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PRINCIPI FONDAMENTALI
1) Democratico: il potere viene attribuito ai cittadini, e viene esercitato tramite
strumenti democratici diretti (referendum) e rappresentativa (elezioni politiche e
amministrative) elementi che concorrono a realizzare il principio democratico:
- principio di maggioranza
- limitato con garanzie a favore delle minoranze
- trasparenza dei pubblici poteri
- tutela delle libertà civili
- effettiva partecipazione all’organizzazione del paese
- separazione dei poteri
• Personalista: tutela dei diritti inviolabili dell’uomo. Sfera della personalità fisica
morale inviolabile.
• Pluralista: tutela le formazioni sociali autonome dello stato (famiglie, sindacati,
partiti, ecc.)
le associazioni sono titolari di diritti di libertà e hanno autonomia normativa, tutela
dei diritti dei singoli nelle formazioni sociali anche contro poteri privati (es. tutela dei
lavoratori)
2) Laborista: strumento per la realizzazione della personalità e di adempimento del
dovere di solidarietà sociale; il lavoro viene utilizzato come criterio valutativo della
posizione da attribuire ai cittadini nello Stato.
3) Autonomista: la Repubblica è unica ed indivisibile, l’Italia è uno Stato unitario.
L’autonomia permette di produrre norme giuridiche, regola la distribuzione del
potere politico-amministrativo fra le diverse istituzioni autonome.
Il decentramento comporta il trasferimento di funzioni amministrative dal centro alla
periferia
TEORIE GIURIDICHE: Teoria Istituzionale: ogni gruppo sociale costituisce un
ordinamento giuridico, istituzione, corpo sociale organizzato, il quale assume
regole. Da qui deriva la pluralità degli ordinamenti giuridici, cioè un insieme di
norme che traggono la loro giuridicità dal fatto che fanno parte della struttura del
gruppo.
Ordinamento giuridico originario o sovrano: non riconosce nessun soggetto a se
• superiore, la sovranità appartiene allo stato e ogni altro ordinamento è secondario
(regioni, provincie, comuni ecc.)
Ordinamento giuridico derivato: deriva ogni sua norma dell'ordinamento superiore
•
TEORIA DI COSTANTINO MORTATI
Costituzione in senso formale: principi e norme che reggono la collettività politica e
la sua organizzazione formalmente stabiliti in un testo scritto
Costituzione in senso materiale: l’ordine politico predominante caratterizza
concretamente la società.
TEORIA NORMATIVA DI HANS KELSEN: ogni norma trova un suo fondamento in
una norma superiore, tutte le norme trovano fondamento in una norma
fondamentale, ovvero una norma suprema la cui validità non può essere dedotta.
In Italia se la norma inferiore non rispettasse la superiore risulterebbe illegale.
Norma Giuridica: detta regole comportamentali al gruppo sociale, le quali possono
essere scritte, non scritte e consuetudinarie; le caratteristiche sono:
Generalità: applicabilità ad indeterminati soggetti
• Astrattezza: ripetibilità nel tempo (casi)
•
Le consuetudini non sono norme scritte e non possono essere in contrasto con
altre leggi
Atti Giuridici: atti derivanti dalla manifestazione di volontà giuridica dell’uomo
Fatti Giuridici: fatti non imputabili alla volontà umana (eventi naturali, nascita,
morte, ecc.)
Principio di effettività: una norma è effettiva quando viene osservata e rispettata e
si ha una concreta applicazione della stessa.
Le Norme Giuridiche sono rivolte ai soggetti di diritto, che possono essere:
Persone Fisiche: dotate di capacità Giuridica (acquisita al momento della
• nascita), capacità di agire (maggiore età)
Persone Giuridiche: Pubbliche (provincie, comuni, enti pubblici) e Private
• (associazioni, società commerciali, S.p.a., S.r.l., ecc.)
per acquistare la personalità giuridica è necessario avere i presupposti enunciati
nell’Autonomia Patrimoniale (10 articoli)
Posizioni Giuridiche Soggettive, possono essere:
di svantaggio o passive: doveri: situazione imputabile ad una generalità di
• soggetti; obblighi: un soggetto tenuto ad osservare un determinato
comportamento, oneri: situazione in base ala quale un soggetto può decidere se
tenere o meno un comportamento.
di vantaggio o attive: potere giuridico: imputabile ad una generalità di soggetti per
• il soddisfacimento di interessi, facoltà: capacità di compiete attività giuridicamente
rilevanti, diritti soggettivi: tutela dei diritti davanti al giudice ordinario, interessi
legittimi: verso i poteri pubblici, si ha una tutela indiretta, interessi semplici o di
fatto: privi di tutela giuridica PARLAMENTO
È l’organo rappresentativo del popolo, è a suffragio universale e diretto. È
composto da due ordini costituzionali, Camera dei Deputati (Montecitorio, 630
deputati; si può votare da 18 anni e si può essere eletti da 25) e Senato della
Repubblica (Palazzo Madama, 315 senatori elettivi+ senatori a vita e di diritto; si
può votare da 25 anni e si può essere eletti da 40)
La caratteristica del Parlamento italiano è il BICAMERALISMO PERFETTO, ovvero
entrambi i rami del Parlamento esercitano separatamente le stesse funzioni, tranne
le funzioni esercitate dal Parlamento in seduta comune (es. elezione Presidente
della Repubblica). Oggi il Parlamento è un luogo di ratifica delle decisioni già prese
fuori dallo stesso da altri, i parlamentari sono già scelti dai partiti e non dai cittadini.
La durata della legislatura è di 5 anni, ma in caso di problematiche o a crisi di
Governo essa può essere sciolta anticipatamente. L’elezione delle nuove camere
deve avvenire entro 70 giorni dalla fine delle camere precedenti e i poteri delle
precedenti vengono prorogati fino alla prima riunione.
Ciascuna camera elegge il Presidente e l’Ufficio di Presidenza;
Alla Camera: a maggioranza dei 2/3; Al Senato: a maggioranza assoluta. Le
modalità di elezione vengono stabilite da regolamenti propri.
Principali funzioni del presidente: programma i lavori parlamentari, dirigere
discussioni in aula, garantisce rispetto del regolamento, assicura mantenimento
dell’ordine. Durante l’esercizio delle proprie funzioni il Presidente si avvale di un
Ufficio di Presidenza composto da vicepresidenti, questori e segretari; tutti eletti
tramite assemblea.
Articolazione delle camere:
GRUPPI PARLAMENTARI: riuniscono i deputati o i senatori appartamenti allo
stesso movimento politico. Sono lo strumento di proiezione dei partiti politici nelle
camere, essi non possono essere all’interno delle camere perché sono associazioni
private. Quando un partito viene eletto aderisce automaticamente ad un gruppo
parlamentare all’interno della camera, nello stesso gruppo si iscrivono: Senatori
(almeno 10) e deputati (almeno 20) che appartengono allo stesso partito o
movimento, li svolgono funzioni politiche.
I parlamentari non aderenti a nessun gruppo formano il “gruppo misto”, composto
da tutti quelli che non hanno creato il loro gruppo autonomo.
In Parlamento si opera per gruppi e non per individui, perciò è molto importante
farne parte; ogni gruppo ha un proprio presidente, che alla conferenza dei
capigruppo deve esprimere la definizione del suo programma e nelle commissioni
parlamentari vengono elencati i membri di ogni gruppo e vengono elaborati i
progetti di legge.
Le commissioni possono essere:
Monocamerali: se composte solo da deputati o solo da senatori
• Bicamerali: se composte da deputati e senatori in numero uguale
•
hanno durate:
Permanenti: se svolgono la loro funzione per l’intera legislatura
• Temporanee: se solo per un certo periodo
•
Il Presidente è di fondamentale importanza, perché convoca, presiede e
rappresenta la commissione.
Commissioni Parlamentari Permanenti: si riuniscono in tre sedi:
Referente: esamina il progetto di legge ed inizia ad elaborare le possibili
• modifiche e i possibili modi per modificarlo, dopodiché viene mandato tutto
all’aula, dove il caso viene discusso ed elaborato
Redigente: si comporta esattamente come la referente, ma ha la possibilità di
• modificare il progetto di legge direttamente, senza passare dall’aula
Legislativa o Deliberante: al proprio interno la commissione svolge ogni azione,
• per quel determinato ramo di parlamento; la commissione esamina il progetto di
legge, approva ogni singolo articolo tramite una votazione finale
Per alcune materie si può operare solo in una determinata sede, perciò i passaggi
verranno svolti come da prassi per ogni sede.
GIUNTE PARLAMENTARI: sono organi permanenti che esercitano un’importante
funzione di organizzazione all’interno delle Camere. I componenti vengono scelti
dal Presidente della camera. Esse sono sempre Monocamerali.
Hanno il diritto di intervenire ed avere competenza durante le elezioni, il
regolamento, le questioni comunitarie ed hanno autorizzazione a procedere.
Le giunte principali sono:
Giunta per il Regolamento: propone modifiche ed esprime pareri sul regolamento
• Giunta delle Elezioni: accerta che sia tutto in regola riguardo le operazioni
• elettorali e che ogni requisito sia valido
Giunta per Autorizzazioni a Procedere: esamina richieste di applicazione di
• misure restrittive ai parlamentari
Giunta per questioni Comunitarie: esamina ogni questione appartenente
• all’Unione Europea
PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE: Il Parlamento in Seduta Comune è una
riunione delle due Camere, ma i soggetti all’interno non mantengono la propria
identità dando origine ad un nuovo soggetto. Esso può essere convocato dai
deputati e dai senatori per: Elezione del Presidente della Repubblica, Ricevere il
Giuramento del Presidente della Repubblica, elezione dei 5 Giudici della Corte
Costituzionale, elezione di 1/3 degli appartenenti al Consiglio Superiore alla
Magistratura e per Accusa di tradimento da parte del Presidente della Repubblica
(alla quale possono aggiungersi una lista di 45 soggetti aventi possibilità di venire
eletti come senatori per giudicare la messa in stato d’accusa del Presidente)
VOTAZIONI IN PARLAMENTO: Un importante elemento è il conteggio degli
astenuti, perché si differisce tra Camera e Senato: nella Camera gli astenuti
vengono considerati come non votanti, perciò abbassano il quorum. Nel Senato gli
astenuti vengono considerati come votanti no; perciò astenersi dal voto al Senato
equivale a votare no, mentre astenersi dal voto alla Camera dei Deputati non ha
valore. IL GOVERNO
Ha sede a Palazzo Chigi, esercita la Funzione Esecutive, Funzioni di Indirizzo
Politico e Funzioni Amministrative; è compost