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ATTO DI FUSIONE
L’atto di fusione è stipulato dai rappresentanti legali di ogni società e deve essere iscritto nel registro delle
imprese entro 30 giorni dalla delibera
La fusione è efficace a partire dall’ultima iscrizione nel registro delle imprese, ossia di quella della società
risultante/incorporante
Dal momento in cui la fusione è efficace, i soci assenti/dissenzienti non possono più impugnare la delibera,
nemmeno se è nulla (es. rapporto di cambio non congruo), ma possono solo chiedere un indennizzo
DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO
Il rapporto di cambio implica una comparazione delle società coinvolte; esse possono essere valutate in
modo diverso (a meno che non facciano le stesse identiche cose) ma i criteri di valutazione devono essere
tendenzialmente omogenei
La tutela dei soci impone la valutazione a valori effetti (NO valori contabili)
Il rapporto di cambio serve a quantificare l’aumento di capitale dell’incorporante
In alcuni casi non il rapporto di cambio non serve (e quindi non servono nemmeno le relazioni degli
amministratori e degli esperti) perché non vi è un concambio fusione senza concambio:
• Incorporazione di una società interamente posseduta
• Fusione di più società interamente possedute da un’altra
• Fusione di più società interamente possedute a cascata
In questi casi si parla di fusione semplificata quando la partecipazione è al 100%, non si applicano le
norme sul rapporto di cambio + l’atto costitutivo può prevedere che la fusione sia decisa dal CdA ma il 5%
dei soci dell’incorporante può chiedere che la decisione sia presa dall’assemblea
FUSIONE SENZA AUMENTO DI CAPITALE
Nella maggior parte dei casi, il rapporto di cambio (e quindi l’assegnazione di azioni dell’incorporante ai soci
dell’incorporata) viene soddisfatto con un aumento di capitale
L’aumento di capitale non è né gratuito, né a pagamento, quindi è una fattispecie a parte e quindi non si
applicano le norme sul diritto di opzione
In alcuni casi, però, il rapporto di cambio può essere soddisfatto in altri modi:
• Assegnazione di azioni proprie già in portafoglio
• Ritiro delle azioni in circolazione + riduzione del valore nominale + redistribuzione delle azioni (il
capitale sociale resta uguale ma aumenta il numero delle azioni)
BILANCIO DI FUSIONE (BILANCIO DI APERTURA DELLA FUSIONE)
Principio della continuità aziendale nel bilancio di apertura successivo alla fusione, le attività e le
passività trasferite devono essere iscritte ai valori cui erano iscritti nel bilancio di chiusura dell’incorporata
(NO rivalutazioni a valori effettivi) + il patrimonio netto dell’incorporata si annulla
Tale bilancio è quello alla data in cui la fusione inizia ad essere efficace (iscrizione dell’ultimo atto di
fusione) + serve un bilancio infrannuale per recepire le variazioni intervenute tra il 31/12/n-1 e la data di
efficacia (differenze di fusione differenze da annullamento + differenze da concambio)
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Non essendo un bilancio di esercizio vero e proprio e avendo l’unica funzione di “traghettare” i valori fino
alla data di efficacia della fusione, si compone solo dello SP e non deve essere approvato dall’assemblea
DIFFERENZE DA ANNULLAMENTO
Differenze da annullamento differenze sul piano contabile derivanti dall’annullamento di una
partecipazione prima detenuta dell’incorporante nell’incorporata
• Valore della partecipazione annullata > quota di PN contabile dell’incorporata di pertinenza
dell’incorporante disavanzo da annullamento: nei limiti del costo della partecipazione annullata,
se corrisponde ad un maggior valore dei beni dell’incorporata è imputato ad avviamento (o al bene,
se l’attivo è costituito da un solo bene), se invece rappresenta un “cattivo affare” bisogna registrare
una minusvalenza a CE (oppure imputando una voce negativa a PN)
• Valore della partecipazione annullata < quota di PN contabile dell’incorporata di pertinenza
dell’incorporante avanzo da annullamento: se rappresenta un “buon affare” è iscritto a riserva
(positiva), se invece è dovuto a previsione di oneri/perdite future ha natura di fondo per rischi e
oneri
ESEMPIO: DISAVANZO DA ANNULLAMENTO
A ha patrimonio di 100 costituito da una partecipazione totalitaria di 100 in B, mentre B ha un patrimonio di
80 rappresentato da un’immobilizzazione di valore 80. A incorpora B.
Nel patrimonio di A+B viene annullata la partecipazione di 100 quindi all’attivo c’è solo l’immobilizzazione
per 80, mentre al passivo resta il patrimonio di 100 che aveva A (il patrimonio di B si annulla): l’attivo vale
80 mentre il passivo vale 100 la differenza di 100-(100%*80)=+20 è un disavanzo da annullamento
Il 20 va ad aumentare il valore dell’immobilizzazione che arriva a 100; se l’attivo fosse stato costituito da
più attività e non fosse stato chiaro a quale attività si riferisse, il 20 sarebbe stato imputato ad avviamento
Se il 20 derivasse da un “cattivo affare” devo mettere una minusvalenza di 20 a CE oppure registrare un
disavanzo di -20 a PN
ESEMPIO: AVANZO DA ANNULLAMENTO
A ha patrimonio di 80 costituito da una partecipazione di 80 in B, mentre B ha un patrimonio di 100
rappresentato da un’immobilizzazione di valore 100. A incorpora B.
Nel patrimonio di A+B all’attivo c’è l’immobilizzazione per 100, mentre al passivo c’è il patrimonio di 80 che
aveva A: l’attivo vale 100 mentre il passivo vale 80 la differenza di 80-(100%*100)=-20 è un avanzo da
annullamento
Il -20 va ad aumentare il PN sotto forma di riserva da avanzo da annullamento (se è stato un buon affare)
oppure va a costituire un fondo per rischi e oneri (se si prevedono onero o perdite future)
DIFFERENZE DA CONCAMBIO
Differenze da concambio differenze sul piano contabile derivanti dal rapporto di cambio
• Aumento di capitale dell’incorporante > quota di PN contabile dell’incorporata non già posseduta
dall’incorporante disavanzo da concambio: essendo un valore “casuale” derivante solo dalla
comparazione dei patrimoni delle società, va iscritto come valore negativo del PN sotto forma di
riserva (negativa)
• Aumento di capitale dell’incorporante < quota di PN contabile dell’incorporata non già posseduta
dall’incorporante avanzo da concambio: indica che i soci dell’incorporata pagano una sorta di
sovrapprezzo quindi ha natura di riserva (positiva)
Per analizzare le differenze da concambio senza che ci siano differenze da annullamento ipotizziamo che le
società coinvolte nella fusione non abbiano rapporti di partecipazione tra di loro; se ci sono dei rapporti di
partecipazione ci sono anche delle differenze da annullamento
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ESEMPIO: DISAVANZO DA CONCAMBIO
A ha un patrimonio di 100 e un attivo di 100, B ha un patrimonio di 40 e un attivo di 40. A incorpora B.
In base al rapporto di cambio, A deve fare un aumento di capitale di 50
Nel patrimonio di A+B all’attivo c’è 140 (sommo gli attivi), mentre al passivo c’è 150 (100 di A + 50 di
aumento di capitale) la differenza di 50-(100%*40)=+10 è un disavanzo da concambio
Il +10 va a ridurre il PN sotto forma di riserva (negativa) da disavanzo da concambio
Per aumentare l’attivo, anziché ridurre il PN, l’espediente è di ricorrere ad una stima di un esperto che
attesti il maggior valore in modo tale da poter imputare il maggior valore ad un certo bene o ad
avviamento; così facendo viene superato il principio della continuità contabile, e la stima dell’esperto serve
ad accertare l’effettiva esistenza di un maggior valore
Nel disavanzo da annullamento non si pone il problema della stima perché non viene superato il principio
della continuità contabile
ESEMPIO: AVANZO DA CONCAMBIO
A ha un patrimonio di 100 e un attivo di 100, B ha un patrimonio di 40 e un attivo di 40. A incorpora B.
In base al rapporto di cambio, A deve fare un aumento di capitale di 30
Nel patrimonio di A+B all’attivo c’è 140 (sommo gli attivi), mentre al passivo c’è 130 (100 di A + 30 di
aumento di capitale) la differenza di 30-(100%*40)=-10 è un avanzo da concambio
Il -10 va ad aumentare il PN sotto forma di riserva (positiva) da avanzo da concambio (riserva da
sovrapprezzo) 35
7 – SCISSIONE
La scissione determina la divisione del patrimonio di una società a favore di altre società, a cui
parteciperanno i soci della scissa trasferimento patrimoniale (parziale o totale) + attribuzione delle
azioni della beneficiaria ai soci della scissa
La scissione può anche produrre altri effetti:
• Costituzione di nuove società senza applicazione delle regole sulla costituzione
• Estinzione della società scissa senza liquidazione e con continuazione del rapporto sociale in capo
alle società beneficiarie
Questi effetti sono prodotti da una delibera modificativa dell’atto costitutivo della scissa (e delle
beneficiarie, se già esistenti). Il contratto sociale non viene meno ma continua, modificato nella sua
struttura, nelle forme che risultano dalla scissione
Scissione totale estinzione della scissa + i soci della scissa diventano soci delle beneficiarie
Se una delle beneficiarie è di nuova costituzione, la costituzione ha luogo sulla base dello stesso rapporto
sociale prima intercorrente tra i soci della scissa
Alla scissione si applicano gli stessi principi fondamentali che guidano la fusione continuità contabile
(rappresentazione contabile nel bilancio post-operazione) + continuità del valore reale della partecipazione
pre e post-operazione
Anche la scissione dà luogo ad un effetto di concentrazione dei patrimoni e dei soci (dal punto di vista delle
beneficiarie)
SCISSIONE PARZIALE E CONFERIMENTO
CONFERIMENTO
A conferisce a B un ramo aziendale oppure una partecipazione detenuta in C
A fronte del conferimento in natura che riceve, B dà luogo ad un aumento di capitale (senza diritto di
opzione) e applicando il procedimento di stima
A sottoscrive l’aumento di capitale e diviene socia di B
Al termine dell’operazione vi è una modifica degli assetti patrimoniali di A (al posto del ramo aziendale o
della partecipazione in C c’è una partecipazione in B) e di B (aumento del capitale sociale e all’attivo c’è il
ramo aziendale o la partecipazione in C)
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