SOMMARIO
CAPITOLO PRIMO- LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE: IL GIUDICE 8
Generalità 8
La Tipologia dei Giudici 8
Organi 9
Il giudice di pace 9
Il Tribunale in composizione “monocratica” 9
Il Tribunale in composizione “collegiale” 9
La Corte d’Appello 10
La Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello 10
La Corte di Cassazione 10
Tribunale per i Minorenni 11
Il Magistrato di Sorveglianza 11
Il Tribunale di Sorveglianza 11
I principi Costituzionali a tutela del Giudice 11
Precostituzione del Giudice 11
Indipendenza ed imparzialità del Giudice 12
Gli istituti a tutela della imparzialità dei giudici 12
La rimessione del processo 12
L’incompatibilità 13
L’astensione 14
La ricusazione 14
Il Giusto Processo 15
CAPITOLO SECONDO- LA COMPETENZA 16
Generalità 16
La competenza per “materia” 16
Competenza per “territorio” 17
La competenza per Connessione 17
L’attribuzione o “competenza interna” 18
L’incompetenza 19
La carenza di attribuzione 20
La tipologia dei provvedimenti 20
Sentenza 20
Ordinanza 20
Decreto 20
CAPITOLO TERZO- IL PUBBLICO MINISTERO 21
Generalità 21
Organizzazione degli Uffici 21
La Direzione Distrettuale Antimafia [Legge 8/92] 22
La Direzione Nazionale Antimafia 23
Attribuzioni del Pubblico Ministero 23
Le funzioni del Pubblico Ministero 24
Funzione inquirente nelle indagini preliminari 24
Funzione di incriminazione 24
Funzione requirente 24
L’attività investigativa del Pubblico Ministero 25
Gli “Accertamenti Tecnici” 25
L’interrogatorio dell’Indagato 25
Le Misure Cautelari Personali 26
Generalità 26
Le Misure Coercitive 27
L’esecuzione delle misure cautelari 28
Le misure cautelari reali 29
Applicazione ed estinzione delle misure cautelari 30
Applicazione,… 30
…modifica e termine 30
La chiusura della fase investigativa 32
La proroga del termine 32
L’archiviazione 33
L’udienza preliminare 33
Il fascicolo del dibattimento 35
Il difensore nelle indagini preliminari 35
Le indagini difensive 36
CAPITOLO QUARTO- LA POLIZIA GIUDIZIARIA NEL PROCESSO PENALE 38
Il sistema della P.G. nel Codice Proc. Penale 38
La Polizia nel nostro ordinamento giudiziario 38
Il rapporti fra P.G. e magistratura nella evoluzione legislativa 38
I compiti della P.G. introdotti dalle leggi speciali 38
L’organizzazione della Polizia Giudiziaria 39
Le sezioni di polizia giudiziaria 39
Le sezioni di Polizia Giudiziaria per i Minorenni 40
Servizi di Polizia Giudiziaria 40
Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti ad altri organi 40
Disponibilità della Polizia Giudiziaria 40
Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria 41
Nozione 41
Attribuzioni della Polizia Giudiziaria 41
Le guardie delle Province e dei Comuni 43
Le funzioni di Polizia Giudiziaria 43
Le sezioni di Polizia Giudiziaria 44
Composizione 44
Procedura di assegnazione (artt. 7 e 8 Disp.Att.c.p.p.) 44
La direzione delle sezioni di Polizia Giudiziaria (art.9 Disp.Att.c.p.p.) 44
Stato giuridico e carriera del personale delle sezioni di P.G. 44
Trasferimenti e promozioni 45
I Servizi di Polizia Giudiziaria 45
I doveri della Polizia Giudiziaria 45
Dovere di riferire nel termine previsto alla A.G. la notizia di reato 45
Attività investigativa di iniziativa e delegata 46
previsti da disposizioni di legge relativi all’esercizio delle funzioni
Doveri 46
La Responsabilità Disciplinare 47
Il procedimento disciplinare 47
Iniziativa disciplinare 47
Contestazione 47
Competenza 47
Le garanzie difensive 47
Impugnazione 48
CAPITOLO QUINTO- LA NOTIZIA DI REATO 49
L’attività informativa della P.G.: Notizia di Reato 49
Generalità 49
L’informativa di P.G.
a) 49
b) La Denuncia 49
c) Il Referto 50
Notizie di reato non qualificate o “atipiche”. 50
a) Comunicazioni Anonime 50
b) Delazioni confidenziali 51
c) Notizie di stampa e di mezzi audiovisivi 51
Atti relativi alla procedibilità dell’azione penale
d) 51
e) Fonti di prova non utilizzabili 51
Notizie acquisite dei c.d. “servizi segreti” (SISMI, SISDE)
f) 51
Le Condizioni di Procedibilità 52
La querela 52
L’Istanza 52
La richiesta 52
L’autorizzazione a procedere 53
L’eliminazione del “rapporto giudiziario” 53
Utilizzabilità processuale della Notizia di Reato 53
Il Contenuto della Notizia di Reato 54
CAPITOLO SESTO- L’ATTIVITÀ INVESTIGATIVA DELLA P.G. 55
L’attività investigativa ad iniziativa della P.G. 55
I Poteri di Identificazione della P.G. ex art.349 55
Sommarie informazioni dalla persona indagata 56
Sommarie informazioni dalle persone informate… 58
Le perquisizioni (art.352 c.p.p.) 61
Nozioni Generali 61
Casi Speciali di “perquisizione” 62
Ulteriori fattispecie 63
Acquisizione di plichi o di corrispondenza (art.353) 64
Plichi Sigillati 64
Corrispondenza 64
Accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone. 64
Gli Accertamenti Urgenti 64
Il Sequestro 65
I Rilievi 66
Gli accertamenti 66
Attività investigative atipiche 66
Pedinamento 67
L’appostamento 67
I Rilievi 67
L’attività investigativa soggettivamente atipica 68
Il confronto (art.364 c.p.p.) 68
L’individuazione 69
Le garanzie difensive 69
La Documentazione delle Attività di P.G. 70
L’annotazione 71
Il “Verbale” 71
La Relazione di Servizio 73
I poteri coercitivi della libertà personale 73
I principi generali del processo penale in tema di libertà personale 73
L’arresto in flagranza ed il fermo di indiziato di delitto 74
Il differimento dell’arresto 74
L’arresto in flagranza 74
Arresto Obbligatorio in flagranza (art.380 c.p.p.) 74
Arresto facoltativo (art.381) 75
Concetto di flagranza (art.382 c.p.p.) 76
Facoltà di arresto da parte dei privati (art.383 c.p.p.) 76
Il Fermo di Indiziati di Delitto 77
La legge delega per l’emanazione del nuovo c.p.p. 77
Organi legittimati 77
Ipotesi 77
Presupposti 77
Adempimenti conseguenti all’arresto ed al fermo 78
La convalida dell’arresto e del fermo 79
L’udienza di convalida 79
L’attività di Polizia Giudiziaria delegata. 79
Altre attività della P.G.: le NOTIFICAZIONI 80
Adempimenti esecutivi e rintraccio del latitante 81
Le operazioni “sotto copertura”. 82
CAPITOLO SETTIMO- RAPPORTI FRA P.M. E P.G. 84
Funzioni del Pubblico Ministero 84
Disponibilità della P.G. da parte del P.M. 84
Subordinazione della P.G. rispetto al P.M. 84
Coordinamento delle Indagini relative ai Reati di CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 85
Il Coordinamento delle Forze di Polizia 87
Legge 121/1981 87
D.P.R. 447/1988: Il nuovo Codice di Procedura Penale 87
D.L. 345/1991, convertito in Legge 410/1991 87
I servizi centrali ed interprovinciali 88
Il Consiglio Generale per la lotta alla criminalità 89
La soppressione dell’Alto Commissario… 89
La Direzione Investigativa Antimafia: D.I.A. 89
Le intercettazioni preventive 90
Le intercettazioni per il rintraccio del latitante 90
I Colloqui Investigativi 91
CAPITOLO OTTAVO- IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI 92
Il ruolo del G.I.P. 92
Le Funzioni del G.I.P. 92
CAPITOLO NONO- IL GIUDIZIO 94
Generalità 94
Gli atti preliminari al dibattimento 94
Il dibattimento 95
L’Istruzione Dibattimentale 95
La trasmigrazione di atti e documenti 96
Generalità 96
Prova Piena 96
I Mezzi di Prova 98
La testimonianza 98
L’esame delle parti 101
I confronti 101
La ricognizione 102
Gli esperimenti giudiziali 102
La perizia e la consulenza tecnica 102
I documenti 102
La testimonianza della P.G. 103
Testimonianza Diretta 103
Testimonianza Indiretta 103
I mezzi di ricerca della prova 103
Ispezioni 104
Perquisizioni 104
Sequestri 105
Intercettazioni 105
L’utilizzazione e la valutazione delle prove 106
L’Incidente Probatorio 107
La Decisione 108
L’utilizzazione delle prove 108
La valutazione delle prove e la sentenza 109
I riti speciali 109
–
Il giudizio direttissimo (dibattimentale) 109
–
Giudizio immediato (dibattimentale) 110
–
Il Decreto Penale di Condanna (extra dibattimentale) 110
–
Giudizio abbreviato (extra dibattimentale) 111
–
Il patteggiamento (extra dibattimentale) 112
CAPITOLO DECIMO- RITO AVANTI IL GIUDICE UNICO 113
La riforma del giudice Unico 113
Analogie fra rito collegiale e monocratico 113
Accesso al Dibattimento 114
Udienza Preliminare e Citazione Diretta 114
CAPITOLO UNDICESIMO- IL GIUDICE DI PACE 116
Premessa 116
La competenza del Giudice di Pace 116
Le indagini preliminari 119
Motivi di carattere formale 121
La citazione a giudizio 123
Il ricorso immediato al Giudice di Pace 123
La fase dibattimentale 124
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Il Codice di Procedura Penale si apre, non a caso, con la normativa dedicata al “Giudice”
principale all’interno del sistema processuale ed in particolare
sottolineandone così il ruolo
nell’ambito del processo.
E’ infatti il “giudice” in senso lato colui che deve risolvere la controversia esistente fra le parti,
esprimendo la propria valutazione circa i vari elementi raccolti nel processo.
Egli, per poter assolvere serenamente a questo compito, necessità di una serie di tutele,
prerogative e garanzie che gli consentano la massima autonomia ed indipendenza.
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I giudici possono essere suddivisi secondo una molteplicità di criteri:
Giudice delle indagini preliminari
Tribunale Monocratico
Giudici monocratici Magistrato di Sorveglianza
Giudice di Pace
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Giudici collegiali Corte d’Appello
Tribunale collegiale
Tribunale di Sorveglianza
Sono tutti coloro che hanno un
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a Giudici di carriera appartengono alla carriera della
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a Magistratura, detti anche
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Giudici onorari Giudici popolari (6) Corte Assise
Esperti del Tribunale dei Minori
Sono tutti quelli ai quali compete
… la cognizione estesa sia alle
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a Giudici di Merito questioni di diritto che alla
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Giudici di Legittimità Sono quelli istituiti e regolati
norme dell’ordinamento
’ Giudici Ordinari
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Giudici Speciali Corte Costituzionale
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Gli organi per mezzo dei quali si svolge la funzione giurisdizionale penale
g i u d i z i a r i
g i u d i z i a r i ” intesi in senso “funzionale”, non materiale.
L’istituzione degli uffici giudiziari può avvenire solo mediante Legge.
sezioni di Corte d’Assise Corti d’Assise d’Appello
Le e delle possono invece esser costituite
con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Giustizia e sentito
il Consiglio Superiore della Magistratura.
Gli organi ai quali viene affidata l’amministrazione della giustizia in materia penale sono:
I l g i u d i c e d i p a c e
I l g i u d i c e d i p a c e
Si tratta di una figura di “magistrato e quindi non appartiene,
onorario” secondo la suddivisione
sopra vista, ai c.d. giudici di carriera.
La competenza penale dei giudice di pace è stata introdotta con il D.Lgs.275/2000 in attuazione
della delega contenuta nella Legge 468/1999.
Il giudice di pace esercita la giurisdizione penale in relazione ad alcuni delitti considerati meno
gravi e per reati previsti da leggi speciali puniti comunque con pena pecuniaria o al massimo con
la pena detentiva sino a 4 mesi.
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I l T r i b u n a l e i n c o m p o s i z i o n e “ m o n o c r a
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G i u d i c e U n i c o
G i u d i c e U n i c o
Il è un organo giurisdizionale monocratico, ossia composto da un solo
magistrato.
Tale figura è relativamente nuova nel nostro ordinamento ed è derivata dalla introduzione
con il quale veniva soppresso il “Pretore” e venivano pertanto
normativa del D.Lgs.51/1998,
definite le attribuzioni del Tribunale in composizione monocratica.
Rientrano nella cognizione del Giudice Unico tutti i fatti sanzionati con pena detentiva sino a 10
anni, nonché la competenza su ipotesi di reato ex art.73 T.U. 309/90 Stupefacenti, sanzionabili
nel massimo sino a 20 anni di reclusione.
I l T r i b u n a l e i n c o m p o s i z i o n e “ c o l l e g i a l
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e ”
Il Tribunale in composizione collegiale è organo giurisdizionale collegiale, composto da tre
magistrati i quali conoscono e valutano il processo congiuntamente, adottandone assieme la
relativa decisione.
Con il nuovo riparto di competenze introdotto dal citato D.Lgs.51/1988, il Tribunale ha competenza
per i reati puniti con pena superiore a dieci anni, anche nella ipotesi del tentativo, ma anche
reati per i quali è prevista pena inferiore ma che si ritengono di particolare allarme sociale, come
nel caso di reati commessi dai Pubblici Ufficiali contro la P.A., il contrabbando di tabacchi ecc.
Sono altresì di competenza del Tribunale in composizione collegiale tutti i reati in materia
contenuti nel Titolo XI del libro V Codice Civile, non tanto per l’allarme sociale
societaria
provocato, quanto, si ritiene, per la particolare complessità della materia da conoscere.
L a C o r t e d ’ A p p e l l o
L a C o r t e d ’ A p p e l l o
E’ un capoluogo del distretto di Corte d’Appello,
organo collegiale che ha sede nel il quale ha
una estensione in linea di massima corrispondente ad una regione.
Sono altresì previste “sezioni come nel caso di
di corte di appello” Reggio Calabria, la quale
dipende da Catanzaro, e di Campobasso, dipendente a sua volta da Napoli.
In materia penale la Corte d’Appello, a seguito della istituzione del Giudice Unico, esercita
giurisdizione sulle decisioni pronunciate in primo grado dal Tribunale.
Inoltre, per alcune determinate materie, ha giurisdizione di primo grado, come nel caso di
deliberazioni di sentenze straniere o di sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale.
s e z i o n i
s e z i o n i
Ogni corte d’appello è divisa in .
L a C o r t e d ’ A s s i s e e l a C o r t e d ’ A s s i s e d ’ A p p e l l o
L a C o r t e d ’ A s s i s e e l a C o r t e d ’ A s s i s e d ’ A p p e l l o
C o r t e d ’ A s s i s e
C o r t e d ’ A s s i s e
La è un organo collegiale, la cui circoscrizione territoriale è il
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c i r c o l o e la cui composizione comprende:
un consigliere di Corte d’Appello (presidente)
- un magistrato di Tribunale
- 6 giudici popolari
-
La Corte d’Assise è competente a conoscere reati caratterizzati da una particolare gravità, i quali
sono elencati nell’art.5 c.p.p. Fra questi rientran
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