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Riassunto dettagliato Contratti (reali,verbali,letterali,consensuali) diritto romano Pag. 1
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Analisi​ sincronica​ dei​ contratti​ di​ diritto​ romano

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CONTRATTI​ REALI:​ si​ perfezionano​ con​ la​ consegna​ (dazione)​ di​ una​ cosa

● MUTUO​ : consiste in un prestito di consumo di cose fungibili​ . Unico dei contratti

reali che implica il passaggio di proprietà. Una parte MUTUANTE trasferisce all'altra

MUTUATARIO la proprietà mediante traditio di una determinata quantità di cose

fungibili di cui il mutuatario diventa proprietario con l'obbligo di restituire il

tantundem al mutuante al termine del contratto sempre in proprietà attraverso la

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traditio. È un negozio giuridico bilaterale (incontro di due volontà), a causa tipica

(prestito di consumo) e a titolo gratuito (vantaggio a favore di una parte senza che a

questa corrisponda un sacrificio patrimoniale. Se con gli interessi introdotti per

stipulatio diventa mutuo feneratizio). È inoltre un contratto unilaterale (solo una

parte è obbligata: il mutuatario). Tutela : azione della condictio (azione di ripetizione).

Responsabilità : del mutuatario massima (per dolo, colpa, caso fortuito, forza

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maggiore).​ Previsto​ già​ dallo​ Ius​ Civile.

● COMODATO​ : consiste in un prestito d'uso di cose inconsumabil​ i. Un soggetto

COMODANTE consegna mediante traditio (ma qui trasmette solo la detenzione) una

cosa inconsumabili a un altro soggetto COMODATARIO che la deve usare secondo

le modalità convenute e restituirla a scadenza del termine o a richiesta del comodante.

​ ​

È un negozio giuridico bilaterale​ . È inoltre un contratto bilaterale imperfetto

(l'obbligo sorge sempre per una parte e solo eventualmente per l'altra), a titolo

gratuito, di ius gentium. Tutela

: il comodatario può esperire lo ius retentionis.

Responsabilità del comodatario è la custodia tecnica. Originariamente non previsto

​ ​

dallo​ Ius​ civile. ​

● DEPOSITO​ : consiste nella consegna di una cosa allo scopo di custodirl​ a. Un

soggetto DEPONENTE consegna all’altro soggetto DEPOSITARIO (semplice

detentore) una cosa mobile perché gliela custodisca senza usarla (altrimenti sarebbe

comodato) con l'obbligo di rendergliela alla scadenza del termine o alla richiesta. È un

negozio giuridico bilaterale e un contratto bilaterale imperfetto, a titolo gratuito

(altrimenti sarebbe locazione). Tutela

: deponente ha un'azione per richiedere la cosa

indietro, il depositario può farsi risarcire danni/spese implicati dalla custodia della

cosa, può avvalersi dello ius retentionis. Responsabilità : il depositario risponde per

solo dolo. Figure particolari sono il deposito necessario, il sequestro convenzionale, il

deposito​ irregolare.

● PEGNO

Dettagli
A.A. 2017-2018
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Riassunti-Giuri di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Bellodi Ansaloni.