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Diritto pubblico

Diritto: insieme di regole che disciplinano i rapporti tra soggetti di una collettività.

Funzioni

  • Repressiva: repressione di comportamenti pericolosi.
  • Allocativa: attribuzione di beni e servizi.
  • Istitutiva di poteri: assegnazione ed istituzione di poteri pubblici.

Diritto pubblico: attività ed organizzazione dei poteri pubblici e dei rapporti con i privati.

Diritto privato: rapporti fra soggetti privati.

Gruppo sociale

Gruppo di persone uniti da interessi comuni, può essere necessario (stato o famiglia, in cui si è inevitabilmente presenti) oppure volontario (associazioni, partiti, ecc.). All’interno di un gruppo sociale si instaurano rapporti fra i soggetti e si creano delle regole, le quali hanno valore esclusivamente tramite il consenso; esse possono essere: Regole istituzionali (valori intorno ai quali viene creato il gruppo) e Regole organizzative (struttura ed organizzazione del gruppo).

Ogni gruppo deve avere un principio ordinatore, il quale deve mantenere l’ordine all’interno del gruppo. Esso può operare tramite: tirannia, ovvero quando un singolo individuo prevale sugli altri, oligarchia: quando un gruppo limitato di persone prevale sugli altri, democrazia, quando ogni persona facente parte del gruppo ha diritto di esprimersi.

La democrazia viene garantita dalla separazione dei poteri e dalla garanzia costituzionale delle libertà. Un gruppo sociale è quindi creato da Regole istituzionali e da Regole organizzative, che insieme creano il Principio ordinatore.

Fonti del diritto

Modi attraverso i quali il diritto nasce e si rinnova. Il ruolo centrale della legge come esito di un movimento che ha portato ad accentrare la potestà normativa. Fatti e atti con cui il parlamento può produrre norme giuridiche.

Assolutismo e costituzionalismo moderno

  • Assolutismo: concentrare nelle mani del sovrano la potestà normativa.
  • Costituzionalismo moderno: idea di sovranità del parlamento rappresentata dal popolo.
  • Costituzioni del II dopoguerra: principio del pluralismo sociale ed istituzionale.

Fonti dell'ordinamento italiano

Le fonti primarie sono chiuse, ovvero vengono disciplinate solo dalla costituzione.

  1. Costituzione: punto di riferimento dell’intero sistema, espressione del potere costituente.
  2. Leggi costituzionali e di revisione costituzionale: il procedimento per adottarle è lo stesso, le leggi di revisione costituzionale modificano la costituzione.
  3. Legge ordinaria: legge adottata dal parlamento con il procedimento ordinario, nel passato era lo strumento principale per l’approvazione del governo di uno stato, ha il valore di fonte primaria.
  4. Atti aventi forza di leggi: non hanno il valore di leggi perché vengono abrogati dal governo e non dal parlamento, ma vengono equiparati alle leggi del parlamento. Nel caso dei decreti legge ed amministrativi il governo si appropria della funzione amministrativa, viene trasferito l’esercizio sul governo. I decreti legge prevedono un controllo preventivo da parte del governo.
  5. Referendum abrogativo: non introduce una legge, ma esclude alcuni valori delle leggi. È una fonte che ha efficacia esclusivamente abrogativa.

Fonti secondarie, sono aperte ovvero non devono contrastare con la legge.

  • Regolamenti governativi d.p.r.: regolamenti dettati dal governo ma comunque facenti parte della legge.
  • Regolamenti interministeriali e ministeriali: regolamenti istituiti da uno o più ministeri, oppure decreti del presidente del consiglio dei ministri.

Appartenenti all’Unione Europea e non esclusivamente all’Italia:

  • Trattato TFUE
  • Regolamenti UE e direttive UE

Fonti autonome riferite alle regioni

  • Statuti regionali: ciò che consente alla regione di avere autonomia riguardo alcuni ambiti.
  • Leggi regionali: sono in rapporto di competenza con le leggi statali; leggi statali e regionali non sono sullo stesso livello perché hanno differenze.
  • Regolamenti degli enti autonomi: regolamento del senato, del consiglio dei ministri o costituzionale.

La fonte del diritto deve essere una ripetizione di un comportamento che si ripete nel tempo. Il secondo è quello psicologico, ovvero che venga percepito come obbligatorio.

Nell’ordinamento giuridico italiano hanno efficacia diretta e sono fonti internazionali:

  • Norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (consuetudini internazionali).
  • Alcune fonti dell’ordinamento europeo, i Regolamenti UE.

Entrambe trovano un limite invalicabile nei principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione. I Trattati internazionali diventano efficaci esclusivamente con la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

Risoluzione dei conflitti tra le fonti

Si risolvono applicando 3 principi:

  • Gerarchia: quando il contrasto sorge tra norme di rango differente, la norma superiore prevale su quella di rango inferiore; la superiore non può essere abrogata dall’inferiore anche se viene istituita successivamente. Se il contrasto avviene fra legge primaria e secondaria viene introdotto il principio di legalità.
  • Abrogazione: contrasto tra norme di pari grado gerarchico, la norma successiva prevale sulla precedente. Tipi di abrogazione:
    • Espressa: il legislatore dichiara espressamente che la norma anteriore è abrogata.
    • Implicita: intervento di una nuova disciplina dell’intera materia.
    • Tacita: incompatibilità tra la nuova norma e quella precedente.
  • Competenza: si attribuisce ad una fonte la disciplina di determinate materie, scudetto tutte le altre fonti. Questo principio permette di comporre i contrasti tra legge statale e legge regionale.

Principi del sistema delle fonti

  • Unità: tutte le norme dell’ordinamento devono farsi risalire alla costituzione.
  • Coerenza sistematica: l’ordinamento prevede criteri e meccanismi per risolvere i contrasti tra disposizioni normative, consentendo all’interprete di sciogliere le antinomie, ovvero di individuare la norma che deve essere applicata in concreto.
  • Completezza: l’ordinamento dispone di alcune soluzioni per colmare le lacune, ovvero quando non è presente una legge, l’ordinamento si occupa di stabilire la norma applicabile in queste occasioni.

Antinomia: contrasto fra fonti, quando un comportamento viene consentito da una fonte e vietato da un’altra.

Lacune normative: vengono prodotte da situazioni non ancora disciplinate (es. bioetica).

Distinzione delle fonti

  • Fonti sulla produzione del diritto: fatti o atti che vengono legittimati alla produzione di norme giuridiche dall’ordinamento (es. consuetudine).
  • Fonti di produzione del diritto: atti che producono il diritto, cioè fonti-fatto e fonti-atto.
  • Fonti di cognizione del diritto: permettono ai consociati di conoscere le leggi, hanno valenza conoscitiva.

Principio di generalità ed astrattezza: la norma è giuridica quando è generale (applicabile ad indeterminati soggetti) ed astratta (ripetibile nel tempo).

Norme speciali: non sono generali; Norme eccezionali: non sono astratte.

Un atto fonte può essere:

  • Esistente: viene emanato nell’esercizio di un potere conferito al suo autore.
  • Valido: rispetta norme procedimenti e sostanziali.
  • Efficace: quando ha degli effetti giuridici.

Vacatio Legis: una fonte del diritto diventa efficace quando il consociato ne ha preso conoscenza.

Criteri di risoluzione delle antinomie tra le fonti

Principi di:

  • Gerarchia: la norma di rango superiore prevale sulla norma di rango inferiore.
  • Abrogazione (cronologico): viene applicato sulle norme di pari grado, la norma successiva prevale sulla norma precedente, attendendo il momento dell’entrata in vigore; si hanno 3 tipi di abrogazione:
    • Espressa: con efficacia erga-omnes, il legislatore dichiara apertamente che la norma anteriore è abrogata.
    • Implicita: intervento di una nuova disciplina dell’intera materia.
    • Tacita: incompatibilità fra nuova e vecchia norma, viene scelta una sola norma.
  • Competenza: viene utilizzato quando sono presenti delle antinomie fra sistema di ordinamento originario statale e ordinamenti derivati (comunali/provinciali).

Interpretazione della legge

Consiste nel trarre significato dal testo scritto nel nostro ordinamento, può essere:

  • Letterale: interpretare la disposizione attribuendo unicamente il significato dato dalle parole del testo.
  • Logico-sistematica: valutare la disposizione non soltanto alla luce delle parole del testo, ma anche dalle disposizioni dell’ordinamento.

Enunciato linguistico= disposizione: è un testo scritto che può assumere diversi significati in base all’interpretazione data; dalle disposizioni si ricavano le norme che sono il frutto dell’interpretazione; perciò da uno stesso scritto si possono trarre più norme differenti. Sono presenti più tecniche per interpretare una legge:

  • Interpretazione letterale: interpretare una legge attribuendo unicamente il significato dato delle parole presenti nel testo.
  • Interpretazione estensiva/restrittiva: il significato del testo viene considerato più ampio ed esteso rispetto a quello che il solo testo può indicare, è possibile mettendo la legge in relazione con altre norme dell’ordinamento e con l’interpretazione teleologica, cioè di fine/scopo.
  • Interpretazione sistematica: non viene valutato solo il testo, ma anche altre disposizioni dell’ordinamento, coordinando significato e portata.
  • Interpretazione evolutiva: la disposizione viene interpretata alla luce delle mutate esigenze e caratteristiche della società, ottenendo dallo stesso testo una norma diversa.
  • Interpretazione adeguatrice: la disposizione viene interpretata in un mutato contesto giuridico, non solo nel contesto sociale.
  • Interpretazione autentica: è fornita della stessa fonte che ha emanato la disposizione da interpretare, non crea una nuova norma, ma precisa la norma precedentemente esistente.

Applicazione analogica (no interpretazione): si utilizza quando non si riesce a dare un’interpretazione alla legge, perciò vengono lette ed analizzate altre leggi simili per comprenderne il significato.

Analogia legis: in assenza di disposizioni applicabili ad una materia l’interprete applica norme che disciplinano casi o materie simili.

Analogia iuris: in assenza di disposizioni applicabili vengono applicate norme desumibili dai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Concorso pubblico

Potere giuridico: art. 51- riconosce a tutti i cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizione di parità.

Diritto soggettivo: non impedimento alla partecipazione ad un concorso pubblico quando viene pubblicato il bando.

Onere: possibilità di iscrivermi o meno al concorso.

Interesse legittimo: tutela al diritto di partecipare ad un concorso pubblico.

Interesse semplice: all’indizione di un concorso.

Origini del costituzionalismo moderno

Nasce con le rivoluzioni liberali del XVIII secolo, rivoluzione francese (1789) e rivoluzione americana (1774-1781). Trova espressione in 3 documenti fondamentali:

  • Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 1789
  • Dichiarazione di indipendenza America 1776
  • Costituzione americana 1787

Documenti costituzionali delle ex colonie del Nord America

L’obiettivo è creare un governo stabile ed autorevole, che sia espressione diretta della volontà popolare e stabilire limiti costituzionali all’abuso di potere. Composta in due parti:

  • Tavola dei Diritti (Bill of Right): i diritti naturali vengono riconosciuti come innati, non attribuiti.
  • Organizzazione: norme che regolano l’organizzazione degli stati per assicurare la tutela dei diritti.

La Costituzione Americana è composta da 7 articoli:

  • Potere legislativo
  • Potere esecutivo
  • Potere giudiziario
  • Gli Stati
  • Revisione e vigenza della costituzione

Costituzionalismo francese

La Costituzione è un insieme di regole, che creano l’ordine politico; vengono prodotte dalla ragione e dalla volontà umana. È una rottura con il passato, ogni norma introdotta è attribuita ex novo, per oltrepassare il governo precedente. Il popolo viene inteso come soggetto rivoluzionario.

Art. 1: gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti.

Art. 2: il fine di ogni organizzazione politica è la conservazione dei diritti naturali dell’uomo, come la libertà, la sicurezza, la proprietà e la resistenza all’oppressione.

La costituzione italiana

È nata dal potere costituente, viene eletta l’assemblea costituente (515 membri) per creare la nuova costituzione. Emanata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1948. È composta da Regole istituzionali (art.1-59) e da Regole organizzative (art.55-139).

Il potere è:

  • Originario: nega continuità con il passato.
  • Straordinario: ha dato il potere in mano al popolo.
  • Irripetibile: se dovesse ripetersi ci sarà un nuovo ordine costituito.

La Costituzione è il compromesso fra diverse forze politiche, anche molto differenti, la componente liberale ha dato luogo alla parte che disciplina i poteri di libertà, la componente cattolica ha dato luogo alle formazioni sociali, ai rapporti stato-chiesa, la componente socialista ha dato luogo ai diritti sociali, di libertà.

Articoli della costituzione

  1. Democrazia, repubblica, fondamento sul lavoro.
  2. Inviolabilità dei diritti dell’uomo, solidarietà.
  3. Uguaglianza Formale (di fronte alla legge) e Sostanziale (nella società).
  4. Lavoro come diritto e come dovere.
  5. Unità e indivisibilità della Repubblica, autonomia e decentramento.
  6. Tutela minoranze linguistiche.
  7. Sovranità, indipendenza e separatezza di Stato-Chiesa - i rapporti con la Chiesa sono stabiliti nei Patti Lateranensi.
  8. Libertà delle altre confessioni religiose.
  9. Promozione di cultura e ricerca, tutela del patrimonio storico e artistico.
  10. Apertura all’ordinamento internazionale; tutela allo straniero (consuetudini internazionali, principio pacifista, principio di autodeterminazione dei popoli).
  11. Ripudio guerra, accettazione delle condizioni di sovranità necessarie alla pace e giustizia fra le Nazioni (fondamentale per l’ingresso nell’unione europea).
  12. Tricolore (simbolo dell’identità del paese).

Caratteri della costituzione

  • Rigida: sono presenti limiti alla possibilità di modifica:
    • Espressi: forma repubblicana.
    • Impliciti: i principi fondamentali.
    • Tutti gli altri casi: è necessario un procedimento aggravato per poterla modificare, non è sufficiente un procedimento ordinario. Ogni legge che contrasta con la costituzione è invalida.
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fabio.pia1997 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Ponzio Silvia.
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