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1 – STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

L’impresa si può finanziare in diversi modi:

• 

Equity azioni + versamenti fuori capitale

• 

Debito obbligazioni (anche se convertibili) + finanziamenti dei soci

• 

Forme ibride strumenti finanziari partecipativi

Versamenti spontanei da parte dei soci senza che ci sia un aumento di capitale e rinunciando alla

restituzione riserva facoltativa (versamenti fuori capitale)

Aumenta il patrimonio netto ma non il capitale sociale

Differenze tra obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant di sottoscrizione:

• 

Obbligazioni convertibili prima si è creditori, poi si è azionisti (posizioni alternative)

• 

Obbligazioni con warrant prima si è creditori, poi si è sia creditori che azionisti (posizioni

cumulative)

Gli strumenti finanziari partecipativi hanno un contenuto (in termini di diritti) variabile in base allo statuto

della società, a seconda degli obiettivi (flessibilità); essi alimentano le “riserve” della società

Essi danno dei diritti che normalmente spettano agli azionisti (es. diritti agli utili), con un impatto anche

sugli azionisti (riducendo i loro diritti) impattano sulle modalità di partecipazione degli azionisti e

sull’organizzazione della società

Azioni e obbligazioni sono “titoli di massa” perché sono interscambiabili tra di loro + ci si può rivolgere ad

una platea potenzialmente infinita di finanziatori (si riferiscono di solito a somme ingenti)

Per gli strumenti finanziari partecipativi possono o no essere emessi dei titoli rappresentativi (se non

vengono emessi titoli rappresentativi non sono trasferibili)

NORME SUGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

[…] Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera

o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il

voto nell’assemblea generale

In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni

in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione

Gli strumenti finanziari partecipativi possono appartenere ad una sola fattispecie (al fine di stabilire quali

norme applicare). Criteri distintivi:

• Apporto

• Causa dell’emissione (operazione economica sottostante il rapporto emittente-sottoscrittore)

• Rappresentazione contabile dell’apporto

• Diritti (contenuto dello strumento)

Differenze di disciplina:

• 

Organo emittente la legge non specifica “chi” delibera l’emissione di strumenti finanziari

partecipativi, l’organo emittente è l’assemblea straordinaria perché comprimono i diritti degli

azionisti (facoltà di delega agli amministratori)

• 

Limiti di emissione NO limiti all’emissione di azioni, SI limiti all’emissione di obbligazioni (max

2PN), SI limiti all’emissione di strumenti finanziari partecipativi (perché hanno contenuto variabile

1

quindi la società potrebbe approfittarne, ad esempio emettendo strumenti assimilabili al debito e

superando il limite 2PN)

• 

Limiti alla circolazione azioni e obbligazioni sono liberamente trasferibili, per gli strumenti

finanziari partecipativi è lo statuto che stabilisce se possono circolare (ampia autonomia)

APPORTO DEL SOTTOSCRITTORE

AZIONI l’apporto viene imputato a capitale sociale ma deve essere suscettibile di valutazione economica

con un sufficiente grado di determinatezza + iscrivibile a bilancio + il 25% (conferimenti in denaro) o il 100%

(conferimenti ≠ denaro) deve essere liberato contestualmente alla sottoscrizione (es. NO prestazioni

d’opera, NO beni futuri…)

OBBLIGAZIONI l’apporto deve essere necessariamente in denaro e non viene imputato a capitale sociale

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI l’apporto può essere anche di opera o servizi: tutto ciò che non

può essere conferito per le azioni può essere conferito per strumenti finanziari partecipativi, perché tanto

non viene intaccato il capitale sociale (garanzia ultima per i creditori)

Se lo statuto lo prevede, l’assemblea straordinaria può deliberare l’assegnazione di utili ai dipendenti delle

società o di società controllate mediante emissione di speciali categorie di azioni da assegnare

individualmente ai dipendenti, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai

diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente

L’assemblea straordinaria può altresì deliberare l’assegnazione ai dipendenti della società o di società

controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o diritti amministrativi,

escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti

 così come per le azioni, anche gli strumenti finanziari partecipativi possono essere assegnati

gratuitamente, mentre le obbligazioni no

Con gli strumenti finanziari partecipativi non cambia la composizione del patrimonio netto e non rendo

“indisponibili” risorse come le riserve (con l’aumento di capitale gratuito invece aumenta il capitale sociale

e si riducono le riserve)

CAUSA DELL’EMISSIONE

AZIONI partecipazione al contratto di società

OBBLIGAZIONI finanziamento non partecipativo

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI dato che lo statuto stabilisce i diritti spettanti ai possessori degli

strumenti finanziari partecipativi, non è possibile individuare una causa unica degli strumenti finanziari

partecipativi (neutralità causale) e pertanto la rappresentazione contabile può variare

Possibili cause di emissione degli strumenti finanziari partecipativi:

• Operazione assimilabile ad un rafforzamento patrimoniale a titolo di mezzi propri (diritti

partecipativi + NO rimborso) riserve

• Operazione assimilabile ad un rafforzamento patrimoniale a titolo di finanziamento (diritti

partecipativi + SI rimborso) passività reale

• Apporto a titolo di associazione in partecipazione (diritti amministrativi e di controllo + SI rimborso

+ SI partecipazione a utili/perdite)

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

L’associato partecipa agli utili/perdite dell’impresa o di uno o più affari a fronte del corrispettivo di un

apporto

La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante

2

Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento

dell’affare per cui l’associazione è stata contratta

L’associato ha sempre diritto al rendiconto dell’affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa

si protrae per più di un anno

Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le

perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto

• L’apporto non deve essere necessariamente di denaro, ma quasi sempre è così e verrà restituito a

scadenza

• Si può pattuire che l’associato non partecipi alle perdite

• L’associato non può interferire nella gestione ma ha poteri di controllo

• Le eventuali perdite riducono progressivamente il credito che l’associato ha nei confronti della

società

• Può dare luogo all’emissione di titoli che rappresentano gli strumenti finanziari partecipativi

RAPPRESENTAZIONE CONTABILE

La rappresentazione contabile varia in base all’apporto e alla causa sottostante l’emissione

Apporto iscrivibile a bilancio + NO rimborso (causa equity) cassa in attivo + riserve in passivo

Apporto iscrivibile a bilancio + SI rimborso (causa debito/ass. in part.) cassa in attivo + debito in passivo

Apporto non iscrivibile a bilancio + NO rimborso (causa equity) NO iscrizione a bilancio

Apporto non iscrivibile a bilancio + SI rimborso (causa debito) NO iscrizione a bilancio, l’esborso di

denaro è rilevato solo nel conto economico

Se l’apporto non è iscrivibile a bilancio bisogna comunque darne conto nella nota integrativa

DIRITTI DEI SOTTOSCRITTORI

Gli strumenti finanziari partecipativi hanno diritti di partecipazione al contratto sociale, pertanto hanno una

diretta incidenza sulle posizioni soggettive dei soci le condizioni e le modalità di emissione degli

strumenti finanziari partecipativi sono stabilite dall’assemblea straordinaria (o delega agli amministratori)

I diritti patrimoniali sono obbligatori e individuati nello statuto, possono essere:

• Rimborso (integrale o parziale)

• Interessi

• Partecipazione a utili

• Partecipazione alla distribuzione di riserve

• Diritto al riparto dell’attivo di liquidazione

I diritti amministrativi sono eventuali (comunque NO diritto di voto nell’assemblea generale)

Se i diritti patrimoniali hanno natura partecipativa in quanto incidono sulla posizione dei soci (es.

partecipazione agli utili), i diritti amministrativi possono mancare senza che questo incida sulla

qualificazione del titolo come strumento finanziario partecipativo

Se i diritti patrimoniali non hanno natura partecipativa (es. interessi, rimborso), l’assenza di diritti

amministrativi esclude la qualifica del titolo come strumento finanziario partecipativo in certi casi c’è il

rischio che si emettano strumenti finanziari partecipativi che di fatto sono obbligazioni semplicemente per

aggirare il limite di obbligazioni<2PN: in questi casi lo strumento è formalmente partecipativo ma

sostanzialmente di debito e pertanto il limite obbligazioni<2PN si deve estendere anche a questi strumenti

3

DIRITTO DI VOTO

Il diritto di voto nell’assemblea generale è escluso, ma è possibile su determinati argomenti (es. nomina di

un amministratore/sindaco); in questi casi il diritto di voto è esercitato in un’assemblea speciale che ha

valore vincolante per l’assemblea generale

Le assemblee speciali hanno l’obiettivo di tutelare l’interesse comune di determinate categorie

Il diritto di voto è quindi un diritto di voto speciale

Il diritto di voto vincolante non può determinare uno svuotamento delle competenze decisionali che la

legge riconosce agli organi sociali:

• I possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere un diritto di voto nell’assemblea

speciale pure su materie di competenze dell’assemblea generale (es. fusione), purché non sia

vincolante (valore meramente consultivo)

• I possessori di strumenti finanziari possono avere altri diritti amministrativi diversi dal voto (es.

diritto di visione dei documenti preassembleari, diritto di denuncia…)

DIRITTO DI OPZIONE

Diritto di opzione:

• 

Oggetto nuove azioni + nuove obbligazioni convertibili (+ strumenti finanziari partecipativi

convertibili)

• 

Soggetto azionisti + obbligazionisti convertibili (+ possessori di strumenti finanziari partecipativi

convertibili)

L’esclusione del diritto di opzione è possibile se:

• Le azioni devono essere liberate con un conferimento diverso dal denaro

• L’interesse della società lo esige (es. il terzo sottoscrittore è un partner strategico)

• Le azioni di nuova emissione sono destinate ai dipendenti

In caso di aumento di capitale a pagamento, i possessori di strumenti finanziari partecipativi non possono

avere il diritto di opzione su nuove azioni o obbligazioni convertibili (perché i titolari di strumenti finanziari

partecipativi non sono titolari del diritto di opzione)

L’unica eccezione è il caso degli strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni

In caso di emissione di nuovi strumenti finanziari partecipativi, il diritto di opzione non spetta né ai vecchi

azionisti o obbligazionisti convertibili, né ai vecchi possessori di strumenti finanziari partecipativi

L’unica eccezione è il caso degli strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni

In quest’ultimo caso (emissione di nuovi strumenti finanziari partecipativi) lo statuto può disporre una

prelazione, tenendo però presente il rischio di pregiudizio patrimoniale dei vecchi soci che vi è nei casi in

cui gli strumenti finanziari partecipativi di nuova emissione attribuiscano diritti patrimoniali ulteriormente

erosivi della posizione dei vecchi soci

Quando c’è un diritto di conversione, la società deve comunque fare un aumento di capitale

4

REGIME DI CIRCOLAZIONE

Sono ammessi sia strumenti finanziari partecipativi trasferibili, sia strumenti finanziari partecipativi non

trasferibili, dipende dallo statuto

Sono anche ammesse limitazioni statutarie al trasferimento (clausole di gradimento e di prelazione).

Di conseguenza gli strumenti finanziari partecipativi:

• Non devono necessariamente essere rappresentati da titoli di credito (cartacei o dematerializzati),

perché l’incorporazione è finalizzata alla circolazione dei diritti incorporati nel titolo

• Non sono necessariamente “seriali” (es. a fronte dell’apporto di una prestazione d’opera può

essere emesso solo 1 strumento finanziario partecipativo)

STRUMENTI FINANZIARI DI PARTECIPAZIONE ALL’AFFARE DEL PATRIMONIO DESTINATO

• 

Organo emittente CdA

• 

Apporto denaro

• 

Causa sottostante l’emissione contratto di associazione in partecipazione

• 

Diritti patrimoniali partecipazione a utili/perdite dell’affare (non dell’intera società) + diritto di

rimborso

• 

Diritti amministrativi obbligatori, ma solo di controllo

Al massimo il 10% del PN può essere destinato alla realizzazione di un certo affare; il patrimonio destinato

implica una separazione patrimoniale. Essi NON sono una tipologia di strumenti finanziari partecipativi,

sono proprio una fattispecie diversa cui si applica una disciplina autonoma

5

2 – AZIONI

Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Si possono però

creare, con l’atto costitutivo o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti

diversi anche per quanto riguarda l’incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla

legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.

Tutte le azioni appartenenti alla stessa categoria conferiscono uguali diritti

Principio generale di atipicità delle categorie speciali di azioni le categorie tipiche di azioni (con

prestazioni accessorie + di godimento + di risparmio + diversificate in base al voto + correlate + riscattabili)

non esauriscono l’autonomia dello statuto nella definizione del contenuto delle azioni in termini di “diritti

diversi”

E’ quindi ovvio che una categoria di azioni deve essere costituita da più azioni (se ci fosse 1 sola azione non

si parlerebbe di categoria)

Si parla di categorie diverse di azioni solo se conferiscono diritti diversi (es. azioni al portatore e azioni

nominali non sono categorie diverse perché la differenza riguarda solo le modalità di circolazione)

Non è obbligatorio avere azioni ordinarie (es. è possibile avere solo azioni privilegiate); l’unico vincolo è che

almeno ½ del capitale sociale deve essere rappresentato da azioni con voto pieno (altrimenti la società

sarebbe governata da una minoranza)

LIMITI ALL’AUTONOMIA STATUTARIA

• 

Sul piano patrimoniale natura societaria della partecipazione (partecipazione a utili/perdite, al

rischio d’impresa) + divieto di patto leonino

• 

Sul piano amministrativo almeno ½ del capitale sociale deve essere rappresentato da azioni con

voto pieno + divieto di emissione di azioni con voto plurimo (solo società quotate)

Altro limite (implicito) osservanza dell’assetto di ripartizione di competenze tra organi sociali secondo le

previsioni di legge (es. non è possibile emettere azioni che possono intervenire nella gestione della società)

Divieto di patto leonino è nullo il patto con cui uno o più soci sono esclusi dalla partecipazione agli

utili/perdite 

Divieto di emissione di azioni con voto plurimo il principio base è 1 azione = 1 voto, ma questo principio

può essere derogato verso il basso (è possibile emettere azioni anche senza voto) ma non verso l’alto (non

si possono emettere azioni che attribuiscono più di un voto); questo divieto vale solo per le società quotate

PRIVILEGI DI NATURA PATRIMONIALE

Privilegi sugli utili:

• Preferenza quantitativa (es. dividendo maggiorato rispetto alle altre azioni, è una deroga alla

proporzionalità)

• Priorità nella partecipazione agli utili

• Altri privilegi (es. automatica distribuzione dei dividendi, è una deroga alla distribuzione degli utili

subordinata alla delibera dell’assemblea)

Privilegi sulle perdite:

• Postergazione (incidenza residuale in caso di riduzione del capitale per perdite)

• Preferenza/priorità nel rimborso del capitale in caso di riduzione reale

• Preferenza/priorità sul residuo attivo di liquidazione e/o sul rimborso del capitale

6

Privilegi nelle riserve:

• Diritti alla distribuzione maggiorata di riserve disponibili superiori a un certo ammontare o a un

determinato rapporto rispetto al capitale

ESEMPIO: 100 azioni (50 ordinarie, 50 privilegiate) di valor nominale 1. Le azioni privilegiate hanno una

priorità fino al 20% del valore nominale delle azioni privi

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fabiomere di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Balp Gaia Silvia.
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