzo grado = limitato a questioni inerenti a giurisdizione, cioè se non siamo sicuri di
trovarci davanti a violazione di diritto soggettivo/interesse legittimo.
Si ha un problema di quale giudice è quello adeguato, quello della giurisdizione civile o
amministrativa -> si ricorre alla cassazione che risolvere le questioni sotto il profilo della
gurisdizione.
La Corte di cassazione, non può riesaminare i fatti o ascoltare i testimoni. Verifica se il giudice
d’appello ha interpretato in modo corretto la legge (funzione normofilattica).
Se ritiene che il giudice non abbia interpretato correttamente la legge, la sentenza d’appello viene
annullata e si rinvia il processo a un nuovo giudice. ARTICOLO 111
GIUSTO PROCESSO = modo con il quale il potere giurisdizionale si manifesta
implica rispetto di altri principi costituzionali:
1. PRINCIPIO DI CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI
stessa opportunità alle parti
stesse modalità
stesse opportunità di difesa
in condizione di parità
davanti a giudice terzo e imparziale = mai riconducibile a una delle parti -> ISTITUTO DI
RICUSAZIONE = consente a una delle parti di rifiutare quel giudice perché si trova in una
situazione di contrasti di interessi (es: parenti di una delle parti).
Davanti a un processo penale, il principio di giusto processo, estende l’obbligo del contraddittorio
anche nella formazione della prova = si forma la prova secondo principio di contraddittorio
2. PRINCIPIO DI RAGIONEVOLE DURATA = consente il risarcimento patrimoniale a favore di
soggetti che non hanno ottenuto giustizia in tempi ragionevoli (legge pinto).
3. OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI
PROCESSO = particolare tipo di procedura nel quale un giudice civile, amministrativo, penale… è
chiamato a decidere su una controversia e ad emettere/emanare un provvedimento decisionale
Il potere giudiziario si manifesta per atti tipici:
Sentenza
Ordinanza
Decreto
OGNI PROCESSO SI CHIUDE CON UNA DECISIONE:
atto tipico: sentenza che può essere o meno soggetta a gravame (andare a un grado superiore).
quando la sentenza si cristallizza e diventa definitiva -> effetto giuridico vincolante tra le parti
ordinanza: decisione che si differenzia dalla sentenza perché è una decisione provvisoria. Quando
ho necessità di una decisione provvisoria? Quando c’è un rischio di un danno grave e irreparabile
quindi il giudice provvede a sospendere gli effetti di una determinata situazione = provvedimento
cautelare = congela effetti di un atto.
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
organo di autogoverno
Magistratura -> ordine autonomo -> si dota di un = CSM
COMPOSIZIONE
Vengono eletti:
2/3 da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie
1/3 dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie
giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio.
Poi ci sono i membri di diritto:
primo presidente
procuratore generale della Corte di Cassazione
Infine, il PdR presiede il CSM
Carica per i membri eletti: 4 anni
Le magistrature speciali non sono del CSM, sono altri organi di autogoverno.
Ad esempio: la magistratura amministrativa che imita il CSM in ambito amministrativo.
Il CSM si occupa delle questioni ammi riguardanti l’impiego e la carriera dei giudici.
DIRITTO AMMINISTRATIVO
Il potere esecutivo si esprime in 2 modi:
POTERE DI INDIRIZZO POLITICO
persegue fini di interesse generale.
Utilizza atti di natura politica
POTERE DI NATURA AMMINISTRATIVA
chi è titolare di un potere ammi è titolare di una capacità giuridica speciale, perché diversa
da quella comune che tutti noi abbiamo e che ha necessità del consenso.
La capacità giuridica speciale, da al potere amministrativo la capacità di assumere atti
autoritativi = questi soggetti possono imporre propria volontà su terzi.
Noi cittadini non possiamo imporre la nostra volontà su terzi.
Il potere (funzione) ammi è articolato in principi di organizzazione: 4 macro categorie
dell’amministrazione pubblica:
amministrazioni centrali dello stato (ministeri)
o amministrazione territoriale (infra-statale, quindi comuni, province..)
o amministrazione funzionale (inps)
o autorità ammi. indipendenti
o
Già parlato di questo nella parte sul Governo
IN PRATICA:
potere politico = fissa gli obiettivi
potere amministrativo = realizza gli obiettivi
ESEMPIO: decido di fare ponte di Messina (potere di indirizzo politico).
Cerco imprese, pagare, fare un piano, espropriare
territorio… (potere amministrativo).
Il diritto amministrativo è quindi uno dei due modi attraverso cui si esprime il potere esecutivo.
Nel nostro ordinamento, il potere esecutivo NON È ATTRIBUITO SOLO AL GOVERNO, ma per
ragioni costituzionali-organizzative, è DISTRIBUITO IN MODO DIVERSO A UNA PLURALITÀ DI
SOGGETTI che compongono la Repubblica.
ARTICOLO 114
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e
dallo Stato (messi in ordine di importanza).
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Questi soggetti, essendo titolari del potere esecutivo, hanno:
potere di indirizzo politico POSSONO DETERMINARE FINI DI INTERESSE
GENERALE,
potere (o funzione) amministrativo ATTIVARSI PER PERSEGUIRLI E REALIZZARLI
attività di cura materiale comporta l’attribuzione di una capacità giuridica speciale -> produrre
atti autoritativi (unilaterali) -> permette di raggiungere fini di interessi generali.
Sarebbe molto difficile agire con atti bilaterali perché prevede il consenso dell’altra parte.
Prova a pensare all’espropriazione del terreno di un contadino con un contratto bilaterale..è da
pazzi!!
Ovviamente questo potere deve essere esercitato entro i limiti imposti dalla legge, per un fine di
interesse generale.
Bisogna valutare se le azioni poste in essere da questi soggetti sono efficaci ed efficienti.
DUE IMPORTANTI DIFFERENZE:
I. Solo gli ATTI AMMI. producono immediatamente effetti lesivi sui terzi (immediatamente
effetti negativi).
Invece gli ATTI POLITICI non producono subito effetti.
II. Solo gli ATTI POLITICI NON impugnabili davanti al giudice (non sono sindacabili davanti
all’autorità giurisdizionale).
Invece gli ATTI AMMI. se non sono rispettano determinati principi sono annullabili, quindi
NON sono liberi nella determinazione dei fini.
Gli ATTI POLITICI esprimono una valutazione che è libera nei fini quindi non impugnabili
davanti a un giudice SONO SANZIONABILI SOLO POLITICAMENTE.
Nel nostro caso è sanzionabile dal Parlamento se il fine si allontana dal programma inizialmente
proposto. Questo è un esempio di atto che può essere presentato davanti alla Corte Costituzionale,
per essere giudicato, se ritenuti lesivo della Costituzione.
Attraverso gli ATTI AMMINISTRATIVI si esprime l’attività materiale concreta, che modifica le
situazioni di fatto e di diritto esistenti.
Attività normalmente spontanea = il soggetto titolare del potere lo esercita di sua iniziativa = non
c’è bisogno di dare una spinta alla PA per far si che la stessa curi l’interesse gener