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Estratto del documento

ATTO DI FUSIONE

L’atto di fusione è stipulato dai rappresentanti legali di ogni società e deve essere iscritto nel registro delle

imprese entro 30 giorni dalla delibera

La fusione è efficace a partire dall’ultima iscrizione nel registro delle imprese, ossia di quella della società

risultante/incorporante

Dal momento in cui la fusione è efficace, i soci assenti/dissenzienti non possono più impugnare la delibera,

nemmeno se è nulla (es. rapporto di cambio non congruo), ma possono solo chiedere un indennizzo

DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

Il rapporto di cambio implica una comparazione delle società coinvolte; esse possono essere valutate in

modo diverso (a meno che non facciano le stesse identiche cose) ma i criteri di valutazione devono essere

tendenzialmente omogenei

La tutela dei soci impone la valutazione a valori effetti (NO valori contabili)

Il rapporto di cambio serve a quantificare l’aumento di capitale dell’incorporante

In alcuni casi non il rapporto di cambio non serve (e quindi non servono nemmeno le relazioni degli

amministratori e degli esperti) perché non vi è un concambio fusione senza concambio:

• Incorporazione di una società interamente posseduta

• Fusione di più società interamente possedute da un’altra

• Fusione di più società interamente possedute a cascata

In questi casi si parla di fusione semplificata quando la partecipazione è al 100%, non si applicano le

norme sul rapporto di cambio + l’atto costitutivo può prevedere che la fusione sia decisa dal CdA ma il 5%

dei soci dell’incorporante può chiedere che la decisione sia presa dall’assemblea

FUSIONE SENZA AUMENTO DI CAPITALE

Nella maggior parte dei casi, il rapporto di cambio (e quindi l’assegnazione di azioni dell’incorporante ai soci

dell’incorporata) viene soddisfatto con un aumento di capitale

L’aumento di capitale non è né gratuito, né a pagamento, quindi è una fattispecie a parte e quindi non si

applicano le norme sul diritto di opzione

In alcuni casi, però, il rapporto di cambio può essere soddisfatto in altri modi:

• Assegnazione di azioni proprie già in portafoglio

• Ritiro delle azioni in circolazione + riduzione del valore nominale + redistribuzione delle azioni (il

capitale sociale resta uguale ma aumenta il numero delle azioni)

BILANCIO DI FUSIONE (BILANCIO DI APERTURA DELLA FUSIONE)

Principio della continuità aziendale nel bilancio di apertura successivo alla fusione, le attività e le

passività trasferite devono essere iscritte ai valori cui erano iscritti nel bilancio di chiusura dell’incorporata

(NO rivalutazioni a valori effettivi) + il patrimonio netto dell’incorporata si annulla

Tale bilancio è quello alla data in cui la fusione inizia ad essere efficace (iscrizione dell’ultimo atto di

fusione) + serve un bilancio infrannuale per recepire le variazioni intervenute tra il 31/12/n-1 e la data di

efficacia (differenze di fusione differenze da annullamento + differenze da concambio)

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Non essendo un bilancio di esercizio vero e proprio e avendo l’unica funzione di “traghettare” i valori fino

alla data di efficacia della fusione, si compone solo dello SP e non deve essere approvato dall’assemblea

DIFFERENZE DA ANNULLAMENTO

Differenze da annullamento differenze sul piano contabile derivanti dall’annullamento di una

partecipazione prima detenuta dell’incorporante nell’incorporata

• Valore della partecipazione annullata > quota di PN contabile dell’incorporata di pertinenza

dell’incorporante disavanzo da annullamento: nei limiti del costo della partecipazione annullata,

se corrisponde ad un maggior valore dei beni dell’incorporata è imputato ad avviamento (o al bene,

se l’attivo è costituito da un solo bene), se invece rappresenta un “cattivo affare” bisogna registrare

una minusvalenza a CE (oppure imputando una voce negativa a PN)

• Valore della partecipazione annullata < quota di PN contabile dell’incorporata di pertinenza

dell’incorporante avanzo da annullamento: se rappresenta un “buon affare” è iscritto a riserva

(positiva), se invece è dovuto a previsione di oneri/perdite future ha natura di fondo per rischi e

oneri

ESEMPIO: DISAVANZO DA ANNULLAMENTO

A ha patrimonio di 100 costituito da una partecipazione totalitaria di 100 in B, mentre B ha un patrimonio di

80 rappresentato da un’immobilizzazione di valore 80. A incorpora B.

Nel patrimonio di A+B viene annullata la partecipazione di 100 quindi all’attivo c’è solo l’immobilizzazione

per 80, mentre al passivo resta il patrimonio di 100 che aveva A (il patrimonio di B si annulla): l’attivo vale

80 mentre il passivo vale 100 la differenza di 100-(100%*80)=+20 è un disavanzo da annullamento

Il 20 va ad aumentare il valore dell’immobilizzazione che arriva a 100; se l’attivo fosse stato costituito da

più attività e non fosse stato chiaro a quale attività si riferisse, il 20 sarebbe stato imputato ad avviamento

Se il 20 derivasse da un “cattivo affare” devo mettere una minusvalenza di 20 a CE oppure registrare un

disavanzo di -20 a PN

ESEMPIO: AVANZO DA ANNULLAMENTO

A ha patrimonio di 80 costituito da una partecipazione di 80 in B, mentre B ha un patrimonio di 100

rappresentato da un’immobilizzazione di valore 100. A incorpora B.

Nel patrimonio di A+B all’attivo c’è l’immobilizzazione per 100, mentre al passivo c’è il patrimonio di 80 che

aveva A: l’attivo vale 100 mentre il passivo vale 80 la differenza di 80-(100%*100)=-20 è un avanzo da

annullamento

Il -20 va ad aumentare il PN sotto forma di riserva da avanzo da annullamento (se è stato un buon affare)

oppure va a costituire un fondo per rischi e oneri (se si prevedono onero o perdite future)

DIFFERENZE DA CONCAMBIO

Differenze da concambio differenze sul piano contabile derivanti dal rapporto di cambio

• Aumento di capitale dell’incorporante > quota di PN contabile dell’incorporata non già posseduta

dall’incorporante disavanzo da concambio: essendo un valore “casuale” derivante solo dalla

comparazione dei patrimoni delle società, va iscritto come valore negativo del PN sotto forma di

riserva (negativa)

• Aumento di capitale dell’incorporante < quota di PN contabile dell’incorporata non già posseduta

dall’incorporante avanzo da concambio: indica che i soci dell’incorporata pagano una sorta di

sovrapprezzo quindi ha natura di riserva (positiva)

Per analizzare le differenze da concambio senza che ci siano differenze da annullamento ipotizziamo che le

società coinvolte nella fusione non abbiano rapporti di partecipazione tra di loro; se ci sono dei rapporti di

partecipazione ci sono anche delle differenze da annullamento

34

ESEMPIO: DISAVANZO DA CONCAMBIO

A ha un patrimonio di 100 e un attivo di 100, B ha un patrimonio di 40 e un attivo di 40. A incorpora B.

In base al rapporto di cambio, A deve fare un aumento di capitale di 50

Nel patrimonio di A+B all’attivo c’è 140 (sommo gli attivi), mentre al passivo c’è 150 (100 di A + 50 di

aumento di capitale) la differenza di 50-(100%*40)=+10 è un disavanzo da concambio

Il +10 va a ridurre il PN sotto forma di riserva (negativa) da disavanzo da concambio

Per aumentare l’attivo, anziché ridurre il PN, l’espediente è di ricorrere ad una stima di un esperto che

attesti il maggior valore in modo tale da poter imputare il maggior valore ad un certo bene o ad

avviamento; così facendo viene superato il principio della continuità contabile, e la stima dell’esperto serve

ad accertare l’effettiva esistenza di un maggior valore

Nel disavanzo da annullamento non si pone il problema della stima perché non viene superato il principio

della continuità contabile

ESEMPIO: AVANZO DA CONCAMBIO

A ha un patrimonio di 100 e un attivo di 100, B ha un patrimonio di 40 e un attivo di 40. A incorpora B.

In base al rapporto di cambio, A deve fare un aumento di capitale di 30

Nel patrimonio di A+B all’attivo c’è 140 (sommo gli attivi), mentre al passivo c’è 130 (100 di A + 30 di

aumento di capitale) la differenza di 30-(100%*40)=-10 è un avanzo da concambio

Il -10 va ad aumentare il PN sotto forma di riserva (positiva) da avanzo da concambio (riserva da

sovrapprezzo) 35

7 – SCISSIONE

La scissione determina la divisione del patrimonio di una società a favore di altre società, a cui

parteciperanno i soci della scissa trasferimento patrimoniale (parziale o totale) + attribuzione delle

azioni della beneficiaria ai soci della scissa

La scissione può anche produrre altri effetti:

• Costituzione di nuove società senza applicazione delle regole sulla costituzione

• Estinzione della società scissa senza liquidazione e con continuazione del rapporto sociale in capo

alle società beneficiarie

Questi effetti sono prodotti da una delibera modificativa dell’atto costitutivo della scissa (e delle

beneficiarie, se già esistenti). Il contratto sociale non viene meno ma continua, modificato nella sua

struttura, nelle forme che risultano dalla scissione

Scissione totale estinzione della scissa + i soci della scissa diventano soci delle beneficiarie

Se una delle beneficiarie è di nuova costituzione, la costituzione ha luogo sulla base dello stesso rapporto

sociale prima intercorrente tra i soci della scissa 

Alla scissione si applicano gli stessi principi fondamentali che guidano la fusione continuità contabile

(rappresentazione contabile nel bilancio post-operazione) + continuità del valore reale della partecipazione

pre e post-operazione

Anche la scissione dà luogo ad un effetto di concentrazione dei patrimoni e dei soci (dal punto di vista delle

beneficiarie)

SCISSIONE PARZIALE E CONFERIMENTO

CONFERIMENTO

A conferisce a B un ramo aziendale oppure una partecipazione detenuta in C

A fronte del conferimento in natura che riceve, B dà luogo ad un aumento di capitale (senza diritto di

opzione) e applicando il procedimento di stima

A sottoscrive l’aumento di capitale e diviene socia di B

Al termine dell’operazione vi è una modifica degli assetti patrimoniali di A (al posto del ramo aziendale o

della partecipazione in C c’è una partecipazione in B) e di B (aumento del capitale sociale e all’attivo c’è il

ramo aziendale o la partecipazione in C)

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Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
41 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fabiomere di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Balp Gaia Silvia.