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PERCHÉ FACCIAMO QUESTA DIVISIONE?

Storicamente i giudici erano diversi e tutelavano le singole diverse situazioni giuridiche

Quindi è principalmente per motivi storici. In altri paesi non c’è questa distinzione.

Giudice ordinario -> competenza generale

Giudice speciale -> competenza specifica

Giurisdizione ordinaria = fattispecie che attiene a violazione dei diritti soggettivo.

NELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA PARLIAMO SEMPRE DI DIRITTO SOGGETTIVI E NON DI

INTERESSI.

Giurisdizione speciale = segue gli stessi principi organizzatori (ambito di cognizione, grado e

territorio)

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme

sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.

Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari, sezioni specializzate per

determinate materie.

Quindi, come detto nell’articolo 102, non possono essere istituiti giurisdizioni speciali.

Il legislatore non può creare un giudice per una determinata circostanza . Non si possono creare

giudici a doc. 

Però ci sono magistrature speciali perché sono previsti dalla costituzione ARTICOLO 103

IL LIMITE DELL'ARTICOLO 102 COMMA 2 È UN LIMITE AL LEGISLATORE.

Si possono introdurre nuove magistrature speciali attraverso una modifica costituzionale.

Organizzazione della funzione giurisdizionale -> si svolge in 2 ambiti fondamentali:

GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITÀ = accertare conformità di una determinata situazione a una

norma di legge parametro di riferimento la norma di legge

GIURISDIZIONE DI MERITO = conformità dell’ordinamento di qualcosa che è riconducibile a un

comportamento -> accertamento della giuridicità di un determinato comportamento

Differenze tra:

FUNZIONE GIUDICANTE = individua in ogni giurisdizione (speciale ordinaria legittimità o merito)

l’organo che decide sulla controversia, quindi il giudice.

FUNZIONE REQUIRENTE = pubblico ministero = parte di magistratura che non svolge funzioni di

giudizio, non decide, non emette la sentenza, ha poteri giurisdizionali, ma opera nel processo

come parte quindi non ha una funzione giudicante, nonostante faccia parte della magistratura

ordinari.

Fa parte del processo ma non prende decisioni.

PER OGNI LIVELLO È PREVISTA UNA DIVERSA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE.

Ordinario:

 giudizio di primo grado = competenza territoriale equivalente a quello province

 secondo grado = regionale

 terzo grado = nazionale

GIURISDIZIONE DIFFERENZIATA PER GRADI

PENALE: porta ad indicare una sanzione penale per un soggetto

 primo grado = tribunale penale

 secondo grado = corte d appello

 terzo grado = corte di cassazione / corte suprema di cassazione

CIVILE : si valuta la posizione patrimoniale di un soggetto, pretesa di un singolo nei confronti di un

altro.

 primo grado = tribunale civile

 secondo grado = corte d'appello

 terzo grado = corte suprema di cassazione

AMMINISTRATIVA (g. speciale): tutela interesse legittimo

 primo grado = TAR, regione

 secondo grado = consiglio di stato, unico sul territorio nazionale -> funzione normofilattica

Eccezione: regione di Sicilia in cui un altro giudice di secondo grado

 terzo grado = limitato a questioni inerenti a giurisdizione, cioè se non siamo sicuri di

trovarci davanti a violazione di diritto soggettivo/interesse legittimo.

Si ha un problema di quale giudice è quello adeguato, quello della giurisdizione civile o

amministrativa -> si ricorre alla cassazione che risolvere le questioni sotto il profilo della

gurisdizione.

La Corte di cassazione, non può riesaminare i fatti o ascoltare i testimoni. Verifica se il giudice

d’appello ha interpretato in modo corretto la legge (funzione normofilattica).

Se ritiene che il giudice non abbia interpretato correttamente la legge, la sentenza d’appello viene

annullata e si rinvia il processo a un nuovo giudice. ARTICOLO 111

GIUSTO PROCESSO = modo con il quale il potere giurisdizionale si manifesta

implica rispetto di altri principi costituzionali:

1. PRINCIPIO DI CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI

 stessa opportunità alle parti

 stesse modalità

 stesse opportunità di difesa

 in condizione di parità

 davanti a giudice terzo e imparziale = mai riconducibile a una delle parti -> ISTITUTO DI

RICUSAZIONE = consente a una delle parti di rifiutare quel giudice perché si trova in una

situazione di contrasti di interessi (es: parenti di una delle parti).

Davanti a un processo penale, il principio di giusto processo, estende l’obbligo del contraddittorio

anche nella formazione della prova = si forma la prova secondo principio di contraddittorio

2. PRINCIPIO DI RAGIONEVOLE DURATA = consente il risarcimento patrimoniale a favore di

soggetti che non hanno ottenuto giustizia in tempi ragionevoli (legge pinto).

3. OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI

PROCESSO = particolare tipo di procedura nel quale un giudice civile, amministrativo, penale… è

chiamato a decidere su una controversia e ad emettere/emanare un provvedimento decisionale

Il potere giudiziario si manifesta per atti tipici:

 Sentenza

 Ordinanza

 Decreto

OGNI PROCESSO SI CHIUDE CON UNA DECISIONE:

atto tipico: sentenza che può essere o meno soggetta a gravame (andare a un grado superiore).

quando la sentenza si cristallizza e diventa definitiva -> effetto giuridico vincolante tra le parti

ordinanza: decisione che si differenzia dalla sentenza perché è una decisione provvisoria. Quando

ho necessità di una decisione provvisoria? Quando c’è un rischio di un danno grave e irreparabile

quindi il giudice provvede a sospendere gli effetti di una determinata situazione = provvedimento

cautelare = congela effetti di un atto.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

organo di autogoverno

Magistratura -> ordine autonomo -> si dota di un = CSM

COMPOSIZIONE

Vengono eletti:

 2/3 da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie

 1/3 dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie

giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio.

Poi ci sono i membri di diritto:

 primo presidente

 procuratore generale della Corte di Cassazione

Infine, il PdR presiede il CSM

Carica per i membri eletti: 4 anni

Le magistrature speciali non sono del CSM, sono altri organi di autogoverno.

Ad esempio: la magistratura amministrativa che imita il CSM in ambito amministrativo.

Il CSM si occupa delle questioni ammi riguardanti l’impiego e la carriera dei giudici.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Il potere esecutivo si esprime in 2 modi:

POTERE DI INDIRIZZO POLITICO

 persegue fini di interesse generale.

Utilizza atti di natura politica

POTERE DI NATURA AMMINISTRATIVA

 chi è titolare di un potere ammi è titolare di una capacità giuridica speciale, perché diversa

da quella comune che tutti noi abbiamo e che ha necessità del consenso.

La capacità giuridica speciale, da al potere amministrativo la capacità di assumere atti

autoritativi = questi soggetti possono imporre propria volontà su terzi.

Noi cittadini non possiamo imporre la nostra volontà su terzi.

Il potere (funzione) ammi è articolato in principi di organizzazione: 4 macro categorie

dell’amministrazione pubblica:

amministrazioni centrali dello stato (ministeri)

o amministrazione territoriale (infra-statale, quindi comuni, province..)

o amministrazione funzionale (inps)

o autorità ammi. indipendenti

o

Già parlato di questo nella parte sul Governo

IN PRATICA:

potere politico = fissa gli obiettivi

potere amministrativo = realizza gli obiettivi

ESEMPIO: decido di fare ponte di Messina (potere di indirizzo politico).

Cerco imprese, pagare, fare un piano, espropriare

territorio… (potere amministrativo).

Il diritto amministrativo è quindi uno dei due modi attraverso cui si esprime il potere esecutivo.

Nel nostro ordinamento, il potere esecutivo NON È ATTRIBUITO SOLO AL GOVERNO, ma per

ragioni costituzionali-organizzative, è DISTRIBUITO IN MODO DIVERSO A UNA PLURALITÀ DI

SOGGETTI che compongono la Repubblica.

ARTICOLO 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e

dallo Stato (messi in ordine di importanza).

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti,

poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Questi soggetti, essendo titolari del potere esecutivo, hanno:

 potere di indirizzo politico POSSONO DETERMINARE FINI DI INTERESSE

GENERALE,

 potere (o funzione) amministrativo ATTIVARSI PER PERSEGUIRLI E REALIZZARLI

attività di cura materiale comporta l’attribuzione di una capacità giuridica speciale -> produrre

atti autoritativi (unilaterali) -> permette di raggiungere fini di interessi generali.

Sarebbe molto difficile agire con atti bilaterali perché prevede il consenso dell’altra parte.

Prova a pensare all’espropriazione del terreno di un contadino con un contratto bilaterale..è da

pazzi!!

Ovviamente questo potere deve essere esercitato entro i limiti imposti dalla legge, per un fine di

interesse generale.

Bisogna valutare se le azioni poste in essere da questi soggetti sono efficaci ed efficienti.

DUE IMPORTANTI DIFFERENZE:

I. Solo gli ATTI AMMI. producono immediatamente effetti lesivi sui terzi (immediatamente

effetti negativi).

Invece gli ATTI POLITICI non producono subito effetti.

II. Solo gli ATTI POLITICI NON impugnabili davanti al giudice (non sono sindacabili davanti

all’autorità giurisdizionale).

Invece gli ATTI AMMI. se non sono rispettano determinati principi sono annullabili, quindi

NON sono liberi nella determinazione dei fini. 

Gli ATTI POLITICI esprimono una valutazione che è libera nei fini quindi non impugnabili

davanti a un giudice SONO SANZIONABILI SOLO POLITICAMENTE.

Nel nostro caso è sanzionabile dal Parlamento se il fine si allontana dal programma inizialmente

proposto. Questo è un esempio di atto che può essere presentato davanti alla Corte Costituzionale,

per essere giudicato, se ritenuti lesivo della Costituzione.

Attraverso gli ATTI AMMINISTRATIVI si esprime l’attività materiale concreta, che modifica le

situazioni di fatto e di diritto esistenti.

Attività normalmente spontanea = il soggetto titolare del potere lo esercita di sua iniziativa = non

c’è bisogno di dare una spinta alla PA per far si che la stessa curi l’interesse gener

Dettagli
A.A. 2013-2014
107 pagine
10 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Valecomastri94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Senzani Daniele.